Articolo 1735 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1734Articolo 1736
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9 ottobre 2010
Art. 1735. Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo 1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:
a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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