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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4354/2022 promossa da:
(C.F. , ammessa al Patrocinio a spese dello stato Parte_1 C.F._1 con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino del 26.97.2021, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO PISANO
ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv. ANDREA GIRARDI e
MATTIA BERNARDINI
CONVENUTO
OGGETTO: Azione ex art. 2051 cod. civ. – risarcimento danni
CONCLUSIONI
per parte attrice : Parte_1
richiama le conclusioni contenute nell'atto di citazione ( “1) condannare, per le ragioni di cui in narrativa, il , in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
pagina 1 di 12 corrispondere alla signora la somma complessiva di euro 18854,00 (così come Parte_1 meglio indicato in narrativa), o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal fatto all'effettivo soddisfo;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
Si dichiara, ai fini della legge sul contributo unificato che il giudizio instaurato con il presente atto ha un valore di euro 18854,00, ma il contributo non è dovuto essendo stata ammessa l'attrice al
Patrocinio a spese dello Stato”) nei limiti, per quanto attiene alla quantificazione dei danni, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio .
per parte convenuta : Controparte_2 CP_1
“in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, il di al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 CP_1 danno patito a seguito del sinistro occorsole in data 12.02.2020, alle ore 11.00 circa, laddove -intenta a raggiungere l'abitazione della figlia - cadeva a causa di una buca presente sull'asfalto del cortile condominiale coperta da ghiaia e foglie.
L'attrice deduceva di aver riportato una frattura al capitello radiale sinistro con distacco parcellare posteriore e di essersi sottoposta a visita medico legale ove veniva riscontrato un danno biologico quantificato nella misura del 7-8%.
Ritenuto responsabile il Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art 2043
c.c., chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'ammontare complessivo di € 18.854,00, oltre rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo, di cui € 9.600,00 per il danno biologico, €
4.800,00 per il danno morale, € 2.227,00 per inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.485,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, € 742,00 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Si costituiva in giudizio il in in data 28.06.2022 e chiedeva il Controparte_1 CP_1 rigetto delle domande ex adverso avanzate poiché infondate in fatto e in diritto, deducendo, in pagina 2 di 12 particolare, l'assenza di prova in ordine al fatto storico prospettato dall'attrice, alla sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e la presunta insidia, nonché all'entità del danno effettivamente subito;
in subordine il convenuto, chiedeva di circoscrivere il risarcimento eventualmente CP_1 spettante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 04.07.2022 le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice istruiva la causa dapprima procedendo all'escussione di tre testi di parte attrice e, a seguire, dando ingresso all'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Depositata la relazione peritale, all'esito dell'udienza figurata a trattazione scritta del 25.01.2024, il
Giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 13.03.2025.
A seguito della riassegnazione del fascicolo all'attuale Giudice, veniva revocata l'udienza precedentemente fissata e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 17.03.2025 e, con ordinanza del 18.03.2025, veniva trattenuta la causa a decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
Prima di passare all'esame del merito, appare necessario richiamare i condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità ai quali attenersi al fine della delibazione della domanda attorea sulla scorta delle risultanze processuali.
- L'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini, tra le altre, anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. 21399/2021, Cass. 27724/2018, Cass.
30775/2017, tra le altre in termini); non incombe invece sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c.,
l'onere di fornire la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (Cass.
3041/2022, con richiamo a Cass. 11802/2016 e Cass. 6651/2020).
- Più in generale, la stessa condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può pagina 3 di 12 integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass.
25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017 e più recentemente Cass. 11794/2022);
- secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ed integrare quindi gli estremi del caso fortuito, soltanto “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così
Cass. 9315/2019); non è invero “predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002,
Cass. 4035/2021, Cass. 26524/2020).
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In base a tali premesse va esaminato il caso concreto.
L'attrice ha dedotto in giudizio di essere inciampata in una buca occultata da ghiaia e foglie subito dopo aver varcato il cancello di ingresso dello stabile sito in , in , mentre si recava Controparte_2 CP_1 presso l'abitazione della figlia.
è stata soccorsa in prima battuta dalla teste che l'ha vista “per Parte_1 Testimone_1 terra sulla soglia dopo il cancello” (v. udienza 29 maggio 2023), per poi essere raggiunta dal nipote quando era “appoggiata vicino al muretto”. Persona_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “mia nonna mi ha detto che era caduta perché Persona_1
c'era questa buca (…) io poi sono andato a vedere ed in effetti ho visto che c'era questa buca come si vede nelle foto che mi vengono esibite” (v. udienza 29 maggio 2023).
Pur in assenza di testimoni che hanno assistito al momento della caduta della sig.ra non possono Pt_1 ritenersi fondate le eccezioni sollevate dal convenuto in ordine alla mancanza di prova del CP_1 nesso causale tra la presenza dell'insidia e l'evento dannoso.
La dinamica dell'evento occorso nei termini descritti dall'attrice deve, infatti, ritenersi provata sulla scorta del tenore complessivo delle risultanze probatorie.
Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono coerenti e delineano un quadro narrativo univoco. La teste ha trovato l'attrice a terra subito dopo il cancello d'ingresso dello stabile, mentre il nipote Tes_1 pagina 4 di 12 , accorso poco dopo, ha dichiarato che la nonna gli ha riferito di essere caduta a Parte_2 causa di una buca, poi da lui stesso riscontrata sul posto, così come visibile dalle fotografie prodotte.
Le immagini allegate agli atti mostrano infatti la presenza di un dissesto del manto stradale nell'area interessata, confermando l'esistenza di una buca idonea a causare una caduta.
Anche la figlia dell'attrice, , ha dichiarato di essere accorsa in occasione della caduta, Testimone_2 trovando la madre in casa ove era stata portata dal figlio il quale le aveva riferito che la nonna R_ era caduta a causa della buca di cui trattasi;
la signora ha aggiunto di aver personalmente R_ constatato la presenza di più buche nel cortile, ivi compresa quella in prossimità del cancello, e di aver segnalato la situazione all'amministratore condominiale, riferendo anche di altri episodi analoghi di caduta (“dopo quello che ha raccontato mia madre sono andata giù e ho visto che davanti sia al primo che al secondo cancello e in tutti il cortile ci sono buche;
anzi il cortile è pienissimo di buche e solchi
(…) abbiamo segnalato questa cosa già tante volte all'amministratore anche perché altre persone sono cadute;
è caduta mia cugina e una mia vicina che abita al 5° piano (…) queste buche si riempiono di ghiaia e di foglie e di acqua e così non si vedono (…) mi pare che quel giorno in cui era caduta mia madre piovesse perché aveva l'ombrello” (v. udienza 29 maggio 2023).
Tali elementi, considerati nel loro insieme, consentono di affermare che i fatti si siano svolti secondo la versione offerta dall'attrice.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., infatti, la prova del nesso causale tra la presenza dell'insidia e l'evento dannoso può essere validamente desunta da presunzioni semplici, quando esse risultino gravi, precise e concordanti.
Va, a tal proposito, ricordato che “nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza” (Cass. 14762/2019; cfr. anche Cass. 1163/2020, secondo cui “Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Nel caso di specie, la testimonianza della signora sul luogo ove aveva trovato per terra la Tes_1 signora ( sulla soglia dopo il cancello di accesso al , la circostanza che la signora Pt_1 CP_1 pagina 5 di 12 abbia riferito al nipote, nell'immediatezza del soccorso, quando ancora era per terra appoggiata Pt_1 vicino al muretto, di essere caduta per la presenza della buca, che il nipote ha constatato trovarsi accanto al cancello carraio, così come raffigurata dalle fotografie prodotte coperta di detriti e ghiaia, nonché la coerente testimonianza della signora su quanto a lei riferito dal figlio e sulla Testimone_2 situazione dei luoghi, unitamente alla documentazione fotografica richiamata, costituiscono un quadro probatorio sufficientemente solido per ritenere che la caduta dell'attrice sia riconducibile ad un inciampo causato da un avvallamento della pavimentazione del cortile in prossimità del CP_3 cancello di accesso.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni del bene in custodia e la caduta dell'attrice.
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Alla luce delle risultanze probatorie deve essere considerata anche la condotta del danneggiato, la quale, pur non integrando gli estremi del vero e proprio caso fortuito, può assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. (come osservato da Cass. 27724/2018 secondo cui la
"condotta incauta della vittima...assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227 comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva"; rileva, altresì - come già dato atto - il principio espresso da Cass. 2480/2018, per cui va considerata la condotta del danneggiato, tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso....").
Nel caso in esame, sulla base delle fotografie versate in atti e del complessivo quadro probatorio, deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un concorso di colpa in capo alla danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sulle favorevoli condizioni di visibilità al momento del fatto, trattandosi di un orario mattutino e dunque in presenza di luce naturale. Inoltre, le caratteristiche del dissesto del suolo documentato — per ubicazione, estensione e conformazione — non configuravano una situazione di insidia tale da risultare inevitabile per chi avesse adottato un comportamento sufficientemente cauto, anche se non abituale frequentatore del luogo.
pagina 6 di 12 Dall'istruttoria orale è emerso, altresì, che la danneggiata trasportava un carrello della spesa (cfr. teste
) o comunque aveva delle borse (teste “non aveva il carrello della spesa aveva la sua Tes_1 R_ borsetta più una borsa con qualcosina di spesa..”) e che, con ogni probabilità, piovesse, come ricordato dalla figlia , la quale ha riferito che la madre aveva con sé un ombrello. Testimone_2
Pertanto, alla luce dell'evidente stato di dissesto generale del cortile (cfr. teste “il Testimone_2 cortile è pienissimo di buche e solchi”), delle condizioni climatiche avverse e della presenza di un ingombro (carrello o borse), era ragionevole attendersi dalla danneggiata un grado di attenzione ancora più elevato nell'attraversamento del cortile che invece la stessa non ha prestato.
Pertanto, deve ritenersi configurabile a suo carico una condotta imprudente e/o disattenta che giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa, quantificabile nella misura del 60%.
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Ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, sia pure con il CP_1 concorso di colpa della danneggiata di cui sopra (e ritenuta quindi assorbita la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.), vanno esaminati gli aspetti inerenti il quantum della pretesa risarcitoria.
La consulenza tecnica espletata ha chiarito che “la dinamica lesiva, così come riferita, è compatibile con le lesioni riportate dalla parte lesa, sussistendo una congruenza topografica tra evento traumatico
e lesioni. L'efficacia lesiva dell'evento traumatico risulta confermata dal riscontro, anche strumentale, delle conseguenze del trauma subito, rappresentate dalla frattura del capitello radiale e del condilo omerale, vale a dire del gomito sinistro. Quanto sopra consente di affermare che risultano rispettati i criteri medico-legali per la dimostrazione del nesso di causalità” (cfr. pag. 5 della relazione peritale).
È stato, dunque, accertato che, in conseguenza della caduta del 12.02.2020 in una buca dell'asfalto del cortile del ha subito “la frattura a sviluppo articolare del capitello CP_1 Parte_1 radiale e del condilo omerale sinistro” (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
La consulente tecnica, dott.ssa ha ravvisato la sussistenza di un danno biologico temporaneo Per_2
(D.B.T.) della durata complessiva di giorni 60 (sessante) di cui giorni 30 (trenta) a parziale al 50% e giorni 30 (trenta) a parziale al 25% e con riferimento ai valori tabellari previsti dai barèmes medico- legali di corrente uso, un danno biologico permanente (D.B.P.) quantificabile complessivamente in misura pari al 3-4% (cfr. 7 della relazione peritale).
La consulenza ha, poi, escluso la riconducibilità dei postumi riscontrati a precedenti morbosi o prestazioni mediche effettuate senza la dovuta diligenza e/o perizia professionale.
Inoltre, sono risultate non documentate spese mediche a carico della periziata.
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, si ritiene di non discostarsi richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al pagina 7 di 12 parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione ( cfr. anche recentemente
Cass. n. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 235/2014 punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente,
"danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto
(cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Gli stessi principi sono stati riaffermati recentemente con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024.
pagina 8 di 12 Tuttavia, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez 3, ord. n. 5547 del 1° marzo 2024).
Nella fattispecie in esame, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della suddetta componente morale del danno.
Infatti, tale voce di danno, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (da fornirsi eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici, cfr. Cass. n. 11269/2018), è stata soltanto menzionata nei conteggi riepilogativi senza che sia stata offerta alcuna concreta prospettazione in ordine alla sussistenza e alla consistenza della sofferenza soggettiva di cui si chiede il risarcimento.
Nel caso in esame, dunque, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità e l'età della danneggiata al momento dell'evento (65 anni), deve essere liquidato, tenendo conto esclusivamente della componente biologica/dinamico relazionale del danno non patrimoniale, per un importo corrispondente ad € 3.849,00 (operata una media tra i parametri di cui al 3% - 4%), importo al quale va aggiunto la somma pari ad €1890 per il periodo di invalidità temporanea (la componente del danno dinamico relazionale è pari a € 84 sicché occorre considerare, per i 30 giorni al
50%, l'importo di € 42 x30 = 1.260 e, per i 30 giorni al 25%, l'importo di € 28,75 x 30= 630).
Non è stato richiesto l'incremento per personalizzazione del danno che peraltro presuppone, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017; Cass., Sez. III,
n. 14364 del 7.11.2019; Cass., Sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018), la specifica allegazione e prova di circostanze peculiari del caso concreto, idonee a giustificare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e differenti rispetto a quelle ordinariamente insite nella menomazione accertata e già considerate nella liquidazione tabellare unitaria del danno non patrimoniale.
*****
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sul punto si osserva che, essendo le tabelle redatte dall'Osservatorio Milanese aggiornate al giugno
2024, esse non necessitano di ulteriore rivalutazione e, pertanto, le somme relative al danno non patrimoniale sono da ritenersi già calcolate all'attualità.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi compensativi si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, pagina 9 di 12 analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass.
36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore dimostrare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né provato, neppure presuntivamente, di aver subito un particolare pregiudizio derivante dal ritardato pagamento;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
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Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che il danno biologico deve essere complessivamente liquidato in € 5739, di cui € 3.849,00 per danno biologico nella sua componente dinamico relazionale ed € 1890 per il periodo di invalidità temporanea ( sempre con riferimento alla stessa componente), complessivamente € 5739.
Di tale importo, in ragione del concorso di colpa di cui sopra, spetta a parte attrice solo il 40%, pari ad
€ 2.295,60, somma quest'ultima sulla quale vanno riconosciuti gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo. pagina 10 di 12 *****
Le spese si liquidano in € 3.403,00 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (fasi: negoziazione assistita – sia attivazione che negoziazione -, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101-€ 5.200.
In relazione a tali spese, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in atti) la condanna al pagamento deve essere disposta in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 (con la seguente precisazione: in applicazione del condivisibile insegnamento di Cass. ord. 22017/2018, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in egual misura le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente).
Le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertata la responsabilità del , ed il concorso di Controparte_1 colpa di nella misura del 60%, Parte_1
CONDANNA il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2295,60, oltre interessi legali ex art. 1282 I co. c.c. dalla data della sentenza al saldo;
CONDANNA il al pagamento, a favore di Controparte_1 [...]
e, per la stessa, in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Parte_1
27.7.2021, a favore dello Stato, dell'importo di € 3403, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva
e Cpa, per compensi, titolo di rifusione delle spese processuali;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 13.2.2024, definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
Torino 3.7.2025
pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4354/2022 promossa da:
(C.F. , ammessa al Patrocinio a spese dello stato Parte_1 C.F._1 con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino del 26.97.2021, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO PISANO
ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv. ANDREA GIRARDI e
MATTIA BERNARDINI
CONVENUTO
OGGETTO: Azione ex art. 2051 cod. civ. – risarcimento danni
CONCLUSIONI
per parte attrice : Parte_1
richiama le conclusioni contenute nell'atto di citazione ( “1) condannare, per le ragioni di cui in narrativa, il , in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_1
pagina 1 di 12 corrispondere alla signora la somma complessiva di euro 18854,00 (così come Parte_1 meglio indicato in narrativa), o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal fatto all'effettivo soddisfo;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
Si dichiara, ai fini della legge sul contributo unificato che il giudizio instaurato con il presente atto ha un valore di euro 18854,00, ma il contributo non è dovuto essendo stata ammessa l'attrice al
Patrocinio a spese dello Stato”) nei limiti, per quanto attiene alla quantificazione dei danni, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio .
per parte convenuta : Controparte_2 CP_1
“in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, il di al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 CP_1 danno patito a seguito del sinistro occorsole in data 12.02.2020, alle ore 11.00 circa, laddove -intenta a raggiungere l'abitazione della figlia - cadeva a causa di una buca presente sull'asfalto del cortile condominiale coperta da ghiaia e foglie.
L'attrice deduceva di aver riportato una frattura al capitello radiale sinistro con distacco parcellare posteriore e di essersi sottoposta a visita medico legale ove veniva riscontrato un danno biologico quantificato nella misura del 7-8%.
Ritenuto responsabile il Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art 2043
c.c., chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'ammontare complessivo di € 18.854,00, oltre rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo, di cui € 9.600,00 per il danno biologico, €
4.800,00 per il danno morale, € 2.227,00 per inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.485,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, € 742,00 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Si costituiva in giudizio il in in data 28.06.2022 e chiedeva il Controparte_1 CP_1 rigetto delle domande ex adverso avanzate poiché infondate in fatto e in diritto, deducendo, in pagina 2 di 12 particolare, l'assenza di prova in ordine al fatto storico prospettato dall'attrice, alla sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e la presunta insidia, nonché all'entità del danno effettivamente subito;
in subordine il convenuto, chiedeva di circoscrivere il risarcimento eventualmente CP_1 spettante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 04.07.2022 le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice istruiva la causa dapprima procedendo all'escussione di tre testi di parte attrice e, a seguire, dando ingresso all'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Depositata la relazione peritale, all'esito dell'udienza figurata a trattazione scritta del 25.01.2024, il
Giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 13.03.2025.
A seguito della riassegnazione del fascicolo all'attuale Giudice, veniva revocata l'udienza precedentemente fissata e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 17.03.2025 e, con ordinanza del 18.03.2025, veniva trattenuta la causa a decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
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Prima di passare all'esame del merito, appare necessario richiamare i condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità ai quali attenersi al fine della delibazione della domanda attorea sulla scorta delle risultanze processuali.
- L'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini, tra le altre, anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. 21399/2021, Cass. 27724/2018, Cass.
30775/2017, tra le altre in termini); non incombe invece sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c.,
l'onere di fornire la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (Cass.
3041/2022, con richiamo a Cass. 11802/2016 e Cass. 6651/2020).
- Più in generale, la stessa condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può pagina 3 di 12 integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass.
25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017 e più recentemente Cass. 11794/2022);
- secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ed integrare quindi gli estremi del caso fortuito, soltanto “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così
Cass. 9315/2019); non è invero “predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002,
Cass. 4035/2021, Cass. 26524/2020).
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In base a tali premesse va esaminato il caso concreto.
L'attrice ha dedotto in giudizio di essere inciampata in una buca occultata da ghiaia e foglie subito dopo aver varcato il cancello di ingresso dello stabile sito in , in , mentre si recava Controparte_2 CP_1 presso l'abitazione della figlia.
è stata soccorsa in prima battuta dalla teste che l'ha vista “per Parte_1 Testimone_1 terra sulla soglia dopo il cancello” (v. udienza 29 maggio 2023), per poi essere raggiunta dal nipote quando era “appoggiata vicino al muretto”. Persona_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “mia nonna mi ha detto che era caduta perché Persona_1
c'era questa buca (…) io poi sono andato a vedere ed in effetti ho visto che c'era questa buca come si vede nelle foto che mi vengono esibite” (v. udienza 29 maggio 2023).
Pur in assenza di testimoni che hanno assistito al momento della caduta della sig.ra non possono Pt_1 ritenersi fondate le eccezioni sollevate dal convenuto in ordine alla mancanza di prova del CP_1 nesso causale tra la presenza dell'insidia e l'evento dannoso.
La dinamica dell'evento occorso nei termini descritti dall'attrice deve, infatti, ritenersi provata sulla scorta del tenore complessivo delle risultanze probatorie.
Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono coerenti e delineano un quadro narrativo univoco. La teste ha trovato l'attrice a terra subito dopo il cancello d'ingresso dello stabile, mentre il nipote Tes_1 pagina 4 di 12 , accorso poco dopo, ha dichiarato che la nonna gli ha riferito di essere caduta a Parte_2 causa di una buca, poi da lui stesso riscontrata sul posto, così come visibile dalle fotografie prodotte.
Le immagini allegate agli atti mostrano infatti la presenza di un dissesto del manto stradale nell'area interessata, confermando l'esistenza di una buca idonea a causare una caduta.
Anche la figlia dell'attrice, , ha dichiarato di essere accorsa in occasione della caduta, Testimone_2 trovando la madre in casa ove era stata portata dal figlio il quale le aveva riferito che la nonna R_ era caduta a causa della buca di cui trattasi;
la signora ha aggiunto di aver personalmente R_ constatato la presenza di più buche nel cortile, ivi compresa quella in prossimità del cancello, e di aver segnalato la situazione all'amministratore condominiale, riferendo anche di altri episodi analoghi di caduta (“dopo quello che ha raccontato mia madre sono andata giù e ho visto che davanti sia al primo che al secondo cancello e in tutti il cortile ci sono buche;
anzi il cortile è pienissimo di buche e solchi
(…) abbiamo segnalato questa cosa già tante volte all'amministratore anche perché altre persone sono cadute;
è caduta mia cugina e una mia vicina che abita al 5° piano (…) queste buche si riempiono di ghiaia e di foglie e di acqua e così non si vedono (…) mi pare che quel giorno in cui era caduta mia madre piovesse perché aveva l'ombrello” (v. udienza 29 maggio 2023).
Tali elementi, considerati nel loro insieme, consentono di affermare che i fatti si siano svolti secondo la versione offerta dall'attrice.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., infatti, la prova del nesso causale tra la presenza dell'insidia e l'evento dannoso può essere validamente desunta da presunzioni semplici, quando esse risultino gravi, precise e concordanti.
Va, a tal proposito, ricordato che “nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza” (Cass. 14762/2019; cfr. anche Cass. 1163/2020, secondo cui “Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Nel caso di specie, la testimonianza della signora sul luogo ove aveva trovato per terra la Tes_1 signora ( sulla soglia dopo il cancello di accesso al , la circostanza che la signora Pt_1 CP_1 pagina 5 di 12 abbia riferito al nipote, nell'immediatezza del soccorso, quando ancora era per terra appoggiata Pt_1 vicino al muretto, di essere caduta per la presenza della buca, che il nipote ha constatato trovarsi accanto al cancello carraio, così come raffigurata dalle fotografie prodotte coperta di detriti e ghiaia, nonché la coerente testimonianza della signora su quanto a lei riferito dal figlio e sulla Testimone_2 situazione dei luoghi, unitamente alla documentazione fotografica richiamata, costituiscono un quadro probatorio sufficientemente solido per ritenere che la caduta dell'attrice sia riconducibile ad un inciampo causato da un avvallamento della pavimentazione del cortile in prossimità del CP_3 cancello di accesso.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni del bene in custodia e la caduta dell'attrice.
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Alla luce delle risultanze probatorie deve essere considerata anche la condotta del danneggiato, la quale, pur non integrando gli estremi del vero e proprio caso fortuito, può assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. (come osservato da Cass. 27724/2018 secondo cui la
"condotta incauta della vittima...assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227 comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva"; rileva, altresì - come già dato atto - il principio espresso da Cass. 2480/2018, per cui va considerata la condotta del danneggiato, tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso....").
Nel caso in esame, sulla base delle fotografie versate in atti e del complessivo quadro probatorio, deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un concorso di colpa in capo alla danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sulle favorevoli condizioni di visibilità al momento del fatto, trattandosi di un orario mattutino e dunque in presenza di luce naturale. Inoltre, le caratteristiche del dissesto del suolo documentato — per ubicazione, estensione e conformazione — non configuravano una situazione di insidia tale da risultare inevitabile per chi avesse adottato un comportamento sufficientemente cauto, anche se non abituale frequentatore del luogo.
pagina 6 di 12 Dall'istruttoria orale è emerso, altresì, che la danneggiata trasportava un carrello della spesa (cfr. teste
) o comunque aveva delle borse (teste “non aveva il carrello della spesa aveva la sua Tes_1 R_ borsetta più una borsa con qualcosina di spesa..”) e che, con ogni probabilità, piovesse, come ricordato dalla figlia , la quale ha riferito che la madre aveva con sé un ombrello. Testimone_2
Pertanto, alla luce dell'evidente stato di dissesto generale del cortile (cfr. teste “il Testimone_2 cortile è pienissimo di buche e solchi”), delle condizioni climatiche avverse e della presenza di un ingombro (carrello o borse), era ragionevole attendersi dalla danneggiata un grado di attenzione ancora più elevato nell'attraversamento del cortile che invece la stessa non ha prestato.
Pertanto, deve ritenersi configurabile a suo carico una condotta imprudente e/o disattenta che giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa, quantificabile nella misura del 60%.
*****
Ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, sia pure con il CP_1 concorso di colpa della danneggiata di cui sopra (e ritenuta quindi assorbita la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.), vanno esaminati gli aspetti inerenti il quantum della pretesa risarcitoria.
La consulenza tecnica espletata ha chiarito che “la dinamica lesiva, così come riferita, è compatibile con le lesioni riportate dalla parte lesa, sussistendo una congruenza topografica tra evento traumatico
e lesioni. L'efficacia lesiva dell'evento traumatico risulta confermata dal riscontro, anche strumentale, delle conseguenze del trauma subito, rappresentate dalla frattura del capitello radiale e del condilo omerale, vale a dire del gomito sinistro. Quanto sopra consente di affermare che risultano rispettati i criteri medico-legali per la dimostrazione del nesso di causalità” (cfr. pag. 5 della relazione peritale).
È stato, dunque, accertato che, in conseguenza della caduta del 12.02.2020 in una buca dell'asfalto del cortile del ha subito “la frattura a sviluppo articolare del capitello CP_1 Parte_1 radiale e del condilo omerale sinistro” (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
La consulente tecnica, dott.ssa ha ravvisato la sussistenza di un danno biologico temporaneo Per_2
(D.B.T.) della durata complessiva di giorni 60 (sessante) di cui giorni 30 (trenta) a parziale al 50% e giorni 30 (trenta) a parziale al 25% e con riferimento ai valori tabellari previsti dai barèmes medico- legali di corrente uso, un danno biologico permanente (D.B.P.) quantificabile complessivamente in misura pari al 3-4% (cfr. 7 della relazione peritale).
La consulenza ha, poi, escluso la riconducibilità dei postumi riscontrati a precedenti morbosi o prestazioni mediche effettuate senza la dovuta diligenza e/o perizia professionale.
Inoltre, sono risultate non documentate spese mediche a carico della periziata.
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, si ritiene di non discostarsi richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al pagina 7 di 12 parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione ( cfr. anche recentemente
Cass. n. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 235/2014 punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente,
"danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto
(cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Gli stessi principi sono stati riaffermati recentemente con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024.
pagina 8 di 12 Tuttavia, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez 3, ord. n. 5547 del 1° marzo 2024).
Nella fattispecie in esame, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della suddetta componente morale del danno.
Infatti, tale voce di danno, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (da fornirsi eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici, cfr. Cass. n. 11269/2018), è stata soltanto menzionata nei conteggi riepilogativi senza che sia stata offerta alcuna concreta prospettazione in ordine alla sussistenza e alla consistenza della sofferenza soggettiva di cui si chiede il risarcimento.
Nel caso in esame, dunque, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità e l'età della danneggiata al momento dell'evento (65 anni), deve essere liquidato, tenendo conto esclusivamente della componente biologica/dinamico relazionale del danno non patrimoniale, per un importo corrispondente ad € 3.849,00 (operata una media tra i parametri di cui al 3% - 4%), importo al quale va aggiunto la somma pari ad €1890 per il periodo di invalidità temporanea (la componente del danno dinamico relazionale è pari a € 84 sicché occorre considerare, per i 30 giorni al
50%, l'importo di € 42 x30 = 1.260 e, per i 30 giorni al 25%, l'importo di € 28,75 x 30= 630).
Non è stato richiesto l'incremento per personalizzazione del danno che peraltro presuppone, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017; Cass., Sez. III,
n. 14364 del 7.11.2019; Cass., Sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018), la specifica allegazione e prova di circostanze peculiari del caso concreto, idonee a giustificare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e differenti rispetto a quelle ordinariamente insite nella menomazione accertata e già considerate nella liquidazione tabellare unitaria del danno non patrimoniale.
*****
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sul punto si osserva che, essendo le tabelle redatte dall'Osservatorio Milanese aggiornate al giugno
2024, esse non necessitano di ulteriore rivalutazione e, pertanto, le somme relative al danno non patrimoniale sono da ritenersi già calcolate all'attualità.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi compensativi si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, pagina 9 di 12 analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass.
36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore dimostrare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né provato, neppure presuntivamente, di aver subito un particolare pregiudizio derivante dal ritardato pagamento;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
*****
Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che il danno biologico deve essere complessivamente liquidato in € 5739, di cui € 3.849,00 per danno biologico nella sua componente dinamico relazionale ed € 1890 per il periodo di invalidità temporanea ( sempre con riferimento alla stessa componente), complessivamente € 5739.
Di tale importo, in ragione del concorso di colpa di cui sopra, spetta a parte attrice solo il 40%, pari ad
€ 2.295,60, somma quest'ultima sulla quale vanno riconosciuti gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo. pagina 10 di 12 *****
Le spese si liquidano in € 3.403,00 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (fasi: negoziazione assistita – sia attivazione che negoziazione -, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101-€ 5.200.
In relazione a tali spese, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
(con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in atti) la condanna al pagamento deve essere disposta in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 (con la seguente precisazione: in applicazione del condivisibile insegnamento di Cass. ord. 22017/2018, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in egual misura le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente).
Le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertata la responsabilità del , ed il concorso di Controparte_1 colpa di nella misura del 60%, Parte_1
CONDANNA il a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2295,60, oltre interessi legali ex art. 1282 I co. c.c. dalla data della sentenza al saldo;
CONDANNA il al pagamento, a favore di Controparte_1 [...]
e, per la stessa, in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Parte_1
27.7.2021, a favore dello Stato, dell'importo di € 3403, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva
e Cpa, per compensi, titolo di rifusione delle spese processuali;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 13.2.2024, definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
Torino 3.7.2025
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Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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