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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1467/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1467/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, introdotta da:
, con il patrocinio dell'Avv. Riggio Manuela Giuseppa Parte_1
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Norrito Vincenzo Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con il sig. in data Controparte_1
03/06/2010, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani,
Atto n. 20, parte I – anno 2010.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati tre figli: nel 2011, nel CP_1 Per_1
2014 e nel 2016. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , esprimendo anch'egli la volontà di separarsi dalla Controparte_1
moglie, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del giorno 05.02.2025, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il giudice invitava le parti a valutare la percorribilità di una proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c., che accettavano:
“- Affido della prole minore in via condivisa, collocamento con la madre presso la casa coniugale, assegnata alla madre;
- i figli possono incontrare il padre liberamente e in difetto di accordo 1°,3°,4° fine settimana del mese dalla uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.00; il figlio maggiore si recherà con il padre almeno una volta al mese;
- obbligo del padre di provvedere stornando e fornendo il consenso per la erogazione diretta alla madre dell'AU oltre al 50% delle spese straordinarie;
- festività alternate e periodo estivo con due settimane per ciascun mese di sospensione scolastica anche non consecutive, previo preavviso di 15 gg per la individuazione elle settimane che in difetto di accordo si individuano nelle prime due;
- l'educatore domiciliare individuato dal SS riferirà a mesi 6 al GT sulle condizioni di vita della prole nella vigenza di tale regime.”
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
(i quali hanno contratto matrimonio civile in data 03/06/2010, trascritto
[...]
presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, Atto n. 20, parte
I – anno 2010) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1467/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, introdotta da:
, con il patrocinio dell'Avv. Riggio Manuela Giuseppa Parte_1
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Norrito Vincenzo Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con il sig. in data Controparte_1
03/06/2010, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani,
Atto n. 20, parte I – anno 2010.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati tre figli: nel 2011, nel CP_1 Per_1
2014 e nel 2016. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , esprimendo anch'egli la volontà di separarsi dalla Controparte_1
moglie, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del giorno 05.02.2025, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il giudice invitava le parti a valutare la percorribilità di una proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c., che accettavano:
“- Affido della prole minore in via condivisa, collocamento con la madre presso la casa coniugale, assegnata alla madre;
- i figli possono incontrare il padre liberamente e in difetto di accordo 1°,3°,4° fine settimana del mese dalla uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.00; il figlio maggiore si recherà con il padre almeno una volta al mese;
- obbligo del padre di provvedere stornando e fornendo il consenso per la erogazione diretta alla madre dell'AU oltre al 50% delle spese straordinarie;
- festività alternate e periodo estivo con due settimane per ciascun mese di sospensione scolastica anche non consecutive, previo preavviso di 15 gg per la individuazione elle settimane che in difetto di accordo si individuano nelle prime due;
- l'educatore domiciliare individuato dal SS riferirà a mesi 6 al GT sulle condizioni di vita della prole nella vigenza di tale regime.”
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
(i quali hanno contratto matrimonio civile in data 03/06/2010, trascritto
[...]
presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, Atto n. 20, parte
I – anno 2010) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo