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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Modica in via Risorgimento n. 203/C, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Carmelo Spadaro, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 07.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno allo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Modica il
16.05.1994, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1994, numero 4, parte I;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 15.01.1997) e Per_1
(Modica, 21.01.2001); Per_2 che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 99/2024 del giorno
07.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
07.05.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, allegando altresì accordo congiunto a parziale modifica delle condizioni già indicate in ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 99/2024 del 07.08.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle medesime condizioni già stabilite per la separazione personale, e qui riportate:
1) Essi vivranno separati, nel reciproco rispetto, ed ognuno di loro sarà libero di scegliere e fissare altrove la propria residenza.
2) La casa coniugale sita in Modica nella Via Risorgimento n. 203/C, di proprietà di entrambi, rimarrà attualmente in uso esclusivo e per l'abitazione della SI.ra insieme con i figli Parte_2
e , allo stato economicamente non autonomi, che abitano e risiedono Persona_3 Persona_4 nella predetta casa. Il SI. , a seguito della separazione di coniugi, trasferisce la sua Parte_1 residenza in Modica – Marina di Modica, nella Via Del Mare snc.
3) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto ciascuno di essi è titolare di reddito personale e sufficiente, reso dalle rispettive attività lavorative.
4) Essi sottoscritti genitori si impegnano a contribuire al mantenimento dei figli nato a Persona_3
Modica il 15/01/1997 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._3 Persona_4
(C.F.: , allo stato economicamente non autonomi, nella misura del 50% C.F._4 ciascuno di tutte le spese ordinarie e straordinarie e ciò sino a quando essi figli sono economicamente non autosufficienti.
5) I canoni e le spese delle utenze e delle forniture relative alla casa di Modica Via Risorgimento n.
203/C e di quella sita in Modica- Marina di Modica nella Via Del Mare snc saranno sostenuti solidalmente da entrambi le parti.
6) Le spese processuali rimangono a carico del 50% per ciascuna delle parti.; che le condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Modica il 16.05.1994, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1994, numero 4, parte I;
-Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti