Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 540/2020 R.G.
avente ad OGGETTO: Somministrazione
promossa da attrice-opponente Parte 1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Montaruli
Contro
CP 1 E CP 2 convenuta-opposta
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Rogione, Francesco Ghisiglieri e Paolo Colombo
Conclusioni
Per parte attrice-opponente:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE DI RITO:
-Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, previo accertamento e conseguente declaratoria di insussistenza in capo ad in persona del legale rappresentante pro tempore, del Parte_2 diritto ad ottenere il provvedimento monitorio ex art. 633 e sgg. c.p.c., dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 936/2019 emesso dal Tribunale della Spezia nei confronti della sig.ra Parte 1
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
-· Revocare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo la pretesa ex adverso avanzata del tutto infondata e/o illegittima, stante l'insussistenza e/o la mancata prova del credito monitoriamente azionato dalla società odierna opposta;
- Vinte le spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge".
Per parte convenuta-opposta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, e previe le declaratorie meglio ritenute, respingere l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n° 936/2019 del 18/12/2019, dichiarando in ogni caso tenuto e condannando Parte 1 al pagamento in favore della concludente della somma di Euro 16.608,40 o della somma meglio vista oltre agli interessi nella misura del T.U.R. + 3,5 punti secondo quanto previsto dall'art. 8 della Delibera A.E.E.G. 229/2001 ovvero in subordine a quelli legali ex art. 1284 comma I cc dalla data di scadenza del 6/6/2018
(giorno successivo all'emissione dell'ultima fattura) alla domanda ed ex art 1284 comma IV dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".
FATTO E DIRITTO
Parte attrice opponente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
Cont "per la chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla società (di seguito soloParte 2
somma di € 16.608,40, relativa alla somministrazione di gas per uso promiscuo. Cont
-in particolare che non avesseLa difesa della Sig.ra sosteneva Parte_1
provato di aver concretamente effettuato in suo favore la fornitura menzionata nelle fatture citate nell'estratto contabile allegato al ricorso introduttivo, relativa alla pretesa fruizione del servizio di erogazione gas naturale e che a fronte dell'emissione di fatture per importi così elevati
- -non avesse fornito la prova della effettiva funzionalità del contatore, di cui chiedeva fosse disposta la verifica.
La difesa di parte attrice opponente eccepiva inoltre che al momento del deposito del ricorso monitorio - non fosse stato depositato il relativo contratto di somministrazione.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. E' stato Cont disposto ordine di esibizione nei confronti di e disposta CTU al fine di verificare la correttezza
Cont dei conteggi effettuati da In relazione ai consumi oggetto di fatturazione.
Preliminarmente occorre osservare che - in fase monitoria - la prova scritta del credito possa essere data con la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili, così come avvenuto nel caso di specie, pertanto il decreto è stato correttamente emesso.
Si deve altresì osservare che, dall'estratto conto depositato in sede monitoria in forma autentica, risultava per ogni fattura, peraltro regolarmente ricevuta dalla Sig.ra Parte 1 il و
numero del documento, la data di emissione, la data di scadenza, l'importo addebitato, l'importo ancora dovuto, la data e l'importo dell'eventuale pagamento ed il quantitativo di gas addebitato.
Dalla documentazione agli atti risulta che il contratto di somministrazione è stato concluso con modalità Web in data 24/4/2011 ( si veda doc. 5 convenuta opposta), in relazione all'unità immobiliare sita in Sarzana Via Landinelli, 89 per l'utenza contraddistinta dal codice PDR (punto di riconsegna) n. 15460000045689, ha avuto decorrenza dall'1/7/2011 ed è cessato in data 30/4/2018. Cont Sulla base di tale contratto emetteva le fatture risultanti dall'estratto conto (doc.6), ricevendo i pagamenti di cui all' allegato depositato (doc. 7).
Come emerge dalle bollette prodotte da parte convenuta opposta, le letture rilevate dal Cont distributore e comunicate ad sono state quella di inizio fornitura in data 1/7/2011, di mc 78497
e quella in data 16.12.2015, di mc 89570.
Non è contestato che la Sig.ra Parte_1 non abbia mai inviato autoletture del proprio Cont contatore, con la conseguenza che 'ha provveduto alla fatturazione in base a consumi stimati, fatta eccezione per la bolletta n. 1637635033 del 4 11 2016 che, come si evince dalla pagina n. 2 e seguenti conguaglia dalla lettura di switch - inizio fornitura del 1 luglio 2011 di mc 78497, a quella del 16.12.2015 di mc 89570.
Il consumo complessivo è quindi risultato di mc 11.073. Fino al momento della lettura effettiva, Cont tuttavia, aveva fatturato consumi per soli mc 1541 che, come si evince a pagina n. 2 della bolletta n. 1637635033 del 4/11/2016, erano stati regolarmente stornati/contabilmente restituiti nell'operazione di conguaglio.
Dalla documentazione agli atti risulta quindi che per circa 53 mesi il consumo relativo all'utenza intestata alla Sig.ra Pt 1 è stato pari a mc 11.073, con una media mensile di mc
206,97.
Dalla fattura successiva alla n. 1637635033 del 4 11 2016, in assenza di autolettura, le stime sono state effettuate sulla base delle letture effettive del 1 luglio 2011 e del 16 dicembre 2015 e sono stati addebitati complessivamente mc 6987.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta opposta la fatturazione dei consumi di gas avviene, in assenza di autolettura da parte del cliente o di lettura effettiva del misuratore da parte del distributore di zona (soggetto giuridico diverso rispetto alla società fornitrice), con applicazione di consumi stimati, in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, ora A.R.E.R.A. n° 229/2001. Nel caso che di specie la Sig.ra Pt_1 non ha provveduto a comunicare le autoletture, né ha reso possibile l'accesso al personale di CP_3 al fine di effettuare le dovute rilevazioni.
Si deve infatti osservare che in alcune delle fatture oggetto di causa, nel riquadro "Riepilogo fatture e consumi fatturati” è presente la seguente dicitura:
"La informiamo che in data 19/01/2015 l'operatore incaricato della rilevazione delle letture non ha potuto provvedere a tale attivita' in quanto il misuratore risulta non accessibile".
-Il conguaglio che ha portato alla richiesta degli importi oggetto della richiesta monitoria - è pertanto derivato dalla mancata rilevazione delle letture effettive da parte degli operatori incaricati e dall'omesso invio periodico delle autoletture da parte della Sig.ra Pt 1
Le fatture depositate ed i corrispondenti importi richiesti con il ricorso monitorio sono peraltro risultati corretti a seguito della CTU disposta nel presente giudizio, fatta eccezione per un errore di calcolo, rilevato dal Consulente, nella fattura n. 1637635033 che ha quantificato un consumo di smc 12282 anzichè di smc 11995, che corrisponde ad un controvalore di euro 260,00 che deve essere scomputato dall'importo ingiunto di € 16.608,40, dovendosi pertanto ritenere dovuto l'importo di € 16.348,40.
Parte convenuta opposta ha inoltre provveduto al deposito delle diffide dei solleciti inoltrate Cont nel corso degli anni da alla Sig.ra Pt 1 nelle date: 4 ottobre 2013; 21 ottobre 2013; 18 novembre 2013; 30.12.2013; 7 aprile 2014; 27 aprile 2014; 6 giugno 2015; 16 novembre 2015; 11 gennaio 2016; 20 febbraio 2016; 31 maggio 2016; 10 luglio 2017; 15 febbraio 2018 e 23 novembre
2018 (doc. 25).
Cont Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere che anche a seguito del disposto ordine di esibizione delle letture e della CTU, abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e della somministrazione di gas all'utenza della Sig.ra Parte 1 la quale ha corrisposto il controvalore delle somministrazioni di gas fino al 2014 per poi non pagare più nulla per una parte delle forniture del 2015, fino ad aprile del 2018.
Si deve altresì osservare che alcun malfunzionamento del contatore è emerso in corso di causa non potendosi evincere tale circostanza dal quantitativo di gas fatturato, che risulta consono in relazione al periodo effettivo di somministrazione e dovendosi peraltro rilevare che detto
-contatore è stato pacificamente sostituito e che – in tale occasione - la Sig.ra Pt_1 non ha chiesto di effettuarne alcuna verifica come sarebbe stato suo diritto ed onere. La sostituzione del contatore ha inoltre determinato l'inaccoglibilità nel presente giudizio, di ogni richiesta prodromica all'accertamento del suo funzionamento.
Alla luce di quanto esposto, poiché è stato accertato un minor credito rispetto a quanto oggetto di richiesta monitoria seppure per l'importo di soli € 260,00- il decreto ingiuntivo n°
- 936/2019 del 18/12/2019 emesso dal Tribunale di La Spezia, deve essere revocato e parte attrice opponente condannata al pagamento dell'importo di € 16.348,40 oltre ad interessi nella misura legale dalla data del 6/6/2018, quale giorno successivo all'emissione dell'ultima fattura rimaste impagata, fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese legali liquidate per la fase monitoria, stante la riduzione minima dell'importo riconosciuto rispetto a quello ingiunto, nonché della presente opposizione, secondo criterio di soccombenza, pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice opponente, stante l'accertata minima differenza di importi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta come dovuta da Parte 1 a favore di Parte 2 la somma di € 16.348,40; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.936//2019 emesso in data 18/12/2019 dal Tribunale della
Spezia, condanna Parte 1 al pagamento a favore di Parte 2 della somma di € 16.348,40, oltre interessi nella misura legale dalla data del 6/6/2028 al saldo effettivo;
condanna Parte 1 al pagamento a favore di Parte 2 delle spese del ricorso monitorio pari ad € 540,00 per compenso professionale ed €145,50 per spese, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio pari ad € 5077,00 per compenso professionale, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge, spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice opponente.
La Spezia, 11/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi