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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott.ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza dell' 11/04/2025 svoltasi con modalità cartolari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6987/2024 del ruolo generale, T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO Parte_1
ANTONIO, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Nola (Na) alla Via Giovanni XXIII n. 19, elettivamente domicilia,
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Legale Controparte_1 rapp.nte p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Pifano, presso il cui studio in Napoli, alla Via B. Cirino n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
N O N C H È
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , giusta procura in atti;
CP_2
-resistenti-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, il ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 802 024 00011319000 ricevuta in data 12.03.24 relativa agli avvisi di addebito n. 371 2022 00034184 85 e n. 371 2022 00174120 56 con i quali veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali per il periodo ivi indicato. Contr Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di riscossione, attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;
nel merito il rigetto della domanda ex adverso esperita in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata, oltre che non provata, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio. Si costituiva l' che rilevava che era intervenuto provvedimento di sgravio CP_2 totale relativamente gli avvisi di addebito opposti. Instava quindi per la cessata materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite o, in via gradata, integrale compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto annullamento del debito di parte ricorrente da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia del CP_2 contendere (c.f.r. provvedimento 11/07/2024 – denominato CP_2
“Annullamento Totale o Parziale di Avviso di Addebito” e schermata AVA laddove lo sgravio degli importi di cui è causa risulta notificato al ricorrente in data 1.8.2022 e 27.1. 2023). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in corso di giudizio, ha provveduto all'annullamento dell'iscrizione CP_2 sulla base della delibera della Camera di Commercio e, conseguenzialmente, a cancellare la posizione del ricorrente dalla Gestione Artigiani/Commercianti e ad annullare le partite di credito sottese agli avvisi di addebito opposti generando un debito residuo pari a zero. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che, nonostante il provvedimento di sgravio fosse stato già emesso diverso tempo prima del giudizio, l' ha CP_2 dato avvio e coltivato il procedimento esecutivo consegnando alla concessionaria alla riscossione il ruolo da eseguire e consentendo la notifica all' opponente di un preavviso di fermo, le spese di lite, a cui la parte ricorrente è stata costretta, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00, CP_2 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, l' 11/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott.ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza dell' 11/04/2025 svoltasi con modalità cartolari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6987/2024 del ruolo generale, T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO Parte_1
ANTONIO, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Nola (Na) alla Via Giovanni XXIII n. 19, elettivamente domicilia,
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Legale Controparte_1 rapp.nte p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Pifano, presso il cui studio in Napoli, alla Via B. Cirino n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
N O N C H È
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , giusta procura in atti;
CP_2
-resistenti-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, il ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 802 024 00011319000 ricevuta in data 12.03.24 relativa agli avvisi di addebito n. 371 2022 00034184 85 e n. 371 2022 00174120 56 con i quali veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali per il periodo ivi indicato. Contr Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di riscossione, attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;
nel merito il rigetto della domanda ex adverso esperita in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata, oltre che non provata, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio. Si costituiva l' che rilevava che era intervenuto provvedimento di sgravio CP_2 totale relativamente gli avvisi di addebito opposti. Instava quindi per la cessata materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite o, in via gradata, integrale compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto annullamento del debito di parte ricorrente da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia del CP_2 contendere (c.f.r. provvedimento 11/07/2024 – denominato CP_2
“Annullamento Totale o Parziale di Avviso di Addebito” e schermata AVA laddove lo sgravio degli importi di cui è causa risulta notificato al ricorrente in data 1.8.2022 e 27.1. 2023). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in corso di giudizio, ha provveduto all'annullamento dell'iscrizione CP_2 sulla base della delibera della Camera di Commercio e, conseguenzialmente, a cancellare la posizione del ricorrente dalla Gestione Artigiani/Commercianti e ad annullare le partite di credito sottese agli avvisi di addebito opposti generando un debito residuo pari a zero. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che, nonostante il provvedimento di sgravio fosse stato già emesso diverso tempo prima del giudizio, l' ha CP_2 dato avvio e coltivato il procedimento esecutivo consegnando alla concessionaria alla riscossione il ruolo da eseguire e consentendo la notifica all' opponente di un preavviso di fermo, le spese di lite, a cui la parte ricorrente è stata costretta, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00, CP_2 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, l' 11/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero.