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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5659/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione INV. CIV n. 07108126 e di aver ricevuto
CP_ dall' racc. a/r, con la quale l'Istituto le comunicava un indebito pari ad €.302,31 per pagamento della citata pensione relativa a maggio 2022, ritenuta non dovuta “sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il mod. Obis M o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione sono così variati: importo pensione giugno pari a zero”.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa non avendo mai percepito il rateo relativo a maggio
2022 la genericità della contestazione di indebito e l'irripetibilità della somma pretesa.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “● Accertare e dichiarare che il provvedimento di indebito inviato alla ricorrente, è errato, generico ed inefficace oltre che illegittimo, per i motivi tutti di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso;
● Accertare non dovuta la somma di € 302,31 a titolo di indebito il periodo dal maggio 2022, per i motivi di cui sopra;
● Per effetto dichiarare l'irripetibilità della CP_ somma richiesta dall' e condannare l'Istituto alla restituzione di eventuali somme fin qui trattenute”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 2 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Con le note del 10.1.2024, parte ricorrente ha così dedotto: “precisa che nelle more della pendenza del giudizio è stata riconosciuta la prestazione revocata in sede di revisione come da decreto di omologa e liquidazione che si deposita”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Dal documentato riconoscimento in sede giudiziale del requisito sanitario necessario per fruire della prestazione assistenziale con decorrenza da aprile 2022, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
(v. decreto di omologa del 9.9.2023), derivano incontrovertibilmente il diritto della ricorrente al pagamento del rateo percepito per il mese di maggio 2022 e l'illegittimità dell'indebito oggetto di causa.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell' , tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. CP_1 att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.302,31, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5659/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione INV. CIV n. 07108126 e di aver ricevuto
CP_ dall' racc. a/r, con la quale l'Istituto le comunicava un indebito pari ad €.302,31 per pagamento della citata pensione relativa a maggio 2022, ritenuta non dovuta “sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il mod. Obis M o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione sono così variati: importo pensione giugno pari a zero”.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa non avendo mai percepito il rateo relativo a maggio
2022 la genericità della contestazione di indebito e l'irripetibilità della somma pretesa.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “● Accertare e dichiarare che il provvedimento di indebito inviato alla ricorrente, è errato, generico ed inefficace oltre che illegittimo, per i motivi tutti di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso;
● Accertare non dovuta la somma di € 302,31 a titolo di indebito il periodo dal maggio 2022, per i motivi di cui sopra;
● Per effetto dichiarare l'irripetibilità della CP_ somma richiesta dall' e condannare l'Istituto alla restituzione di eventuali somme fin qui trattenute”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 2 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Con le note del 10.1.2024, parte ricorrente ha così dedotto: “precisa che nelle more della pendenza del giudizio è stata riconosciuta la prestazione revocata in sede di revisione come da decreto di omologa e liquidazione che si deposita”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Dal documentato riconoscimento in sede giudiziale del requisito sanitario necessario per fruire della prestazione assistenziale con decorrenza da aprile 2022, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
(v. decreto di omologa del 9.9.2023), derivano incontrovertibilmente il diritto della ricorrente al pagamento del rateo percepito per il mese di maggio 2022 e l'illegittimità dell'indebito oggetto di causa.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell' , tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. CP_1 att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.302,31, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2