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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/08/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2550/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. BONA ONOFRIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 9 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 10/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data
28/10/2024 sentenza di separazione consensuale n. 505/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
pagina 2 di 9 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori i Persona_1
quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione della medesima.
3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè la figlia, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità
genitoriale sulla medesima in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. La figlia : i) frequenta il terzo anno presso il Persona_1
Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, h. 8.00 - 13.00;
ii) non sostiene attività extrascolastiche.
pagina 3 di 9 5. La figlia minore stabilirà la collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, sita in Formigine Via Don Franchini, n.
340.
6. Il Sig. si impegna a lasciare la casa Parte_1
coniugale, non appena egli trovi idonea sistemazione abitativa, potendo lo stesso di disporre del tempo occorrente per effettuare le valutazioni in tal senso necessarie.
7. Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento della figlia minore sino alla sua indipendenza economica, versando la somma mensile di Euro 250,00 sul conto corrente della Sig.ra Parte_2
. Detto importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT;
[...]
8. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito per l'intero dalla , con la quale Parte_2
convive la figlia.
9. Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati;
- due/tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
10. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia, sempre facendo salvo ogni accordo tra le parti: - metà del periodo delle vacanze natalizie, suddividendolo in modo tale che gli stessi possano trascorrere, ad anni alternati, con un genitore il 25/12 e il 26/12 con pagina 4 di 9 l'altro; nonché il 31/12 con un genitore e l'1/01 con l'altro; - la metà delle vacanze pasquali previste dalla scuola, alternando il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore o con un altro;
- due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive,
concordandone l'esatta decorrenza entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio, ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile ecc.) alternandosi l'uno con l'altro compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
11. Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato,
dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo, convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
12. Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta pagina 5 di 9 varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso;
13. Per spese straordinarie da sostenersi per la figlia devono intendersi quelle individuate nel seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 6 di 9 pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
14. In conseguenza dell'assegnazione a proprio favore della casa coniugale, sita in Formigine (MO), Via Don Franchini n. 340, la Sig.ra
, a decorrere dal mese successivo dall'uscita del Parte_2
marito dalla casa coniugale, continuerà a provvedere al pagamento delle rate del contratto di finanziamento fondiario, stipulato con atto a ministero del Notaio Dott. in data 24/06/2022, rep n Persona_2
17064, racc. n. 13947, registrato a Modena, il 30/06/2022, al n.
18369, iscritto a Modena l'1/07/2022 Part. 3758, Gen, 21820, accollandosi la quota spettante a ed Parte_1
impegnandosi a manlevare il marito da qualunque pretesa che venisse avanzata per il predetto titolo dall'istituto bancario mutuante nei confronti dello stesso.
pagina 7 di 9 15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bacau
(Romania), il 18.01.2007 fra , nato a [...]
pagina 8 di 9 Bacau (ROMANIA) il 06/11/1980 e , nata a [...]
Bacau (ROMANIA) il 24/09/1985 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2550/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. BONA ONOFRIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 9 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 10/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data
28/10/2024 sentenza di separazione consensuale n. 505/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
pagina 2 di 9 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori i Persona_1
quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione della medesima.
3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè la figlia, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità
genitoriale sulla medesima in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. La figlia : i) frequenta il terzo anno presso il Persona_1
Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, h. 8.00 - 13.00;
ii) non sostiene attività extrascolastiche.
pagina 3 di 9 5. La figlia minore stabilirà la collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, sita in Formigine Via Don Franchini, n.
340.
6. Il Sig. si impegna a lasciare la casa Parte_1
coniugale, non appena egli trovi idonea sistemazione abitativa, potendo lo stesso di disporre del tempo occorrente per effettuare le valutazioni in tal senso necessarie.
7. Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento della figlia minore sino alla sua indipendenza economica, versando la somma mensile di Euro 250,00 sul conto corrente della Sig.ra Parte_2
. Detto importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT;
[...]
8. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito per l'intero dalla , con la quale Parte_2
convive la figlia.
9. Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a fine settimana alternati;
- due/tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
10. Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia, sempre facendo salvo ogni accordo tra le parti: - metà del periodo delle vacanze natalizie, suddividendolo in modo tale che gli stessi possano trascorrere, ad anni alternati, con un genitore il 25/12 e il 26/12 con pagina 4 di 9 l'altro; nonché il 31/12 con un genitore e l'1/01 con l'altro; - la metà delle vacanze pasquali previste dalla scuola, alternando il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore o con un altro;
- due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive,
concordandone l'esatta decorrenza entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio, ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile ecc.) alternandosi l'uno con l'altro compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
11. Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé i figli nel rispetto del calendario sopra determinato,
dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo, convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
12. Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta pagina 5 di 9 varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso;
13. Per spese straordinarie da sostenersi per la figlia devono intendersi quelle individuate nel seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 6 di 9 pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
14. In conseguenza dell'assegnazione a proprio favore della casa coniugale, sita in Formigine (MO), Via Don Franchini n. 340, la Sig.ra
, a decorrere dal mese successivo dall'uscita del Parte_2
marito dalla casa coniugale, continuerà a provvedere al pagamento delle rate del contratto di finanziamento fondiario, stipulato con atto a ministero del Notaio Dott. in data 24/06/2022, rep n Persona_2
17064, racc. n. 13947, registrato a Modena, il 30/06/2022, al n.
18369, iscritto a Modena l'1/07/2022 Part. 3758, Gen, 21820, accollandosi la quota spettante a ed Parte_1
impegnandosi a manlevare il marito da qualunque pretesa che venisse avanzata per il predetto titolo dall'istituto bancario mutuante nei confronti dello stesso.
pagina 7 di 9 15. I ricorrenti danno atto di essere completamente autonomi e in grado di provvedere, con i rispettivi redditi, alle esigenze personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bacau
(Romania), il 18.01.2007 fra , nato a [...]
pagina 8 di 9 Bacau (ROMANIA) il 06/11/1980 e , nata a [...]
Bacau (ROMANIA) il 24/09/1985 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9