Sentenza 4 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2018, n. 19463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19463 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte di appello di Milano, nel procedimento nei confronti di EB SE, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il riconoscimento della competenza della Corte di appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 6/05/2015, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano aveva emesso, nei confronti di SE EB, un provvedimento di unificazione di pene concorrenti e contestuale ordine di scarcerazione, chiedendo alla Corte di appello in sede di revocare l'indulto concesso ex lege n. 241 del 2006 in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2/10/2003. 2. Successivamente, in data 26/09/2016, la stessa Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano aveva emesso, nei confronti di EB, un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti con contestuale ordine di scarcerazione, da cui risultava che l'ultima condanna fosse quella inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26/02/2016. 3. Con ordinanza del 19/10/2016, per questo motivo, la Corte di appello di Milano si era dichiarata funzionalmente incompetente, individuando, al contempo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano quale organo competente a provvedere in ordine alla richiesta;
ciò sul presupposto che tale giudice avesse emesso l'ultima condanna nei confronti di SE EB.
4. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5/07/2017, dichiarò a sua volta la propria incompetenza a provvedere, sollevando conflitto negativo di competenza dinnanzi a questa Corte. Secondo il giudice remittente, una volta radicato il procedimento esecutivo davanti alla Corte di appello, quest'ultima non avrebbe potuto declinare la propria competenza sulla base di una sentenza divenuta irrevocabile in data successiva alla instaurazione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità in rito del conflitto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
2. Nel merito, il Collegio ritiene di dare assoluta continuità, integralmente condividendolo, al consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'incidente nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile e secondo cui il momento in cui tale competenza si radica è quello della presentazione della domanda;
competenza che, in virtù della perpetuatio jurisdictionis, non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 24438 del 3/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, dep. 12/02/2014, P.M in proc. Santaniello, Rv. 259171).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la competenza funzionale sulla revoca dell'indulto appartenga, nel caso di specie, alla Corte di appello di Milano. Ciò in quanto alla data di avvio della relativa procedura, coincidente con l'istanza di revoca del beneficio concesso in relazione alla sentenza del Giudice 2 per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2/10/2003, formulata il 6/05/2015 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, la competenza apparteneva, appunto, alla stessa Corte territoriale, non assumendo rilievo, in virtù del menzionato principio della perpetuatío jurisdictionis, le successive vicende e, segnatamente, la pronuncia della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26/02/2016, assorbita nel nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, in data 26/09/2016, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti dello stesso EB.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la competenza della Corte di appello di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il