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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3496/2024 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] c. f: Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. EMILIANO AMADORE, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente contumace -
OGGETTO: indebito in materia di DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20.11.2024, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo che con comunicazioni del 27.07.2020 l' aveva accertato nei suoi confronti un CP_2
debito per i seguenti importi:
-€ 5.882,30 quale maggiore importo erogato sulla prestazione di DS agricola n.
2016701516134, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- € 7.380,08 quale maggiore importo erogato sulla prestazione DS agricola n. 2017733502630, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- € 7.102,31 quale maggiore importo erogato sulla prestazione DS agricola n. 2018774514342, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
- € 6.780,52 quale maggiore importo erogato sulla prestazione DS agricola n. 2019804608531, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
Sosteneva di aver lavorato come bracciante agricolo e di essere regolarmente iscritto nei relativi elenchi anagrafici per gli anni in questione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Esponeva che aveva incoato dinanzi all'intestato Tribunale ricorso avverso la cancellazione delle giornate lavorate in agricoltura per gli anni dal 2015 al 2018, giudizio che, nelle more, si era concluso con sentenza di accoglimento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' , nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_2
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza. ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento dei Controparte_1 provvedimenti di indebito impugnati in materia di DS N. 2016701516134, N. CP_3
2017733502630, N. 2018774514342, N. 2019804608531.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Orbene, il ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici, avendo prodotto sentenza n. 256/2024 resa inter partes da questo Tribunale, e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, nella quale è stato accertato il diritto di CP_1 ad essere reiscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 107 giornate
[...] nell'anno 2015, 106 giornate nell'anno 2016, 117 giornate per l'anno 2017, 102 giornate nell'anno
2018.
Il possesso del sopra citato requisito contributivo appare ancor più chiaro dall'estratto contributivo, prodotto dal ricorrente e datato 19.11.2024, dal quale si evince che parte ricorrente ha prestato l'attività di bracciante agricolo per gli anni dal 2015 al 2018.
Ciò posto il ricorrente ha dunque dimostrato di possedere i requisiti su richiamati necessari al riconoscimento della prestazione di DS agricola.
Si ritiene dunque che la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito a titolo di indennità di DS agricola, debba trovare accoglimento.
Vanno quindi annullati i provvedimenti di indebito datati 27.07.2020 relativi all'indennità di disoccupazione agricola N. 2016701516134, N. 2017733502630, N. 2018774514342, N.
2019804608531, e ogni atto presupposto e consequenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 20.11.2024, Controparte_1 CP_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati;
- Dichiara che ulla deve all' in virtù delle note di cui al punto che Controparte_1 CP_2
precede;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2
liquida in euro 3.290,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 05.06.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena