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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2024, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 794/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TERRULI Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 21.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 08/12/2005 matrimonio in TI RA (TA) con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio il 07.11.2007
[...] Persona_1
e che in data 01.07.2020 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Notificato ritualmente il ricorso, la resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita compariva dinanzi al Giudice
Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del 01.07.2020 n. 9189/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle questioni accessorie al divorzio, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
Quanto al figlio , prossimo alla maggiore età, il Tribunale prende Persona_1
atto delle allegazioni di parte ricorrente, circa il collocamento comunitario del minore disposto dal Tribunale per i Minorenni di Taranto e il suo affidamento ai servizi del territorio, quindi delle conclusioni rassegnate dalla parte in linea con gli accordi di separazione, che richiamavano e recepivano le statuizioni assunte dal predetto Tribunale per i Minorenni già all'epoca della separazione (vedi accordo omologato); ne consegue, in accoglimento delle richieste formulate dalla parte ricorrente, la conferma del regime di affido e di collocamento stabilito dal
Tribunale per i Minorenni, sotto il controllo del quale le eventuali visite genitori – figli vengono regolate dal Servizio affidatario e dalla comunità ospitante, non emergendo motivi per discostarsi dalle statuizioni assunte dalla competente A.G., in risposta alla primaria esigenza di tutela del minore.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 08/12/2005 a
TI RA (TA) da , nato a [...] Parte_1
FRANCA (TA) il 26/04/1983, e , nata a [...] CP_1
(ALBANIA) il 22/02/1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TI RA dell'anno 2005, parte 1, numero 40;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA con riguardo alla prole gli accordi di separazione omologati con decreto del Tribunale di Taranto n. 9189/2020 del 01.07.2020;
4) RECEPISCE le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Taranto
a tutela del minore nato a [...] il [...] in Persona_1
punto di affidamento, collocamento e visite del minore;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 794/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TERRULI Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 21.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 08/12/2005 matrimonio in TI RA (TA) con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio il 07.11.2007
[...] Persona_1
e che in data 01.07.2020 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Notificato ritualmente il ricorso, la resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita compariva dinanzi al Giudice
Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del 01.07.2020 n. 9189/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle questioni accessorie al divorzio, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
Quanto al figlio , prossimo alla maggiore età, il Tribunale prende Persona_1
atto delle allegazioni di parte ricorrente, circa il collocamento comunitario del minore disposto dal Tribunale per i Minorenni di Taranto e il suo affidamento ai servizi del territorio, quindi delle conclusioni rassegnate dalla parte in linea con gli accordi di separazione, che richiamavano e recepivano le statuizioni assunte dal predetto Tribunale per i Minorenni già all'epoca della separazione (vedi accordo omologato); ne consegue, in accoglimento delle richieste formulate dalla parte ricorrente, la conferma del regime di affido e di collocamento stabilito dal
Tribunale per i Minorenni, sotto il controllo del quale le eventuali visite genitori – figli vengono regolate dal Servizio affidatario e dalla comunità ospitante, non emergendo motivi per discostarsi dalle statuizioni assunte dalla competente A.G., in risposta alla primaria esigenza di tutela del minore.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 08/12/2005 a
TI RA (TA) da , nato a [...] Parte_1
FRANCA (TA) il 26/04/1983, e , nata a [...] CP_1
(ALBANIA) il 22/02/1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TI RA dell'anno 2005, parte 1, numero 40;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA con riguardo alla prole gli accordi di separazione omologati con decreto del Tribunale di Taranto n. 9189/2020 del 01.07.2020;
4) RECEPISCE le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Taranto
a tutela del minore nato a [...] il [...] in Persona_1
punto di affidamento, collocamento e visite del minore;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara