Art. 11.
Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 29 marzo 1993, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1993 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato."
Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 29 marzo 1993, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1993 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato."