Articolo 11 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 luglio 1961
>
Versione
8 aprile 1993
Art. 11.
Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 29 marzo 1993, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1993 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato."
Entrata in vigore il 8 aprile 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente