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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 883/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.DE LETTERIIS ROSA PASQUA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASSANO CARMEN giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: assegno ad personam
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025 il ricorrente, premesso di essere transitato nei ruolo della dal 20.1.20220 a seguito di CP_1 procedura di mobilità volontaria, deduceva che la regione non gli aveva riconosciuto l'assegno ad personam già corrispostogli dal Comune di
Barletta in seguito al transito dai ruoli dell'amministrazione scolastica in esito a concorso per mobilità.
Ciò premesso, parte ricorrente lamentava che la aveva CP_1 illegittimamente interrotto la corresponsione di tale emolumento e chiedeva che fosse ripristinato il proprio diritto a percepire l'assegno ad personam fino al riassorbimento con i successivi aumenti contrattuali e che la regione fosse condannata al pagamento della somma di €26.053,96, ovvero di €10.714,99 a titolo di arretrati (come rideterminato nelle note conclusive).
Si costituiva la che contestava in diritto quanto affermato CP_1 dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso atteso che dalla lettura dello stesso si comprende esattamente la pretesa attorea tanto che la amministrazione resistente ha compiutamente svolto le proprie difese anche nel merito della vicenda.
E' pacifico che il ricorrente sia transitato nei ruoli dell'amministrazione resistente in seguito a procedura di mobilità volontaria;
del pari non in contestazione è che il ricorrente percepisse al momento del passaggio l'assegno ad personam corrispostogli dal comune di Barletta (cfr. all. n. 10 fasc.ric.).
Ciò detto, giova ricordare che l'istituto della mobilità, per come disciplinato dal legislatore (anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale con sentenze n.390/04 e n.88/06), è un criterio di organizzazione per governare i processi di acquisizione del personale e contenere la spesa pubblica.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ripetutamente affermato che lo schema riprodotto dalla mobilità volontaria, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che necessita del triplice consenso delle parti interessate (amministrazione di appartenenza, lavoratore e amministrazione di destinazione): si realizza in tal modo una cessione del contratto ex art.1406 c.c., di competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. sez. Unite n.5458/09; n. 26420/06 e n.6421/06).
La mobilità, inoltre, non è un istituto previsto nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ma uno strumento di reclutamento che prevale sul concorso pubblico perché considerato idoneo a garantire economie di spesa e dunque nei limiti necessari a conseguire tale obiettivo.
L'amministrazione è obbligata a fare ricorso alle risorse interne utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto.
Quanto all'aspetto retributivo è stato affermato che: “In caso di passaggio da una amministrazione ad un'altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni ad personam, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste solo presso l'Amministrazione di destinazione, nella specie l'indennità di amministrazione, escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento.” (cfr. Cass. n.13318/24).
Più precisamente è stato chiarito che l'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), con l'effetto che, da un lato, impone la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall'altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (cfr.
Cass. n.9874/23; n.169/17).
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 31, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento.
La Corte ha poi specificato e ribadito che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre
2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005”. (cfr.
Cass. n.20197/24). E difatti, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., sicché l'individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in carriera (cfr. Cass. n. 86/21).
Né può applicarsi il principio di invarianza finanziaria, considerato che l'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 lo menziona solo con riguardo al trasferimento disposto se la vacanza è presente in area diversa da quella di inquadramento, situazione che, nella specie, non ricorre e va comunque ribadito che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 20” (cfr. Cass.
n.20197/24). Ne deriva che la , ente di destinazione del ricorrente, avrebbe CP_1 dovuto tenere conto del trattamento economico percepito dal Pt_1 presso l'amministrazione di provenienza (comune di Barletta), il quale, però, dipendeva dal livello economico a lui riconosciuto sempre dalla P.A. di provenienza e dunque avrebbe dovuto riconoscere l'assegno ad personam percepito dal ricorrente presso tale ente.
In relazione all'ammontare di tale emolumento va evidenziato che non può trovare ingresso in questa sede la lamentata errata quantificazione da parte del . Controparte_2
In particolare il ricorrente lamenta che tale ente aveva recepito la quantificazione effettuata in modo non corretto dall'amministrazione scolastica (presso la quale lavorava il prima di transitare presso Pt_1
l'ente comunale): è evidente che tale doglianza andava effettuata nei confronti delle amministrazioni coinvolte nell'asserito errore di quantificazione dell'assegno e non già nei confronti della odierna resistente, la quale è tenuta a corrispondere assegno ad personam sulla base di quanto corrisposto dal di Barletta. CP_2
Ne deriva che appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento i conteggi effettuati dal ricorrente nelle note conclusive sulla base dell'assegno percepito presso l'amministrazione comunale sino al 2020 e che tengono conto in modo corretto dei riassorbimenti che sono scaturiti dagli incrementi retributivi previsti dall'entrata in vigore del nuovo ccnl e dalla progressione economica orizzontale (da D1 a D2) ottenuta dal . Pt_1
L'amministrazione pertanto va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €10.714,99 a titolo di arretrati dell'assegno ad personam in relazione al periodo 2020 -2024, oltre a corrispondere tale emolumento già percepito dal ricorrente presso il comune di Barletta e tenuto conto dei riassorbimenti indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NO nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_3
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ad personam già corrisposto dal comune di Barletta ordinando alla regione di adottare i provvedimenti consequenziali CP_1
2) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€10.714,99 oltre accessori a titolo di arretrati per il periodo 2020 -2024
3) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €3.000,00 oltre accessori.
Bari,22/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 883/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.DE LETTERIIS ROSA PASQUA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASSANO CARMEN giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: assegno ad personam
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025 il ricorrente, premesso di essere transitato nei ruolo della dal 20.1.20220 a seguito di CP_1 procedura di mobilità volontaria, deduceva che la regione non gli aveva riconosciuto l'assegno ad personam già corrispostogli dal Comune di
Barletta in seguito al transito dai ruoli dell'amministrazione scolastica in esito a concorso per mobilità.
Ciò premesso, parte ricorrente lamentava che la aveva CP_1 illegittimamente interrotto la corresponsione di tale emolumento e chiedeva che fosse ripristinato il proprio diritto a percepire l'assegno ad personam fino al riassorbimento con i successivi aumenti contrattuali e che la regione fosse condannata al pagamento della somma di €26.053,96, ovvero di €10.714,99 a titolo di arretrati (come rideterminato nelle note conclusive).
Si costituiva la che contestava in diritto quanto affermato CP_1 dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso atteso che dalla lettura dello stesso si comprende esattamente la pretesa attorea tanto che la amministrazione resistente ha compiutamente svolto le proprie difese anche nel merito della vicenda.
E' pacifico che il ricorrente sia transitato nei ruoli dell'amministrazione resistente in seguito a procedura di mobilità volontaria;
del pari non in contestazione è che il ricorrente percepisse al momento del passaggio l'assegno ad personam corrispostogli dal comune di Barletta (cfr. all. n. 10 fasc.ric.).
Ciò detto, giova ricordare che l'istituto della mobilità, per come disciplinato dal legislatore (anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale con sentenze n.390/04 e n.88/06), è un criterio di organizzazione per governare i processi di acquisizione del personale e contenere la spesa pubblica.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ripetutamente affermato che lo schema riprodotto dalla mobilità volontaria, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che necessita del triplice consenso delle parti interessate (amministrazione di appartenenza, lavoratore e amministrazione di destinazione): si realizza in tal modo una cessione del contratto ex art.1406 c.c., di competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. sez. Unite n.5458/09; n. 26420/06 e n.6421/06).
La mobilità, inoltre, non è un istituto previsto nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ma uno strumento di reclutamento che prevale sul concorso pubblico perché considerato idoneo a garantire economie di spesa e dunque nei limiti necessari a conseguire tale obiettivo.
L'amministrazione è obbligata a fare ricorso alle risorse interne utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto.
Quanto all'aspetto retributivo è stato affermato che: “In caso di passaggio da una amministrazione ad un'altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni ad personam, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste solo presso l'Amministrazione di destinazione, nella specie l'indennità di amministrazione, escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento.” (cfr. Cass. n.13318/24).
Più precisamente è stato chiarito che l'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), con l'effetto che, da un lato, impone la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall'altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (cfr.
Cass. n.9874/23; n.169/17).
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 31, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento.
La Corte ha poi specificato e ribadito che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre
2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005”. (cfr.
Cass. n.20197/24). E difatti, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., sicché l'individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in carriera (cfr. Cass. n. 86/21).
Né può applicarsi il principio di invarianza finanziaria, considerato che l'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 lo menziona solo con riguardo al trasferimento disposto se la vacanza è presente in area diversa da quella di inquadramento, situazione che, nella specie, non ricorre e va comunque ribadito che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 20” (cfr. Cass.
n.20197/24). Ne deriva che la , ente di destinazione del ricorrente, avrebbe CP_1 dovuto tenere conto del trattamento economico percepito dal Pt_1 presso l'amministrazione di provenienza (comune di Barletta), il quale, però, dipendeva dal livello economico a lui riconosciuto sempre dalla P.A. di provenienza e dunque avrebbe dovuto riconoscere l'assegno ad personam percepito dal ricorrente presso tale ente.
In relazione all'ammontare di tale emolumento va evidenziato che non può trovare ingresso in questa sede la lamentata errata quantificazione da parte del . Controparte_2
In particolare il ricorrente lamenta che tale ente aveva recepito la quantificazione effettuata in modo non corretto dall'amministrazione scolastica (presso la quale lavorava il prima di transitare presso Pt_1
l'ente comunale): è evidente che tale doglianza andava effettuata nei confronti delle amministrazioni coinvolte nell'asserito errore di quantificazione dell'assegno e non già nei confronti della odierna resistente, la quale è tenuta a corrispondere assegno ad personam sulla base di quanto corrisposto dal di Barletta. CP_2
Ne deriva che appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento i conteggi effettuati dal ricorrente nelle note conclusive sulla base dell'assegno percepito presso l'amministrazione comunale sino al 2020 e che tengono conto in modo corretto dei riassorbimenti che sono scaturiti dagli incrementi retributivi previsti dall'entrata in vigore del nuovo ccnl e dalla progressione economica orizzontale (da D1 a D2) ottenuta dal . Pt_1
L'amministrazione pertanto va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €10.714,99 a titolo di arretrati dell'assegno ad personam in relazione al periodo 2020 -2024, oltre a corrispondere tale emolumento già percepito dal ricorrente presso il comune di Barletta e tenuto conto dei riassorbimenti indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NO nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_3
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ad personam già corrisposto dal comune di Barletta ordinando alla regione di adottare i provvedimenti consequenziali CP_1
2) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€10.714,99 oltre accessori a titolo di arretrati per il periodo 2020 -2024
3) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €3.000,00 oltre accessori.
Bari,22/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi