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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. D'AMATA CARLO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ). C.F._1
APPELLANTE
E
IN PROPRIO E NQ (c.f. Controparte_1 CP_2
), difesa dall'Avv. ASTOLFI EMANUELA (c.f. C.F._2
), unitamente all'Avv. FELICI FRANCESCO C.F._3
( ; C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3982/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08/03/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in riforma della sentenza di primo grado: -in via preliminare, sospendere e/o revocare l'esecutività della sentenza impugnata, stante la presenza di gravi e fondati motivi;
--in via principale e nel merito, riformare la sentenza nella parte in cui ha disposto che sono a carico della r.g. n. 1 Lazio le rette di degenza, maturate e maturande, relative al ricovero della sig.ra Pt_1
; -sempre nel merito ed in subordine, accertare l'infondatezza Controparte_1 della pretesa restitutoria esercitata nei confronti della , non rientrando la Parte_1 prestazione beneficiata tra quelle previste dai LEA e, per l'effetto, riformare la sentenza che ha condannato la al pagamento della somma di € 75.674,15, oltre Parte_1 accessori in favore dell'odierna appellata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri riflessi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia a Codesta Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
, per la riforma parziale della sentenza n. 3982/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 05.03.2021, per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
- nel merito, rigettare in ogni caso l'appello proposto dalla , Parte_1 per la riforma della sentenza n. 3982/2021, emessa dal Tribunale di Roma in data
05.03.2021, siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma ha riconosciuto il carattere di
“prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a quelle fruite dalla signora persona anziana, al momento del primo ricovero, 2012, di anni Parte_2 ottanta, ed affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, ravvisato nel decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, ritenuto avanzato e grave.
Di conseguenza ha condannato la al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
(che aveva agito nella qualità di amministratore di sostegno della madre
[...]
della somma di euro 75.674,15, oltre interessi legali dai singoli Parte_2 pagamenti;
ed alla rifusione delle spese di lite.
L'importo della condanna copre le rette dovute per l'ospitalità, previamente autorizzata dalla la , ASL di Roma C, in RSA;
infatti in data 16.4.2012 Parte_1 la signora era ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Alessandrina Pt_2 ed era stato corrisposto a titolo di retta la complessiva somma di euro 40.605,72.
ha proposto appello. Parte_1
IN PROPRIO E NQ EREDE ha resistito al Controparte_1 gravame.
r.g. n. 2 L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 13 gennaio 2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello contiene quattro motivi di seguito esaminati, anche alla luce delle difese dell'appellata.
Il primo è rubricato: «
1. illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, sub specie, dell'art. 30 l. n. 730/1983, del d. lgs. n. 229/1999, dell'art. 3 septies d.lgs. n.502/92, degli art.4-6-8 l. n. 328/2000, del d.p.c.m. 14/02/2001 del d.p.c.m. del 29/11/2001 confermato dall'art. 54 legge
n. 285/2002, del dpcm del 12/01/2017, nonché della d.g.r. lazio n. 466 del
14.11.2011 - insussistenza dei requisiti di legge per l'addebito degli oneri a carico dell'amministrazione-carenza di motivazione »; vi si sostiene che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal tribunale facevano riferimento ad un superato quadro normativo e che la disciplina applicabile prevede la compartecipazione dell'assistito affetto da Alzheimer, al quale non può essere riconosciuto l'inquadramento operato dal tribunale nell'ambito delle prestazioni a spiccata prevalenza sanitaria.
Questa Corte (sent. 4809/2025) ha affrontato il tema in epoca piuttosto recente ed ha così ricostruito il quadro normativo:
“L'art.
3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, 3 n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n.
229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire
“l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”. L'art.
3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di r.g. n. 3 cura e quelle di riabilitazione. L'art.
3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in: a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite (c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”); b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d. “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”). L'art.
3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art.
3-septies, quinto comma, del d.lgs.
n. 502 del 1992).
L'art.
3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che: a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.); b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.): c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo r.g. n. 4 modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.); d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni
(art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit.). L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M. (che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio). Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio
2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio-sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN. Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta.
Alla luce del descritto quadro normativo, devono ritenersi prestazioni gratuite le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M.
14 febbraio 2001 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit., mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al d.P.C.M. 14 febbraio 2001
r.g. n. 5 e all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (e oggi in base a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017), è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con eventuale compartecipazione dell'utente per la quota a carico del CP_3
(Cass. 21528/2021). Come chiarito da Cass. 28321/2017, l'elemento CP_3 differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass. 21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass.
29334/2019). L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e quindi soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione). Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione
(Cass. 21162/2024, in motivazione).”.
La giurisprudenza di legittimità avvalora la tesi della Pt_1
E' stata ritenuta corretta, invero, una decisione di questa stessa Corte d'Appello che, nel delineare la nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", di cui del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art.
3-septies, comma 4
l'aveva collegata a quelle "inscindibilmente connesse" alle prestazioni sanitarie strettamente intese (tanto da essere soggette al regime di gratuità, proprie di queste ultime); dirimente per loro identificazione è l'esistenza di un programma terapeutico, di contenuto predeterminato, da attuare.
r.g. n. 6 Tale soluzione ermeneutica è stata ritenuta conforme a quella già proposta dal giudice di legittimità.
“E' stato, infatti, osservato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2017, n.
28321, che richiama, sul punto, Cass. Sez. 1, sent. 22 marzo 2012, n. 4558 e Cass.
Sez. Lav, sent. 19 novembre 2016 n. 22776). Il medesimo arresto, tuttavia, reca anche la precisazione secondo cui "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica", concerne, per
l'appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie
"inscindibili" con quelle socio-assistenziali, e che presuppone, pertanto, che
l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del
2017, cit.). In sostanza, "l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio- assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale" - come mostrano, invece, di ritenere le odierne ricorrenti, insistendo sulla condizione della loro dante causa di paziente affetta da morbo di Alzheimer, invalida al
100% e disabile grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 -
"ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed
è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio
r.g. n. 7 sanitario pubblico" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.).” (Cass. civ. sez. III, 13/12/2021, n.39438).
Il tribunale di Roma, invece, ha qualificato come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle dispensate alla signora sulla base di Pt_2 queste sole notazioni: “Dal certificato della ASL RM C, in atti, Parte_2 nata nel 1932, risulta affetta da “malattia di Alzheimer. Grave deficit visivo os, cardiopatia ipertensiva, poliatrosi”, con “handicap grave”, e, per tali motivi, è stata assegnata al “Terzo Livello”. Trattasi, dunque, di persona anziana, al momento del primo ricovero, 2012, di anni ottanta, ed affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, come può certamente ritenersi il decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, da ritenersi in stato avanzato e grave alla luce dell'età della ”. Pt_2
Alcun cenno alle terapie programmate e praticate come del resto nessuna specifica allegazione dell'attrice era rinvenibile nell'atto introduttivo del giudizio in prime cure ove era fatto esclusivo riferimento all'autorizzazione al ricovero della signora presso la RSA, senza la produzione di specifica Pt_2 documentazione del piano terapeutico né di altra significativa documentazione medica.
La decisione del tribunale appare in contrasto con l'orientamento di legittimità che “ravvisa nella "individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato"
(e, dunque, non connotato da occasionalità) il "discrimen" per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.” (Cass. cit.) .
In epoca recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21162 ha ribadito che “Le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une
o delle altre.”.
r.g. n. 8 Ribaditi tali principi ne consegue l'accoglimento del motivo, con assorbimento dei restanti;
esclusa la completa gratuità del ricovero, invero, ne discende anche l'accertamento del difetto della legittimazione passiva della Parte_1 rispetto alla domanda invece accolta dal primo giudice.
Le spese del doppio grado devono essere compensate poiché la materia è in continua evoluzione e non risultavano, all'epoca della proposizione della domanda (2017), chiaramente individuabili gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'assistito (o su chi lo rappresenta).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
b) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 01/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9