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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28546/2024 r.g., introdotta da TRA (Roma, 11/12/1984), con il patrocinio Parte_1 oli;
ricorrente
(Roma, 12.8.1981) CP_1 resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
ni di fatto e di diritto della decisione ha co n giudizio l' pagno Parte_1 CP_1 inori (6.2.2007) e (27.10.
[...] Per_1 Per_2 endo al Tribunal ficare il dec esso in data 11.2.2019 che disponeva tre le altre cose l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che il padre dopo l'allontanamento dalla casa familiare, risalente al settembre 2016, si era totalmente disinteressato dei figli, non aveva provveduto a corrispondere regolarmente il mantenimento stabilito e non aveva rispettato le modalità di frequentazione previste, lasciando la gestione e l'accudimento dei figli a suo totale carico. Ha inoltre domandato un aumento del contributo paterno da €
690,00 mensili. non si è costituito in giudizio. CP_1 2
Il collegio preliminarmente evidenzia che se pure l'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal D. Lvo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce la via preferenziale indicata dal legislatore, ad essa può derogarsi ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Nel caso in esame vi sono elementi di criticità che inducono a ritenere ib da legittimare un affidamento esclusivo dei figli e (peraltro ormai quasi maggiorenne) alla Per_2 Per_1 madre;
g r titi all'udienza del 2.12.2024 hanno tutti confermato la versione della ricorrente ed in particolare hanno riferito come la presenza del padre nella vita de sia meramente episodica (“Da quando è andato via di casa, il sig. via via si è fatto CP_1 sentire di meno da mia figlia e dai bambini: lui v oradicamente la bambina piccola, una due volte al mese ma non sempre è uguale. Il bambino non lo vede da parecchio. So che lui versa qualcosa a mia figlia solo quando la m li da soldi. Mia figlia mi ha riferito che la madre di lui talvolta da a € 200,00 e lui poi da a mia figlia € 150,00. Questo può essere CP_1 capit mese si ed un n ha versato alcunchè per più tempo” come riferito da – madre della ricorrente) e Testimone_1 come di tutte le esigenz iali dei figli si occupi in via prevalente la ricorrente, iuto della famiglia d'origine (“Si è vero quello che mi si legge. Il non è mai stato presente in niente, né CP_1 economicamente che da un di vista sentimentale. Io sono stato sempre vicino ai miei nipoti per mancanza della figura paterna e quindi ho potuto verificare quello che il padre non faceva. Lui li vede quando gli va e non si interessa mai di ciò che riguarda i figl he lui dà a mia sorella € 150,00 ma non tutti i mesi e su richiesta del a mia sorella è stato tolto anche CP_1
l'assegno u uindi o ndono ognuno il 50%” come riferito da – fratello della ricorrente) senza che vi sia Tes_2 con il resis rma di condivisione delle scelte relative ai figli. La ricorrente ha poi rappresentato le difficoltà cui va incontro per la necessità di ottenere il consenso del padre per attività quali la richiesta di documenti amministrativi, le decisioni relative alla salute, le autorizzazioni scolastiche;
di fatto si è di fronte alla carenza di una seppur minima forma di coordinamento tra le parti, una situazione che appare oggettivamente impeditiva di un esercizio efficace dell'affidamento condiviso. Del resto lo stesso comportamento processuale del resistente, che seppur regolarmente convenuto ha preferito non costituirsi, appare senz'altro sintomatico di uno scarso interesse per le sorti del giudizio. La formula dell'affido condiviso nel caso presente, oltre ad essere svuotata di senso nei fatti, perché non esercitata dal padre, finisce per essere di pregiudizio per i minori, che possono trovarsi in situazione di stallo per l'impossibilità di ottenere l'assenso del padre 3 allo svolgimento di azioni di loro interesse. e a la domanda di affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_2 madre, a modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli naturali stabilita con decreto di questo Tribunale dell'11.2.2019 (r.g. 13526/18).
La frequentazione tra il padre e i figli avverrà tramite accordo da prendere di volta in volta tra i genitori, compatibilmente con la volontà, le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e comunque con esclusione del pernottamento, come già disposto con il precedente decreto.
Quanto al profilo economico, la ricorrente ha dichiarato di aver reperito attività lavorativa nel 2024 come impiegata presso la società Fratelli Staltari sud srl e di percepire un reddito pari a circa 1.100,00 mensili (cfr. buste paga) , oltre al 50% dell'assegno unico per i figli (che d'ora in poi – in ragione dell'affidamento esclusivo – andrà a percepire per intero). Non ha dedotto spese abitative.
La sua situazione economica iorata pertanto rispetto all'epoca in cui fu posto a carico di l'assegno perequativo di € 600 CP_1 mensili, allorquando ella s iarava disoccupata;
quanto al resistente, in mancanza di risultanze di segno diverso, si deve presumere che non siano intervenute variazioni rilevanti;
pertanto, poiché l'unica modifica nota nell'equilibrio economico familiare si è verificata a favore della ricorrente, che versa in una situazione di maggiore solidità rispetto al pregresso, la domanda di aumento del contributo a carico del resistente non può essere accolta. Spese irripetibili in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica del decreto emesso in data 11.2.2019 (r.g. 13526/18). fermo il resto, così provved
- affida i figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, con facoltà per la s su autonomia tutte le decisioni anche di maggiore importanza relative ai minori (ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, alla residenza);
- regola la frequentazione come indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda per il resto;
- spese irripetibili Roma, 10/01/2025
la Giudice est. la Presidente Cecilia Pratesi Marta Ienzi