CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1644/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1644 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Russo C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare/annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto così statuire:
a) dichiarare infondata la domanda dell'appellato per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011;
r.g. n. 1644/2022 1 b) condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado.”
Per l'appellato:
“a) rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile ed improponibile, nonché infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le eccezioni e difese proposte per conto dell'appellato;
b) per l'effetto, confermarsi l'impugnata sent. n. 18160/2021 del 22.11.21, del Tribunale di Roma, in persona del G.I. dott.ssa Lilia Papoff;
c) conseguentemente, confermarsi la condanna dell'appellante , Parte_1
al pagamento della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 02.03.09 al saldo;
d) vinte le spese, attribuzione, del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Roma riferendo Controparte_1
di avere frequentato il corso di specializzazione post lauream in Psichiatria e di avere conseguito il relativo diploma in data 29.7.1993, ma di non avere percepito in quel periodo alcun emolumento in relazione alla frequenza, nonostante quanto previsto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE. Lamentava che alla normativa comunitaria il governo italiano aveva dato attuazione con il D.Lgs n. 257/91 con la previsione di una borsa di studio annuale di € 11.103,82 solo per i medici iscritti dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della Parte_1
retribuzione annua di € 6.714,00 a titolo di adeguata remunerazione o a titolo di risarcimento del danno, in applicazione dell'art. 11 L. n. 370/99.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18160/2021, rilevato che l'attore aveva validamente interrotto il termine prescrizionale decennale prima del
27.10.2009, in data 2.3.2009 e, successivamente, in data 19.2.2019, gli riconosceva il diritto ad una somma pari a quella riconosciuta dall'art. 11 L. n. 370/99 di £
13.000.000 (pari ad € 6.713,94) per ognuno dei quattro anni di durata del corso.
3. Avverso l'indicata sentenza la ha proposto Parte_1
tempestivo appello, lamentando l'erronea applicazione del termine di r.g. n. 1644/2022 2 prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale di cui alla legge n.
183/2011, decorrente dal 1.1.2012.
4. L'appello è fondato.
5. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato il tema dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011, statuendo che il diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetto alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni, mentre se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione il previgente termine decennale per la sua residua durata
(Cass. Ord. n. 35571/2023).
Applicando tale principio al caso di specie, deve rilevarsi quindi che, poiché il D' aveva interrotto il termine prescrizionale decennale con atto CP_1
interruttivo del 2.3.2009, alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente aveva una durata residua maggiore di cinque anni (nello specifico circa 7 anni), con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno vantato dall'appellato si è prescritto alla data del 31.12.2016, a nulla rilevando il successivo atto posto in essere nel 2019.
6. Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, il diritto deve ritenersi prescritto e la domanda del rigettata. CP_1
La circostanza che la giurisprudenza di legittimità sia intervenuta chiarendo i termini di applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011 solo nel 2023 e, quindi, dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte dell'odierno appellato, il quale aveva utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
r.g. n. 1644/2022 3 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti della Parte_1
2) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
30.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1644/2022 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1644 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Russo C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare/annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto così statuire:
a) dichiarare infondata la domanda dell'appellato per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011;
r.g. n. 1644/2022 1 b) condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado.”
Per l'appellato:
“a) rigettarsi l'appello, in quanto inammissibile ed improponibile, nonché infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le eccezioni e difese proposte per conto dell'appellato;
b) per l'effetto, confermarsi l'impugnata sent. n. 18160/2021 del 22.11.21, del Tribunale di Roma, in persona del G.I. dott.ssa Lilia Papoff;
c) conseguentemente, confermarsi la condanna dell'appellante , Parte_1
al pagamento della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 02.03.09 al saldo;
d) vinte le spese, attribuzione, del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Roma riferendo Controparte_1
di avere frequentato il corso di specializzazione post lauream in Psichiatria e di avere conseguito il relativo diploma in data 29.7.1993, ma di non avere percepito in quel periodo alcun emolumento in relazione alla frequenza, nonostante quanto previsto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE. Lamentava che alla normativa comunitaria il governo italiano aveva dato attuazione con il D.Lgs n. 257/91 con la previsione di una borsa di studio annuale di € 11.103,82 solo per i medici iscritti dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della Parte_1
retribuzione annua di € 6.714,00 a titolo di adeguata remunerazione o a titolo di risarcimento del danno, in applicazione dell'art. 11 L. n. 370/99.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18160/2021, rilevato che l'attore aveva validamente interrotto il termine prescrizionale decennale prima del
27.10.2009, in data 2.3.2009 e, successivamente, in data 19.2.2019, gli riconosceva il diritto ad una somma pari a quella riconosciuta dall'art. 11 L. n. 370/99 di £
13.000.000 (pari ad € 6.713,94) per ognuno dei quattro anni di durata del corso.
3. Avverso l'indicata sentenza la ha proposto Parte_1
tempestivo appello, lamentando l'erronea applicazione del termine di r.g. n. 1644/2022 2 prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale di cui alla legge n.
183/2011, decorrente dal 1.1.2012.
4. L'appello è fondato.
5. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato il tema dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 4 comma 43 legge n. 183/2011, statuendo che il diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetto alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni, mentre se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione il previgente termine decennale per la sua residua durata
(Cass. Ord. n. 35571/2023).
Applicando tale principio al caso di specie, deve rilevarsi quindi che, poiché il D' aveva interrotto il termine prescrizionale decennale con atto CP_1
interruttivo del 2.3.2009, alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente aveva una durata residua maggiore di cinque anni (nello specifico circa 7 anni), con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno vantato dall'appellato si è prescritto alla data del 31.12.2016, a nulla rilevando il successivo atto posto in essere nel 2019.
6. Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, il diritto deve ritenersi prescritto e la domanda del rigettata. CP_1
La circostanza che la giurisprudenza di legittimità sia intervenuta chiarendo i termini di applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 4 comma 43 legge n. 183/2011 solo nel 2023 e, quindi, dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte dell'odierno appellato, il quale aveva utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
r.g. n. 1644/2022 3 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti della Parte_1
2) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
30.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1644/2022 4