TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 del mese di dicembre, davanti al Giudice dott.ssa
RO SA, viene chiamata la causa iscritta al n. 385/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa dall' avv. NE OR, giusta procura in atti;
- attrice contro
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difesa dall' avv. Natale Bonfiglio, giusta procura in atti;
- convenuto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Ottavio, per delega dell'avv.
NE OR, nell'interesse dalla società attrice, e l'avv. Annalisa Germanà, per delega dell'avv. Natale Bonfiglio, nell'interesse del . Controparte_1
L'avv. Giuseppe Ottavio insiste nell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in atti e si riporta agli scritti difensivi.
L'avv. Annalisa Germanà si oppone all'istanza avanzata da controparte e si riporta ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
1 La ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1
del al pagamento della somma di € 1.395.803,39 – di cui € Controparte_1
905.145,74 per sorte capitale ed € 490.657,65 per interessi di mora – a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica erogata dalla come da Parte_2 fatture allegate in atti, relative agli anni 2011 – 2012 – 2013 e 2014 (cfr. all. 6 part. 1,2,3,4 e 5), oltre interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c..
La società attrice ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione della somma di € 19.040,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta Controparte_1 prescrizione biennale o quinquennale dei crediti di cui alle fatture prodotte in atti,
l'inesistenza del contratto di fornitura stipulato tra l'Ente e l' Parte_2
l'insussistenza della delibera a contrarre oltre la mancanza di idonea copertura finanziaria in ordine ai corrispettivi oggetto di causa, il difetto di legittimazione attiva della società attrice e l'eccessività e non dovutezza degli importi specificati nei documenti commerciali prodotti dalla controparte;
l'Ente convenuto, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214). La Suprema Corte ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata
(cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014).
Ciò premesso, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 1.395.803,39 a titolo di corrispettivi
2 per la fornitura di energia elettrica erogata dalla per gli anni 2011 – Parte_2
2012 – 2013 e 2014 (cfr. all. 6 part. 1,2,3,4 e 5) non è fondata per le seguenti ragioni.
In tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
È altresì necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09).
Il principio secondo cui i contratti degli Enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n. 1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli
Enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie – a differenza di quanto sostenuto dalla società attrice – tra la società (creditrice originaria) ed il convenuto non è sorto un Parte_2 CP_1
rapporto contrattuale.
3 Invero, dall'esame della documentazione in atti si evince che la società attrice si è limitata a produrre in giudizio solo un modulo di adesione a proposta Part contrattuale ed una comunicazione di accettazione da parte dell' cfr. all. 7 e 8 atto di citazione).
Orbene, secondo la giurisprudenza seguita da questo Tribunale, tali formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del CP_1
e l'apposizione della sottoscrizione del Responsabile dell'area servizi
[...]
finanziari – dei contratti stipulati in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. sentenze del Tribunale di Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, è necessario che “…il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per
"facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché i contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr. Cass., n. 12316/2015).
Il difetto di tali requisiti, pertanto, deve essere esclusa la sussistenza di un contratto, configurandosi un comportamento di fatto privo di rilevanza giuridica per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16).
Occorre evidenziare, altresì, che le semplici fatture commerciali, essendo formate unilateralmente dalla parte che se ne avvale - se contestate - non sono idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto (cfr. Cass., n. 299/2016).
Ed ancora, tra gli atti di causa non si rinvengono neppure le delibere comunali aventi ad oggetto l'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi per cui è causa.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia
4 emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019)
e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto” (cfr.
Cass., n. 15410/2018); ed ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato (cfr. Cass., n. 15050/2018).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione il disposto di cui alla lettera c) dell'art. 183, comma 2, T.U.E.L., secondo cui “Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: …c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale
l'informazione è disponibile.”.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'impegno automatico ex articolo 183, comma 2, del Tuel, presuppone l'esistenza di un contratto di somministrazione valido tra la società erogatrice e l'Ente pubblico, circostanza che nel caso di specie
– per le ragioni già esposte – non ricorre.
5 Ed ancora - contrariamente a quanto sostenuto dalla - non può Pt_1
operare nella fattispecie in esame neppure il riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il riconoscimento ex art. 194, c. 1, lett. e) TUEL dei debiti fuori bilancio, difatti, è una procedura che non sana l'illegittima acquisizione del bene o servizio, non produce gli effetti negoziali del titolo mancante e non convalida il contratto nullo.
Sul punto la giurisprudenza ha statuito che l'inserimento dei debiti maturati fuori bilancio “consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., ne' introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta – appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. – ad substantiam. Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (cfr. Cass. n.9412/2011; n. 2489/2007; n.
11021/2005; n. 26826/2006).
La giurisprudenza contabile ha anche evidenziato che in assenza di un valido contratto fonte di obbligazione, il riconoscimento del debito fuori bilancio non si configura come ricognizione di debito, quanto piuttosto – in funzione probatoria – quale riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione ai fini dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico (delibera Sez. Regionale
Corte dei Conti Sicilia n. 178/2023), domanda che nella specie non è stata avanzata dalla società attrice.
Parimenti, e per gli stessi principi giuridici e giurisprudenziali, la dichiarazione effettuata dall'Organo Straordinario di Liquidazione del CP_1
, contenuta nella proposta transattiva allegata in atti (cfr. all. 14 memoria ex
[...]
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice), con cui è stato riconosciuto un debito dell'Ente convenuto – pari ad € 559.369,40 (al netto di interessi ed oneri accessori)
– per le erogazioni effettuate sino al dicembre 2012, non determina la Parte_2
sussistenza e validità dell'impegno contrattuale né, dunque, la dovutezza dei
6 crediti per cui è causa;
tale riconoscimento non comporta nè presuppone che l'Ente convenuto abbia validamente assunto l'impegno contrattuale con l' Parte_2
All'Organismo Straordinario di Liquidazione, invero, è riconosciuto il potere di concludere transazioni nell'ambito della gestione del dissesto finanziario dell'Ente, ma detta facoltà non determina nè presuppone la sanatoria di contratti nulli.
Come già evidenziato, per i negozi giuridici per cui la legge prescrive la forma scritta ad substantiam la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori come le fatture, o dal comportamento processuale delle parti, e ciò finanche nel caso in cui venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass., n. 16562/2018); ed ancora, per i contratti conclusi con la P.A. l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto in sé, ma è preordinata a dimostrare l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018).
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha ritenuto necessario ammettere l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. Cass. civ. n. 31251/2021).
Considerato, pertanto, che non risulta concluso un valido contratto scritto per l'erogazione di energia elettrica in regime di mercato libero tra l ed Parte_2
7 il e non risulta neppure prodotto in atti l'impegno di spesa per la Controparte_1
copertura finanziaria dei relativi crediti la domanda attrice finalizzata ad ottenere la condanna dell'Ente al pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture allegate deve essere rigettata;
conseguentemente, per le stesse ragioni, deve essere rigettata anche la domanda avente ad oggetto la condanna dell'Ente locale alla corresponsione di € 19.040,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs.
231/2002.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo – tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti e del valore della controversia – secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 385/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda avanzata dalla finalizzata alla Parte_1
condanna del al pagamento dei corrispettivi delle fatture Controparte_1
prodotte in atti;
2) rigetta la domanda avanzata dalla finalizzata alla Parte_1
condanna del alla corresponsione di una somma a titolo Controparte_1 di risarcimento ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002;
3) condanna al pagamento in favore del procuratore Parte_1
del , che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Patti, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa RO SA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 del mese di dicembre, davanti al Giudice dott.ssa
RO SA, viene chiamata la causa iscritta al n. 385/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa dall' avv. NE OR, giusta procura in atti;
- attrice contro
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difesa dall' avv. Natale Bonfiglio, giusta procura in atti;
- convenuto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Ottavio, per delega dell'avv.
NE OR, nell'interesse dalla società attrice, e l'avv. Annalisa Germanà, per delega dell'avv. Natale Bonfiglio, nell'interesse del . Controparte_1
L'avv. Giuseppe Ottavio insiste nell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in atti e si riporta agli scritti difensivi.
L'avv. Annalisa Germanà si oppone all'istanza avanzata da controparte e si riporta ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
1 La ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1
del al pagamento della somma di € 1.395.803,39 – di cui € Controparte_1
905.145,74 per sorte capitale ed € 490.657,65 per interessi di mora – a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica erogata dalla come da Parte_2 fatture allegate in atti, relative agli anni 2011 – 2012 – 2013 e 2014 (cfr. all. 6 part. 1,2,3,4 e 5), oltre interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c..
La società attrice ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione della somma di € 19.040,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta Controparte_1 prescrizione biennale o quinquennale dei crediti di cui alle fatture prodotte in atti,
l'inesistenza del contratto di fornitura stipulato tra l'Ente e l' Parte_2
l'insussistenza della delibera a contrarre oltre la mancanza di idonea copertura finanziaria in ordine ai corrispettivi oggetto di causa, il difetto di legittimazione attiva della società attrice e l'eccessività e non dovutezza degli importi specificati nei documenti commerciali prodotti dalla controparte;
l'Ente convenuto, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214). La Suprema Corte ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata
(cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014).
Ciò premesso, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 1.395.803,39 a titolo di corrispettivi
2 per la fornitura di energia elettrica erogata dalla per gli anni 2011 – Parte_2
2012 – 2013 e 2014 (cfr. all. 6 part. 1,2,3,4 e 5) non è fondata per le seguenti ragioni.
In tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
È altresì necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09).
Il principio secondo cui i contratti degli Enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n. 1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli
Enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie – a differenza di quanto sostenuto dalla società attrice – tra la società (creditrice originaria) ed il convenuto non è sorto un Parte_2 CP_1
rapporto contrattuale.
3 Invero, dall'esame della documentazione in atti si evince che la società attrice si è limitata a produrre in giudizio solo un modulo di adesione a proposta Part contrattuale ed una comunicazione di accettazione da parte dell' cfr. all. 7 e 8 atto di citazione).
Orbene, secondo la giurisprudenza seguita da questo Tribunale, tali formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del CP_1
e l'apposizione della sottoscrizione del Responsabile dell'area servizi
[...]
finanziari – dei contratti stipulati in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. sentenze del Tribunale di Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, è necessario che “…il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per
"facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché i contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr. Cass., n. 12316/2015).
Il difetto di tali requisiti, pertanto, deve essere esclusa la sussistenza di un contratto, configurandosi un comportamento di fatto privo di rilevanza giuridica per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16).
Occorre evidenziare, altresì, che le semplici fatture commerciali, essendo formate unilateralmente dalla parte che se ne avvale - se contestate - non sono idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto (cfr. Cass., n. 299/2016).
Ed ancora, tra gli atti di causa non si rinvengono neppure le delibere comunali aventi ad oggetto l'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi per cui è causa.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia
4 emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019)
e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto” (cfr.
Cass., n. 15410/2018); ed ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato (cfr. Cass., n. 15050/2018).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione il disposto di cui alla lettera c) dell'art. 183, comma 2, T.U.E.L., secondo cui “Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: …c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale
l'informazione è disponibile.”.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'impegno automatico ex articolo 183, comma 2, del Tuel, presuppone l'esistenza di un contratto di somministrazione valido tra la società erogatrice e l'Ente pubblico, circostanza che nel caso di specie
– per le ragioni già esposte – non ricorre.
5 Ed ancora - contrariamente a quanto sostenuto dalla - non può Pt_1
operare nella fattispecie in esame neppure il riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il riconoscimento ex art. 194, c. 1, lett. e) TUEL dei debiti fuori bilancio, difatti, è una procedura che non sana l'illegittima acquisizione del bene o servizio, non produce gli effetti negoziali del titolo mancante e non convalida il contratto nullo.
Sul punto la giurisprudenza ha statuito che l'inserimento dei debiti maturati fuori bilancio “consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., ne' introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta – appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. – ad substantiam. Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (cfr. Cass. n.9412/2011; n. 2489/2007; n.
11021/2005; n. 26826/2006).
La giurisprudenza contabile ha anche evidenziato che in assenza di un valido contratto fonte di obbligazione, il riconoscimento del debito fuori bilancio non si configura come ricognizione di debito, quanto piuttosto – in funzione probatoria – quale riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione ai fini dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico (delibera Sez. Regionale
Corte dei Conti Sicilia n. 178/2023), domanda che nella specie non è stata avanzata dalla società attrice.
Parimenti, e per gli stessi principi giuridici e giurisprudenziali, la dichiarazione effettuata dall'Organo Straordinario di Liquidazione del CP_1
, contenuta nella proposta transattiva allegata in atti (cfr. all. 14 memoria ex
[...]
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice), con cui è stato riconosciuto un debito dell'Ente convenuto – pari ad € 559.369,40 (al netto di interessi ed oneri accessori)
– per le erogazioni effettuate sino al dicembre 2012, non determina la Parte_2
sussistenza e validità dell'impegno contrattuale né, dunque, la dovutezza dei
6 crediti per cui è causa;
tale riconoscimento non comporta nè presuppone che l'Ente convenuto abbia validamente assunto l'impegno contrattuale con l' Parte_2
All'Organismo Straordinario di Liquidazione, invero, è riconosciuto il potere di concludere transazioni nell'ambito della gestione del dissesto finanziario dell'Ente, ma detta facoltà non determina nè presuppone la sanatoria di contratti nulli.
Come già evidenziato, per i negozi giuridici per cui la legge prescrive la forma scritta ad substantiam la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori come le fatture, o dal comportamento processuale delle parti, e ciò finanche nel caso in cui venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass., n. 16562/2018); ed ancora, per i contratti conclusi con la P.A. l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto in sé, ma è preordinata a dimostrare l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018).
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha ritenuto necessario ammettere l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. Cass. civ. n. 31251/2021).
Considerato, pertanto, che non risulta concluso un valido contratto scritto per l'erogazione di energia elettrica in regime di mercato libero tra l ed Parte_2
7 il e non risulta neppure prodotto in atti l'impegno di spesa per la Controparte_1
copertura finanziaria dei relativi crediti la domanda attrice finalizzata ad ottenere la condanna dell'Ente al pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture allegate deve essere rigettata;
conseguentemente, per le stesse ragioni, deve essere rigettata anche la domanda avente ad oggetto la condanna dell'Ente locale alla corresponsione di € 19.040,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs.
231/2002.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo – tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti e del valore della controversia – secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 385/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda avanzata dalla finalizzata alla Parte_1
condanna del al pagamento dei corrispettivi delle fatture Controparte_1
prodotte in atti;
2) rigetta la domanda avanzata dalla finalizzata alla Parte_1
condanna del alla corresponsione di una somma a titolo Controparte_1 di risarcimento ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002;
3) condanna al pagamento in favore del procuratore Parte_1
del , che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Patti, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa RO SA
8