Decreto cautelare 11 gennaio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/02/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
N. 00805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi, decisi ex art. 60 c.p.a.:
1) ricorso n.r.g. 484 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Mazzantini, Marco Mastracci e Giuseppe Nupieri, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, via Montesanto n. 10/A,
contro
Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Università degli studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
2) ricorso n.r.g. 805 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Mazzantini, Marco Mastracci e Giuseppe Nupieri, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, via Montesanto n. 10/A,
contro
Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Università degli studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione e adozione delle opportune misure cautelari
quanto al ricorso n.r.g. 484/2025, dei seguenti atti: 1) il provvedimento A.n.a.c. prot. n. -OMISSIS-/sr, con cui è stata disposta l’iscrizione nel Casellario informatico degli operatori economici di annotazione relativa alla risoluzione contrattuale disposta dall’Università degli Studi di -OMISSIS-; 2) in via subordinata e ove occorrer possa, il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificata con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (delibera n. 721/2020), pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10.09.2020, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione dell’odierna ricorrente; 3) ogni altro atto ancorché non conosciuto e comunque denominato, che sia presupposto, connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione;
quanto al ricorso n.r.g. 805/2025, dei seguenti atti: 1) il provvedimento A.n.a.c. prot. n. -OMISSIS-sd, con cui è stata disposta l’iscrizione nel Casellario informatico degli operatori economici di annotazione relativa alla risoluzione contrattuale disposta dall’Università degli Studi di -OMISSIS-; 2) in via subordinata e ove occorrer possa, il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificata con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (delibera n. 721/2020), pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10.09.2020, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione dell’odierna ricorrente; 3) ogni altro atto ancorché non conosciuto e comunque denominato, che sia presupposto, connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.n.a.c. e Università degli studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, -OMISSIS-, casa editrice italiana, sottoscriveva con l’Università degli studi di -OMISSIS- un contratto per la pubblicazione e la stampa del libro dal titolo “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, in lingua italiana.
In data 11.06.2024, l’Università degli studi di -OMISSIS- comunicava all’A.n.a.c. di aver disposto la risoluzione del contratto per asserito inadempimento, consistente nella mancata consegna delle bozze del volume e nella mancata stampa e diffusione del libro.
Con nota prot. n. -OMISSIS-sr, l’A.n.a.c. comunicava l’avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
Con successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS-/sr, l’A.n.a.c. disponeva l’iscrizione nel Casellario.
Insorge la ricorrente con il ricorso n.r.g. 484/2025, notificato il 09.01.2025 e depositato l’11.01.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Fatta una premessa sulla tempestività dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, carenza dei presupposti, contraddittorietà e violazione delle norme sulla partecipazione, travisamento dei fatti; 2) eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, 16, 17 e 18 della delibera A.n.a.c. n. 721/2020 recante il regolamento per la gestione del casellario informatico, carenza di presupposti, violazione dei principi in materia di partecipazione; 4) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, degli artt. 2 e 41 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa nonché dell’art. 5 T.u.e.
Si costituiscono, congiuntamente, A.n.a.c. e Università intimata, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, le resistenti deducono inammissibilità e infondatezza del gravame e ne chiedono la reiezione.
Con decreto presidenziale n. 81 datato 11.01.2025, è respinta l’istanza di misura cautelare monocratica e sono disposti incombenti istruttori, a carico delle parti costituite.
Nella camera di consiglio del 21.01.2025, la ricorrente chiede e ottiene il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, per consentire la riunione con il ricorso connesso n.r.g. 805/2025, riguardante analoga annotazione per il presunto inadempimento nella stampa e pubblicazione, commissionate dalla stessa Università resistente, del volume “ -OMISSIS- –-OMISSIS- ” di-OMISSIS-.
La medesima ricorrente propone, infatti, in parallelo il ricorso n.r.g. 805/2025, notificato il 09.01.2025 e depositato l’11.01.2025, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento A.n.a.c. prot. n. -OMISSIS-sd, con cui è stata disposta l’iscrizione nel Casellario informatico degli operatori economici di annotazione relativa alla risoluzione contrattuale disposta dall’Università degli Studi di -OMISSIS-; 2) in via subordinata e ove occorrer possa, il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificata con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (delibera n. 721/2020), pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10.09.2020, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione dell’odierna ricorrente; 3) ogni altro atto ancorché non conosciuto e comunque denominato, che sia presupposto, connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione.
Fatta una premessa sulla tempestività dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, carenza di contraddittorio, omessa valutazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà e travisamento dei fatti; 2) eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, 17 e 18 della delibera A.n.a.c. n. 721/2020 recante il regolamento per la gestione del casellario informatico, carenza di presupposti, violazione dei principi in materia di partecipazione; 4) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, degli artt. 2 e 41 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa nonché dell’art. 5 T.u.e.
Si costituiscono, congiuntamente, A.n.a.c. e Università intimata, per resistere nel giudizio.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
Nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025, fissata per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, i ricorsi sono riuniti e decisi nel merito, con sentenza breve.
II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.
III – I riuniti ricorsi sono ammissibili ma infondati.
Invero, “ le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera ‘indolore’ nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche ” (cfr.: T.a.r. Lazio, sez. I, 25 febbraio 2019, n. 2178; 11 giugno 2019, n. 7595 e 2 ottobre 2019, n. 11470).
Ne consegue, in via astratta, l’ammissibilità dei riuniti gravami, sotto il profilo dell’interesse.
IV – Stante l’identità dei motivi rassegnati nei due riuniti ricorsi, essi sono qui di seguito trattati congiuntamente.
V – Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli impugnati provvedimenti di annotazione, per violazione del principio del contraddittorio, non avendo A.n.a.c. tenuto conto delle deduzioni difensive articolate nel corso del procedimento amministrativo.
Il motivo è inammissibile (almeno per il ricorso n.r.g. 484/2025) e, comunque, è da ritenersi infondato.
Invero, le deduzioni cui fa riferimento la ricorrente, acquisite da A.n.a.c. al prot. n. 84370 del 17 luglio 2024, riguardano soltanto il procedimento amministrativo che ha portato all’annotazione n. 2940/2024, relativa al volume “ -OMISSIS- –-OMISSIS- ” di-OMISSIS-.
Di tali memorie l’Autorità ha tenuto debitamente conto nella decisione che ha condotto all’annotazione, come risulta testualmente dall’atto n. 2940/2024 (pagina 1 ultimo capoverso).
È, invece, accertato che nessuna memoria partecipativa sia stata presentata dalla ricorrente, in relazione all’annotazione n. -OMISSIS-, relativa al volume “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-.
La censura deve, pertanto, essere respinta per entrambe i ricorsi.
VI – Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’annotazione A.n.a.c. risulterebbe irragionevole, in mancanza di un grave inadempimento contrattuale. Con il terzo motivo, aggiunge che l’annotazione avrebbe a oggetto una vicenda irrilevante per le Stazioni appaltanti. Con il quarto motivo, sostiene che l’annotazione sarebbe una misura sproporzionata, rispetto alla gravità dell’inadempimento.
VII – Le censure non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.
VII.1 – Bisogna, all’uopo, premettere che, a norma dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, il Casellario dei contratti pubblici contiene “ tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) ”.
Il rinvio dinamico al citato art. 80 esprime la volontà del legislatore di dare pubblicità, all’interno del Casellario, ai provvedimenti di risoluzione contrattuale, che discendono, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, da una valutazione unilaterale della Stazione appaltante, salva la facoltà per l’operatore economico di chiedere successivamente al giudice ordinario l’accertamento dell’insussistenza dei relativi presupposti.
L’A.n.a.c., pertanto, non può ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la Stazione appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare a una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate.
A fronte di una segnalazione avente a oggetto la risoluzione di un contratto pubblico, l’A.n.a.c. non dispone degli strumenti per accertare errori di valutazione della Stazione appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, quali gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “ la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico ” (cfr.: T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 29 gennaio 2024, n. 1745; Idem, sez. 1 quater, 25 marzo 2024, n. 5834; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 204).
Nel caso in esame, le contestazioni della ricorrente, più che riferirsi al provvedimento di annotazione emanato dall’Autorità, si riferiscono alla sussistenza dei presupposti per disporre la risoluzione contrattuale. Sennonché, tale valutazione non deve essere compiuta dall’A.n.a.c., bensì dalla Stazione appaltante, dovendo - per contro - l’A.n.a.c. limitarsi ad annotare le circostanze in grado di porre le Stazioni appaltanti nella condizione di conoscere eventi contrattuali potenzialmente in grado di incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, ai fini della partecipazione a pubbliche gare.
L’annotazione assume, pertanto, valore di pubblicità-notizia del provvedimento adottato dalla Stazione appaltante, in esito a un apprezzamento già operato da quest’ultima, consentendo alle altre Stazioni appaltanti di avere informazioni sulla condotta delle imprese operanti nel mercato dei contratti pubblici.
Essa rappresenta, dunque, la fonte ufficiale da cui le singole Stazioni appaltanti possono attingere notizie per verificare se un’impresa sia in condizioni o meno di contrarre con la pubblica Amministrazione, in materia di lavori, servizi e forniture pubblici.
Nel procedimento finalizzato all’annotazione, all’Autorità è demandato il compito di esaminare l’eventuale inconsistenza dei fatti o la loro irrilevanza ai fini dell’annotazione, nonché quello di valutare se la notizia, a prescindere dalla fondatezza delle contrapposte ragioni delle parti (operatore economico e Stazione appaltante), possa essere utile per il mercato.
Accertate la veridicità e la rilevanza della notizia, l’Autorità non può esimersi dall’iscrivere l’annotazione nel Casellario, dovendo pubblicarla, senza poter duplicare il procedimento valutativo della diligenza contrattuale e dell’attitudine adempitiva dell’impresa, già effettuato dalla committente.
Peraltro, l’iscrizione nel Casellario informatico delle informazioni ricevute – salvo, appunto, i casi di manifesta infondatezza o palese inconferenza della notizia - costituisce l’unico rimedio previsto dal legislatore per consentire alle Stazioni appaltanti di conoscere, in modo tempestivo ed esauriente, gli elementi necessari alle valutazioni da effettuare in sede di gara, nei confronti degli operatori partecipanti.
VII.2 – Nei due casi in esame, l’Autorità, non essendo legittimata a entrare nel merito della decisione risolutoria assunta dalla Stazione appaltante, ha svolto tuttavia i necessari accertamenti ed ha riscontrato la non manifesta infondatezza delle ragioni che hanno determinato le risoluzioni per inadempimento, avendo l’Università di -OMISSIS- dato prova della mancata pubblicazione del libro contrattualizzato e della concessione dei termini a difesa, prima della definitiva risoluzione del contratto.
Su tali premesse, l’Autorità non poteva esimersi dall’obbligo di effettuare l’annotazione.
A fronte di ciò, le contestazioni di parte ricorrente non colgono nel segno, perché:
a) le doglianze relative all’insussistenza dell’inadempimento, non essendo idonee a dimostrare la manifesta infondatezza della decisione della Stazione appaltante di risolvere il contratto (né l’infondatezza, non essendo in dubbio che i volumi oggetto di obbligazione non siano mai stati consegnati), sono inconferenti, non essendo compito di A.n.a.c. quello di sostituirsi alla Stazione appaltante (né al giudice ordinario che deciderà sulla validità delle risoluzioni contrattuali, in caso di contenzioso);
b) le impugnate annotazioni hanno ad oggetto vicende sicuramente rilevanti per il mercato e, in generale, per le Stazioni appaltanti, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “ la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia ” (cfr.: T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 29 gennaio 2024, n. 1745);
c) è errato assumere la sproporzionalità tra l’annotazione e l’inadempimento, come dedotto dalla ricorrente, in quanto – a tutto voler concedere – tale sproporzione dovrebbe riguardare, da un lato, la gravità dell’inadempimento, dall’altro la decisione della Stazione appaltante di risolvere il contratto; tuttavia, una volta disposta la risoluzione del contratto (e non essendo questa – come detto – la sede per discutere della sussistenza dei presupposti della risoluzione), la sua annotazione costituisce atto dovuto, dunque proporzionato, per l’Autorità, stante la sicura rilevanza della notizia per il mercato.
VII.3 – L’Autorità, salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti, ovvero di irrilevanza della notizia comunicata, ferma la valutazione della Stazione appaltante circa le ragioni dell’esclusione, deve iscrivere e rendere nota al mercato ogni “ notizia utile ” afferente alla condotta degli operatori economici, al fine di realizzare quel sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento, fondato sulle banche-dati.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4299 del 07.06.2021, ha opportunamente ribadito che il potere dell’A.n.a.c. di gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sancito dall’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, è finalizzato alla realizzazione di una banca-dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le Stazioni appaltanti, in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: « In tale prospettiva il concetto di utilità della notizia da iscrivere (che ricorre nella norma in esame) deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla Stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: la notizia da iscrivere è utile (alla Stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale). Posto che la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario, deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione riservata alla stazione appaltante). Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). In definitiva, la norma dell’art. 213, c. 10, cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria e non è necessario, di conseguenza, accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 7.6.2021 n. 4299). La decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale… Né del resto può essere contestata l’utilità dell’informazione per le stazioni appaltanti tenute a verificare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, ove si tenga conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’art. 80, comma 5, lett. c), è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti quei fatti qualificabili come gravi illeciti professionali ascrivibili all’operatore economico, anche non predeterminabili ex ante, suscettibili di incidere, in modo negativo, sull’integrità dell’operatore economico (si veda, per tutte, Cons. Stato, V, ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332, ed ivi ulteriori richiami conformi). Peraltro, come già osservato, i limiti entro i quali deve essere svolto il preliminare accertamento dell’utilità della notizia da iscrivere non pregiudicano in alcun modo le successive valutazioni riservate, nelle singole procedure di gara, alle Stazioni appaltanti; e ciò in special modo si deve affermare con riguardo al requisito dell’affidabilità professionale dell’operatore economico, la cui specifica conseguenza espulsiva dalla procedura di gara non è automatica, nonostante l’annotazione della notizia nel Casellario, ma subordinata alla valutazione in concreto della stazione appaltante » (cfr.: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 16 del 2020).
VII.4 – Da altra angolazione, avuto riguardo al tema della proporzionalità, va poi considerato che detta annotazione non ha poi un effetto gravemente lesivo della posizione dell'interessato, nel senso che « un'eventuale esclusione da una procedura selettiva pubblica non può basarsi in via esclusiva sul mero fatto della presenza nel Casellario di un'annotazione siffatta. Si tratta, invero, di un atto dovuto da parte dell'Autorità di vigilanza che, a fronte di notizie di indubbia utilità come quella in esame (ritiro del certificato di qualità aziendale e conseguenze sull'attestazione SOA), non ha potuto fare altro che procedere all'iscrizione nel casellario informatico. Per tale ragione, a fronte cioè della doverosità dell'iscrizione nel casellario da parte di ANAC, non emerge, anche in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, che l'Autorità avrebbe potuto adottare un atto diverso da quello di mera "pubblicità notizia" di cui alla contestata iscrizione; da qui il rigetto della relativa doglianza » (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 17 marzo 2016, n. 3329).
VIII - Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi corretti e adeguati i provvedimenti di A.n.a.c., avendo la Stazione appaltante ripercorso, con analitiche argomentazioni, l’ iter che ha condotto alla risoluzione dei contratti e dato prova dell’avvenuta contestazione dell’inadempimento all’operatore, nel rispetto del contraddittorio.
Per contro, la ricorrente non ha evidenziato alcun elemento idoneo a dimostrare la manifesta infondatezza della pretesa dell’Università, né ha fornito (ancorché qui richiesta con decreto presidenziale n. 81/2025) la prova dell’avvenuto avvio di un’azione giurisdizionale avverso la pronunciata risoluzione dell’11.06.2024.
Infine, sia detto per inciso, il fatto che gli episodi di inadempimento contrattuale siano non uno ma due, non depone certo a favore della ricorrente, la quale, per ben due volte e con lo stesso Ateneo contraente, ha mancato di consegnare le bozze del volume promesso, nonché di stampare e diffondere il libro, ancorché invitata e diffidata a farlo in tempi di esecuzione non irragionevoli.
IX – I riuniti ricorsi sono, pertanto, infondati. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e la rapida risoluzione del medesimo in sede camerale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li respinge, perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.