TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/02/2025, n. 2840
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Decreto cautelare 11 gennaio 2025
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) e pubblicato il 7 febbraio 2025, riguarda due ricorsi presentati da una casa editrice contro l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e un'università, in merito all'annotazione di risoluzione contrattuale nel Casellario informatico. Le parti ricorrenti contestano la legittimità dell'annotazione, sostenendo violazioni di legge, carenza di contraddittorio e irragionevolezza della misura, nonché la mancanza di un grave inadempimento contrattuale. Il giudice, dott. Orazio Ciliberti, ha ritenuto i ricorsi infondati, evidenziando che l'A.N.A.C. non ha il potere di entrare nel merito delle decisioni della Stazione appaltante, limitandosi a verificare la non manifesta infondatezza delle ragioni di risoluzione contrattuale. La sentenza sottolinea che l'annotazione ha valore di pubblicità-notizia e che l'Autorità è obbligata a iscrivere le informazioni rilevanti per il mercato, senza dover valutare la gravità dell'inadempimento. Pertanto, il TAR ha respinto i ricorsi e compensato le spese legali, confermando la legittimità dell'operato dell'A.N.A.C. e dell'università.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/02/2025, n. 2840
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2840
    Data del deposito : 7 febbraio 2025
    Fonte ufficiale :

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