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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 10.06.2025 iscritta al n. 167/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 18.09.2025
d a
Parte_1
in persona
[...]
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Giammaria e
Altre controversie in Roberto Pessi del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Andrea Zambrano del foro di Milano domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1303 del 2024 del Tribunale di
Bergamo - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 1303/24 il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro,
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
titolare di pensione di reversibilità erogata dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti Parte_1
(CNPADC) a far data dall'1.2.2018, a seguito al decesso del coniuge
, già titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza Persona_1
1.10.2000, accertava l'illegittimità del contributo di solidarietà
applicato sulla pensione, come introdotto dall'art. 22 del
Regolamento di disciplina per il quinquennio 2004/2008 e rinnovato per i periodi 2009/2013 (Delibera 4/2008), 2014/2018 (Delibera
3/2013) e 2019/2023 (Delibera 10/2017), e condannava la alla Pt_1
restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel periodo 1.2.2018 /
31.12.2023.
A fondamento della decisione il Tribunale, respinte l'eccezione di improcedibilità per difetto del ricorso amministrativo e l'eccezione di prescrizione, richiamava il consolidato orientamento della Corte di cassazione.
La proponeva appello contestando diffusamente la sentenza. Pt_1
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. - 3 -
All'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
La questione della legittimità del contributo di solidarietà, riproposta dalla con i primi due motivi di gravame mediante approfondite Pt_1
e articolate considerazioni, è stata definitivamente risolta dalla Corte
di cassazione con una serie di sentenze (Cass. 31875/18; 20/19;
180/19; 423/19; 603/19; 982/19; 2018/19; 29292/19), di contenuto praticamente identico (emesse anche nei giudizi relativi all'analogo contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali), che hanno confermato l'orientamento seguito dal
Tribunale.
In particolare, la sentenza n. 31875/18, che ha rigettato il ricorso proposto dalla ha affermato: Pt_1
«Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dal 10 gennaio 2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà,
partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
11. A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) -
per quel che qui interessa - "ad emanare (...)uno o più decreti - 4 -
legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse
privatizzate "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta e che" la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1,
comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3,
comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1
approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali - 5 -
privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. 16 novembre Pt_1
2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro,
attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17,
comma 2 (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli
"destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite") sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario,
quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (legge n. 335 del 1995 art 3, comma 12,
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) -
che nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo - 6 -
scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore,
secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1,
comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge».
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n 509 del
1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal - 7 -
bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni,
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già
maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) da quanto sopra esposto risulta, pertanto una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale concernente le prestazioni a carico degli stessi enti -
anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc),
per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe - 8 -
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa
[...]
( n. 25212 del 2009 ) che l'autonomia degli Parte_1 Pt_1
stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509
del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto - 9 -
non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento".
La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive",
appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") -
incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, l. n 335 del
1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili,
quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296 del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre Pt_1
prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo - 10 -
di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della legge n.
147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica -
secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente».
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art
1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1 - 11 -
Casse, quale quella in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.,
avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità
per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un Pt_1
contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per fa legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite",
rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare - 12 -
all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità;
essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte».
Non vi sono motivi, anche in ragione della funzione nomofilattica esercitata della Suprema Corte, per discostarsi da tale orientamento,
che deve ormai ritenersi definitivo. In particolare, esso è stato confermato nel corso del 2020 (v., Cass. 28054/20), del 2021 (Cass.
32385/21; 32461/21; 35469/21; Cass. 36618/21; Cass. 41320/21),
del 2022 (tra le tante, Cass. 6897/22; 29382/22; 34538/22)
31527/22), del 2023 (Cass. 66/23; 322/23), del 2024 (Cass.
23261/24; 32681/24; 30846/24) e anche del 2025 (Cass. 2368/25;
2729/25; 5469/25), con una serie di sentenze le quali hanno ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna appallante) non possono Pt_1
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che,
lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, «dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 - 13 -
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
Le considerazioni che precedono e, in particolare, l'argomento che il contributo di solidarietà è logicamente incompatibile con il principio del pro rata (che costituisce pur sempre il criterio cui si deve adeguare qualsiasi misura rientrante nell'art. 3, co. 12, L. 335/1995)
e costituisce un prelievo che, non avendo nulla a che vedere con il principio del pro rata, può essere introdotto solo dal legislatore, sono sufficienti a disattendere le censure sollevate della le quali, Pt_1
del resto, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi e che non siano stati già considerati in occasione delle numerose volte in cui la Suprema Corte si è pronunciata nella materia.
***
La con il terzo motivo, lamenta che il primo giudice abbia Pt_1
respinto l'eccezione di improcedibilità, precisando di non aver mai sollevato tale eccezione, dato che il ricorso amministrativo è stato presentato nel settembre 2019. E la stessa lamentela formula con riferimento all'eccezione di prescrizione, anche questa mai sollevata,
alla luce del suddetto ricorso amministrativo e del fatto che oggetto di causa è la restituzione del contributo a decorrere dal febbraio 2018
(nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente aveva chiarito che per il periodo ante febbraio 2018 la restituzione del contributo era stata ottenuta dal coniuge in seguito ad altro giudizio Per_1
conclusosi con Cass. 29535/22). A dire dell'appellante, la sentenza sarebbe quindi affetta da vizio di ultrapetizione.
Ora, è evidente che gli errori denunciati e effettivamente commessi - 14 -
dal primo giudice comportano la mera correzione, in parte qua, della motivazione, senza inficiare la correttezza del dispositivo e non richiedono quindi la riforma della sentenza.
Peraltro, l'appellante ha ritenuto di censurare comunque la sentenza nella parte in cui ha affermato che alla fattispecie si applica la prescrizione decennale e sostiene che il termine di prescrizione è
quinquennale.
Anche a prescindere dalla rilevanza in concreto di tale censura,
l'assunto dell'appellante circa il termine quinquennale non è fondato.
Infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. Cass. 31527/22,
esaminando ex professo anche il regime successivo alla data del 6
luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 47-bis del D.P.R. n.
639 del 1970, disposizione introdotta dall'art. 38 del D.L. 6 luglio
2011, conv. in L. 111/2011, ha ribadito il tradizionale principio in forza del quale «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509
del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4,
c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.».
Si tratta di una decisione che ha trovato conferma in numerose pronunce successive (v, tra le tante, Cass. 31641/22; 31642/22; - 15 -
37956/22; 210/23) alle quali il Collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, intende aderire. In particolare, più recentemente, Cass. 4340/23 ha ribadito l'orientamento tradizionale specificando che non induce a diversa soluzione l'art. 47-bis, dal momento che «risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata;
la ha esercitato Pt_1
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (in senso conforme, ancor più
recentemente, si vedano, tra le tante, Cass. 35122/24; Cass.
7274/25).
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato. - 16 -
QM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1303/24 del Tribunale di
Bergamo e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Antonio Matano
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 10.06.2025 iscritta al n. 167/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 18.09.2025
d a
Parte_1
in persona
[...]
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Giammaria e
Altre controversie in Roberto Pessi del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Andrea Zambrano del foro di Milano domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1303 del 2024 del Tribunale di
Bergamo - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 1303/24 il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro,
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
titolare di pensione di reversibilità erogata dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti Parte_1
(CNPADC) a far data dall'1.2.2018, a seguito al decesso del coniuge
, già titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza Persona_1
1.10.2000, accertava l'illegittimità del contributo di solidarietà
applicato sulla pensione, come introdotto dall'art. 22 del
Regolamento di disciplina per il quinquennio 2004/2008 e rinnovato per i periodi 2009/2013 (Delibera 4/2008), 2014/2018 (Delibera
3/2013) e 2019/2023 (Delibera 10/2017), e condannava la alla Pt_1
restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel periodo 1.2.2018 /
31.12.2023.
A fondamento della decisione il Tribunale, respinte l'eccezione di improcedibilità per difetto del ricorso amministrativo e l'eccezione di prescrizione, richiamava il consolidato orientamento della Corte di cassazione.
La proponeva appello contestando diffusamente la sentenza. Pt_1
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. - 3 -
All'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
La questione della legittimità del contributo di solidarietà, riproposta dalla con i primi due motivi di gravame mediante approfondite Pt_1
e articolate considerazioni, è stata definitivamente risolta dalla Corte
di cassazione con una serie di sentenze (Cass. 31875/18; 20/19;
180/19; 423/19; 603/19; 982/19; 2018/19; 29292/19), di contenuto praticamente identico (emesse anche nei giudizi relativi all'analogo contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali), che hanno confermato l'orientamento seguito dal
Tribunale.
In particolare, la sentenza n. 31875/18, che ha rigettato il ricorso proposto dalla ha affermato: Pt_1
«Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dal 10 gennaio 2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà,
partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
11. A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) -
per quel che qui interessa - "ad emanare (...)uno o più decreti - 4 -
legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse
privatizzate "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta e che" la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1,
comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3,
comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1
approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali - 5 -
privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. 16 novembre Pt_1
2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro,
attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17,
comma 2 (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli
"destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite") sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario,
quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (legge n. 335 del 1995 art 3, comma 12,
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) -
che nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo - 6 -
scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore,
secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1,
comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge».
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n 509 del
1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal - 7 -
bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni,
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già
maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) da quanto sopra esposto risulta, pertanto una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale concernente le prestazioni a carico degli stessi enti -
anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc),
per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe - 8 -
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa
[...]
( n. 25212 del 2009 ) che l'autonomia degli Parte_1 Pt_1
stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509
del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto - 9 -
non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento".
La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive",
appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") -
incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, l. n 335 del
1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili,
quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296 del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre Pt_1
prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo - 10 -
di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della legge n.
147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica -
secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente».
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art
1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1 - 11 -
Casse, quale quella in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.,
avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità
per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un Pt_1
contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per fa legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite",
rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare - 12 -
all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità;
essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte».
Non vi sono motivi, anche in ragione della funzione nomofilattica esercitata della Suprema Corte, per discostarsi da tale orientamento,
che deve ormai ritenersi definitivo. In particolare, esso è stato confermato nel corso del 2020 (v., Cass. 28054/20), del 2021 (Cass.
32385/21; 32461/21; 35469/21; Cass. 36618/21; Cass. 41320/21),
del 2022 (tra le tante, Cass. 6897/22; 29382/22; 34538/22)
31527/22), del 2023 (Cass. 66/23; 322/23), del 2024 (Cass.
23261/24; 32681/24; 30846/24) e anche del 2025 (Cass. 2368/25;
2729/25; 5469/25), con una serie di sentenze le quali hanno ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna appallante) non possono Pt_1
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che,
lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, «dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 - 13 -
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
Le considerazioni che precedono e, in particolare, l'argomento che il contributo di solidarietà è logicamente incompatibile con il principio del pro rata (che costituisce pur sempre il criterio cui si deve adeguare qualsiasi misura rientrante nell'art. 3, co. 12, L. 335/1995)
e costituisce un prelievo che, non avendo nulla a che vedere con il principio del pro rata, può essere introdotto solo dal legislatore, sono sufficienti a disattendere le censure sollevate della le quali, Pt_1
del resto, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi e che non siano stati già considerati in occasione delle numerose volte in cui la Suprema Corte si è pronunciata nella materia.
***
La con il terzo motivo, lamenta che il primo giudice abbia Pt_1
respinto l'eccezione di improcedibilità, precisando di non aver mai sollevato tale eccezione, dato che il ricorso amministrativo è stato presentato nel settembre 2019. E la stessa lamentela formula con riferimento all'eccezione di prescrizione, anche questa mai sollevata,
alla luce del suddetto ricorso amministrativo e del fatto che oggetto di causa è la restituzione del contributo a decorrere dal febbraio 2018
(nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente aveva chiarito che per il periodo ante febbraio 2018 la restituzione del contributo era stata ottenuta dal coniuge in seguito ad altro giudizio Per_1
conclusosi con Cass. 29535/22). A dire dell'appellante, la sentenza sarebbe quindi affetta da vizio di ultrapetizione.
Ora, è evidente che gli errori denunciati e effettivamente commessi - 14 -
dal primo giudice comportano la mera correzione, in parte qua, della motivazione, senza inficiare la correttezza del dispositivo e non richiedono quindi la riforma della sentenza.
Peraltro, l'appellante ha ritenuto di censurare comunque la sentenza nella parte in cui ha affermato che alla fattispecie si applica la prescrizione decennale e sostiene che il termine di prescrizione è
quinquennale.
Anche a prescindere dalla rilevanza in concreto di tale censura,
l'assunto dell'appellante circa il termine quinquennale non è fondato.
Infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. Cass. 31527/22,
esaminando ex professo anche il regime successivo alla data del 6
luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 47-bis del D.P.R. n.
639 del 1970, disposizione introdotta dall'art. 38 del D.L. 6 luglio
2011, conv. in L. 111/2011, ha ribadito il tradizionale principio in forza del quale «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509
del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4,
c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.».
Si tratta di una decisione che ha trovato conferma in numerose pronunce successive (v, tra le tante, Cass. 31641/22; 31642/22; - 15 -
37956/22; 210/23) alle quali il Collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, intende aderire. In particolare, più recentemente, Cass. 4340/23 ha ribadito l'orientamento tradizionale specificando che non induce a diversa soluzione l'art. 47-bis, dal momento che «risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata;
la ha esercitato Pt_1
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (in senso conforme, ancor più
recentemente, si vedano, tra le tante, Cass. 35122/24; Cass.
7274/25).
***
In conclusione, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato. - 16 -
QM
respinge l'appello avverso la sentenza n. 1303/24 del Tribunale di
Bergamo e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado,
liquidate in € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Antonio Matano