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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/08/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TRALLI MARINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato GEMIGNANI ELENA e CARROZZO FRANCESCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9.07.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 9 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30.5.2015, a Sciacca
(AG). Dalla loro unione sono nati i figli in data 5.9.2017 e in data Per_1 Per_2
9.11.2020.
2. Con ricorso del 26.03.2025, il ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione degli stessi presso la madre e la previsione a proprio carico di un assegno mensile per il contributo al mantenimento di 300,00 Euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie , Controparte_1 chiedendo la pronuncia a carico del marito dell'addebito della separazione e di un assegno mensile per il contributo al mantenimento ordinario dei figli di Euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Tra le parti era già pendente un procedimento instaurato dalla moglie in data
16.02.2025 per emissione nei confronti del marito di ordine di protezione ex art 473 bis.69 e ss c.p.c., che si è concluso in data 14.04.2025 con decreto contenente per ordine di allontanamento dalla casa familiare e divieto di Parte_1 avvicinamento alla casa familiare nonché parziale regolamentazione delle frequentazione con i figli, per la durata di mesi 7 decorrenti dalla sua esecuzione
(18/02/2025).
4. Nelle more del giudizio di separazione le parti hanno dato atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte nelle note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare fissata dal Giudice per il giorno
9.07.2025:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDO E FREQUENTAZIONE FIGLI MINORI
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , Per_1 Persona_3 con collocazione principale presso la madre e residenza presso l'abitazione famigliare posta in Formigine (MO), Via Fratelli Parenti n. 5, con diritto di frequentazione del padre con le seguenti modalità:
pagina 2 di 9 il padre potrà tenere con sé i figli minori a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina, recandosi a prendere gli stessi all'uscita da scuola il venerdì per poi ricondurli a scuola il lunedì mattina. Nella settimana nella quale i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere i figli con sé per due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì salvo diversi accordi, dalle ore 16 alle
21, orario nel quale li ricondurrà presso l'abitazione materna.
Nei periodi di chiusura delle scuole, verrà mantenuta la stessa modalità di visita ma con prelevamento e riaccompagnamento dei figli minori presso casa della madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale autonomamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso di sé.
Ove il suddetto schema sia suscettibile di variazioni, i coniugi si accorderanno per il diritto di visita volta per volta con modalità che concorderanno congiuntamente.
L'attuale guardaroba dei minori sarà diviso al 50% per ciascun genitore.
Ciascun genitore si impegna ad educare i figli nel rispetto e con affetto per l'altro, promuovendo nei minori buoni e SInificativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di ogni ramo genitoriale.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la cifra pari ad Euro 300,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro la data del
28 di ogni mese sul conto corrente Bancoposta intestato alla SInora CP_1
avente il seguente codice IBAN: [...]. Tale
[...] somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo al provvedimento giudiziale;
disporre la ripartizione tra i genitori al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Modena sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto il 25.9.2019
e specificamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti pagina 3 di 9 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 4 di 9 - Le detrazioni e deduzioni per i figli a carico, ove sussistenti i presupposti, saranno godute in ragione del 50% da ciascun genitore posto che entrambi i genitori concorrono in tal misura al relativo esborso, per cui la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere sempre intestata al figlio onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui, invece, la relativa spesa straordinaria fosse sostenuta, per qualsiasi motivo, da un solo genitore, la relativa detrazione e/o deduzione al 100% andrà goduta esclusivamente da chi l'ha sostenuta
- I coniugi sono concordi sul fatto che la corresponsione del pagamento delle spese straordinarie d'ogni genere (ivi comprese scolastiche e ed extrascolastiche di pre-scuola e post-scuola, relative all'anno 2024/2025) sarà a carico esclusivo della madre. Ad esclusivo carico del padre permarranno, invece, le spese relative ai biglietti di viaggio estivo di ritorno dalla Sicilia, nell'estate 2025.
La SInora provvederà ai costi relativi all'autovettura per il rientro dalla CP_1
Sicilia il 26 agosto 2025.
Dal mese di settembre 2025 le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Modena.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
I coniugi sono concordi a percepire l'assegno unico universale per metà ciascuno.
REGOLAMENTAZIONE VACANZE ESTIVE, FESTIVITA' NATALIZIE E
PASQUALI
Per quanto concerne le vacanze estive, disporre che il padre trascorra con i figli tre settimane non consecutive: per le vacanze estive dell'anno in corso, il padre trascorrerà con i figli le ferie dal 14 al 26 agosto;
sempre nell'anno corrente, la madre si recherà in Sicilia con i figli dall'1 di luglio al 13 agosto, per poi affidarli al padre secondo le modalità sopra riportate, con accompagnamento, a cura e spese della madre, dei figli dal padre, presso la località di Sciacca, per la data del
14 agosto.
pagina 5 di 9 Per gli anni a venire i coniugi si accorderanno anno per anno entro il 30 aprile sui periodi e destinazioni delle ferie con i figli.
Ove i coniugi non raggiungano tale accordo entro il 30 aprile di ogni anno, nel
2026 deciderà il padre, nel 2027 la madre e così ad anni alterni.
Disporre che le festività natalizie di Natale e Capodanno vengano trascorse con i genitori ad anni alterni, suddividendo dette vacanze in due periodi di uguale durata, da alternarsi tra gli stessi anno per anno, l'uno contenente il 24/12 e il
31/12, e l'altro il 25/12 e il 6/1.
Idem per le vacanze pasquali, dividendole in due periodi di uguale durata, contenenti Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
I coniugi autorizzano il rilascio per i figli minori dei relativi documenti di identità validi per l'espatrio.
Al fine di costruire tra i coniugi un clima collaborativo e sereno, ogni qualvolta uno dei genitori decida di recarsi all'estero con i figli minori, si accorderà con l'altro genitore mediante consenso per iscritto.
Le suddette suddivisioni dei periodi di organizzazione e frequentazioni dei figli nei periodi di ferie, vacanze natalizie, pasquali e quant'altro, costituiscono un'indicazione di massima, potendo i coniugi accordarsi volta per volta, ove lo schema sopra indicato subisca variazioni che comportino nuovi accordi.
Per quanto concerne i compleanni dei minori, saranno trascorsi con il genitore con il quale in tale giorno i minori sono collocati. Mentre in occasione di festività come la festa della mamma e la festa del papà e rispettivi compleanni dei genitori, i figli minori trascorreranno dette ricorrenze con il genitore interessato dalla festività in oggetto.
DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI TRA I
CONIUGI
Il SI. si obbliga a trasferire alla moglie, SI.ra Parte_1 CP_1
, l'abitazione famigliare e relative autorimessa e cantina, di sua esclusiva
[...] proprietà, posta in Formigine (MO), Via Fratelli Parenti n. 5, identificata al catasto fabbricati del Comune di Formigine, come segue:
pagina 6 di 9 - foglio 40, particella 125, subalterno 4, categoria A7, classe 5, consistenza 6,5 vani, piano S1 – T – 1, dati superficie: totale 151 m.q., totale escluse aree scoperte
149 m.q., rendita euro 772,10;
- foglio 40, particella 125, subalterno 10, C6, classe 7, consistenza 25 m.q., piano
S1, dati superficie 32 m.q.; rendita euro 73,60;
- I coniugi hanno pattuito per tale compravendita un corrispettivo di euro
180.000,00 (centottantamilaeuro/00), già prima d'ora pagato dalla SI.ra
. CP_1
Le parti danno atto che in sede di atto notarile esecutivo dei patti di separazione di cui al presente accordo, e/o comunque di atto di compravendita dell'immobile de quo, trattandosi di trasferimento di diritti di proprietà immobiliari perfezionato anche per causa di separazione e quale condizione necessaria ed indispensabile per la separazione consensuale, anche al fine di regolamentare e definire in tale sede tutti i reciproci aspetti patrimoniali ed economici, si avvarranno delle agevolazioni disposte dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 s.m.i (e dunque dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo), fatta salva la facoltà delle parti, in sede di stipula notarile, di rinunciare alle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 sopra citate, e con facoltà di richiedere l'applicazione e/o di usufruire di altre agevolazioni fiscali, come le agevolazioni per acquisto prima casa.
- Le parti convengono che le quote di detrazioni fiscali inerenti l'immobile de quo e non ancora utilizzate, anche per i successivi periodi di imposta, restano a favore del SI. e non vengono cedute alla SI.ra . Pt_1 CP_1
- L'atto notarile avente ad oggetto il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà essere stipulato, a ministero del Notaio Dott. Persona_4 di Modena, entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. Le sole spese notarili occorrenti per detto rogito saranno a carico del marito.
- I coniugi sono concordi a che il SI. corrisponda alla SInora Pt_1 CP_1 anche la somma di euro 7.500,00, sempre a definizione di tutti i pregressi rapporti.
- La SI.ra avrà, altresì, diritto di recuperare 7.500 euro dal deposito CP_1 costituito presso lo e di LA (riferimento Notaio Controparte_2 CP_3
pagina 7 di 9 ), versati con bonifico istantaneo in data 27.11.2024, con addebito sul conto CP_3 corrente comune cointestato ai coniugi, a garanzia degli adempimenti CP_4 fiscali sulla prima casa.
- La SInora ha provveduto prima d'ora alla restituzione al SI. CP_1 Pt_1 di un orologio d'oro appartenente al marito marca Zenith e di un anello con brillante appartenente alla nonna del SInor . Pt_1
- I coniugi dichiarano di avere raggiunto accordi circa le divisioni degli arredi e beni mobili di loro appartenenza e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento.
- I coniugi sono concordi sul fatto che a far data dal mese di febbraio 2025, il SI.
, non risiedendo più nell'immobile adibito a casa coniugale, non Pt_1 corrisponderà alcun pagamento per le utenze relative all'abitazione coniugale sita in Formigine alla Via Fratelli Parenti 5; i coniugi danno, altresì, atto che la SInora ha provveduto ad effettuare le volture delle utenze a Controparte_1 suo esclusivo nome.
REMISSIONE RISPETTIVE DENUNCE – QUERELE
- I coniugi dichiarano e si obbligano a provvedere alla remissione di tutte le denunce – querele reciprocamente sporte l'uno a carico dell'altra, con accettazione delle rispettive remissioni e rinuncia alla costituzione di parte civile.
- La SI.ra garantisce la remissione della querela verso il marito (con CP_1 rinuncia alla costituzione di parte civile), presentata dalla madre di lei Parte_2
.
[...]
- Entrambe le parti provvederanno a tale incombente entro sette giorni dal deposito delle conclusioni congiunte”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese dei ricorrenti.
pagina 8 di 9 Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eSIenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]
MARINO (RM) il 22/05/1978) che hanno contratto matrimonio in data 30/05/2015
SC (AG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 31, parte 2, serie A, anno 2015;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC
(AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data 15/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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