Versione
18 marzo 1987
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30 gennaio 2003
30 gennaio 2003
Art. 19. (Norme per i detenuti e gli internati)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) 2. I detenuti e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
4. Quando viene svolta un'attivita' lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita' di cui al comma 3 non e' cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attivita' artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) 2. I detenuti e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
4. Quando viene svolta un'attivita' lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita' di cui al comma 3 non e' cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attivita' artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.
Commentari • 4
- 1. Lavoro delle donne detenuteCadelano Sara · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2021 · 19.031752
[…] Si ritiene, inoltre, applicabile la normativa sulla durata indeterminata del contratto di lavoro e sul divieto di licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa.[5] Si noti, inoltre, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 19, Legge n. 56/1987, i detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. […]
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Giurisprudenza • 56
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 25/11/2022, n. 890Provvedimento: […] Ha anche evidenziato che, ai sensi dell'art. 19 legge 56/1987, il detenuto ha fa- coltà di iscriversi alle liste di collocamento e, fino a quando in stato di detenzione, […]Leggi di più...
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