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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3028 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Marcello Calcagno Parte_1
- appellante -
e
con il proc. dom. avv. Giorgio Fossa Controparte_1
e
, contumace Controparte_2
- convenuti in appello -
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.276/25, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Genova il 13.2.2025 a definizione del giudizio dal predetto introdotto nei confronti di quale impresa designata per la regione Liguria dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada, e di per ottenere il risarcimento del Controparte_2
1 danno - quantificato in euro 1.345,59 - occorso alla propria autovettura per essere stata tamponata da motociclo, di proprietà e condotto dal , privo di assicurazione. CP_2
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace, ritenuto il difetto di prova in ordine al verificarsi del sinistro, rigettava la domanda attrice con correlata statuizione in punto spese di lite.
Con il proprio appello impugnava la predetta decisione Parte_1
- contestando l'assunto, posto a fondamento della decisione di primo grado, della necessità di una “prova rafforzata” delle pretese attoree nei giudizi svolti avverso il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- contestando il mancato rilievo dato dal giudice di pace alla mancata risposta, da parte del , all'interrogatorio formale ammesso nei suoi confronti;
condotta che, CP_2
in tesi di parte appellante, ove adeguatamente considerata in correlazione con gli altri elementi istruttori, avrebbe dovuto condurre il giudicante a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'attore;
- contestando, in particolare, il fatto che il giudice di pace aveva ritenuto non valutabile la condotta di mancata presentazione per l'interrogatorio formale a cagione del fatto che il era risultato irreperibile in sede di notifica, effettuata ai sensi CP_2
dell'art.143cpc;
- dolendosi del fatto che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente considerato il complessivo materiale istruttorio fornito dall'attore a sostegno della propria domanda.
Su detti presupposti, dunque, l'appellante concludeva domandando l'integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
2 rimaneva contumace anche in appello, mentre si costituiva Controparte_2 [...]
contestando in fatto e in diritto l'appello e insistendo per la Controparte_1
integrale conferma della decisione di primo grado.
* * * * *
Considerato che
- la richiesta risarcitoria dell'appellante si fonda sull'allegazione secondo cui la sua autovettura, mentre si trovava in coda in Viale Canepa in Genova, sarebbe stata tamponata da motociclo di proprietà e condotto dal più volte menzionato CP_2
;
[...]
- ritiene lo scrivente – andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di pace – che gli elementi istruttori in atti impongano di ritenere provato in modo idoneo il verificarsi del sinistro e dei correlati danni materiali oggetto della domanda di parte attrice/appellante;
- si consideri che
▪ parte attrice ha prodotto documentazione fotografica che rappresenta in modo chiaro la sussistenza di danni a carico della propria autovettura (cfr. foto doc.6 del fascicolo attoreo di primo grado);
▪ è altresì presente in atti copia del documento di identità del sig. (doc.3), CP_2
che non si vede per quale motivo, diverso dal verificarsi del sinistro, debba essere nella disponibilità dell'attore, che non risulta legato da pregresso vincolo di conoscenza con il predetto;
le medesime considerazioni valgono per il doc.4, che raffigura il motociclo di proprietà del;
CP_2
▪ premesso in termini generali che, una volta perfezionatasi in qualsiasi modo la notifica del provvedimento che dispone l'interrogatorio formale di un soggetto, il giudice ben può - ai sensi dell'art.232co.1cpc - ritenere come ammessi i fatti dedotti
3 in interrogatorio nel caso di mancata presenza del soggetto intimato, nel caso in esame ritiene lo scrivente che, anche per la correlata inferenza degli elementi istruttori sopra indicati (che rendono già di per sé verosimile il verificarsi del sinistro), la mancata presentazione del consenta e imponga di ritenere CP_2
ammessi i fatti dedotti per interrogatorio, e dunque il verificarsi del tamponamento e la esclusiva responsabilità del , che tamponava la vettura che lo precedeva CP_2
(di proprietà dell'attore) in fase di ripartenza;
▪ quanto all'entità economica del danno, il doc.5 di parte attrice, valutato unitamente alla rappresentazione fotografica della lesione all'autovettura, costituisce prova idonea e adeguato fondamento di liquidazione del danno;
danno che, dunque, risulta adeguatamente provato come pari a euro 1.345,59 comprensivi di Iva;
- la decisione, dunque, non può che essere di accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dal , con la condanna in solido dei convenuti al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 1.345,59, liquidato in termini monetari attuali;
su detto importo spettano all'attore gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio esplicitato nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra indicata - previa devalutazione dalla data odierna alla data del sinistro (10.6.2020) - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data di riferimento, sopra indicata, alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma
4 complessiva (capitale+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
deve accogliersi l'appello in esame.
L'accoglimento dell'appello comporta, secondo la soccombenza, la condanna in solido di e alla rifusione delle spese di Controparte_2 Controparte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di , con distrazione in favore Parte_1
del difensore avv. Marcello Calcagno dichiaratosi antistatario, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.276/25, emessa dal Giudice
di Pace di Genova il 13.2.2025, condanna in solido e Controparte_2 [...]
a pagare a l'importo di euro 1.345,59 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna in solido e a Controparte_2 CP_1 Controparte_1
rifondere a , con distrazione in favore del difensore avv. Marcello Parte_1
Calcagno dichiaratosi antistatario, le spese di causa;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano per il giudizio di primo grado in € 1.265,00 per compensi, e per il giudizio di appello in €
2.552,00 per compensi, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
5 Il giudice dott. Pasquale Grasso
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