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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3526/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3526 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
AVV. TRANI BARBARA
appellante E
CP_1
AVV. PESSI ROBERTO
AVV.GIAMMARIA FRANCESCO
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 8359/2024 pubblicata il 13/07/2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10.7.2024 Parte_1 impugnava il licenziamento intimatole, chiedendo al Tribunale di ritenerlo nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'Art. 5 comma 3 L. 223/91 (come modificato dall'art. 1 comma 46 della L. 92/12) e dell'art. 18 comma 4 L.300/70, di condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica (Q.D. di 3^ livello) con ulteriore condanna la pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti. In subordine chiedeva la reintegra invocando altresì gli artt. 3 comma 3 bis del D. lgs. 216/2003 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva:
- di essere dipendente della resistente sin dal 2000, inquadrata, da CP_2 ultimo, nel terzo livello retributivo della categoria del Quadri Direttivi;
- dopo una serie di visite mediche che ne accertavano la temporanea inidoneità al servizio, infine, con accertamento medico in data 18.7.2022 di essere stata dichiarata in tale occasione permanentemente inidonea al lavoro;
- di essere stata quindi destinataria di istanza ex art. 7 Legge 604/1966 e, quindi, successivamente licenziata con comunicazione datata 11.11.2022;
- che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage;
- che la valutazione del collegio medico sarebbe frutto di una soggettiva interpretazione dello stesso. Si costituiva nel giudizio la con memoria difensiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza pubblicata il 13.07.2024 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale, come previsto dall'art. 6, l. 604/66. Propone appello depositando il relativo atto in data Parte_1
19.12.2024. Si costituisce con memoria per resistere al gravame ribadendo CP_1 che la controparte è definitivamente decaduta dall'azione di impugnazione del licenziamento e nel merito deduce la legittimità del provvedimento espulsivo.
Corte di Appello di Roma
Con il primo motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove viene individuata nella pec del 15.11.2022 l'impugnativa del licenziamento (comminato il 11.11.2022) anziché considerare valida ed efficace, ai fini del computo dei termini per l'introduzione del giudizio di merito, l'impugnativa del 10.01.2023. Sostiene che la prima pec, inviata durante il ricovero Parte_1 forzato per TSO, non ha i requisiti formali e sostanziali dell'impugnativa del licenziamento non contenendo la firma della lavoratrice e riportando un diverso oggetto (contestazione di una strategia di “stalking organizzato occupazionale”) che non coincide con quello della seconda pec a firma dell'Avv. Cirigliano. Chiede quindi che sia considerata la sola pec del 10.01.2023 a firma dell'Avv. Cirigliano a cui la lavoratrice aveva in effetti conferito mandato per impugnare il licenziamento perpetrato. Parte appellata rileva come, già nel primo grado di giudizio, era stata eccepita la intervenuta decadenza dall'azione, per violazione del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 l. n. 604/1966 entro cui depositare il ricorso giudiziale, posto che la controparte aveva impugnato il licenziamento con PEC del 15 novembre 2022 mentre il ricorso era depositato solo in data 11 luglio 2023 ovvero 237 giorni dopo l'impugnativa stragiudiziale. Osservava che non poteva riaprire i termini il fatto che il legale della avesse proceduto a reiterare l'impugnativa in data successiva Pt_1
(nello specifico in data 10.1.2023).
Quale secondo motivo la rileva come sul punto della tempestività Pt_1 della proposizione del ricorso di primo grado la sentenza è erronea perché nella pagina 1 nelle premesse in fatto e diritto è scritto “Con ricorso depositato il 10.7.23 ha adito il Tribunale di Roma, sezione Lavoro” e poi Parte_1 successivamente si afferma che il deposito ha la data dell'11.07.23. Secondo la prospettazione di parte appellante dalla schermata del fascicolo telematico si desume che la data del deposito risulta essere quella del 10.07.23. Ne conseguirebbe che a fronte dell'impugnativa del 10.01.2023 il ricorso è da considerarsi tempestivo perché depositato entro i 180 giorni dalla stessa. L'appellante evidenzia poi che il giudizio ha per oggetto anche l'impugnazione del verbale di inidoneità assoluta al lavoro emesso in data
18/07/2022 dalla Commissione Medica della e chiede che la Corte decida Pt_2 anche in ordine agli esiti dell'accertamento sanitario ad opera della Commissione medica. La appellante reitera infine le proprie deduzioni in punto di ritorsività del recesso. Allega a tal fine di essere stata sottoposta ad un clima di ostilità indiretta e di controllo serrato anche sull'orario di entrata ed uscita dallo stabile. Parte appellata deduce come nel caso di specie sussista la legittimità del licenziamento e l'inconfigurabilità di un obbligo di repêchage, avendo il Collegio
Corte di Appello di Roma
medico accertato l'inidoneità permanente al lavoro della . Nega poi il Pt_1 presente giudizio possa sopravvivere all'accertamento della intervenuta decadenza dall'azione, anche al solo fine di vagliare la illegittimità dell'accertamento medico di permanente inidoneità al servizio in quanto trattasi di domanda strettamente connessa alla richiesta di accertamento della illegittimità del licenziamento. L'appello è infondato.
I due motivi di censura possono essere trattati congiuntamente. Preliminarmente, dallo storico del fascicolo si desume con chiarezza che la data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è quella del 10 luglio 2024 alle 18:16. Fatta tale premessa, appare condivisibile quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla fondatezza della preliminare (e assorbente, sotto ogni profilo, anche risarcitorio) eccezione di tardività ex art. 6 comma 2 della L. n. 604/1996 come sostituito dall'art. 32 comma 1 della L. n. 183/2010 e dall'art. 1 comma 38 della L n. 92/2012. Parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha considerato quale atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento già la prima impugnativa del 15 novembre 2022 e non la seconda del 10 gennaio 2023. La comunicazione pacificamente inviata direttamente dalla lavoratrice indica, quale oggetto, nella email, la “definizione procedura attivata con istanza ex art. 7 Legge 604/66” e ha il presente contenuto: “In riferimento alla Vs lettera di licenziamento per giusta causa per permanente non idoneità lavorativa come da giudizio emesso dalla sono a comunicare che intendo oppormi e mi Pt_2 oppongo a tale azione di licenziamento frutto di strategia di stalking organizzato occupazionale”. Parte appellante sostiene che tale comunicazione non presenterebbe i requisiti di validità sia formale che sostanziale poter essere considerata una formale impugnativa di licenziamento. Tale doglianza è infondata. L'imprecisione (legata peraltro ad un dato meramente temporale, nel senso che parte appellante lamenta il fatto che la procedura riportata nell'oggetto della email era in quel momento già conclusa) relativa all'indicazione dell'oggetto della missiva è ampiamente superabile dalla concludenza e precisione delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice che dichiara esplicitamente di opporsi direttamente ed immediatamente al licenziamento con la missiva stessa, non riservandosi di inviare alcuna comunicazione successiva. Né puo' esservi dubbio in ordine alla riferibilità alla lavoratrice della impugnativa stragiudiziale di cui si discute, dal momento che è la stessa appellante a confermare di averla personalmente inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica.
Corte di Appello di Roma
Pienamente condivisibile è quindi l'assunto del Giudice di primo grado di intervenuta decadenza in quanto al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il termine di 180 giorni dalla data di trasmissione dell'atto scritto di impugnazione stragiudiziale era certamente decorso. Né a diversa conclusione conduce la natura asseritamente ritorsiva del licenziamento impugnato. Dispone infatti l'art. 32 citato che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. La stessa S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 06/05/2024, n.12125) ha recentemente ribadito che “ai sensi dell'art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604, il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, fatto salvo il licenziamento inesistente in quanto intimato oralmente”. Quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'accertamento medico di permanente inidoneità al servizio della posto a fondamento del Pt_1 recesso, tale parte della domanda è strettamente connessa alla richiesta di accertamento della illegittimità del licenziamento, costituendo un presupposto di merito della legittimità del recesso in quanto la , dopo una serie di visite Pt_1 mediche che ne accertavano la temporanea inidoneità al servizio, con accertamento medico in data 18.7.2022 di essere stata dichiarata permanentemente inidonea al lavoro e quindi, previa comunicazione di istanza ex art. 7 Legge 604/1966 successivamente licenziata per permanente inidoneità ad alcun proficuo lavoro con comunicazione datata 11.11.2022. Del resto è la stessa parte a sottolineare la mancata autonomia della predetta domanda rispetto all'accertamento della illegittimità del recesso (nella specie precluso dalla tardività della impugnativa) nelle stesse conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c, nelle quali la parte chiede di “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, previa ogni occorrenda declaratoria - incluso, ivi occorrer possa, l'accertamento dell'illegittimità. e/o invalidità e/o inefficacia del verbale del Part giudizio emesso dalla Collegio Medico - Roma 1 - all'esito della visita di idoneità del 18.07-22.07.2022, ex Art. 5, Legge 300/70, con il quale veniva dichiarata «permanentemente non idonea al lavoro» - che il licenziamento impugnato, intimato con comunicazione PEC del giorno 11.11.2022, è stato comminato in violazione dei criteri previsti dalla legge, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, ritenerlo nullo e/o annullabile e comunque illegittimo”.
Le considerazioni che precedono inducono all'integrale rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Corte di Appello di Roma
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3526 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
AVV. TRANI BARBARA
appellante E
CP_1
AVV. PESSI ROBERTO
AVV.GIAMMARIA FRANCESCO
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 8359/2024 pubblicata il 13/07/2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 10.7.2024 Parte_1 impugnava il licenziamento intimatole, chiedendo al Tribunale di ritenerlo nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'Art. 5 comma 3 L. 223/91 (come modificato dall'art. 1 comma 46 della L. 92/12) e dell'art. 18 comma 4 L.300/70, di condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica (Q.D. di 3^ livello) con ulteriore condanna la pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti. In subordine chiedeva la reintegra invocando altresì gli artt. 3 comma 3 bis del D. lgs. 216/2003 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva:
- di essere dipendente della resistente sin dal 2000, inquadrata, da CP_2 ultimo, nel terzo livello retributivo della categoria del Quadri Direttivi;
- dopo una serie di visite mediche che ne accertavano la temporanea inidoneità al servizio, infine, con accertamento medico in data 18.7.2022 di essere stata dichiarata in tale occasione permanentemente inidonea al lavoro;
- di essere stata quindi destinataria di istanza ex art. 7 Legge 604/1966 e, quindi, successivamente licenziata con comunicazione datata 11.11.2022;
- che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage;
- che la valutazione del collegio medico sarebbe frutto di una soggettiva interpretazione dello stesso. Si costituiva nel giudizio la con memoria difensiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza pubblicata il 13.07.2024 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale, come previsto dall'art. 6, l. 604/66. Propone appello depositando il relativo atto in data Parte_1
19.12.2024. Si costituisce con memoria per resistere al gravame ribadendo CP_1 che la controparte è definitivamente decaduta dall'azione di impugnazione del licenziamento e nel merito deduce la legittimità del provvedimento espulsivo.
Corte di Appello di Roma
Con il primo motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove viene individuata nella pec del 15.11.2022 l'impugnativa del licenziamento (comminato il 11.11.2022) anziché considerare valida ed efficace, ai fini del computo dei termini per l'introduzione del giudizio di merito, l'impugnativa del 10.01.2023. Sostiene che la prima pec, inviata durante il ricovero Parte_1 forzato per TSO, non ha i requisiti formali e sostanziali dell'impugnativa del licenziamento non contenendo la firma della lavoratrice e riportando un diverso oggetto (contestazione di una strategia di “stalking organizzato occupazionale”) che non coincide con quello della seconda pec a firma dell'Avv. Cirigliano. Chiede quindi che sia considerata la sola pec del 10.01.2023 a firma dell'Avv. Cirigliano a cui la lavoratrice aveva in effetti conferito mandato per impugnare il licenziamento perpetrato. Parte appellata rileva come, già nel primo grado di giudizio, era stata eccepita la intervenuta decadenza dall'azione, per violazione del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 l. n. 604/1966 entro cui depositare il ricorso giudiziale, posto che la controparte aveva impugnato il licenziamento con PEC del 15 novembre 2022 mentre il ricorso era depositato solo in data 11 luglio 2023 ovvero 237 giorni dopo l'impugnativa stragiudiziale. Osservava che non poteva riaprire i termini il fatto che il legale della avesse proceduto a reiterare l'impugnativa in data successiva Pt_1
(nello specifico in data 10.1.2023).
Quale secondo motivo la rileva come sul punto della tempestività Pt_1 della proposizione del ricorso di primo grado la sentenza è erronea perché nella pagina 1 nelle premesse in fatto e diritto è scritto “Con ricorso depositato il 10.7.23 ha adito il Tribunale di Roma, sezione Lavoro” e poi Parte_1 successivamente si afferma che il deposito ha la data dell'11.07.23. Secondo la prospettazione di parte appellante dalla schermata del fascicolo telematico si desume che la data del deposito risulta essere quella del 10.07.23. Ne conseguirebbe che a fronte dell'impugnativa del 10.01.2023 il ricorso è da considerarsi tempestivo perché depositato entro i 180 giorni dalla stessa. L'appellante evidenzia poi che il giudizio ha per oggetto anche l'impugnazione del verbale di inidoneità assoluta al lavoro emesso in data
18/07/2022 dalla Commissione Medica della e chiede che la Corte decida Pt_2 anche in ordine agli esiti dell'accertamento sanitario ad opera della Commissione medica. La appellante reitera infine le proprie deduzioni in punto di ritorsività del recesso. Allega a tal fine di essere stata sottoposta ad un clima di ostilità indiretta e di controllo serrato anche sull'orario di entrata ed uscita dallo stabile. Parte appellata deduce come nel caso di specie sussista la legittimità del licenziamento e l'inconfigurabilità di un obbligo di repêchage, avendo il Collegio
Corte di Appello di Roma
medico accertato l'inidoneità permanente al lavoro della . Nega poi il Pt_1 presente giudizio possa sopravvivere all'accertamento della intervenuta decadenza dall'azione, anche al solo fine di vagliare la illegittimità dell'accertamento medico di permanente inidoneità al servizio in quanto trattasi di domanda strettamente connessa alla richiesta di accertamento della illegittimità del licenziamento. L'appello è infondato.
I due motivi di censura possono essere trattati congiuntamente. Preliminarmente, dallo storico del fascicolo si desume con chiarezza che la data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è quella del 10 luglio 2024 alle 18:16. Fatta tale premessa, appare condivisibile quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla fondatezza della preliminare (e assorbente, sotto ogni profilo, anche risarcitorio) eccezione di tardività ex art. 6 comma 2 della L. n. 604/1996 come sostituito dall'art. 32 comma 1 della L. n. 183/2010 e dall'art. 1 comma 38 della L n. 92/2012. Parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha considerato quale atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento già la prima impugnativa del 15 novembre 2022 e non la seconda del 10 gennaio 2023. La comunicazione pacificamente inviata direttamente dalla lavoratrice indica, quale oggetto, nella email, la “definizione procedura attivata con istanza ex art. 7 Legge 604/66” e ha il presente contenuto: “In riferimento alla Vs lettera di licenziamento per giusta causa per permanente non idoneità lavorativa come da giudizio emesso dalla sono a comunicare che intendo oppormi e mi Pt_2 oppongo a tale azione di licenziamento frutto di strategia di stalking organizzato occupazionale”. Parte appellante sostiene che tale comunicazione non presenterebbe i requisiti di validità sia formale che sostanziale poter essere considerata una formale impugnativa di licenziamento. Tale doglianza è infondata. L'imprecisione (legata peraltro ad un dato meramente temporale, nel senso che parte appellante lamenta il fatto che la procedura riportata nell'oggetto della email era in quel momento già conclusa) relativa all'indicazione dell'oggetto della missiva è ampiamente superabile dalla concludenza e precisione delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice che dichiara esplicitamente di opporsi direttamente ed immediatamente al licenziamento con la missiva stessa, non riservandosi di inviare alcuna comunicazione successiva. Né puo' esservi dubbio in ordine alla riferibilità alla lavoratrice della impugnativa stragiudiziale di cui si discute, dal momento che è la stessa appellante a confermare di averla personalmente inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica.
Corte di Appello di Roma
Pienamente condivisibile è quindi l'assunto del Giudice di primo grado di intervenuta decadenza in quanto al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il termine di 180 giorni dalla data di trasmissione dell'atto scritto di impugnazione stragiudiziale era certamente decorso. Né a diversa conclusione conduce la natura asseritamente ritorsiva del licenziamento impugnato. Dispone infatti l'art. 32 citato che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. La stessa S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 06/05/2024, n.12125) ha recentemente ribadito che “ai sensi dell'art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604, il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, fatto salvo il licenziamento inesistente in quanto intimato oralmente”. Quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'accertamento medico di permanente inidoneità al servizio della posto a fondamento del Pt_1 recesso, tale parte della domanda è strettamente connessa alla richiesta di accertamento della illegittimità del licenziamento, costituendo un presupposto di merito della legittimità del recesso in quanto la , dopo una serie di visite Pt_1 mediche che ne accertavano la temporanea inidoneità al servizio, con accertamento medico in data 18.7.2022 di essere stata dichiarata permanentemente inidonea al lavoro e quindi, previa comunicazione di istanza ex art. 7 Legge 604/1966 successivamente licenziata per permanente inidoneità ad alcun proficuo lavoro con comunicazione datata 11.11.2022. Del resto è la stessa parte a sottolineare la mancata autonomia della predetta domanda rispetto all'accertamento della illegittimità del recesso (nella specie precluso dalla tardività della impugnativa) nelle stesse conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c, nelle quali la parte chiede di “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, previa ogni occorrenda declaratoria - incluso, ivi occorrer possa, l'accertamento dell'illegittimità. e/o invalidità e/o inefficacia del verbale del Part giudizio emesso dalla Collegio Medico - Roma 1 - all'esito della visita di idoneità del 18.07-22.07.2022, ex Art. 5, Legge 300/70, con il quale veniva dichiarata «permanentemente non idonea al lavoro» - che il licenziamento impugnato, intimato con comunicazione PEC del giorno 11.11.2022, è stato comminato in violazione dei criteri previsti dalla legge, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, ritenerlo nullo e/o annullabile e comunque illegittimo”.
Le considerazioni che precedono inducono all'integrale rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Corte di Appello di Roma
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi