Decreto presidenziale 27 aprile 2023
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Decreto presidenziale 30 ottobre 2023
Sentenza 12 marzo 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Decreto presidenziale 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2024
Decreto presidenziale 30 maggio 2025
Decreto presidenziale 6 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/09/2025, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07472/2025REG.PROV.COLL.
N. 03686/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3686 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dALavvocato Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
AN d’IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci e Maria Patrizia De Troia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Ceci, sito in Roma, via Nazionale n. 91;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione Terza) n. 4967 del 2024, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della AN d’IT;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’istanza di parte appellante del 27 maggio 2025 di autorizzazione al deposito su supporto magnetico di file audio;
Vista l’istanza di ammissione di prove testimoniali datata 27 maggio 2025;
Vista l’istanza di parte appellante datata 6 giugno 2025 di richiesta di autorizzazione al deposito di video su supporto magnetico;
Visti i decreti presidenziali n. 366 e n. 357 del 2025;
Vista l’ordinanza n. 2044 del 2024 di reiezione dell’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 17 luglio 2025 gli avv.ti M. Crucioli, S.R. Ceci e De Troia;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- Il ricorrente -OMISSIS- (di seguito anche « dipendente ») in prime cure era dipendente della AN d’IT dal 1° luglio 2000 e rivestiva l’incarico di coordinatore locale del Gruppo di vigilanza, congiunto con la BCE, per l’esercizio dei poteri di vigilanza sulla AN Monte dei CH di IE (di seguito, « MPS »), nel periodo -OMISSIS-.
In tale veste, partecipava alle attività di vigilanza relative alla vicenda della cd. « truffa dei diamanti », che aveva investito la AN senese nel 2016 a seguito di un esposto anonimo con cui era segnalata la promozione, da parte di detto Istituto, dell’acquisto di diamanti presso la propria clientela, commercializzati da PI (Diamond Private Investment) sulla base, non delle quotazioni ufficiali, ma di un listino prezzi predisposto dalla stessa PI. In ragione di ciò, AN d’IT irrogava a MPS una sanzione di circa 1.300.000,00 euro, per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di verifica della clientela ai sensi del d.lgs. 231 del 2007, senza avviare alcuna procedura nei confronti del management di MPS, e trasmettendo poi gli atti, per competenza, alla BCE.
A) La prima contestazione disciplinare .
1.2.- Una prima contestazione disciplinare era rivolta al ricorrente in data -OMISSIS-, per violazione art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento del personale di AN d’IT, e la stessa riguardava i messaggi postati dal ricorrente tra il -OMISSIS-, sul blog aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, nonché quelli inviati ALesterno per e-mail, in cui costui avrebbe formulato affermazioni e allusioni a presunti comportamenti non corretti di AN d’IT nella gestione della « vicenda diamanti » e a un presunto disegno della stessa Amministrazione diretto ad isolarlo, lamentando altresì di aver subito minacce e pressioni.
1.3.- Nel medesimo atto di contestazione, AN d’IT, nella persona del Direttore generale, disponeva altresì l’immediato allontanamento dal servizio del ricorrente, « considerata la natura e l’oggettiva gravità dei fatti contestati - consistenti in affermazioni inequivocamente idonee ad arrecare discredito ALimmagine dell’Istituto e fatte oggetto di ampia diffusione ALinterno della compagine della AN e ALestern o»: si riteneva la presenza in servizio dell’interessato suscettibile di compromettere la reputazione dell’Amministrazione e turbare la serenità dell’ambiente lavorativo. Il procedimento si concludeva con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 12 mesi; provvedimento impugnato dal dipendente innanzi al T.a.r. per il Lazio e sospeso in sede di appello cautelare per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato (cfr. ord. 3193/2022); il relativo ricorso era, poi, rigettato con sentenza T.a.r. per il Lazio n. 8372 del 2025, gravata da appello (rg. n. 4385 del 2025).
B) La seconda contestazione disciplinare .
1.4.- Il secondo procedimento disciplinare – oggetto del presente giudizio – era avviato con nota del -OMISSIS-, in cui si contestavano ALinteressato comportamenti intimidatori tenuti dallo stesso nei confronti del Vice Direttore generale dell’Istituto (in particolare, e-mail e appostamenti sotto l’abitazione), in violazione dell’art. 14, comma 1, del Regolamento.
Ad integrazione, con nota del -OMISSIS-, il Direttore generale muoveva poi ulteriori addebiti alla luce dei comportamenti successivamente tenuti dal ricorrente, consistenti, nello specifico, nell’invio di nuove e-mail e avvicinamenti presso l’abitazione del Vice Direttore; nell’aver reso disponibile e consentito la diffusione, tramite l’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Rai Report (di seguito « Report ») nel dicembre 2021, di documenti e informazioni conosciuti e acquisiti per ragioni d’ufficio; nell’aver pubblicato su un social network tre post (cancellandone poi due) che avrebbero contenuto espressioni volgari e offensive nei confronti dei vertici aziendali; il tutto in asserita violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, Regolamento del personale, cit.
C) La prima sanzione disciplinare .
1.5.- Detto procedimento si concludeva con il provvedimento di destituzione del 18 luglio 2022, che veniva però annullato dal T.a.r. per il Lazio con sentenza 27 marzo 2023 n. 5249, in considerazione della ritenuta illegittimità del diniego opposto da AN d’IT alla richiesta del ricorrente di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Il ricorso era, infatti, accolto « in ordine a tale profilo, assorbente di ogni altra doglianza, dal momento che, non essendosi instaurato correttamente il procedimento contenzioso disciplinare, ogni apprezzamento sui contenuti sostanziali di quest’ultimo non potrà essere che affidato alla nuova eventuale riedizione del procedimento stesso, ove ne sussistano i presupposti ».
D) La seconda sanzione disciplinare .
1.6.- A seguito di ciò, AN d’IT notificava al ricorrente il provvedimento, datato 28 marzo 2023, con cui lo sospendeva cautelarmente dal servizio « considerata l’oggettiva gravità dei fatti oggetto delle contestazioni […]».
1.7.- Tale provvedimento era impugnato, con richiesta di annullamento, con il ricorso introduttivo depositato il 20 aprile 2023 con cui il ricorrente lamentava plurimi vizi di legittimità così sintetizzabili: I) l’atto sarebbe stato adottato dal Direttore generale e non dal Consiglio Superiore, il quale sarebbe stato invece competente in materia di sanzioni disciplinari; II) l’atto sarebbe intervenuto a procedimento disciplinare estinto, dopo il decorso di oltre un anno dalle ultime contestazioni, da considerarsi queste tamquam non esset perché annullate dal T.a.r.; III) in forza della sentenza T.a.r. per il Lazio n. 5249 del 2023, cit., il ricorrente avrebbe dovuto essere riammesso, tanto più che per le medesime contestazioni la AN non aveva ritenuto, in precedenza, di sospenderlo cautelarmente; IV) le condotte contestate non avrebbero integrato violazioni del segreto di ufficio, ma segnalazioni EB , dal contenuto « ibrido » in cui un interesse personale sarebbe stato concorrente con quello alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione; V) non vi sarebbe stata la violazione del segreto d’ufficio perché la documentazione, che secondo AN d’IT il ricorrente avrebbe reso disponibile a Report , sarebbe stata estranea ALattività di vigilanza della AN; essa avrebbe riguardato documenti mostrati nella parte strettamente indispensabile, non nella loro interezza (per quanto riguarda l’appunto interno e il rapporto ispettivo). Inoltre, le informazioni rese dALinteressato sarebbero state successive alla conclusione dell’indagine di AN d’IT, non ostando più quindi alcuna ragione di segretezza alla loro diffusione, né alcun pregiudizio per la AN o per il sistema creditizio, avendo l’interessato esercitato, diversamente, il proprio diritto di opinione e critica ex artt. 3 e 21 Cost.; quanto infine ALasserita turbata serenità dell’ambiente lavorativo, si sarebbe trattato di affermazione indimostrata.
1.8.- Con provvedimento datato 31 maggio 2023 AN d’IT, dopo l’annullamento della destituzione ad opera del T.a.r., sulla base delle risultanze del verbale delle sedute della Commissione di disciplina dei giorni 11 e 15 maggio 2023, destituiva il ricorrente dal servizio con decorrenza 29 marzo 2023, ossia con decorrenza dalla sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
La Commissione – previa audizione dell’interessato – riteneva, in sintesi, che:
a) sul versante procedimentale:
- nessuna violazione del diritto di difesa vi sarebbe stata in quanto la sentenza T.a.r. per il Lazio n. 5249 del 2023 aveva annullato gli atti del procedimento disciplinare a partire dalla nota del 21 aprile 2022 fino al provvedimento di destituzione lasciando impregiudicata la validità e l’efficacia degli atti precedenti e quindi anche delle contestazioni disciplinari (note n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) nei confronti del dipendente;
- nessuna violazione del termine di conclusione del procedimento sarebbe stata nel caso di specie ravvisabile;
b) sulla gravità delle condotte:
b1) sui comportamenti di natura intimidatoria nei confronti della Vice Direttrice generale avv. -OMISSIS-: I) il -OMISSIS-avrebbe inviato alla Vice direttrice e-mail e si sarebbe recato più volte presso l’abitazione della stessa, la quale avrebbe percepito detti comportamenti come minacce; II) il -OMISSIS-sarebbe stato destinatario, per tali condotte, di un provvedimento di ammonimento ex l. n. 38 del 2009, art. 8, da parte della Questura di Roma (ciò che avrebbe confermato il carattere minaccioso dei comportamenti e l’inidoneità degli stessi a intimidire l’avv. -OMISSIS-); III) la gravità sarebbe derivata anche dalla reiterazione di condotte della medesima natura dopo la prima lettera di contestazione del -OMISSIS-;
b2) sulla violazione del segreto d’ufficio: I) sarebbe stato estremamente grave l’aver reso disponibili alla redazione di « Report » informazioni, documenti e registrazioni relativi ALattività di vigilanza svolta dALIstituto su MPS; II) i dipendenti di AN d’IT sarebbero tenuti alla riservatezza su ogni informazione appresa per ragioni d’ufficio (art. 41 Statuto e art. 14/I Regolamento del personale) e tale obbligo sarebbe particolarmente stringente con riferimento a quelle attinenti alla vigilanza bancaria (art. 7 Tub); III) « “il Contest Segnalazioni Diamanti in collaborazione con PI" (punto 4 delle contestazioni) è un documento acquisito presso l'intermediario vigilato ed è connesso all'attività di vigilanza. Il dott. -OMISSIS-, nelle sue precedenti difese del 4.3.2022 nel procedimento disciplinare non ha smentito di averlo reso disponibile alla redazione di Report e durante la puntata di Report del -OMISSIS- si afferma espressamente che “l’ispettore di AN d'IT -OMISSIS-, frugando tra i documenti di MPS, trova quello con la firma dell’amministratore delegato -OMISSIS-, che aveva approvato la gara a premi per i bancari che vendevano i diamanti"; per le mail del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (punto 3 della contestazione) valgono le medesime considerazioni: sono infatti documenti acquisiti nell'esercizio dell'attività di vigilanza; - la mail del 20 settembre 2018 (punto 2 della contestazione) è inviata dal dott. -OMISSIS-per ragioni d’ufficio, riguarda l'attività di vigilanza ed è indirizzata ai due ispettori incaricati degli accertamenti antiriciclaggio presso la AN MPS; - gli stralci di conversazione del dott. -OMISSIS- (punto 6 della contestazione) ineriscono comunque all'attività di vigilanza svolta dal dott. -OMISSIS-, a prescindere dalla liceità della registrazione della conversazione da lui effettuata; - quanto al rapporto ispettivo (punto 5 della contestazione), il dott. -OMISSIS-afferma di non averlo consegnato lui ai giornalisti. La Commissione rileva che nelle precedenti difese del 4.3.2022 il dott. -OMISSIS-non ha in alcun modo negato la responsabilità per tale fatto. In ogni caso il dipendente non ha mai negato di aver consegnato la restante documentazione, ragion per cui appare poco plausibile ritenere che il rapporto ispettivo, mostrato nella puntata di Report, non sia stato consegnato dal dipendente ai giornalisti che lo hanno poi utilizzato per la trasmissione; - infine rileva che il dott. -OMISSIS-non contesta la natura riservata dell’appunto interno del 2018 (punto 1 della contestazione) »; IV) in un file audio pubblicato dal dipendente su KE il 17 dicembre 2021 sarebbero state contenute dichiarazioni confessorie circa la consapevolezza di rivelare informazioni riservate a Report o al giornalista autore del servizio trasmesso; V) la circostanza che i documenti siano stati mostrati durante la trasmissione televisiva solo in stralcio non sarebbe stata rilevante, in quanto si sarebbe trattato comunque di documenti riservati che il -OMISSIS-aveva reso disponibili nella loro interezza alla redazione di Report, così’ violando, in tesi, il segreto d’ufficio, irrilevante l’utilizzo parziale che poi ne sarebbe stato fatto dai giornalisti; VI) il diritto di critica e di manifestazione del dissenso, che il dipendente affermava di aver esercitato, non lo legittimava alla violazione dell’obbligo di riservatezza cui era tenuto; VII) le segnalazioni di EB presentate dal ricorrente in data -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambe archiviate dopo la relativa istruttoria, si sarebbero basate su rimostranze di carattere personale e pertanto non volte a promuovere l’integrità dell'Amministrazione, collocandosi, quindi, al di fuori del perimetro dell’istituto del predetto EB ; VIII) la notizia che la Procura della Repubblica di Milano avesse condotto un’indagine sullo « scandalo diamanti » non avrebbe reso « di pubblico dominio » la documentazione trasmessa dalla AN d’IT alla medesima Procura della Repubblica di Milano e gli altri atti dell’indagine penale, né lecita la consegna di informazioni e documenti di vigilanza ai giornalisti da parte del -OMISSIS-; IX) con riferimento ai post su KE , pur considerando che due dei tre post sono stati rapidamente cancellati, sarebbe emersa la particolare offensività delle affermazioni nei confronti dei dipendenti e del vertice aziendale, affermazioni che non sarebbero state consone alla dignità dell’operato di un dipendente della AN d’IT.
1.9.- Il predetto provvedimento di destituzione dal servizio era impugnato, con richiesta di annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 giugno 2023 con cui il ricorrente deduceva vizi così sintetizzabili: I) l provvedimento di destituzione sarebbe intervenuto dopo oltre un anno dalle ultime contestazioni, rendendo peraltro (asseritamente) difficoltoso per la parte difendersi in modo puntuale in ragione del decorso del tempo; II) AN d’IT avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale per il reato previsto e punito dALart. 326 c.p., avviato nei confronti del ricorrente per i medesimi profili di violazione di segreto d’ufficio; III) il ricorrente non avrebbe violato il segreto d’ufficio, né i documenti contestati avrebbero avuto un contenuto riservato; IV) nella specie, avrebbero dovuto applicarsi le garanzie a tutela del LE , anche alla luce della novità normativa del d.lgs. n. 24 del 2023; V) sarebbero stati attribuiti per la prima volta al ricorrente, nell’atto conclusivo del procedimento, comportamenti non previamente contestati e riportati genericamente (aver reso affermazioni riferite a presunti comportamenti scorretti dell’Istituto di vigilanza), in violazione del diritto di difesa, non potendosi inoltre addebitare a costui le illazioni adombrate invece da Report , poiché i fatti sarebbero addebitabili a terzi; VI) gli altri fatti contestati (comportamenti intimidatori e pubblicazione di post) sarebbero stati di minor rilievo e non tali da giustificare, isolatamente considerati, la destituzione, sicché l’accoglimento di anche uno solo dei predetti motivi, quello relativo al segreto d’ufficio, sarebbe stato sufficiente a determinare l’annullamento dell’atto.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l’originario ricorrente il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Errore di fatto; erroneo rigetto di istanze istruttorie. Sostiene l’appellante che:
- il T.a.r. sarebbe incorso in una errata ricostruzione e valutazione dei fatti anche a causa della mancata ammissione dei mezzi istruttori oggetto di apposite istanze avanzate dal ricorrente;
- la segnalazione EB – diversamente da come indicato in sentenza – sarebbe anteriore (e non successiva) alla disposizione della visita medica psichiatrica ad opera di AN d’IT;
- la sentenza sarebbe, in punto di fatto, ulteriormente erronea allorché, nell’affermare che « la diffusione di materiale riservato si sarebbe resa necessaria […] al fine di rendere di pubblico dominio le condotte illecite omissive di alcuni esponenti di AN d’IT […]», non avrebbe tenuto conto che la segnalazione LE del dipendente avrebbe riguardato anche condotte illecite attive di AN d’IT (trasmissione solo parziale della documentazione di indagine alla Guardia di Finanza e trasferimento del ricorrente con « motivazioni infamanti allo scopo di impedirgli di svolgere i propri compiti di vigilanza su MPS e di punirlo per aver intralciato la volontà di AN d’IT di mandare esente da sanzioni le persone fisiche coinvolte, a cominciare dai vertici della banca senese », pag. 14 atto d’appello);
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto tra gli artt. 88, comma 1, Regolamento del personale di AN d’IT e gli artt. 19, 25 e 26 dello Statuto della AN d’IT; errore sulla valutazione del vizio di incompetenza contenuto nell’originario primo motivo di ricorso. Sostiene l’appellante che la sospensione cautelare d’urgenza di un dipendente di AN d’IT rientrerebbe nelle competenze del Consiglio superiore di tale Istituto così come stabilite dallo statuto, trattandosi di atto non inquadrabile tra quelli di ordinaria amministrazione. Nel caso di specie il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Direttore generale senza il necessario previo coinvolgimento del Consiglio superiore;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83, 84 e 87 Regolamento del personale di AN d’IT; errore sulla valutazione dei vizi di « violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Elusione della sentenza T.a.r. Lazio n. 5249/2023. Violazione del principio di proporzionalità », vizi contenuti nel terzo motivo di ricorso; omessa pronuncia. Sostiene l’appellante che:
- la sospensione cautelare del 28 marzo 2023 sarebbe stata – in tesi, contraddittoriamente – disposta malgrado in passato AN d’IT avesse ritenuto, per le medesime contestazioni, non necessaria la sospensione, avendo riammesso il dipendente in servizio (con assegnazione di altro servizio ed altra sede) dopo l’ordinanza Cons. Stato n. 3193 del 2022 di sospensione dell’« esecuzione della sanzione adottata per la parte eccedente i sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione »;
- in tal senso il provvedimento di sospensione sarebbe stato sproporzionato ben potendo, in tesi, AN d’IT riammettere in servizio il -OMISSIS-con assegnazione, anche in questo caso, ad altro servizio o altra sede;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 85 Regolamento del personale di AN d’IT; errore sulla valutazione dei vizi di « Violazione del principio di tempestività dell’attività amministrativa e del diritto di difesa. Difetto di istruttoria e di motivazione » contenuti nel secondo motivo di ricorso e nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti; omessa pronuncia. Sostiene l’appellante che:
- la sospensione dal servizio datata 28 marzo 2023, così come il provvedimento di destituzione del 31 maggio 2023, sarebbero stati adottati oltre il termine di un anno dalle ultime contestazioni (del -OMISSIS- e del -OMISSIS-), con conseguente asserita estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 85 Regolamento del personale;
- l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che il procedimento, pur decorrendo dal -OMISSIS-, si sarebbe interrotto dopo cinque mesi con l’adozione del primo provvedimento di destituzione (del luglio 2022), riprendendo a decorrere dopo la sentenza di annullamento pubblicata il 27 marzo 2023, restando ancora sette mesi per la sua conclusione: nessuna previsione attribuirebbe efficacia interruttiva e/o sospensiva ad un provvedimento disciplinare successivamente annullato ex tunc dal giudice amministrativo; il termine di conclusione del procedimento sarebbe perentorio;
- laddove il regolamento del personale abbia inteso prevedere una sospensione del termine lo avrebbe esplicitamente fatto (cfr. la disciplina della sospensione in caso di procedimento penale ex art. 84) e, per converso, il medesimo Regolamento avrebbe stabilito l’estinzione del procedimento trascorso un anno dalla comunicazione delle ultime contestazioni (art. 85);
- il decorso del tempo avrebbe reso difficoltosa la difesa del ricorrente, ciò che sarebbe pure derivato dal carattere confuso della contestazione allorché essa avrebbe fatto riferimento al « contegno successivo »;
5) Errore sulla valutazione dei vizi di « Errore in fatto e in diritto. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 179 del 2017 e degli artt. 3, 4 e 21 Cost. » contenuti nel quinto motivo di ricorso; omessa pronuncia. Premesso che con il quinto motivo in prime cure il -OMISSIS-avrebbe dedotto l’illegittimità del provvedimento di sospensione poiché, per un verso, non vi sarebbe stata la prova della violazione del segreto d’ufficio e, per altro verso, perché la riammissione in servizio non avrebbe compromesso la reputazione di AN d’IT, né turbato la serenità dell’ambiente di lavoro (come invece sarebbe stato erroneamente affermato nel provvedimento impugnato), il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare il motivo nella parte in cui il ricorrente avrebbe evidenziato che: I) le asserite violazioni del segreto d’ufficio non avrebbero messo a repentaglio il sistema creditizio (e il segreto d’ufficio invocato da AN d’IT sarebbe volto ad evitare fughe di notizie a tutela del sistema creditizio che qui non avrebbe ricevuto nessun danno in concreto, né astrattamente avrebbe potuto riceverne); II) le esigenze di riservatezza sarebbero recessive qualora la divulgazione risponda al prevalente interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; III) la condotta del ricorrente non avrebbe configurato una violazione della ratio delle norme sul segreto d’ufficio di AN d’IT, né sarebbe stata idonea ad arrecare alla AN un grave pregiudizio; IV) la reintegrazione in servizio non avrebbe compromesso o turbato la reputazione della AN e dell’ambiente di lavoro; V) il turbamento dell’ambiente di lavoro legato alla presenza in servizio del -OMISSIS-a causa del « contegno […] maturato successivamente » avrebbe dato luogo ad una contestazione indeterminata;
6) Errore sulla valutazione dei vizi di « Violazione dell’art. 14, comma 2 del Regolamento del personale di AN d’IT e dell’art. 41, comma 4, dello Statuto della AN. Violazione dell’art. 80 del regolamento del personale di AN d’IT Errore in fatto e in diritto. Illogicità, difetto di istruttoria e motivazione » contenuti nel quinto motivo di ricorso e nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti; omessa pronuncia. Sostiene l’appellante che:
- la vicenda della vendita di diamanti ad un prezzo fuori mercato attraverso il sistema bancario sarebbe stata nota da tempo alle cronache e Report , già prima dell’intervista rilasciata dal dipendente in questione, sarebbe stata in possesso di tutta la documentazione della cui divulgazione viene accusato l’odierno appellante;
- nel ricorso e nei motivi aggiunti, il dipendente – pur dichiarando di non accettare l’inversione dell’onere della prova, asseritamente a carico di AN d’IT – avrebbe fornito prova di quanto affermato, chiarendo, ad esempio, che la « documentazione di pertinenza MPS riguardante il contest segnalazione diamanti in collaborazione con PI » visibile al minuto 24,40 della trasmissione « Report » del -OMISSIS- 2021, sarebbe già stata mostrata dalla stessa testata giornalistica nel corso della puntata del 10 -OMISSIS- (minuto 7,16 e seguenti) deducendo esplicitamente « che nessuna violazione del segreto d’ufficio può rinvenirsi nella diffusione di tale documentazione, già precedentemente resa pubblica e certamente non fornita ai giornalisti dal Dott. -OMISSIS-” (pag. 14 del ricorso e pag. 13 dell’atto di motivi aggiunti) ».
La sentenza appellata, sul punto, ha affermato quanto segue: « la considerazione poi che i documenti fossero già stati mostrati in precedenza da Report in una puntata del 2019 e che quindi fossero in possesso dei giornalisti da prima della puntata del 2021, non incide sulla valutazione disciplinare della condotta del ricorrente e non è idonea a sminuirne il disvalore, tanto più che nell’email di novembre 2019 inviata al Servizio interno della AN per le segnalazioni EB, lo stesso ricorrente ammette di aver avuto contatti con i giornalisti, tra cui Report, “per tutelare mia persona e mia famiglia”. Sebbene questa affermazione non sia da sola sufficiente a provare che l’interessato avesse in quell’occasione consegnato il documento in questione a Report, la stessa è comunque confessoria dei contatti intercorsi già ALepoca con i giornalisti” ».
Tali considerazioni, ad avviso dell’appellante, sarebbero, sul punto, errate, sul rilievo che:
- la documentazione in questione sarebbe stata pubblicata per la prima volta da Report nella puntata di -OMISSIS-, mentre la e-mail citata in sentenza sarebbe successiva, ossia del novembre 2019 e farebbe riferimento ai primi contatti intercorsi tra il -OMISSIS-e i giornalisti, avvenuti ad ottobre 2019. Pertanto, tale e-mail semmai sarebbe utile ad escludere che il -OMISSIS-abbia potuto consegnare a Report i documenti pubblicati a -OMISSIS-, dal momento che i primi contatti con i giornalisti in questione sarebbero avvenuti ad ottobre 2019;
- il fatto di aver ammesso di aver avuto contatti con i giornalisti non equivarrebbe ad ammettere (con valore confessorio, come sarebbe stato affermato in sentenza) di aver consegnato i documenti de quibus ai predetti giornalisti. La sentenza appellata, dunque, sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto provato ciò che, invece, non sarebbe tale e che, diversamente, avrebbe dovuto essere provato nell’indagine disciplinare da parte di AN d’IT, la quale, invece si sarebbe dimostrata, secondo la prospettazione di parte, in tal senso lacunosa;
7) Errore sulla valutazione dei vizi di « Violazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, dell’art. 3 l. n. 179/2017 e dell’art. 15 Direttiva UE 2019/1937. Violazione degli artt. 3, 6, 15, 16, 17, 19, 20 e 24, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023. Violazione dell’art. 4 l. 604/1996. Difetto di istruttoria e di motivazione » contenuti nel quarto motivo di ricorso e nel quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti. Sostiene l’appellante che:
- la sentenza appellata, al paragrafo 9.2, afferma che l’intervista rilasciata a Report rappresenterebbe una segnalazione di notizie coperte da segreto « con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell’illecito e al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (cfr. art. 3, legge 179 del 2017) »;
- la giurisprudenza richiamata dalla sentenza appellata avrebbe chiarito che la circostanza per cui una segnalazione sia stata effettuata al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tale fine non sarebbe, di per sé, sufficiente ad escluderla dALambito della tutela approntata dALart. 54- bis d.lgs. n. 165 del 2001;
- al (l’asserito) fine di giustificare le « modalità eccedenti» della segnalazione del dott. -OMISSIS-a Report che non consentirebbero di applicare al caso di specie le tutele previste dALart. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001, al paragrafo 9.2.1 di pag. 19 la sentenza appellata affermerebbe che i documenti riservati messi a disposizione dei giornalisti contenevano «persino dati ulteriori rispetto alla “vicenda diamanti” (es. quelli relativi ALantiriciclaggio) »: tale specifica contestazione non sarebbe stata mai stata mossa da AN d’IT nel procedimento disciplinare conclusosi con i provvedimenti impugnati in primo grado;
- non vi sarebbe prova che ai giornalisti siano stati consegnati documenti contenenti dati ulteriori rispetto alla vicenda diamanti, compresi i dati « relativi ALantiriciclaggio » menzionati in sentenza, dal momento che tali documenti non risulterebbero mostrati in alcuna delle puntate della trasmissione televisiva. Al contrario, sarebbe pacifico e comprovato, dalla piana visione della puntata di Report oggetto di contestazione, che in essa non sono stati mostrati al pubblico documenti o dati non attinenti e necessari a comprovare le affermazioni del -OMISSIS-relative alla sola vicenda diamanti;
- nel caso di specie sarebbe stato sussistente il requisito dell’imminente e palese pericolo per il pubblico interesse e il fondato rischio che una segnalazione non divulgata pubblicamente non fosse efficacemente presa in considerazione;
- non corrisponderebbe al vero che non vi fosse un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse, né che la vicenda fosse esaurita, in considerazione che: a) AN d’IT – oltre a non voler, in tesi, perseguire direttamente alcuni dei principali corresponsabili della truffa dei diamanti rifiutandosi di chiedere a BCE l’autorizzazione ad avviare un procedimento ai sensi dell’art. 134, comma 2, del Regolamento UE 468/2014 – avrebbe inteso non « collaborare lealmente con le altre istituzioni competenti », « non fornendo accurate informazioni sulla vicenda né a BCE né agli inquirenti nazionali » (pag. 31 dell’atto di appello); b) dopo l’invio da parte di AN d’IT del rapporto ispettivo a BCE e nella fase in cui il ricorrente si sarebbe interessato a più riprese dello stato della pratica, lo stesso è stato estromesso dal ruolo di coordinatore del Gruppo di vigilanza congiunto con la BCE per l’esercizio dei poteri di vigilanza su MPS; c) vi sarebbe stato il fondato pericolo che nei confronti di alcuni dei corresponsabili della truffa milionaria a danno di migliaia di risparmiatori non fossero promosse le necessarie azioni;
- sarebbe stato presente pure il requisito del « fumus » di fondatezza della segnalazione: « quanto dichiarato dal ricorrente ha superato il rigoroso vaglio e i necessari riscontri richiesti dalla più importante trasmissione d’inchiesta della RAI (Report), oltre ad innescare la richiesta di un’indagine parlamentare per chiarire l’accaduto in seno alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche »;
- il fatto che i vertici di MPS non siano stati condannati sarebbe ininfluente ai fini dell’applicabilità della tutela del LE poiché la valutazione del fumus va compiuta al momento della segnalazione;
- l’affermazione del T.a.r., secondo cui la segnalazione esterna ad ANAC sarebbe stata fatta dALinteressato solo ad agosto 2022, ben oltre l’intervista andata in onda a dicembre 2021 e ben oltre gli stessi contatti con i giornalisti datati novembre 2019, sarebbe errata, avendo, in tesi, il ricorrente effettuato la segnalazione pubblica a Report solo dopo aver infruttuosamente inviato le segnalazioni interne del 19 e 20 novembre e dopo aver tentato di conferire con il Pubblico Ministero, oltre che dopo aver esposto oralmente le proprie segnalazioni alla Guardia di finanza: in tal senso irrilevante sarebbe l’intervenuta segnalazione ad NA in data successiva;
- il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che le due segnalazioni non avrebbero riguardato esclusivamente « asserite condotte omissive » bensì specifici comportamenti attivi, comprensivi anche di comportamenti ritorsivi nei confronti del -OMISSIS-, configuranti, in tesi, ciascuno, gravi fatti illeciti rientranti nella normativa EB (occultamento di documentazione, non inviata alla Procura della Repubblica di Milano; sottoposizione a visita psichiatrica e trasferimento ALasserito fine di punire il -OMISSIS-per le sue intransigenti posizioni e impedirgli la vigilanza su MPS);
- poiché sarebbero stati presenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 54- bis d. lgs. n. 165 del 2001, risulterebbe infondata l’asserzione contenuta nella sentenza appellata (paragrafo 9.3, pag. 20) che ha escluso la sussistenza dei « motivi che avrebbero potuto giustificare la decisione di procedere ad una segnalazione atipica pubblica » e sarebbe, consequenzialmente, infondata la conclusione a cui il T.a.r. è giunto ritenendo per tali motivi « che l’iniziativa del ricorrente, anche laddove mossa dALintenzione di perseguire l’integrità dell’operato dell’amministrazione, sia stata del tutto sproporzionata e inadeguata rispetto alle finalità di cui ALart. 54 bis, d.lgs. 165 del 2001, con ciò che ne consegue in termini di inapplicabilità alla stessa delle tutele previste dalla disciplina in materia di EB »;
8) Omessa pronuncia su uno dei profili di illegittimità dedotti con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti. L’impugnato provvedimento di destituzione avrebbe violato l’ulteriore obbligo di motivazione imposto dALart. 17, comma 3, d. lgs. n. 24 del 2023 per le ipotesi di licenziamento di un soggetto che abbia effettuato segnalazioni interne o divulgazioni pubbliche. L’Amministrazione avrebbe dovuto provare l’estraneità delle condotte o degli atti alla divulgazione pubblica: ciò che nel caso di specie non sarebbe avvenuto e che non ha costituito oggetto di valutazione del T.a.r.;
9) Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; errata valutazione delle risultanze documentali acquisite al processo; errore sulla valutazione dei vizi di « Violazione dell’art. 3 della l. 179/2017 e degli artt. 3, 4 e 21 Cost. Violazione dell’art. 80, comma 3, e dell’art. 83, comma 1, del Regolamento del personale di AN d’IT. Violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e l’addebito oggetto del provvedimento finale. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta » dedotti nel quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti; omessa pronuncia. Sostiene l’appellante che AN d’IT avrebbe a costui attribuito, per la prima volta nell’atto conclusivo del procedimento, comportamenti che non sarebbero stati precedentemente oggetto di specifica contestazione (« La violazione di tale obbligo [del segreto d’ufficio] , unitamente alle affermazioni rese dal dott. -OMISSIS-in occasione della puntata di Report, ha gettato discredito sull’operato dell’Istituto, alludendo a comportamenti scorretti e non imparziali della funzione di vigilanza »): nelle note di contestazione del -OMISSIS- e del -OMISSIS- non vi sarebbe traccia di addebiti relativi ad affermazioni allusive a comportamenti scorretti. Dal verbale della Commissione di disciplina emergerebbe che la gravità dei fatti discenderebbe non già dalla violazione del segreto d’ufficio consistente nella divulgazione di documenti riservati – che di per sé sarebbe, in tesi, inidonea a gettare discredito sull’operato della AN – bensì da non meglio specificate affermazioni del dipendente che avrebbero alluso a comportamenti scorretti e non imparziali nell’ambito della funzione di vigilanza di AN d’IT. Il tutto avrebbe determinato l’impossibilità di una adeguata difesa dell’incolpato;
10) Errata valutazione dei fatti. Errore, sotto ulteriore profilo, nella valutazione dei vizi di « Violazione dell’art. 3 della l. 179/2017 e degli artt. 3, 4 e 21 Cost. Violazione dell’art. 80, comma 3, e dell’art. 83, comma 1, del Regolamento del personale di AN d’IT. Violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e l’addebito oggetto del provvedimento finale. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta » dedotti nel quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti; omessa pronuncia. Deve essere premesso che la sentenza appellata ha escluso la sproporzione della misura destitutoria in ragione del pregiudizio per l’Amministrazione (« tenuto conto delle conseguenze subite da AN d’IT dalla divulgazione di informazioni e i documenti riservati relativi anche a dati ulteriori rispetto alla mera commercializzazione dei diamanti »), correlando la gravità delle conseguenze subite da AN d’IT « non solo alla stessa natura dei dati, ma anche alla risonanza mediatica provocata dALutilizzo che di questi è stato fatto nella trasmissione, consentendo ai giornalisti di imbastire una ricostruzione allusiva e tendenziosa dell’attività di vigilanza della AN – come era verosimile attendersi nel momento in cui si è accettato di sottoporsi alle loro domande – tanto da essere addirittura avviata una commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche ». Ora, ad avviso dell’appellante:
- la contestazione del contenuto della trasmissione televisiva in questione non sarebbe stata oggetto delle contestazioni formulate nei confronti del dipendente (se non per il solo profilo dell’asserita divulgazione di atti coperti da segreto d’ufficio), sicché risulterebbe evidente che costui non possa essere ritenuto responsabile di quanto asseritamente affermato o « adombrato » dal Report ;
- risulterebbe, quindi, illogico comprendere in quale modo la compromissione del rapporto fiduciario con il -OMISSIS-possa essere collegata a fatti eventualmente addebitabili a terzi: in tal senso mancherebbe il nesso causale tra il comportamento specificamente contestato al dipendente (l’aver consegnato a Report documenti secretati) e il danno lamentato dalla AN (il discredito conseguente da quanto emerso nella trasmissione televisiva e il relativo clamore);
- ove pure si ritenesse che quanto riferito dal dipendente a Report abbia suscitato riprovazione nell’opinione pubblica, tale pregiudizio non sarebbe – nella prospettazione della stessa parte appellante – a costui imputabile (avendo egli riferito « fatti veri e notori »), bensì esclusivamente a chi ha ritenuto l’estraneità dei vertici di MPS nella truffa della vendita di diamanti, scegliendo di non avviare il procedimento sanzionatorio e di rinviare la questione alla BCE, oltre ad adottare provvedimenti « ritorsivi » nei confronti del medesimo dipendente;
- le asserite violazioni del segreto d’ufficio non avrebbero messo a repentaglio il sistema creditizio e le affermazioni asseritamente lesive, non meglio specificate, contenute nella trasmissione Report non sarebbero addebitabili al dipendente al quale, infatti, non sarebbero mai state specificamente contestate;
- neppure la « risonanza mediatica » evidenziata in sentenza sarebbe idonea a chiarire quale sarebbe stato il « grave danno » patito dAListituzione, posto che: a) non risponderebbe al vero che la commissione d’inchiesta sulle banche sarebbe stata avviata a seguito della puntata di Report, come erroneamente affermato in sentenza; b) sarebbe vero, invece, che, nell’ambito della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, già avviata in precedenza, AN d’IT (come pure SO e AG) sarebbe stata doverosamente convocata a riferire sulla vicenda diamanti; c) la partecipazione ALinchiesta parlamentare sul sistema bancario avrebbe comportato, lungi dal danneggiare AN d’IT, l’opportunità di discutere eventuali miglioramenti della normativa che presiede alla vigilanza del settore alla luce dell’ormai accertata « truffa dei diamanti »;
- in tal senso la sanzione si rivelerebbe sproporzionata e mancherebbe il disvalore idoneo alla irrogazione nella misura massima;
11) Errore sulla valutazione dei vizi di « Violazione del combinato disposto tra gli artt. 14, comma 1 ed 80, comma 1 del regolamento del personale di AN d’IT. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta » contenuti nel sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti.
In relazione ai comportamenti intimidatori del ( id est : addebitati al) dipendente nei confronti dell’avv. -OMISSIS-, la sentenza ha ritenuto che « non può non ritenersi grave che il dipendente dopo la prima lettera di contestazione del -OMISSIS- abbia continuato a porre in essere condotte della stessa natura ». Ad avviso dell’appellante:
- il dipendente e l’avv. -OMISSIS- avrebbero abitato (e abiterebbero tuttora) a breve distanza; il frequente passaggio del primo davanti al portone della seconda non sarebbe stato frutto di minacciosi « appostamenti » bensì di normali spostamenti per uscire-entrare dalla propria abitazione;
- l’avv. -OMISSIS-, di propria iniziativa, avrebbe intrattenuto colloqui e rapporti extralavorativi con il dipendente e con la di lui moglie, ciò che spiegherebbe il senso, tutt’altro che minaccioso, di ciascuna delle e-mail contestate al ricorrente;
- il T.a.r. avrebbe errato nel seguire la tesi della Commissione secondo cui i fatti sarebbero stati percepiti come minacciosi;
- la Commissione di disciplina avrebbe assunto quale prova degli effetti della condotta del dipendente – i cui fatti costitutivi sarebbero rimasti privi di accertamento – l’ammonimento del Questore di Roma ancora sub iudice ;
12) Errore, sotto altro profilo, nella valutazione dei vizi di « Violazione del combinato disposto tra gli artt. 14, comma 1 ed 80, comma 1 del regolamento del personale di AN d’IT. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta » contenuti nel sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Sarebbe erronea l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui sarebbe stata « irrilevante l’ultima censura formulata nei motivi aggiunti con cui la parte sostiene che gli altri addebiti sarebbero di minor rilievo e tali da non giustificare, se considerati isolatamente, il provvedimento di destituzione, avendone il Collegio accertato la legittimità ». Ove la sentenza appellata avesse correttamente valutato l’insussistenza della violazione del segreto d’ufficio, avrebbe anche concluso, in tesi, che le contestazioni di minor rilievo, peraltro non provate, non sarebbero state comunque sufficienti a giustificare la destituzione dell’odierno appellante.
Quest’ultimo avrebbe, comunque, evidenziato che, quanto ALoffensività dei tre post KE contestati, inidonei a giustificare la sanzione della destituzione, due di tali post sarebbero stati immediatamente rimossi dallo stesso dipendente e, per questo, sono risultati visibili per pochi minuti ad un numero ridottissimo di utenti; tali post avrebbero costituito la reazione alle ritorsioni subite dALodierno ricorrente, che avrebbero determinato un pregiudizio sul versante psicologico. Dette circostanze non sarebbero state considerate e avrebbero determinato il difetto di istruttoria.
3.- Si è costituita in giudizio AN d’IT la quale, con distinte memorie, ha contrastato le pretese dell’appellante ed ha così articolato le proprie difese:
a) quanto al primo motivo d’appello:
- sarebbe inammissibile la doglianza volta a censurare l’erronea reiezione dell’istanza di ammissione di mezzi di prova i quali sarebbero del tutto irrilevanti;
b) quanto al secondo motivo d’appello:
- le critiche sul provvedimento di sospensione sarebbero ormai prive di interesse considerata la cessazione di effetti a far data dal provvedimento di destituzione;
- la sospensione cautelare non sarebbe una sanzione disciplinare né può rinvenirsi una analogia tra sospensione cautelare e sospensione disciplinare ai fini dell’organo competente ALadozione della prima, competenza asseritamente non ascrivibile a quelle del Consiglio superiore in materia disciplinare;
c) quanto al terzo motivo d’appello:
- il provvedimento di sospensione non avrebbe eluso il giudicato di annullamento poiché la sentenza avrebbe annullato solo parte degli atti del procedimento sanzionatorio;
- in relazione ALaffermazione dell’appellante circa la sua mancata pregressa sospensione dal servizio, al momento della contestazione disciplinare (-OMISSIS-) costui sarebbe già risultato cautelarmente sospeso con provvedimento del 21 ottobre 2021 assunto contestualmente ALavvio del primo procedimento e al momento delle contestazioni integrative del -OMISSIS- egli si sarebbe trovato in sospensione in virtù del primo provvedimento disciplinare adottato il 20 dicembre 2021 per poi essere destituito dal servizio;
- in tal senso nessuna contraddittorietà nelle decisioni di AN d’IT vi sarebbe stata;
- nessuna violazione della regola di proporzionalità sarebbe invocabile rispetto a un provvedimento cautelare;
d) quanto al quarto motivo:
- il T.a.r. avrebbe annullato solo una parte degli atti del procedimento disciplinare e il provvedimento di destituzione sarebbe stato adottato a distanza di poco più di due mesi dalla sentenza di parziale annullamento, con la conseguenza che il procedimento disciplinare ha avuto una durata di circa quattro mesi, inferiore al termine annuale previsto dal regolamento del personale, ferma restando l’applicabilità dell’art. 119 d.P.R. n. 3 del 1957, espressione di un principio generale dell’ordinamento;
- non sarebbe applicabile al caso di specie l’art. 85 del Regolamento del personale;
- nessun obbligo di sospensione del procedimento sarebbe stato ravvisabile;
- nessuna violazione dell’effettività del diritto di difesa vi sarebbe stata, risultando il procedimento disciplinare complessivamente chiuso in meno di cinque mesi;
e) quanto al quinto motivo:
- il T.a.r. avrebbe risposto globalmente a tutte le doglianze;
- il dipendente sarebbe tenuto al segreto (art. 41 Statuto della AN d’IT) su ogni informazione appresa per ragioni d’ufficio, anche al di fuori dell’ambito di vigilanza;
- il danno ALIstituto sarebbe derivato dalla divulgazione di informazioni coperte da segreto, con vulnus alla credibilità dell’Amministrazione;
- nessuna scriminante sussisterebbe in ragione dell’asserito interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni rese note;
- la violazione del segreto costituirebbe illecito di pericolo sicché nessuna rilevanza avrebbe l’addotta assenza di un pregiudizio per l’Amministrazione;
- nessuna indeterminatezza della parte motiva del provvedimento vi sarebbe stata poiché la riammissione in servizio del dipendente sarebbe stata suscettibile di nuocere ALambiente di lavoro avendo, in tesi, costui, anche dopo il suo allontanamento, continuato a chiedere prese di posizione da parte dei colleghi sulla vicenda;
f) quanto al sesto motivo di appello:
- in relazione ALaffermazione dell’appellante secondo cui Report già prima dell’intervista di cui si è detto sarebbe stata in possesso di tutta la documentazione della cui divulgazione costui è accusato, il medesimo dipendente in prime cure avrebbe censurato la qualificabilità come « riservati » dei documenti esibiti; l’unico documento di cui avrebbe negato l’esibizione sarebbe stato il rapporto ispettivo: in ogni caso la circostanza che la trasmissione in passato si fosse occupata della vicenda non implicherebbe e non potrebbe implicare che la stessa redazione fosse in possesso della documentazione (circostanza di cui non vi sarebbe prova);
- la inattendibilità delle affermazioni del -OMISSIS-sarebbe comprovata dalle seguenti circostanze: I) l’appellante non avrebbe mai formulato siffatta negazione di responsabilità nel corso del procedimento disciplinare; II) si sarebbe rammaricato di avere consegnato lui informazioni riservate ai giornalisti senza fare distinzione alcuna tra i vari documenti mostrati nel corso della trasmissione; III) sostanzialmente avrebbe sempre ammesso, anche nelle diverse sedi giurisdizionali, di aver fornito ai giornalisti quanto meno le altre informazioni e documentazione diverse dal rapporto ispettivo; IV) dal contesto della trasmissione non appare plausibile che il solo rapporto ispettivo fosse pervenuto ai giornalisti da una fonte informativa diversa; V) l’appellante non avrebbe negato tale responsabilità neppure nella memoria prodotta al Pubblico Ministero titolare dell’indagine sulla rivelazione di quei documenti, avviata a seguito della denuncia presentata dalla AN;
g) quanto al settimo motivo d’appello:
- andrebbe distinta la divulgazione pubblica di una segnalazione di EB dalla divulgazione pubblica di documenti riservati e sottoposti a vincolo di segretezza;
- la tutela ex art. 54-bis d. lgs. n. 165 del 2001 sarebbe limitata alle segnalazioni rivolte ai soggetti ivi indicati;
- in relazione alle segnalazioni involgenti dati e notizie soggetti a regime di riservatezza e segreto d’ufficio, opererebbe l’art. 3 l. n. 179 del 2017;
- il dipendente si sarebbe avvalso di un canale diverso – i giornalisti – da quelli previsti dalla legge; avrebbe agito con modalità eccedenti l’interesse pubblico sotteso al ripristino della integrativa dell’Amministrazione consegnando documentazione riservata, ultronea rispetto allo scopo, considerato che il rapporto ispettivo su MPS avrebbe contenuto anche dati estranei alla vicenda diamanti;
- la divulgazione dei documenti sarebbe avvenuta prima del completamento dell’iter segnalatorio, pur ammettendo che il dipendente avesse effettuato la segnalazione interna prima di consegnare i documenti riservati a giornalisti (e così non sarebbe stante gli asseriti contatti con costoro fin dal novembre 2019), la segnalazione esterna NA sarebbe del 10 agosto 2022, sicché non avrebbe potuto farsi luogo alla divulgazione pubblica;
- in relazione alla dedotta assenza di prova della consegna ai giornalisti di documenti ulteriori rispetto a quelli relativi alla vicenda diamanti, tutti i documenti di cui è stata contestata detta consegna sarebbero stati mostrati nel corso della trasmissione ed avrebbero avuto contenuti ulteriori rispetto a quelli relativi alla vicenda diamanti (rapporto ispettivo redatto ALesito di accertamenti mirati antiriciclaggio, appunto riservato relativo ALincontro con i vertici MPS relativo a redditività, partite in sofferenza, contenziosi ecc.);
- non sarebbe stato provato l’infruttuoso esperimento degli strumenti di segnalazione previsti in via ordinaria;
- nelle e-mail di segnalazione EB del dipendente non sarebbero stati indicati pretesi illeciti posti in essere ALinterno della AN, circostanza evidenziata pure dal T.a.r.: non sarebbe sufficiente che il segnalante sia soggettivamente convinto di agire per la tutela dell’integrità;
h) quanto ALottavo motivo di appello:
- nessun obbligo di motivazione rafforzata ex art. 17, comma 3, d. lgs. n. 24 del 2023 sarebbe gravato sull’amministrazione sia perché trattavasi di normativa sopravvenuta, sia perché la normativa EB sarebbe stata inapplicabile al caso di specie (per essere l’oggetto della segnalazione privo delle caratteristiche indicate dalla legge);
i) quanto al nono motivo di appello:
- nessuna integrazione delle contestazioni in sede di provvedimento conclusivo sarebbe stata posta in essere e la rilevazione di documenti riservati avrebbe costituito presupposto sufficiente per la destituzione;
j) quanto al decimo motivo di appello:
- al dipendente sarebbe stata contestata unicamente la violazione del segreto e non singole specifiche affermazioni rese nel corso dell’intervista; né risponderebbe al vero che la condotta rivelatoria di costui abbia dato luogo ad un processo di rivalutazione delle norme applicabili da parte del legislatore;
- le condotte contestate sarebbero di indubbia gravità e disvalore e avrebbero compromesso il rapporto fiduciario con la AN; nessuna sproporzione della sanzione nel caso di specie sarebbe rinvenibile;
k) quanto ALundicesimo motivo d’appello:
- le condotte nei confronti della vice Direttrice generale, quantunque connotate da un minore grado di disvalore, andrebbero lette in stretta connessione con la condotta di rivelazione di segreto;
- la prossimità tra le abitazioni del dipendente e dell’avv. -OMISSIS- non spiegherebbe l’insistenza dei tentativi di contatto, i quali non sarebbero cessati neppure dopo la contestazione disciplinare del -OMISSIS-;
- l’esposto dell’avv. -OMISSIS- alla Questura di Roma sarebbe rimasto estraneo al procedimento disciplinare (fermo restando che il provvedimento di ammonimento emanato dalla Questura di Roma avrebbe valutato i comportamenti come oggettivamente intimidatori);
- i messaggi KE avrebbero avuto ALinterno dell’ambiente di lavoro una risonanza immediata ed estesa.
4.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi volti a ribadire le proprie posizioni; parte appellante ha reiterato le istanze istruttorie avanzate in precedenza ed ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della definizione di altro giudizio.
5.- All’udienza del 17 luglio 2025, presenti i procuratori delle parti, dopo la rituale discussione, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
6.- La necessità di definire il giudizio muovendo dALesame delle questioni preliminari costituisce espressa regola positiva, stabilita dal codice del processo amministrativo.
7.- In virtù dell’art. 76, comma 4, c.p.a., che richiama l’art. 276, secondo, quarto e quinto comma c.p.c., vanno gradatamente decise le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio.
7.1.- In primo luogo va disattesa l’istanza di rinvio della trattazione per connessione con altri giudizi pendenti stante la non diretta rilevanza di questi con l’odierna controversia: a) quanto al ricorso rg. n. 3337/2022, pendente dinanzi al T.a.r. per il Lazio, riguardante l’ammonimento orale del Questore di Roma nei confronti dell’appellante, trattasi di giudizio i cui esiti sono estranei, quantomeno in via diretta, al procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione sia ALodierno giudizio; b) quanto ALappello n. 4385/2025 proposto dALodierno appellante avverso la sentenza T.a.r. per il Lazio n. 8372 del 2025, di reiezione a sua volta della domanda caducatoria della sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dal 23 ottobre 2021, poiché irrilevante ai fini della trattazione dell’odierno giudizio riguardante, come si è visto, anche l’autonomo (e conclusivo) provvedimento di destituzione dal servizio del dipendente. In tal senso sono, peraltro, carenti i presupposti per una trattazione congiunta con l’odierno appello.
Va ricordato che le circostanze di fatto che, in base ALart. 73, comma 1-bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa hanno natura eccezionale e non sono rinvenibili nel caso di specie.
7.2.- Vanno parimenti disattese le istanze istruttorie riproposte dALappellante nel presente grado di giudizio:
- quanto ai video delle diverse trasmissioni Rai Report, gli stessi sono reperibili presso le pubbliche piattaforme digitali pubbliche RAI ai link segnalati dal medesimo appellante, sicché nessuna necessità di acquisizione del supporto informatico viene in rilievo;
- quanto alla richiesta di ammissione di interrogatorio libero dell’appellante (richiesta del 27 maggio 2025) e di prova testimoniale scritta (memoria del 16 giugno 2025), non sussiste necessità di chiarimenti e i capitoli di prova sono irrilevanti rispetto alle ragioni della misura disciplinare qui impugnata e irrogata fondamentalmente per la violazione del segreto d’ufficio ad opera del dipendente;
- quanto alla richiesta di produzione di file audio, va parimenti ribadito che, ai fini della decisione circa la correttezza o meno della decisione destitutoria assunta da AN d’IT, la causa è matura per lo scrutinio di legittimità delle ragioni che ne stanno alla base.
7.3.- D’altronde, la natura documentale del processo, nel caso di specie consente di soddisfare le esigenze cognitorie già sul piano dei documenti versati in atti dalle parti.
8.- Ritiene il Collegio di muovere dallo scrutinio del secondo motivo d’appello, con il quale la parte privata ha revocato in dubbio la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’assetto delle competenze degli organi di AN d’IT.
8.1.- Il motivo è infondato.
8.2.- La sospensione cautelare non integra la fattispecie della misura disciplinare, ha un assetto provvisorio e strumentale, è finalizzata a gestire il rapporto di lavoro in attesa della conclusione del procedimento penale, con la conseguenza che essa non richiede la competenza per queste ultime previste e, segnatamente, quella del Consiglio superiore in materia disciplinare.
8.3.- In tal senso, dunque, correttamente l’atto è stato inquadrato tra quelli di ordinaria amministrazione ascritti alla competenza del solo Direttore generale.
9.- Parimenti privo di fondatezza è il terzo motivo di appello, con cui la parte privata deduce la violazione della regola di proporzionalità e l’elusione del giudicato di annullamento di un precedente provvedimento di sospensione ben potendo, in tesi, AN d’IT assegnare ad altro servizio o altra sede il dipendente.
9.1.- Sul punto va ribadito che la scelta di sospendere in via cautelare il dipendente in pendenza di procedimento disciplinare è ascritta alle valutazioni discrezionali – che col passare del tempo possono mutare in relazione alla medesima fattispecie avuto riguardo al contesto e a specifiche circostanze di fatto – dell’amministrazione datrice di lavoro la quale, nel caso di specie, era chiamata a verificare l’opportunità della riammissione in servizio.
9.2.- La possibilità di una soluzione alternativa, ove pure ipotizzabile, non dava luogo a soluzioni obbligate nei sensi voluti dALappellante, ben potendo AN d’IT scegliere quella più confacente con l’interesse pubblico e con le esigenze di corretto funzionamento. Il provvedimento adottato, d’altronde, non era neppure idoneo a dar luogo, per la temporaneità e il contenuto della misura, oltre che per la sua natura cautelare, alla dedotta violazione della regola di proporzionalità.
9.3.- A ciò va aggiunto che nessuna elusione della sentenza T.a.r. per il Lazio n. 5249 del 2023 è dato ravvisarsi avendo essa caducato soltanto alcuni atti del procedimento.
10.- Le doglianze sulla tempestività del provvedimento di sospensione cautelare e di quello di destituzione dal servizio veicolate con il quarto motivo d’appello sono infondate.
10.1- La sentenza T.a.r. per il Lazio, sez. II- bis , n. 12349 del 2022, resa sull’impugnazione – tra gli altri provvedimenti – della delibera adottata nella seduta del 18 luglio 2022 con la quale il Consiglio superiore dell’Istituto aveva irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 80, n. 1) e 3), della parte I del Regolamento del personale della AN d’IT, aveva annullato soltanto « la nota prot. 0650022/22 del 21 aprile 2022, i verbali delle sedute fino al 10 maggio 2022, il parere del 10 maggio 2022, la delibera adottata nella seduta del 18 luglio 2022, comunicata con nota prot. 1108724/22 del 18 luglio 2022 ed il relativo provvedimento del Governatore ». Non altri provvedimenti.
10.2.- Nel fare salva la riedizione del procedimento, il T.a.r. ha sostanzialmente ‘indicato’ ALamministrazione la via da seguire: gli impugnati provvedimenti risultano tempestivi rispetto ai tempi conseguenti alla sentenza, a far data dALultimo degli atti non annullati.
Una tale conclusione è, peraltro, in linea con il disposto dell’art. 119 d. P.R. n. 3 del 1957, secondo cui « Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale […]». Disposizione, questa, espressione di un « principio di carattere generale » (Cons. giust. amm. sic., sez. riun. par. n. 2857 del 2019).
10.3.- Nel caso di specie, peraltro, ogni dubbio circa l’effettivo diritto di difesa va relegato al rango di mera asserzione sia perché la contestazione non era affatto né generica, né confusa (il contegno successivo cui fa riferimento l’appellante non era correlato alla originaria condotta), sia perché il procedimento è stato definito nel termine di legge (tenuto conto, come si è detto, della caducazione in parte qua degli atti in sede giurisdizionale). In tal senso privi di utilità si rivelano i richiami dell’appellante agli artt. 84 e 85 del Regolamento del personale: quanto al primo, poiché nessuna rilevanza può avere la disciplina della sospensione del procedimento in caso di azione penale posto che qui l’assetto dei termini non poteva che essere legato al giudicato caducatorio; quanto ALart. 85 poiché nessuna violazione del termine – la cui perentorietà è pacifica – risulta essere intervenuta per le ragioni di cui si è detto.
Conclusivamente, si condivide l’affermazione del T.a.r. secondo cui « Il termine annuale per la conclusione del procedimento disciplinare è iniziato a decorrere infatti dalla notifica delle ultime contestazioni integrative, avvenuta il -OMISSIS-. Detto periodo si è interrotto, dopo cinque mesi, con l’adozione del primo provvedimento di destituzione, intervenuto a luglio 2022, e ha ripreso a decorrere dopo la sentenza di annullamento (pubblicata il 27 marzo 2023) con il riavvio del procedimento disciplinare, restando ancora sette mesi per la sua conclusione. […] I provvedimenti contestati dal ricorrente sono quindi stati tempestivamente adottati, essendo rispettivamente di marzo e maggio 2023 ».
11.- Le censure rivolte al provvedimento di sospensione oggetto del quinto motivo sono prive di fondatezza.
11.1.- Il provvedimento di sospensione del 28 marzo 2023 dava atto che la decisione del T.a.r. favorevole al ricorrente avrebbe comportato la sua ammissione in servizio e che nelle more della ri-convocazione della commissione di disciplina l’Amministrazione ha ritenuto di dover disporre la sospensione cautelare. Tale decisione in ragione della « oggettiva gravità dei fatti », ivi compresa la « divulgazione di documenti e informazioni conosciuti o acquisiti per ragioni d’ufficio in violazione dell’obbligo di riservatezza »; della compromissione della reputazione dell’Istituto e della fiducia nel rapporto di impiego; della idoneità della riammissione in servizio a turbare la serenità dell’ambiente lavorativo.
11.2.- Ora, l’appellante lamenta l’assenza dei presupposti del provvedimento cautelare poiché i fatti sarebbero stati erroneamente valutati, ma le considerazioni svolte non si mostrano sincronizzabili con la opportunità – che emerge dal provvedimento – di non dar luogo alla riammissione in servizio prima della definizione del procedimento disciplinare. D’altronde i fatti, al di là della loro effettiva consistenza – e come si vedrà la rivelazione del segreto correttamente è stata contestata – indubbiamente erano verosimili e in relazione a questi e al loro fumus l’Amministrazione ha rinvenuto esigenze cautelari: il tutto in linea con la ratio e la finalità dell’istituto sospensivo, non infirmate dagli specifici elementi revocati in dubbio dALappellante, quale l’assenza del rischio di turbamento dell’attività lavorativa che, invece, non irragionevolmente, è stato ritenuto sussistente.
11.3.- La stessa dedotta omessa pronuncia del T.a.r. su alcune delle doglianze prospettate è infondata già in punto di fatto, avendo i primi giudici compiutamente – e in una ottica di globalità – valutato le doglianze volte a censurare l’assenza dei presupposti per la sospensione cautelare. In tal senso va, in ogni caso, detto che il rapporto tra obbligo di segreto e ricadute, anche solo potenziali, della sua violazione per il mercato del risparmio e sul sistema di esercizio del credito consentiva, in via prudenziale e dati gli elementi di fatto qui presenti, ALAmministrazione di adottare, nel caso di specie, la misura cautelare poi disposta.
12.- Con il sesto motivo l’appellante contesta il capo della sentenza inerente alla consegna di documenti riservati alla redazione giornalistica, in considerazione che: a) il T.a.r. non avrebbe considerato che detta documentazione sarebbe stata già in possesso della medesima redazione e sarebbe stata mostrata nel corso di analoga (precedente) trasmissione del -OMISSIS-; b) il richiamo ai pregressi rapporti con i giornalisti sarebbe stato contenuto in una e-mail del dipendente successiva a quella trasmissione del 2019; c) nessuna ‘confessione’ sulla consegna dei documenti (legata ai predetti rapporti con i giornalisti) sarebbe stata posta in essere.
12.1.- Il motivo è infondato.
12.2.- In primo luogo, ove pure si volesse escludere la natura confessoria del richiamo ai pregressi contatti del dipendente coi giornalisti, costui avrebbe dovuto espressamente dichiararsi estraneo al possesso di costoro della documentazione rispetto alla quale è contestata la violazione del segreto, ciò che, ALevidenza, non è avvenuto in sede di trasmissione televisiva.
12.3.- A ciò va aggiunto che costui non ha, al netto delle formule di rito sulla estraneità ai fatti, sostanzialmente smentito l’ostensione dei documenti di cui trattasi avendo, invece, affermato la (a suo dire) non riconducibilità degli stessi documenti ALattività di vigilanza e di averli, comunque, mostrati soltanto nelle parti strettamente indispensabili. Nella trasmissione del -OMISSIS- 2021 si dà conto che « l’ispettore di AN d’IT -OMISSIS-, frugando tra i documenti di MPS, trova quello con la firma dell’amministratore delegato -OMISSIS- , che aveva approvato la gara a premi per i bancari che vendevano diamanti », ossia il « contest segnalazioni diamanti », documento connesso ALattività di vigilanza.
12.4.- La consegna dei documenti ad opera del dipendente non risulta smentita né dALapprezzamento unitario e sistematico dell’incedere dei fatti, né, come evidenziato da AN d’IT, da parte dell’appellante in seno alla memoria depositata nel procedimento penale a carico dello stesso e versata in atti (doc. n. 34 fascicolo di prime cure).
13.- Con il settimo motivo d’appello la parte privata ha dedotto la violazione dell’obbligo di tutela del EB in ipotesi di divulgazione pubblica di documenti riservati sottoposti a vincolo di riservatezza, così censurando la sentenza sotto vari profili.
13.1.- Sostiene in sintesi l’appellante che:
- l’affermazione del Ta.r. circa la segnalazione LE con modalità ‘eccedenti’ sarebbe erronea: l’intervenuta segnalazione al di fuori dei canali previsti non limiterebbe la tutela ex art. 54- bis d. lgs. n. 165 del 2001;
- la presenza nel documento di dati ulteriori – compresi quelli antiriciclaggio – rispetto a quelli relativi alla c.d. vicenda diamanti, non sarebbe stata provata;
- sarebbe stato sussistente il pericolo per il pubblico interesse – il quale sarebbe stato attestato da plurimi elementi – e il rischio della non considerazione della segnalazione.
13.2.- Il motivo è infondato. Correttamente AN d’IT prima e il T.a.r. dopo hanno giudicato insussistenti i presupposti per la tutela ex art. 54- bis d. lgs. n. 165 del 2001.
13.3.- In primo luogo va detto che la segnalazione a mezzo e-mail effettuata dal dipendente in data -OMISSIS- non evidenziava il compimento di illeciti da parte di alcuno ma soltanto una generica rimostranza rispetto al « promoveatur ut amoveatur » e ad una presunta inerzia della BCE; alla stessa stregua, la segnalazione del 22 novembre 2021 non solo non descriveva ma non dava neppure conto di quale fosse stata l’attività illecita commessa dal personale di AN d’IT. Le due segnalazioni, peraltro, non risultano essere state accompagnate contestualmente da apposita segnalazione ALNA (avvenuta, senza seguito, successivamente), ciò che sarebbe dovuto tempestivamente avvenire con riferimento alle presunte attività ritorsive che sarebbero state perpetrate da AN d’IT nei confronti dello stesso appellante. Risulta irrilevante la circostanza, valorizzata dALappellante, della collocazione temporale delle segnalazioni di cui si è detto.
13.4.- In tal senso, la divulgazione alla stampa di un documento soggetto a segreto, recante informazioni ulteriori e diverse – come descritte da AN d’IT e non adeguatamente smentite – rispetto a quelle riguardanti la c.d. vicenda diamanti, si mostra eccessiva rispetto alle esigenze di tutela dell’integrità dell’amministrazione di cui il LE , nello spirito della legge, si fa portatore. Non solo non è stato segnalato concretamente e chiaramente alcun illecito, ma la ‘segnalazione’ così come concepita ed effettuata non poteva neppure ritenersi perseguire l’interesse ALintegrità della p.a.
13.5.- Assetto, questo, che, ovviamente, escludeva pure il periculum per l’interesse pubblico.
13.6.- In una situazione quale quella di cui trattasi in cui le ragioni delle rimostranze del dipendente, così come da costui esplicitate, non risultavano agganciate a elementi obiettivi, espliciti e netti, idonei a radicare la tutela ex art. 54- bis cit. ma a ragioni che, ove pure si volessero collegare alla tutela dell’integrità dell’Amministrazione, si mostravano non in linea coi requisiti che pure le segnalazioni devono avere, andava esclusa la giustificazione della violazione degli obblighi di segreto in cui il medesimo dipendente è incorso (cfr. art. 3, comma 3, l. n. 179 del 2017, poi abrogato dALart. 23, comma 1, lett. c d. lgs. n. 24 del 2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023).
14.- Con l’ottavo motivo l’appellante ha censurato l’omessa pronuncia del T.a.r. sulla dedotta mancata motivazione rafforzata che AN d’IT avrebbe dovuto rendere ai sensi dell’art. 17, comma 3, d. lgs. n. 24 del 2023, ai sensi del quale « In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ».
14.1.- Premesso che, quanto al più ampio dedotto difetto di motivazione e omessa pronuncia di prime cure, « la censura con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza, ovvero l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso, è resa inammissibile dell'effetto devolutivo dell'appello. In secondo grado, infatti, il giudice è chiamato a valutare le domande, integrando - ove necessario - le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest'ultima o omissioni di pronuncia » ( ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 3972 del 2024), il motivo si mostra, qui, infondato, avuto riguardo alla inapplicabilità al caso di specie della invocata disciplina: ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo d.lgs., « Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 ».
14.2.- Il provvedimento di destituzione poiché adottato il 31 maggio 2023, ossia anteriormente alla produzione di effetti di tale disciplina, correttamente è stato ritenuto escluso dal suo campo di applicazione. In ogni caso, il delineato assetto dei fatti di causa e, segnatamente, quanto si è detto sulle segnalazioni ex art. 54- bis d. lgs. n. 165 del 2001, escludeva l’operatività, nel caso di specie, della presunzione di legge ex art. 17 d.lgs. n. 24 del 2023.
15.- Il nono mezzo sottoposto ALattenzione del Collegio è volto a censurare asserite contestazioni che AN d’IT avrebbe richiamato nel provvedimento di destituzione e che invece non sarebbero state contenute nelle originarie note di contestazione.
15.1.- Il motivo è infondato.
15.2.- Nessuna nuova ulteriore contestazione risulta essere stata veicolata con il provvedimento di destituzione, considerato che il richiamo nel verbale della commissione di disciplina circa il discredito sull’operato dell’Istituto era riferito alla violazione del segreto d’ufficio nel suo complesso (e, ovviamente, ai suoi effetti).
15.3.- Conseguentemente la dedotta impossibilità di una adeguata difesa del dipendente è, già sul versante fattuale, priva di fondatezza.
16.- Il decimo motivo d’appello è volto a censurare il carattere sproporzionato della sanzione destitutoria considerato che il contenuto della trasmissione televisiva non avrebbe costituito oggetto delle contestazioni disciplinari (al netto della divulgazioni degli atti); il discredito alla AN non sarebbe ricollegabile a fatti imputabili al dipendente, così come la riprovazione pubblica; non sarebbero a costui imputabili le violazioni del segreto d’ufficio in trasmissione, così come nessun grave danno per l’Istituto vi sarebbe stato.
16.1.- Il motivo è infondato.
16.2.- Il contenuto del verbale della Commissione di disciplina sulla base del quale è stato adottato il provvedimento destitutorio dà conto della violazione del segreto d’ufficio, violazione che ha determinato la destituzione dal servizio. Nessuna contestazione di singole diverse condotte quali quelle invocate dALappellante risultano essere state considerate, sicché la sanzione non si rivela sproporzionata, neppure nell’individuazione della misura massima, avuto riguardo alla gravità, correttamente considerata, della predetta violazione. D’altronde, ai fini del giudizio di proporzionalità fra fatti addebitati e destituzione, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia dell’amministrazione datrice di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per la parte pubblica.
16.3.- E’ del tutto evidente che una condotta quale quella posta in essere era idonea a determinare (ed ha determinato) un pregiudizio anche sul piano dell’immagine, tale da compromettere il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra l’amministrazione datrice di lavoro e il dipendente.
17.- L’undicesimo e il dodicesimo motivo d’appello – la cui omogeneità sostanziale ne consente la trattazione congiunta – riguardano, rispettivamente, il profilo della asserita errata considerazione, in seno al provvedimento disciplinare, della condotta dell’appellante nei confronti della Vice direttrice generale di AN d’IT e la asserita inidoneità delle condotte ‘minori’ a giustificare l’irrogazione della sanzione massima.
17.1.- I motivi sono infondati.
17.2.- In primo luogo va dato atto dell’assenza di rilevanza, in seno alla vicenda disciplinare e in relazione alla sua definizione, dell’esposto presentato dALavv. -OMISSIS- alla Questura di Roma e che ha poi dato luogo ALammonimento orale disposto nei confronti dell’odierno appellante.
Sul versante della rilevanza delle specifiche condotte, esse sono state valutate avuto riguardo alla complessiva vicenda avendole correttamente AN d’IT considerate in ragione delle modalità di azione del dipendente, manifestatesi anche dopo la contestazione, irrilevante la vicinanza delle abitazioni dei due soggetti.
17.3.- Anche i messaggi KE , malgrado sollecitamente rimossi, non irragionevolmente sono stati considerati idonei a determinare effetti sulla platea dell’ambiente di lavoro non potendosi ritenere elemento giustificativo della loro pubblicazione la presenza delle presunte ‘ritorsioni’ subite dal dipendente.
Sul versante della rilevanza delle singole condotte, la misura disciplinare più grave correttamente è stata adottata non solo in relazione gli specifici elementi in fatto ma anche avuto riguardo ad una valutazione complessiva e globale della condotta.
18.- Quanto fin qui detto dà conto dell’infondatezza delle critiche alla sentenza impugnata esposte nel primo motivo d’appello: le misure istruttorie richieste al T.a.r. nessuna utilità avrebbero rivestito ai fini del giudizio, così come neutro si mostrava il contenuto delle segnalazioni in punto di condotte attive od omissive denunciate ai fini della tutela ex art. 54- bis d. lgs. n. 165 del 2001, oltre che, come si è detto, la loro collocazione temporale.
19.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va rigettato.
20.- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dALautorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.