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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1992 /2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in nome del suo Parte_1
rappresentante legale pro tempore Dr. con sede in Reggio Emilia, rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Federica Lerro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Bologna, Viale Masini nr. 2, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Alessandria, via Bergamo 50, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Triggiani che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione
Parte convenuta opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e note conclusive depositate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione il dott. otteneva ingiunzione di pagamento Controparte_1 nei confronti del per l'importo di € 11.764,00, Parte_1 deducendo di avere fornito, presso quest'ultimo, nei mesi di novembre e dicembre 2022, prestazioni odontoiatriche, per le quali aveva emesso le fatture nr. 18-FE del 05/12/2022 di Euro 6.722,00 e nr.
1-FE del 10/01/2023 di Euro 5.042,00 rimaste impagate.
1 Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 605/2023 del 17.5.2023 il
[...]
contestando la debenza delle somme pretese dalla controparte, in quanto in Parte_1
sostanza le prestazioni erogate dal dott. non solo non avevano permesso il raggiungimento CP_1
del fine terapeutico per il quale erano state erogate ma si erano addirittura rilevate dannose per i pazienti, facendo riferimento nello specifico alle posizioni dei pazienti , Persona_1 Per_2
, , , , Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Pt_3 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
; parte opponente evidenziava anche che il dott. aveva garantito una perizia Pt_4 CP_2 CP_1 nel settore dell'implantologia in vero mai posseduta e che la sua condotta si era caratterizzata sempre da negligenza imperizia e imprudenza, come aveva dimostrato l'audit clinico condotto dall'unità di
Gestione del Rischio Aziendale;
contestava pertanto la debenza dell'importo richiesto a fronte della scorrettezza della prestazioni svolte e formulava altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito a fronte degli errori commessi dall'opposto per la somma di € 12.000,00; concludeva pertanto chiedendo di dichiarare invalido e inefficace il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna del dott. al risarcimento del danno patito dell'opponente per CP_1
€ 12.000,00.
Si costituiva parte convenuta che contestava le difese avversarie, evidenziando in sostanza di avere correttamente e con diligenza svolto le prestazioni per le quali chiedeva il pagamento degli importi di cui alle fatture azionate;
che la parte opponente non negava che tali prestazioni fossero state fornite al Centro, evidenziando altresì che non era stata fornita alcuna dimostrazione del danno asseritamente subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta del;
chiedeva quindi la parte CP_1
opposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art 281 sexies cpc in data 28.10.2025.
*****
Ebbene l'opposizione è risultata infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
È pacifico il rapporto contrattuale esistente tra le parti (contratto di collaborazione autonoma del giugno 2022 di cui al doc. 4 della citazione).
Parte opponente ha in sostanza negato il diritto alla prestazione della controparte in quanto il Dott.
avrebbe male eseguito le prestazioni mediche presso lo stesso Centro. CP_1
Ebbene parte opponente ha contestato le prestazioni svolte dall'opposto per i pazienti già sopra indicati, producendo per alcuni degli stessi diverse “relazioni cliniche”, in merito alla qualità e ai risultati degli stessi interventi svolti dal Dott. (cfr. doc. 8 di parte opponente) oltre ad un CP_1
audit svolto in relazione alle prestazioni odontoiatriche dello stesso opposto (doc. 9 opponente).
2 Le relazioni cliniche prodotte dall'opponente riguardano tutte prestazioni svolte in periodo anteriori a novembre e dicembre 2022 (periodo della prestazione per la quale l'opposto chiede il pagamento del corrispettivo). Così per i pazienti , , e le Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_7
prestazione del Dott. risultano relative al mese settembre 2022, per i pazienti e CP_1 Per_5
al mese di giugno 2022, per il paziente al mese di ottobre 2022 e ancora per i pazienti Per_9 Per_8
, e risultano relative ad un periodo antecedente ai mesi di novembre – dicembre Pt_3 Per_6 Pt_4
2022 (cfr. doc. 8 opponente).
Anche l'Audit prodotto riguarda genericamente il periodo di attività svolta dal dott. presso CP_1
il Centro dal giugno 2022 in poi, senza alcuna chiara e specifica indicazione relativa ai periodi in cui sarebbero state riscontrate le criticità indicate (cfr. doc. 9 opponente).
Neanche sono state dedotte specifiche contestazioni relative alle prestazioni svolte dal dott. Per_13
per il periodo novembre – dicembre 2022, prestazioni professionali che l'opponente non ha specificamente negato quanto alla loro sussistenza.
È pacifico altresì che tali prestazioni non siano state pagate da parte del Centro opponente.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risultando specifiche contestazioni con riferimento alle prestazioni oggetto di causa (per i mesi di novembre e dicembre 2022), riguardando semmai le doglianze svolte periodi diversi. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata da parte dell'opponente, la stessa deve essere rigettata, non essendo stata né dedotta in modo sufficientemente specifico, né tantomeno adeguatamente provata nell'an e nel quantum.
Parte opponente deduce in sostanza che il danno di 12.000,00 riguarderebbe l'esecuzione di trattamenti sanitari secondari, volti quindi a porre rimedio agli errori del dott. , tuttavia le CP_1 relazioni cliniche prodotte di cui al doc. 8 e l'audit di cui al doc. 9 non sono documenti da soli sufficienti a fornire prova dell'asserito danno (trattandosi comunque di documentazione proveniente dalla stessa parte che la produce) e si tratta in ogni caso di documentazione inidonea e insufficiente ai fini della prova sia del nesso di causa tra l'attività del Dott. e gli asseriti danni, che del CP_1
danno che sarebbe stato causato e del relativo ammontare. La parte opponente non si è poi offerta di fornire ulteriori adeguati elementi di prova sul punto.
Ne consegue il rigetto, pertanto, anche della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria e decisoria assai contratte e medi per le altre fasi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 605/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Alessandria in data 17.5.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da parte opponente;
3. condanna parte opponente Parte_1
a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per
[...]
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in nome del suo Parte_1
rappresentante legale pro tempore Dr. con sede in Reggio Emilia, rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Federica Lerro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Bologna, Viale Masini nr. 2, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Alessandria, via Bergamo 50, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Triggiani che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione
Parte convenuta opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e note conclusive depositate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione il dott. otteneva ingiunzione di pagamento Controparte_1 nei confronti del per l'importo di € 11.764,00, Parte_1 deducendo di avere fornito, presso quest'ultimo, nei mesi di novembre e dicembre 2022, prestazioni odontoiatriche, per le quali aveva emesso le fatture nr. 18-FE del 05/12/2022 di Euro 6.722,00 e nr.
1-FE del 10/01/2023 di Euro 5.042,00 rimaste impagate.
1 Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 605/2023 del 17.5.2023 il
[...]
contestando la debenza delle somme pretese dalla controparte, in quanto in Parte_1
sostanza le prestazioni erogate dal dott. non solo non avevano permesso il raggiungimento CP_1
del fine terapeutico per il quale erano state erogate ma si erano addirittura rilevate dannose per i pazienti, facendo riferimento nello specifico alle posizioni dei pazienti , Persona_1 Per_2
, , , , Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Pt_3 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
; parte opponente evidenziava anche che il dott. aveva garantito una perizia Pt_4 CP_2 CP_1 nel settore dell'implantologia in vero mai posseduta e che la sua condotta si era caratterizzata sempre da negligenza imperizia e imprudenza, come aveva dimostrato l'audit clinico condotto dall'unità di
Gestione del Rischio Aziendale;
contestava pertanto la debenza dell'importo richiesto a fronte della scorrettezza della prestazioni svolte e formulava altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito a fronte degli errori commessi dall'opposto per la somma di € 12.000,00; concludeva pertanto chiedendo di dichiarare invalido e inefficace il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna del dott. al risarcimento del danno patito dell'opponente per CP_1
€ 12.000,00.
Si costituiva parte convenuta che contestava le difese avversarie, evidenziando in sostanza di avere correttamente e con diligenza svolto le prestazioni per le quali chiedeva il pagamento degli importi di cui alle fatture azionate;
che la parte opponente non negava che tali prestazioni fossero state fornite al Centro, evidenziando altresì che non era stata fornita alcuna dimostrazione del danno asseritamente subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta del;
chiedeva quindi la parte CP_1
opposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art 281 sexies cpc in data 28.10.2025.
*****
Ebbene l'opposizione è risultata infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
È pacifico il rapporto contrattuale esistente tra le parti (contratto di collaborazione autonoma del giugno 2022 di cui al doc. 4 della citazione).
Parte opponente ha in sostanza negato il diritto alla prestazione della controparte in quanto il Dott.
avrebbe male eseguito le prestazioni mediche presso lo stesso Centro. CP_1
Ebbene parte opponente ha contestato le prestazioni svolte dall'opposto per i pazienti già sopra indicati, producendo per alcuni degli stessi diverse “relazioni cliniche”, in merito alla qualità e ai risultati degli stessi interventi svolti dal Dott. (cfr. doc. 8 di parte opponente) oltre ad un CP_1
audit svolto in relazione alle prestazioni odontoiatriche dello stesso opposto (doc. 9 opponente).
2 Le relazioni cliniche prodotte dall'opponente riguardano tutte prestazioni svolte in periodo anteriori a novembre e dicembre 2022 (periodo della prestazione per la quale l'opposto chiede il pagamento del corrispettivo). Così per i pazienti , , e le Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_7
prestazione del Dott. risultano relative al mese settembre 2022, per i pazienti e CP_1 Per_5
al mese di giugno 2022, per il paziente al mese di ottobre 2022 e ancora per i pazienti Per_9 Per_8
, e risultano relative ad un periodo antecedente ai mesi di novembre – dicembre Pt_3 Per_6 Pt_4
2022 (cfr. doc. 8 opponente).
Anche l'Audit prodotto riguarda genericamente il periodo di attività svolta dal dott. presso CP_1
il Centro dal giugno 2022 in poi, senza alcuna chiara e specifica indicazione relativa ai periodi in cui sarebbero state riscontrate le criticità indicate (cfr. doc. 9 opponente).
Neanche sono state dedotte specifiche contestazioni relative alle prestazioni svolte dal dott. Per_13
per il periodo novembre – dicembre 2022, prestazioni professionali che l'opponente non ha specificamente negato quanto alla loro sussistenza.
È pacifico altresì che tali prestazioni non siano state pagate da parte del Centro opponente.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risultando specifiche contestazioni con riferimento alle prestazioni oggetto di causa (per i mesi di novembre e dicembre 2022), riguardando semmai le doglianze svolte periodi diversi. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata da parte dell'opponente, la stessa deve essere rigettata, non essendo stata né dedotta in modo sufficientemente specifico, né tantomeno adeguatamente provata nell'an e nel quantum.
Parte opponente deduce in sostanza che il danno di 12.000,00 riguarderebbe l'esecuzione di trattamenti sanitari secondari, volti quindi a porre rimedio agli errori del dott. , tuttavia le CP_1 relazioni cliniche prodotte di cui al doc. 8 e l'audit di cui al doc. 9 non sono documenti da soli sufficienti a fornire prova dell'asserito danno (trattandosi comunque di documentazione proveniente dalla stessa parte che la produce) e si tratta in ogni caso di documentazione inidonea e insufficiente ai fini della prova sia del nesso di causa tra l'attività del Dott. e gli asseriti danni, che del CP_1
danno che sarebbe stato causato e del relativo ammontare. La parte opponente non si è poi offerta di fornire ulteriori adeguati elementi di prova sul punto.
Ne consegue il rigetto, pertanto, anche della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria e decisoria assai contratte e medi per le altre fasi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 605/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Alessandria in data 17.5.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da parte opponente;
3. condanna parte opponente Parte_1
a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per
[...]
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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