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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avvocato Pietro Cusumano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, via Alessandro Manzoni n. 24, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f.: e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati
[...] P.IVA_1
Giuseppe Zangara e Claudia Maria Zangara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Catania, via Conte Ruggero n. 4, giusta procura in atti;
- Appellati -
e di
1 nata a [...] il [...] (c.f. ); CP C.F._3
- Appellata Contumace -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., depositato in data 12.7.2013, agiva in giudizio, innanzi Parte_2 al Tribunale di Caltagirone, al fine di fare dichiarare - ex art. 2901 c.c. - l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico (rogato in Caltagirone, in data 20.2.2013, dal notaio dott. ; Persona_1 rep. 48830/racc. 18384) con il quale aveva conferito nel fondo patrimoniale con la AR moglie l'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Caltagirone, via Tito Livio n. 22 CP
(in catasto al foglio 109, particella 712, subalterno n. 2).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2013, si costituiva in giudizio evidenziando che l'immobile era già gravato da ipoteca concessa in favore di altro AR creditore e che il proprio patrimonio residuo era, in ogni caso, sufficiente ad apprestare idonea garanzia per la creditrice ricorrente.
Con atto depositato in data 27.12.2016, interveniva in giudizio , in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante della il quale - asserendo di essere creditore, in Controparte_2 proprio, della somma di 5.564,15 euro e, quale legale rappresentante della società, della somma di
74.989,68 euro - chiedeva dichiararsi, anche nei propri confronti, l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale.
rimaneva contumace. CP
, con nota depositata in data 11.04.2023, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e Parte_2
accettava la rinuncia. AR
, in proprio e nella qualità, invece, insisteva in domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 742/2023, pubblicata in data 19.10.2023, il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 815/2013 R.G.), dichiarata l'estinzione del giudizio tra Pt_2
e , accoglieva la domanda di revocatoria proposta, in proprio e quale
[...] AR legale rappresentante, da , dichiarava l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto pubblico Controparte_1 con cui aveva conferito l'immobile nel fondo patrimoniale con la moglie AR CP
e condannava entrambi i convenuti al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in AR data 15.1.2024, articolato in un unico motivo di gravame.
2 e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_2 risposta depositata in data 29.04.2024, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo la non integrità del contraddittorio in conseguenza della mancata citazione in giudizio di già CP contumace in primo grado.
La Corte, all'esito dell'udienza del 21.05.2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 331 c.p.c. - nei confronti di che, pur essendo stata regolarmente citata in data CP
11.6.2024, restava contumace anche nel presente grado di giudizio.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito delle note difensive e delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio, seppure CP regolarmente citata.
Con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la valutazione del Tribunale che, facendo applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ha ritenuto provati i crediti, vantati in proprio e quale legale rappresentante dall'interventore, poiché non specificatamente contestati alla prima data utile successiva all'intervento in giudizio del terzo.
L'appellante, in particolare, sostiene che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, la contestazione formulata e riportata nel verbale dell'udienza del 27.4.2017, prima data utile per contestare l'intervento, ha reso controversa l'esistenza dei diritti di credito vantanti dall'interventore.
Evidenzia, infatti, come, in quella specifica udienza, nonostante il verbale sia stato redatto in modo riassuntivo dal giudice, siano state adoperate espressioni che hanno, nella prassi forense, il significato inequivoco di contestare le difese avverse in relazione all'infondatezza, oltre che alla tardività.
L'appellante sostiene, quindi, che non possa applicarsi, alla vicenda in esame, il principio di non contestazione, atteso che gli atti difensivi posti in essere nel precedente grado di giudizio devono ritenersi incompatibili con la volontà di riconoscere i crediti dell'interventore, e ribadisce come i menzionati crediti siano, in ogni caso, rimasti privi di riscontri probatori in conseguenza dell'inammissibilità della documentazione prodotta dall'interventore oltre il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Il motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., tende a fare conseguire, al creditore che la esperisce,
l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo, potenzialmente pregiudizievole, posto in essere dal debitore. L'atto dispositivo, infatti, sebbene continui a mantenere un'intrinseca validità ed efficacia,
3 risulta inidoneo a sottrare il bene all'azione esecutiva del creditore, nella misura necessaria a soddisfare le proprie ragioni.
La titolarità di un diritto di credito costituisce presupposto indefettibile dell'azione revocatoria sotto il profilo della “legitimatio ad causam”: il creditore che agisce in giudizio dovrà, infatti, indicare in modo specifico la ragione di credito che intende tutelare con l'esperimento dell'azione revocatoria (Corte di
Cassazione, sent. n. 10396/2016; Corte di Cassazione, sent. n. 12795/2020). Non si richiede, invece, che il credito sia stato accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente, ai fini della proposizione dell'azione, che il credito sia esistente al momento della domanda e sia sorto anteriormente all'atto dispositivo. L'art. 2901 c.c. accoglie, in altri termini, una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non assolve a scopi restitutori (Corte di Cassazione, ord. n. 12975/2020; Corte di Cassazione, sent. n. 18291/2020; Corte di Cassazione, ord.
n. 28141/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che il creditore, odierno appellato, nell'atto di intervento in primo grado, ha indicato in modo specifico le ragioni di credito da tutelare, in proprio e quale legale rappresentante della mediante la proposizione dell'azione revocatoria. I Controparte_2 crediti vantati sono stati individuati in modo specifico: il creditore, infatti, non soltanto ha fatto riferimento ai singoli importi dovuti, ma ha menzionato anche le ricognizioni dei debiti in suo possesso e i decreti ingiuntivi ottenuti a tutela delle proprie ragioni.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la preclusione nascente dall'art. 268, comma
2, c.p.c. non concerne le attività assertive, ma soltanto quelle probatorie. Sebbene, quindi, l'intervento del terzo sia avvenuto dopo la scadenza di termini di cui all'art. 183 c.p.c., le affermazioni contenute all'interno della comparsa dispiegano la loro efficacia assertiva a prescindere dal fatto che sia preclusa al giudice la possibilità di valutare il materiale probatorio offerto dall'interventore a sostegno della propria istanza. La Corte di Cassazione ha sottolineato più volte, infatti, come la preclusione di cui secondo comma dell'art. 268 c.p.c. non pregiudica la possibilità del terzo di formulare domande nuove e autonome, rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso. In capo all'interventore si configura, quindi, soltanto l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie, senza che possa maturare alcuna preclusione sul piano assertivo (Corte di Cassazione, sent. n. 11681/2014; Corte di
Cassazione, sent. n. 25798/2015).
A fronte, pertanto, della specifica attività assertiva compiuta nell'atto di intervento, l'odierno appellante era gravato dall'onere di contestare, nel primo atto successivo alla notizia o alla conoscenza
4 dell'intervento stesso, i presupposti dell'azione revocatoria che riteneva non sussistenti, inclusa la titolarità del diritto di credito in capo all'interventore.
La domanda autonoma proposta dal terzo, infatti, comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non soltanto con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interventore, ma anche con l'allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. rispondono al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente: non possono, pertanto, trarsi da esse ulteriori implicazioni volte a comprimere le esigenze difensive delle parti originarie del giudizio. Pertanto, alle parti originarie deve riconoscersi, al fine di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa, non soltanto la facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione dell'intervento, ma anche la possibilità di invocare la concessione di apposito termine a difesa o, alternativamente, di avvalersi delle facoltà processuali esistenti in relazione alla fase in cui si trova il giudizio (Corte di Cassazione, ord. n.
3239/2024).
All'udienza del 27.4.2017, primo atto successivo all'intervento del terzo, l'odierno appellante non ha chiesto alcun termine a difesa e si è limitato a contestare le “difese di in quanto Controparte_2 tardive e infondate”. La contestazione, tenuto conto dei termini adoperati, è generica e inidonea a palesare quale fra tutti i presupposti dell'azione revocatoria il convenuto abbia inteso censurare nel merito: non è possibile, infatti, estendere il significato semantico del termine “infondate” sino a ritenere che, attraverso l'uso di tale espressione, il convenuto abbia voluto contestare l'esistenza stessa dei crediti vantanti dall'interventore.
L'onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi a opera del ricorrente o dell'interventore. L'identificazione del tema della decisione, infatti, dipende in pari misura dall'allegazione e dell'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni. Di fronte a un'allegazione chiara e articolata in punto di fatto – come deve ritenersi quella compiuta dall'interventore nella fattispecie in esame – il convenuto è gravato dall'onere di prendere posizione, in modo specifico e analitico, sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'attore debbono considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Corte di Cassazione, sent. n. 8900/2025).
L'odierno appellante, invece, non ha evidenziato – in modo specifico e puntuale – la mancanza del requisito della “legitimatio ad causam”, non ha, cioè, eccepito l'inesistenza, l'estinzione o la modifica dei rapporti obbligatori allegati dall'interventore. Non può, altresì, ritenersi bastevole il richiamo alla prassi forense al fine di ampliare, in un tentativo d'interpretazione estensiva, il significato dei termini
5 “difese infondate”. Le difese, infatti, vengono solitamente considerate infondate o quando la parte ha agito con mala fede o colpa grave, nella consapevolezza, cioè, dell'assenza dei presupposti giuridici legittimanti l'azione, ovvero quando il processo è stato intentato o protratto con intento dilatorio.
L'appellante, tuttavia, si è limitato a utilizzare i termini in modo laconico, senza offrire alcun elemento a sostegno della propria contestazione, senza specificare quale dei presupposti dell'azione revocatoria dovesse considerarsi assente e senza, soprattutto, mai lamentare l'inesistenza o l'estinzione dei rapporti obbligatori vantati dal creditore interventore.
Non appare condivisibile, inoltre, la tesi difensiva dell'appellante che, al fine di giustificare l'eccessiva sintesi delle espressioni adoperate nel verbale del 27.4.2017, evidenzia come lo stesso sia stato redatto
– in modo coinciso – dal magistrato investito della causa.
Deve rilevarsi, in proposito, come l'odierno appellante, anche nelle successive udienze - la cui verbalizzazione è stata affidata agli stessi avvocati - non ha mai sollevato alcuna eccezione relativa all'inesistenza dei rapporti di credito dedotti dall'interventore, ma si è limitato a richiamare le precedenti difese svolte e a evidenziare la mancata ricezione della bozza della consulenza tecnica d'ufficio. Soltanto nelle note in sostituzione all'udienza del 19.10.2023 - depositate a distanza di quasi sette anni dall'atto di intervento - l'appellante, oltre a ribadire la tardività dell'intervento del terzo, ha evidenziato come la domanda avanzata da quest'ultimo fosse rimasta “sfornita di prova per effetto delle preclusioni processuali che rendono la documentazione prodotta inammissibile”. Anche in questo caso, tuttavia, l'appellante non fa alcun riferimento alla sussistenza o meno dei rapporti obbligatori, non ne nega l'esistenza e non menziona alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo degli stessi, limitandosi a censurare soltanto una carenza probatoria. L'attività difensiva si è, quindi, concentrata sull'inammissibilità della documentazione probatoria offerta dall'interventore, in applicazione del principio di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., senza intaccare, tuttavia, l'efficacia assertiva di quanto allegato nell'atto di intervento. Ne deriva, pertanto, che l'efficacia assertiva delle dichiarazioni rese dal creditore nell'atto di intervento, con specifico riferimento ai rapporti obbligatori indicati, non è stata contestata – in alcun modo – dall'odierno appellante.
Ne può ritenersi che, in conseguenza delle preclusioni probatorie maturate, l'attività assertiva compiuta dell'interventore sia divenuta inefficacie per il semplice fatto di essere precluso al giudice l'esame della documentazione in atti. Il principio di non contestazione, infatti, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, e tale specificità non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti (Corte di Cassazione, ord. n. 8900/2025). Tenuto conto del fatto che, nella vicenda in esame, l'allegazione dei fatti e dei
6 presupposti legittimanti l'azione revocatoria è avvenuta in modo specifico e contestualizzato, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
In conformità a quanto già osservato dal giudice di primo grado, deve ritenersi, quindi, che l'esistenza dei rapporti obbligatori indicati nell'atto di intervento costituisca un fatto, non specificatamente contestato, che deve essere posto a fondamento anche dell'odierna decisione.
Con l'unico motivo di gravame proposto, inoltre, l'appellante si è limitato a censurare la valutazione del giudice di primo grado in relazione alla sussistenza della qualità di creditore in capo all'interventore. Deve, quindi, constatarsi il passaggio in giudicato delle valutazioni afferenti alla sussistenza degli altri presupposti dell'azione revocatoria, alla tempestività dell'intervento e alla stessa statuizione sulle spese, in quanto non oggetto di specifico gravame.
In definitiva, tenuto conto che l'esistenza dei rapporti obbligatori dedotti nell'atto di intervento costituisce un fatto non contestato e che non sono stati formulati ulteriori profili di gravame relativi agli altri presupposti dell'azione revocatoria, il proposto appello va, per le ragioni in precedenza esposte, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase istruttoria) e facendo applicazione, tenuto conto del basso grado di complessità della vicenda, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Nessuna statuizione sulle spese va, invece, disposta nei confronti di , rimasta contumace CP anche nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 66/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 742/2023 del 19.10.2023 (resa nel procedimento AR
n. 815/2013 R.G.) del Tribunale di Caltagirone, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di e Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi, di cui euro 1.489,00 per la Controparte_2 fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro
7 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avvocato Pietro Cusumano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, via Alessandro Manzoni n. 24, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f.: e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati
[...] P.IVA_1
Giuseppe Zangara e Claudia Maria Zangara ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Catania, via Conte Ruggero n. 4, giusta procura in atti;
- Appellati -
e di
1 nata a [...] il [...] (c.f. ); CP C.F._3
- Appellata Contumace -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., depositato in data 12.7.2013, agiva in giudizio, innanzi Parte_2 al Tribunale di Caltagirone, al fine di fare dichiarare - ex art. 2901 c.c. - l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico (rogato in Caltagirone, in data 20.2.2013, dal notaio dott. ; Persona_1 rep. 48830/racc. 18384) con il quale aveva conferito nel fondo patrimoniale con la AR moglie l'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Caltagirone, via Tito Livio n. 22 CP
(in catasto al foglio 109, particella 712, subalterno n. 2).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2013, si costituiva in giudizio evidenziando che l'immobile era già gravato da ipoteca concessa in favore di altro AR creditore e che il proprio patrimonio residuo era, in ogni caso, sufficiente ad apprestare idonea garanzia per la creditrice ricorrente.
Con atto depositato in data 27.12.2016, interveniva in giudizio , in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante della il quale - asserendo di essere creditore, in Controparte_2 proprio, della somma di 5.564,15 euro e, quale legale rappresentante della società, della somma di
74.989,68 euro - chiedeva dichiararsi, anche nei propri confronti, l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale.
rimaneva contumace. CP
, con nota depositata in data 11.04.2023, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e Parte_2
accettava la rinuncia. AR
, in proprio e nella qualità, invece, insisteva in domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 742/2023, pubblicata in data 19.10.2023, il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 815/2013 R.G.), dichiarata l'estinzione del giudizio tra Pt_2
e , accoglieva la domanda di revocatoria proposta, in proprio e quale
[...] AR legale rappresentante, da , dichiarava l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto pubblico Controparte_1 con cui aveva conferito l'immobile nel fondo patrimoniale con la moglie AR CP
e condannava entrambi i convenuti al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in AR data 15.1.2024, articolato in un unico motivo di gravame.
2 e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_2 risposta depositata in data 29.04.2024, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo la non integrità del contraddittorio in conseguenza della mancata citazione in giudizio di già CP contumace in primo grado.
La Corte, all'esito dell'udienza del 21.05.2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 331 c.p.c. - nei confronti di che, pur essendo stata regolarmente citata in data CP
11.6.2024, restava contumace anche nel presente grado di giudizio.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito delle note difensive e delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio, seppure CP regolarmente citata.
Con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la valutazione del Tribunale che, facendo applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ha ritenuto provati i crediti, vantati in proprio e quale legale rappresentante dall'interventore, poiché non specificatamente contestati alla prima data utile successiva all'intervento in giudizio del terzo.
L'appellante, in particolare, sostiene che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, la contestazione formulata e riportata nel verbale dell'udienza del 27.4.2017, prima data utile per contestare l'intervento, ha reso controversa l'esistenza dei diritti di credito vantanti dall'interventore.
Evidenzia, infatti, come, in quella specifica udienza, nonostante il verbale sia stato redatto in modo riassuntivo dal giudice, siano state adoperate espressioni che hanno, nella prassi forense, il significato inequivoco di contestare le difese avverse in relazione all'infondatezza, oltre che alla tardività.
L'appellante sostiene, quindi, che non possa applicarsi, alla vicenda in esame, il principio di non contestazione, atteso che gli atti difensivi posti in essere nel precedente grado di giudizio devono ritenersi incompatibili con la volontà di riconoscere i crediti dell'interventore, e ribadisce come i menzionati crediti siano, in ogni caso, rimasti privi di riscontri probatori in conseguenza dell'inammissibilità della documentazione prodotta dall'interventore oltre il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
Il motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., tende a fare conseguire, al creditore che la esperisce,
l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo, potenzialmente pregiudizievole, posto in essere dal debitore. L'atto dispositivo, infatti, sebbene continui a mantenere un'intrinseca validità ed efficacia,
3 risulta inidoneo a sottrare il bene all'azione esecutiva del creditore, nella misura necessaria a soddisfare le proprie ragioni.
La titolarità di un diritto di credito costituisce presupposto indefettibile dell'azione revocatoria sotto il profilo della “legitimatio ad causam”: il creditore che agisce in giudizio dovrà, infatti, indicare in modo specifico la ragione di credito che intende tutelare con l'esperimento dell'azione revocatoria (Corte di
Cassazione, sent. n. 10396/2016; Corte di Cassazione, sent. n. 12795/2020). Non si richiede, invece, che il credito sia stato accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente, ai fini della proposizione dell'azione, che il credito sia esistente al momento della domanda e sia sorto anteriormente all'atto dispositivo. L'art. 2901 c.c. accoglie, in altri termini, una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non assolve a scopi restitutori (Corte di Cassazione, ord. n. 12975/2020; Corte di Cassazione, sent. n. 18291/2020; Corte di Cassazione, ord.
n. 28141/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che il creditore, odierno appellato, nell'atto di intervento in primo grado, ha indicato in modo specifico le ragioni di credito da tutelare, in proprio e quale legale rappresentante della mediante la proposizione dell'azione revocatoria. I Controparte_2 crediti vantati sono stati individuati in modo specifico: il creditore, infatti, non soltanto ha fatto riferimento ai singoli importi dovuti, ma ha menzionato anche le ricognizioni dei debiti in suo possesso e i decreti ingiuntivi ottenuti a tutela delle proprie ragioni.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la preclusione nascente dall'art. 268, comma
2, c.p.c. non concerne le attività assertive, ma soltanto quelle probatorie. Sebbene, quindi, l'intervento del terzo sia avvenuto dopo la scadenza di termini di cui all'art. 183 c.p.c., le affermazioni contenute all'interno della comparsa dispiegano la loro efficacia assertiva a prescindere dal fatto che sia preclusa al giudice la possibilità di valutare il materiale probatorio offerto dall'interventore a sostegno della propria istanza. La Corte di Cassazione ha sottolineato più volte, infatti, come la preclusione di cui secondo comma dell'art. 268 c.p.c. non pregiudica la possibilità del terzo di formulare domande nuove e autonome, rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso. In capo all'interventore si configura, quindi, soltanto l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie, senza che possa maturare alcuna preclusione sul piano assertivo (Corte di Cassazione, sent. n. 11681/2014; Corte di
Cassazione, sent. n. 25798/2015).
A fronte, pertanto, della specifica attività assertiva compiuta nell'atto di intervento, l'odierno appellante era gravato dall'onere di contestare, nel primo atto successivo alla notizia o alla conoscenza
4 dell'intervento stesso, i presupposti dell'azione revocatoria che riteneva non sussistenti, inclusa la titolarità del diritto di credito in capo all'interventore.
La domanda autonoma proposta dal terzo, infatti, comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non soltanto con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interventore, ma anche con l'allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. rispondono al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente: non possono, pertanto, trarsi da esse ulteriori implicazioni volte a comprimere le esigenze difensive delle parti originarie del giudizio. Pertanto, alle parti originarie deve riconoscersi, al fine di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa, non soltanto la facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione dell'intervento, ma anche la possibilità di invocare la concessione di apposito termine a difesa o, alternativamente, di avvalersi delle facoltà processuali esistenti in relazione alla fase in cui si trova il giudizio (Corte di Cassazione, ord. n.
3239/2024).
All'udienza del 27.4.2017, primo atto successivo all'intervento del terzo, l'odierno appellante non ha chiesto alcun termine a difesa e si è limitato a contestare le “difese di in quanto Controparte_2 tardive e infondate”. La contestazione, tenuto conto dei termini adoperati, è generica e inidonea a palesare quale fra tutti i presupposti dell'azione revocatoria il convenuto abbia inteso censurare nel merito: non è possibile, infatti, estendere il significato semantico del termine “infondate” sino a ritenere che, attraverso l'uso di tale espressione, il convenuto abbia voluto contestare l'esistenza stessa dei crediti vantanti dall'interventore.
L'onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi a opera del ricorrente o dell'interventore. L'identificazione del tema della decisione, infatti, dipende in pari misura dall'allegazione e dell'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni. Di fronte a un'allegazione chiara e articolata in punto di fatto – come deve ritenersi quella compiuta dall'interventore nella fattispecie in esame – il convenuto è gravato dall'onere di prendere posizione, in modo specifico e analitico, sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'attore debbono considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Corte di Cassazione, sent. n. 8900/2025).
L'odierno appellante, invece, non ha evidenziato – in modo specifico e puntuale – la mancanza del requisito della “legitimatio ad causam”, non ha, cioè, eccepito l'inesistenza, l'estinzione o la modifica dei rapporti obbligatori allegati dall'interventore. Non può, altresì, ritenersi bastevole il richiamo alla prassi forense al fine di ampliare, in un tentativo d'interpretazione estensiva, il significato dei termini
5 “difese infondate”. Le difese, infatti, vengono solitamente considerate infondate o quando la parte ha agito con mala fede o colpa grave, nella consapevolezza, cioè, dell'assenza dei presupposti giuridici legittimanti l'azione, ovvero quando il processo è stato intentato o protratto con intento dilatorio.
L'appellante, tuttavia, si è limitato a utilizzare i termini in modo laconico, senza offrire alcun elemento a sostegno della propria contestazione, senza specificare quale dei presupposti dell'azione revocatoria dovesse considerarsi assente e senza, soprattutto, mai lamentare l'inesistenza o l'estinzione dei rapporti obbligatori vantati dal creditore interventore.
Non appare condivisibile, inoltre, la tesi difensiva dell'appellante che, al fine di giustificare l'eccessiva sintesi delle espressioni adoperate nel verbale del 27.4.2017, evidenzia come lo stesso sia stato redatto
– in modo coinciso – dal magistrato investito della causa.
Deve rilevarsi, in proposito, come l'odierno appellante, anche nelle successive udienze - la cui verbalizzazione è stata affidata agli stessi avvocati - non ha mai sollevato alcuna eccezione relativa all'inesistenza dei rapporti di credito dedotti dall'interventore, ma si è limitato a richiamare le precedenti difese svolte e a evidenziare la mancata ricezione della bozza della consulenza tecnica d'ufficio. Soltanto nelle note in sostituzione all'udienza del 19.10.2023 - depositate a distanza di quasi sette anni dall'atto di intervento - l'appellante, oltre a ribadire la tardività dell'intervento del terzo, ha evidenziato come la domanda avanzata da quest'ultimo fosse rimasta “sfornita di prova per effetto delle preclusioni processuali che rendono la documentazione prodotta inammissibile”. Anche in questo caso, tuttavia, l'appellante non fa alcun riferimento alla sussistenza o meno dei rapporti obbligatori, non ne nega l'esistenza e non menziona alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo degli stessi, limitandosi a censurare soltanto una carenza probatoria. L'attività difensiva si è, quindi, concentrata sull'inammissibilità della documentazione probatoria offerta dall'interventore, in applicazione del principio di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., senza intaccare, tuttavia, l'efficacia assertiva di quanto allegato nell'atto di intervento. Ne deriva, pertanto, che l'efficacia assertiva delle dichiarazioni rese dal creditore nell'atto di intervento, con specifico riferimento ai rapporti obbligatori indicati, non è stata contestata – in alcun modo – dall'odierno appellante.
Ne può ritenersi che, in conseguenza delle preclusioni probatorie maturate, l'attività assertiva compiuta dell'interventore sia divenuta inefficacie per il semplice fatto di essere precluso al giudice l'esame della documentazione in atti. Il principio di non contestazione, infatti, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, e tale specificità non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti (Corte di Cassazione, ord. n. 8900/2025). Tenuto conto del fatto che, nella vicenda in esame, l'allegazione dei fatti e dei
6 presupposti legittimanti l'azione revocatoria è avvenuta in modo specifico e contestualizzato, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
In conformità a quanto già osservato dal giudice di primo grado, deve ritenersi, quindi, che l'esistenza dei rapporti obbligatori indicati nell'atto di intervento costituisca un fatto, non specificatamente contestato, che deve essere posto a fondamento anche dell'odierna decisione.
Con l'unico motivo di gravame proposto, inoltre, l'appellante si è limitato a censurare la valutazione del giudice di primo grado in relazione alla sussistenza della qualità di creditore in capo all'interventore. Deve, quindi, constatarsi il passaggio in giudicato delle valutazioni afferenti alla sussistenza degli altri presupposti dell'azione revocatoria, alla tempestività dell'intervento e alla stessa statuizione sulle spese, in quanto non oggetto di specifico gravame.
In definitiva, tenuto conto che l'esistenza dei rapporti obbligatori dedotti nell'atto di intervento costituisce un fatto non contestato e che non sono stati formulati ulteriori profili di gravame relativi agli altri presupposti dell'azione revocatoria, il proposto appello va, per le ragioni in precedenza esposte, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase istruttoria) e facendo applicazione, tenuto conto del basso grado di complessità della vicenda, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Nessuna statuizione sulle spese va, invece, disposta nei confronti di , rimasta contumace CP anche nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 66/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 742/2023 del 19.10.2023 (resa nel procedimento AR
n. 815/2013 R.G.) del Tribunale di Caltagirone, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di e Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi, di cui euro 1.489,00 per la Controparte_2 fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro
7 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
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