Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1361/2024 ed avente ad oggetto: riconoscimento di onorari di Avvocato e vertente
TRA
L'Avv. Roberto Viola, quale procuratore di se stesso,
Ricorrente
E
, e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
Resistenti contumaci
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. Viola ha invocato la condanna di Controparte_1
e per l'importo di euro Parte_1 Controparte_2
10000,00 deducendo: che aveva stipulato con i resistenti un contratto di assistenza professionale;
che in base allo stesso era stato pattuito un compenso di euro 8000,00, oltre alle spese indicate in euro 2000,00; che i resistenti erano inadempienti rispetto agli obblighi contratti;
che in esecuzione dell'incarico professionale che gli era stato affidato aveva trovato un accordo con la controparte dei resistenti in aderenza alle direttive ricevute;
che pertanto doveva ritenersi che aveva correttamente ed interamente espletato il compito che gli era stato affidato.
e sono Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 stati ritualmente evocati in giudizio ma non si sono costituiti.
Ciò premesso, la domanda dell'Avv. Viola non è fondata.
E' documentalmente provato: che con scrittura del 31.10.2023 i resistenti hanno affidato all'Avv. Viola l'incarico di rappresentanza, assistenza, consulenza e difesa nella vertenza stragiudiziale contro il loro congiunto, socio e Parte_2 legale rappresentante della avente ad oggetto la Parte_3
, rispetto alle condotte di con l'obbiettivo
[...] Parte_2 di procedere alla compravendita delle quote societarie ed alla sostituzione dell'attuale amministratore della che Parte_4 per lo svolgimento delle prestazioni professionali dell'Avv. Viola
è stato pattuito un compenso di euro 8000,00, oltre al rimborso delle spese che si fossero rese necessarie per l'espletamento dell'incarico, spese forfettariamente indicate in euro
2000,00(art. 4 della scrittura del 31.10.2023).
Quanto alla deduzione del ricorrente di “avere correttamente ed interamente espletato l'incarico professionale avendo trovato un accordo con la controparte in linea con le direttive delle attuali parti resistenti”, la stessa non è provata.
Premesso che l'affermazione di avere espletato in maniera completa l'incarico non è stata accompagnata dalla indicazione delle attività concretamente svolte, va rilevato che non è idonea dimostrare l'esecuzione della prestazione professionale in favore dei resistenti la dichiarazione di prodotta Parte_2 dall'Avv. Viola.
Il documento, che reca la data del 1.11.2023, il giorno successivo alla scrittura sottoscritta dai resistenti, è qualificato quale promessa unilaterale e dichiarazione di impegno irrevocabile con contestuali dimissioni dalla carica di amministratore p.t..
Nel testo della scrittura sono riportate le dimissioni di Pt_2
dalla carica di amministratore della
[...] Pt_3 Parte_5
e l'impegno, a tacitazione di ogni lite, pretesa, diritto o facoltà, ad accettare la cessione delle proprie quote della al padre, per la somma di euro 20000,00. Pt_3 Controparte_2
Il documento si chiude con la precisazione che “la scrittura e tutti gli obblighi e le promesse ivi contenute, avrà l'efficacia e la validità di giorni 10 a fare data dalla notifica della stessa, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, al sig. con Controparte_2 obbligo di accettare per iscritto”.
Il documento è redatto su carta intestata dell'Avv. Viola ed in calce sono presenti le firme di e dell'Avv. Viola. Parte_2 Manca nel documento ogni riferimento alla posizione ed al ruolo dell'Avv. Viola rispetto a quanto dichiarato da . Parte_2
Alla luce del testo della scrittura deve affermarsi che il documento dimostra unicamente che l'Avv. Viola ha raccolto una dichiarazione di . Parte_2
Tale attività non integra la prova dello svolgimento dell'attività di rappresentanza, di assistenza, di consulenza e di difesa dei resistenti nella vertenza stragiudiziale contro . Parte_2
Quanto al richiamo del ricorrente ai principi della Suprema Corte in ordine alla ripartizione degli oneri probatori(ord. n.
19715/2023), va osservato che l'onere del debitore di provare l'esatto adempimento della prestazione a cui era obbligato scatta a seguito della semplice allegazione dell'inadempimento da parte del creditore ma solo dopo che quest'ultimo abbia provato la fonte del suo diritto.
Nei casi, come quello in esame, in cui il debitore della prestazione economica è a sua volta creditore di una prestazione di facere, il creditore della prestazione economica è tenuto a provare di avere eseguito la prestazione a suo carico e solo dopo avere fornito tale prova potrà limitarsi ad allegare che la controparte non ha adempiuto all'obbligo di pagamento che aveva assunto.
Consegue che la domanda dell'Avv. Viola deve essere respinta.
P.Q.M.
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara la contumacia dei resistenti;
2)rigetta la domanda del ricorrente.
Napoli, 1.4.2025. Il Giudice dott. Mauro Impresa