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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. IO TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IC CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5416 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022,
promosso da:
nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Assemini, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cinquemani, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
Pagina 1 e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dalla curatrice speciale, CP_2
, elettivamente domiciliata nel suo studio in Cagliari, Controparte_3
Parte Intervenuta
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Con provvedimento in data 10/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
vista la sentenza parziale n.520/2024 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi e Parte_1 CP_1
1) stabilire l'affidamento super esclusivo della minore alla madre CP_2 CP_1
2) dare atto che le parti concordano che il sig. verserà in favore di la somma Parte_1 CP_1
di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
3) incaricare i servizi sociali di Cagliari di proseguire, nell'ambito delle loro competenze amministrative, i servizi di supporto attivati in favore della sig.ra e della minore CP_1 Pt_1
compreso il supporto psicologico per la minore, nel rispetto della volontà della stessa, nonché il monitoraggio degli interventi complessivamente attivati.
4) spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso depositato dall' in Parte_1 CP_1 Pt_1
data 29/08/2022 e successiva costituzione della assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti CP_1
e mutato il rito, pronunciato con sentenza non definitiva n. 520/2024 in data 15/02/2024 lo
Pagina 2 scioglimento del vincolo matrimoniale tra loro, all'udienza del 9/12/2025 svolta in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 520/2024 del 19/02/2024 con la quale il
Tribunale ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
Le parti hanno concordemente richiesto che la figlia minore, sia affidata in via esclusiva CP_2
alla madre.
All'esito dell'istruttoria espletata e delle relazioni sociali in atti, considerato altresì che l' è stato Pt_1
dichiarato sospeso dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del TM in data 25/01/2023,
successivamente confermato da questo Tribunale con ordinanza del 29/04/2023, Collegio ritiene che,
allo stato, l'affidamento super esclusivo rappresenti la soluzione più adeguata a tutelare le esigenze della minore.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in
CP_ quanto eque e conformi agli interessi della figlia .
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 520/2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, definitivamente decidendo:
1) affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre CP_2 CP_1
2) dispone che versi in favore di la somma di € 100,00 a titolo di contributo Parte_1 CP_1
per il mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT e il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
Pagina 3 3) incarica i servizi sociali di Cagliari di proseguire, nell'ambito delle loro competenze amministrative, i servizi di supporto attivati in favore della e della minore, compreso il CP_1
supporto psicologico per la medesima, nel rispetto della volontà della stessa, nonché il monitoraggio degli interventi complessivamente attivati;
4) dichiara le spese del giudizio interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC CE IO TT
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