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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9332/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
CARMELINA CARUSO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
il 01/02/1983 (C.F.: ), rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv. MARINELLA CACCAMO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata
omologata la separazione consensuale ... . / In tutti i predetti casi,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Orbene.
Nel caso di specie sussiste la causa di divorzio rappresentata dalla protratta separazione legale dei coniugi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 786/2021 del
18/02/2021 di questo Tribunale nel capo relativo allo status delle
2 parti (v. decreto giudicato parziale del 31/03/2023 emesso dalla
Corte d'Appello di Catania); lo stato di separazione si è protratto per almeno un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, non interrotta da riconciliazioni.
Al riguardo, nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l' art. 3 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi come causa di divorzio, dà vita a una fattispecie complessa che contempla sia l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati sia la determinazione del periodo temporale minimo della predetta separazione ai fini della proponibilità della domanda di divorzio
(Cassazione civile , sez. VI , 23/11/2021 , n. 36176).
Del resto, in armonia con i principi affermati dalla Suprema
Corte in fattispecie analoga a quella in esame, “l'ammissibilità di una
pronuncia parziale sulla separazione giudiziale o non definitiva è stato già da tempo risolta in senso affermativo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Civ. 15279/2001” (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 23/11/2021, n. 36176 relativa a fattispecie in cui, dopo la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi ed in pendenza del giudizio di separazione per le domande ulteriori, è stata
pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti
civili del matrimonio essendo passata in giudicato la pronuncia relativa allo status).
In applicazione dei superiori principi, la circostanza che il presente giudizio sia stato instaurato in pendenza del gravame dinanzi alla Corte d'Appello avuto riguardo alle domande relative alla prole (definito, nelle more, con sentenza depositata il 25/7/2024
con cui sono state integralmente confermate le statuizioni contenute in sentenza di primo grado), non preclude quindi al Tribunale la pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo passato in giudicato il capo di sentenza afferente allo status delle parti.
3 Ciò posto, l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, poi, si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario alla quale il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9332/2023 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pizzo (VV) il 21/08/2009 tra
[...]
e trascritto nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Pizzo (VV) Atto n. 34, Parte II, Serie A,
anno 2009;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9332/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
CARMELINA CARUSO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
il 01/02/1983 (C.F.: ), rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv. MARINELLA CACCAMO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata
omologata la separazione consensuale ... . / In tutti i predetti casi,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Orbene.
Nel caso di specie sussiste la causa di divorzio rappresentata dalla protratta separazione legale dei coniugi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 786/2021 del
18/02/2021 di questo Tribunale nel capo relativo allo status delle
2 parti (v. decreto giudicato parziale del 31/03/2023 emesso dalla
Corte d'Appello di Catania); lo stato di separazione si è protratto per almeno un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale, non interrotta da riconciliazioni.
Al riguardo, nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l' art. 3 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi come causa di divorzio, dà vita a una fattispecie complessa che contempla sia l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati sia la determinazione del periodo temporale minimo della predetta separazione ai fini della proponibilità della domanda di divorzio
(Cassazione civile , sez. VI , 23/11/2021 , n. 36176).
Del resto, in armonia con i principi affermati dalla Suprema
Corte in fattispecie analoga a quella in esame, “l'ammissibilità di una
pronuncia parziale sulla separazione giudiziale o non definitiva è stato già da tempo risolta in senso affermativo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Civ. 15279/2001” (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 23/11/2021, n. 36176 relativa a fattispecie in cui, dopo la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi ed in pendenza del giudizio di separazione per le domande ulteriori, è stata
pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti
civili del matrimonio essendo passata in giudicato la pronuncia relativa allo status).
In applicazione dei superiori principi, la circostanza che il presente giudizio sia stato instaurato in pendenza del gravame dinanzi alla Corte d'Appello avuto riguardo alle domande relative alla prole (definito, nelle more, con sentenza depositata il 25/7/2024
con cui sono state integralmente confermate le statuizioni contenute in sentenza di primo grado), non preclude quindi al Tribunale la pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo passato in giudicato il capo di sentenza afferente allo status delle parti.
3 Ciò posto, l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, poi, si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario alla quale il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9332/2023 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pizzo (VV) il 21/08/2009 tra
[...]
e trascritto nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Pizzo (VV) Atto n. 34, Parte II, Serie A,
anno 2009;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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