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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PALETTA presso cui è elettivamente Controparte_1 domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: rapporti di fornitura- opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato;
in via subordinata, voglia revocare il decreto ingiuntivo, rideterminando la somma dovuta in misura notevolmente inferiore alla somma ingiunta, alla luce dei motivi di ricorso. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
PER L'OPPOSTA: “Il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.629/2023
(RG2614/2023), essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'esatta determinazione del credito per interessi di mora, tardivo il pagamento di ogni relativo credito non sostenuto da contestazione pertinente e anteriormente formata, ritenendo altresì l'opposizione priva di qualsivoglia eccezione di inadempimento alle forniture originarie, eppertanto dovuto il credito vantato in via monitoria;
in caso aggiuntivo e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
ancora in subordine e nel merito: rigettare le Controparte_2 richieste di controparte perché infondate e non provate, laddove finanche comprovanti la effettività dei contratti mediante pagamenti -pure contestati, benché- parziali delle forniture eseguite, il tutto in accoglimento dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta;
accertare e dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti di causa ed il diritto conseguente di ricevere il pagamento ingiunto col titolo pagina 1 di 4 monitorio n.629/2023 (RG2614/2023) che va confermato;
per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento delle spese di Controparte_2 lite. In totale soccombenza, disporre condanna della opponente al risarcimento ed art.93 (rectius, 96)
c.1 e 3 cod.proc.civ.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 novembre 2023 l' conveniva Controparte_2 davanti a questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 629/2023 Controparte_1 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 104472,22, oltre interessi e spese, che la banca assumeva dovutale quale cessionaria di crediti vantati da aziende farmaceutiche e da fornitori dell' n particolare, la ricorrente aveva domandato in sede monitoria il pagamento degli interessi CP_2 di mora maturati per i ritardati pagamenti delle forniture, dal dì del dovuto sino al saldo.
L'azienda ospedaliera contestava l'esistenza e l'importo del credito, in quanto fondato su atti formati dalla stessa parte cessionaria che intendeva avvalersene. Eccepiva come difettasse la prova della fonte del diritto, ossia dei contratti di fornitura stipulati con le società cedenti, dell'accettazione della cessione da parte della PA, nonché della corretta trasmissione e accettazione delle fatture da parte dell' Negava, inoltre, che fosse dovuto alcun interesse di mora, eccependo che non era CP_2 dimostrata la data di protocollo delle fatture, quindi di effettiva ricezione, dato che il termine dilatorio previsto dal D.Lgs 231/2012 decorreva dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura da parte della PA. Allegava quindi un prospetto contabile da cui risultava un importo degli interessi nettamente inferiore a quello oggetto del decreto opposto, di cui chiedeva la revoca, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, rilevandone genericità e CP_1 infondatezza. Ribadiva di aver documentato compiutamente le cessioni dei crediti sorti in capo alle sette società cedenti e come il credito azionato fosse riferito solamente agli interessi maturati dalla cessionaria per i ritardi nel pagamento delle forniture, attestati dalla documentazione contabile allegata.
Concludeva come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 23 gennaio 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione dev'essere disattesa, avendo adeguatamente documentato consistenza Controparte_1 ed ammontare dei crediti azionati in monitorio che trovano causa, com'è peraltro pacifico, nella maturazione degli interessi moratori dovuti per i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi di contratti di fornitura di beni.
La titolarità dei crediti azionati in capo alla società opposta è provata dai contratti di cessione intercorsi Contr fra le aziende fornitrici dell' e tutti stipulati nella necessaria forma scritta e CP_1 precisamente per scrittura privata autenticata dal notaio (v. all. H opposta) e tutti puntualmente comunicati alla debitrice ceduta.
Quanto all'efficacia delle avvenute cessioni, occorre osservare che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale e derogatoria rispetto a quella generale codicistica di cui agli articoli 1260 e ss., c.c., che stabiliscono il principio della libera cedibilità del pagina 2 di 4 credito non imponendo vincoli di forma. Nella specie risulta rispettato il requisito della forma richiesta per l'atto di cessione e per la modalità della sua comunicazione al debitore ceduto.
Quanto, ancora, alla necessità del relativo consenso espresso della PA, si osserva che l'art. 9, Allegato
E, della L. n. 2248/1865 (“Legge sul contezioso amministrativo”), richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” e nella specie, invero, non risulta un'espressa adesione alla cessione dell'ente ceduto, necessaria ai fini dell'opponibilità. Secondo l'interpretazione maggiormente condivisibile, tuttavia, detta necessità si pone solo qualora il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora in corso al momento della cessione e con specifico riferimento a quanto dovuto dallo Stato in relazione a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 70 RD citato), risiedendo lo scopo della norma nell'esigenza che il contraente non sia privato, in corso di rapporto, delle risorse economiche necessarie per far fronte all'adempimento delle proprie obbligazioni. Ora, non risultando specificamente allegato nè provato che il credito ceduto attenga a rapporti ancora in corso con AOU, e trattandosi peraltro di crediti maturati per interessi su prestazioni reciproche già compiutamente eseguite (la norma si riferisce invece propriamente al “prezzo” dei contratti), non può che trovare applicazione la generale disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'indagine circa la ricorrenza dell'accettazione da parte dell'ente, e ciò anche a voler superare il rilievo per cui proprio la cessione dei crediti maturati, motivata com'è noto dal cronico ritardo della P.A. nel versamento dei corrispettivi a suo carico, consente all'impresa somministrante di procurarsi la liquidità necessaria a garantirle la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali ed evitare quindi che risulti così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.
29420/2023): cosa che, peraltro, nella specie non pare avvenuta, essendosi già interamente concluse, quantomeno al momento della domanda, tutte le prestazioni/forniture sottese alle fatture. Ne deriva che, in assenza di espressa indicazione legislativa, ragioni sistematiche e di ratio impongono un'applicazione alquanto restrittiva dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 che, inoltre, richiama le citate disposizioni dell'art. 9 solo con riferimento alle somme dovute dallo Stato e ai contratti ancora in corso di esecuzione.
Inoltre, a seguito dell'inoltro del sollecito di pagamento e in occasione del ricevimento delle fatture Contr emesse da per il pagamento degli importi in oggetto, non aveva mai espresso alcun CP_1 rifiuto della cessione.
Tanto premesso, per quanto attiene alla determinazione del quantum della domanda, il credito azionato, posto che è indiscusso il regolare e corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte delle società cedenti (la banca ha anche documentato le relative fonti contrattuali), trova causa nei ritardi dei Contr pagamenti determinanti la decorrenza degli interessi di mora ex DLgs n. 231/02, sicché risulta obbligata per aver versato in ritardo i corrispettivi dovuti per le forniture originarie, adempiute dalle cedenti.
Al riguardo ha prodotto le fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili, i prospetti CP_1 inerenti a ciascuna nota di addebito prodotta in monitorio, allegando anche i conteggi dettagliati degli interessi di mora maturati in relazione a ogni singola fattura azionata. Al riguardo è sufficiente osservare che l'opponente lamenta genericamente come non vi sia prova adeguata della “corretta trasmissione e accettazione delle fatture da parte dell'AOU” (così nell'atto introduttivo) e della data del relativo protocollo, quindi non contesta propriamente le date di ricezione delle fatture elettroniche, tutte pagina 3 di 4 specificamente documentate da osservandosi sul punto come la data della relativa CP_1 annotazione al protocollo non rilevi ai fini della decorrenza del termine di pagamento. Trattandosi, inoltre, di fatturazioni elettroniche, esse vengono automaticamente inserite nel Sistema di Interscambio
e non risulta affatto che l'ente debitore le avesse contestate o ne avesse negato la ricezione, tant'è che i relativi pagamenti erano stati tutti eseguiti, sebbene appunto con ritardo.
Ancora, a fronte della produzione e del richiamo nella comparsa di costituzione di del CP_1 prospetto riepilogativo di tutte le fatture, delle date dei relativi pagamenti e del correlato ammontare degli interessi di mora maturati per il ritardo, pure analiticamente indicati, l'AOU opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione, ribadendo nella prima memoria depositata ex art 171 ter, c.p.c. che “alcuni interessi sono calcolati su fatture stornate”, non indicandone alcuna, che “la grande parte delle fatture sono state pagate entro i termini di validità della fattura”, non indicando peraltro alcun pagamento e facendo riferimento alla produzione, peraltro non effettuata (né comunque sufficiente alla prova del pagamento effettivo), dei relativi mandati di pagamento.
Gli interessi devono reputarsi dunque correttamente calcolati e sono dovuti in applicazione dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 b del DLgs 231/2002) dall' stante il documentato, colpevole ritardo Controparte_2 nel pagamento del corrispettivo delle consegne di merci, comportante l'automatica costituzione in mora dell'ente. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza. Non si ravvisano le condizioni per l'ulteriore Contr condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non ritenendosi che abbia resistito in giudizio con colpa grave cagionando alla parte vittoriosa un pregiudizio ulteriore che non trovi adeguato ristoro nella rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'opposta Controparte_2 CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 14.200,00, oltre rimborso forfetario, iva e CP_1 cpa come per legge.
Sassari, 13 giugno 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PALETTA presso cui è elettivamente Controparte_1 domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: rapporti di fornitura- opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato;
in via subordinata, voglia revocare il decreto ingiuntivo, rideterminando la somma dovuta in misura notevolmente inferiore alla somma ingiunta, alla luce dei motivi di ricorso. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
PER L'OPPOSTA: “Il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.629/2023
(RG2614/2023), essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'esatta determinazione del credito per interessi di mora, tardivo il pagamento di ogni relativo credito non sostenuto da contestazione pertinente e anteriormente formata, ritenendo altresì l'opposizione priva di qualsivoglia eccezione di inadempimento alle forniture originarie, eppertanto dovuto il credito vantato in via monitoria;
in caso aggiuntivo e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
ancora in subordine e nel merito: rigettare le Controparte_2 richieste di controparte perché infondate e non provate, laddove finanche comprovanti la effettività dei contratti mediante pagamenti -pure contestati, benché- parziali delle forniture eseguite, il tutto in accoglimento dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta;
accertare e dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti di causa ed il diritto conseguente di ricevere il pagamento ingiunto col titolo pagina 1 di 4 monitorio n.629/2023 (RG2614/2023) che va confermato;
per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento delle spese di Controparte_2 lite. In totale soccombenza, disporre condanna della opponente al risarcimento ed art.93 (rectius, 96)
c.1 e 3 cod.proc.civ.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 novembre 2023 l' conveniva Controparte_2 davanti a questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 629/2023 Controparte_1 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 104472,22, oltre interessi e spese, che la banca assumeva dovutale quale cessionaria di crediti vantati da aziende farmaceutiche e da fornitori dell' n particolare, la ricorrente aveva domandato in sede monitoria il pagamento degli interessi CP_2 di mora maturati per i ritardati pagamenti delle forniture, dal dì del dovuto sino al saldo.
L'azienda ospedaliera contestava l'esistenza e l'importo del credito, in quanto fondato su atti formati dalla stessa parte cessionaria che intendeva avvalersene. Eccepiva come difettasse la prova della fonte del diritto, ossia dei contratti di fornitura stipulati con le società cedenti, dell'accettazione della cessione da parte della PA, nonché della corretta trasmissione e accettazione delle fatture da parte dell' Negava, inoltre, che fosse dovuto alcun interesse di mora, eccependo che non era CP_2 dimostrata la data di protocollo delle fatture, quindi di effettiva ricezione, dato che il termine dilatorio previsto dal D.Lgs 231/2012 decorreva dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura da parte della PA. Allegava quindi un prospetto contabile da cui risultava un importo degli interessi nettamente inferiore a quello oggetto del decreto opposto, di cui chiedeva la revoca, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, rilevandone genericità e CP_1 infondatezza. Ribadiva di aver documentato compiutamente le cessioni dei crediti sorti in capo alle sette società cedenti e come il credito azionato fosse riferito solamente agli interessi maturati dalla cessionaria per i ritardi nel pagamento delle forniture, attestati dalla documentazione contabile allegata.
Concludeva come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 23 gennaio 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione dev'essere disattesa, avendo adeguatamente documentato consistenza Controparte_1 ed ammontare dei crediti azionati in monitorio che trovano causa, com'è peraltro pacifico, nella maturazione degli interessi moratori dovuti per i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi di contratti di fornitura di beni.
La titolarità dei crediti azionati in capo alla società opposta è provata dai contratti di cessione intercorsi Contr fra le aziende fornitrici dell' e tutti stipulati nella necessaria forma scritta e CP_1 precisamente per scrittura privata autenticata dal notaio (v. all. H opposta) e tutti puntualmente comunicati alla debitrice ceduta.
Quanto all'efficacia delle avvenute cessioni, occorre osservare che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale e derogatoria rispetto a quella generale codicistica di cui agli articoli 1260 e ss., c.c., che stabiliscono il principio della libera cedibilità del pagina 2 di 4 credito non imponendo vincoli di forma. Nella specie risulta rispettato il requisito della forma richiesta per l'atto di cessione e per la modalità della sua comunicazione al debitore ceduto.
Quanto, ancora, alla necessità del relativo consenso espresso della PA, si osserva che l'art. 9, Allegato
E, della L. n. 2248/1865 (“Legge sul contezioso amministrativo”), richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” e nella specie, invero, non risulta un'espressa adesione alla cessione dell'ente ceduto, necessaria ai fini dell'opponibilità. Secondo l'interpretazione maggiormente condivisibile, tuttavia, detta necessità si pone solo qualora il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora in corso al momento della cessione e con specifico riferimento a quanto dovuto dallo Stato in relazione a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 70 RD citato), risiedendo lo scopo della norma nell'esigenza che il contraente non sia privato, in corso di rapporto, delle risorse economiche necessarie per far fronte all'adempimento delle proprie obbligazioni. Ora, non risultando specificamente allegato nè provato che il credito ceduto attenga a rapporti ancora in corso con AOU, e trattandosi peraltro di crediti maturati per interessi su prestazioni reciproche già compiutamente eseguite (la norma si riferisce invece propriamente al “prezzo” dei contratti), non può che trovare applicazione la generale disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'indagine circa la ricorrenza dell'accettazione da parte dell'ente, e ciò anche a voler superare il rilievo per cui proprio la cessione dei crediti maturati, motivata com'è noto dal cronico ritardo della P.A. nel versamento dei corrispettivi a suo carico, consente all'impresa somministrante di procurarsi la liquidità necessaria a garantirle la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali ed evitare quindi che risulti così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.
29420/2023): cosa che, peraltro, nella specie non pare avvenuta, essendosi già interamente concluse, quantomeno al momento della domanda, tutte le prestazioni/forniture sottese alle fatture. Ne deriva che, in assenza di espressa indicazione legislativa, ragioni sistematiche e di ratio impongono un'applicazione alquanto restrittiva dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 che, inoltre, richiama le citate disposizioni dell'art. 9 solo con riferimento alle somme dovute dallo Stato e ai contratti ancora in corso di esecuzione.
Inoltre, a seguito dell'inoltro del sollecito di pagamento e in occasione del ricevimento delle fatture Contr emesse da per il pagamento degli importi in oggetto, non aveva mai espresso alcun CP_1 rifiuto della cessione.
Tanto premesso, per quanto attiene alla determinazione del quantum della domanda, il credito azionato, posto che è indiscusso il regolare e corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte delle società cedenti (la banca ha anche documentato le relative fonti contrattuali), trova causa nei ritardi dei Contr pagamenti determinanti la decorrenza degli interessi di mora ex DLgs n. 231/02, sicché risulta obbligata per aver versato in ritardo i corrispettivi dovuti per le forniture originarie, adempiute dalle cedenti.
Al riguardo ha prodotto le fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili, i prospetti CP_1 inerenti a ciascuna nota di addebito prodotta in monitorio, allegando anche i conteggi dettagliati degli interessi di mora maturati in relazione a ogni singola fattura azionata. Al riguardo è sufficiente osservare che l'opponente lamenta genericamente come non vi sia prova adeguata della “corretta trasmissione e accettazione delle fatture da parte dell'AOU” (così nell'atto introduttivo) e della data del relativo protocollo, quindi non contesta propriamente le date di ricezione delle fatture elettroniche, tutte pagina 3 di 4 specificamente documentate da osservandosi sul punto come la data della relativa CP_1 annotazione al protocollo non rilevi ai fini della decorrenza del termine di pagamento. Trattandosi, inoltre, di fatturazioni elettroniche, esse vengono automaticamente inserite nel Sistema di Interscambio
e non risulta affatto che l'ente debitore le avesse contestate o ne avesse negato la ricezione, tant'è che i relativi pagamenti erano stati tutti eseguiti, sebbene appunto con ritardo.
Ancora, a fronte della produzione e del richiamo nella comparsa di costituzione di del CP_1 prospetto riepilogativo di tutte le fatture, delle date dei relativi pagamenti e del correlato ammontare degli interessi di mora maturati per il ritardo, pure analiticamente indicati, l'AOU opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione, ribadendo nella prima memoria depositata ex art 171 ter, c.p.c. che “alcuni interessi sono calcolati su fatture stornate”, non indicandone alcuna, che “la grande parte delle fatture sono state pagate entro i termini di validità della fattura”, non indicando peraltro alcun pagamento e facendo riferimento alla produzione, peraltro non effettuata (né comunque sufficiente alla prova del pagamento effettivo), dei relativi mandati di pagamento.
Gli interessi devono reputarsi dunque correttamente calcolati e sono dovuti in applicazione dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 b del DLgs 231/2002) dall' stante il documentato, colpevole ritardo Controparte_2 nel pagamento del corrispettivo delle consegne di merci, comportante l'automatica costituzione in mora dell'ente. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza. Non si ravvisano le condizioni per l'ulteriore Contr condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non ritenendosi che abbia resistito in giudizio con colpa grave cagionando alla parte vittoriosa un pregiudizio ulteriore che non trovi adeguato ristoro nella rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'opposta Controparte_2 CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 14.200,00, oltre rimborso forfetario, iva e CP_1 cpa come per legge.
Sassari, 13 giugno 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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