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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/03/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 582/2020 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. TA Buiani) a mezzo ricorso depositato il 30/7/2020
contro
RO
(che sarà difesa dall'avv. Saverio Casulli)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 23, letterali):
“condannare la a RO risarcire il ricorrente dei danni patiti in conseguenza del mancato trasferimento a dal 1/1/1990, quantificati in tesi in € CP_1
94.802,00 e in ip € 90.790,00 o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
La convenuta, si RO costituiv della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 6, letterali)
“che il Giudice 1. rigetti il ricorso avversario, perché inammissibile e infondato;
2. condanni il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 degli onorari”.
*
1 All'udienza 16/12/2020, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi: su piattaforma Teams, , difeso dall'avv. Parte_1
TA Buiani;
per la , l'avv. Saverio RO
Casulli, anche nella qualità di procuratore speciale, come in atti.
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il ricorrente produce CUD 2014, relativo all'anno 2013. La si oppone per tardività. CP_1
Il nte insiste sulla necessità di consulenza tecnica contabile d'ufficio, meramente permettendosi di segnalare il nominativo della dott.ssa , nominata in precedente Persona_1 occasione nel caso. La Banca si oppone, ritendo impediente la propria contestazione in ordine all'an.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice si riserva in ordine al programma istruttorio/decisorio.
Il giudice, a mezzo ordinanza 16/5/2022, sciolta la riserva assunta nella causa n. 588/2020 rgl: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, affinchè (bozza ipotetica di quesito) data la composita pretesa risarcitoria del lavoratore ricorrente e le sue argomentazioni contabili, e le osservazioni di natura contabile offerte dalla
[...]
convenuta, esprima il proprio RO contabile su tutte le poste creditorie in ipotesi spettanti al lavoratore. Nulla oppone il giudice alla nomina della consulente in persona della dott.ssa comm.sta mandando la Cancelleria Persona_1 per la sua convocazione p dell'incarico.
2 Fissa al fine l'udienza del 13/7/2022, ore 11:00 (programmando discussione della causa al 27/10/2023, ore 11:15).
All'udienza 13/7/2022, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. TA Buiani;
Parte_1 per la , l'avv. Saverio RO
Casulli.
L'avv. Buiani per il ricorrente chiede darsi preliminarmente atto di avere restituito alla Banca la somma di € 1.991,07 menzionata a p. 2 della memoria difensiva avversaria. L'avv. Casulli ne dà atto.
L'avv. Casulli per la Banca rileva che la nomina della stessa consulente tecnica d'ufficio non appare opportuna, poiché pur non sussistendo gli estremi di una ricusazione, la stessa si è pronunciata tra le stesse parti in causa simile la cui unica differenza è il periodo temporale. L'avv. Buiani ritiene il rilievo infondato, sussistendo al contrario ragioni di opportunità ed economia processuale per la nomina della stessa ausiliaria su diverso oggetto. Il giudice, rilevato il compito di mera ricostruzione tecnica contabile su diverso oggetto ritiene non inopportuna la nomina della stessa ausiliaria, sussistendo anzi ragioni di opportunità ed economia di lavoro nell'avvalersi della stessa consulente che già ha affrontato la specialistica materia.
Presente la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Per_1
, che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno,
[...] qualificandosi, dottoressa commercialista (…) che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi:
3 preso atto della pretesa risarcitoria del lavoratore nella sua articolazione complessa e le sue argomentazioni contabili, e le osservazioni di natura contabile offerte dalla
[...]
convenuta, esprima il proprio parere contabile RO ditorie in ipotesi spettanti al lavoratore.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 16/9/2022, ore 16:00 presso lo studio indicato, anche in forma da remoto da concordare direttamente con i consulenti di parte e i procuratori delle parti. Il ricorrente nomina ctp c/o Pistoia;
la Persona_2 Org_1
Banca, conferma la nomina in atti della dott.ssa Persona_3
[...] consulente, nel termine del 16/1/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 1/3/2023 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 1/4/2023 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 800,00.
Il giudice conferma la programmazione decisoria al 27/10/2023, ore 11:15 con termine per note al 17/10.
4 All'udienza 27/10/2023, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127-bis cpc, , difeso Parte_1 dall'avv. TA Buiani;
in presenza per la , l'avv. RO
Saverio Casulli.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: ordinanza: ritenutane la necessità, voglia la consulente tecnica nominata d'ufficio, in ordine ai rilievi contenuti nelle rispettive note difensive delle parti, offrire esaustivi chiarimenti e/o integrazioni, limitatamente ai punti che non ritenga possano trovare già adeguata risposta contabile nel proprio elaborato, richiamandone eventualmente i passi. Concesso termine per i chiarimenti/integrazioni richieste al 31/1/2024, si aggiorna la discussione al 27/3/2024, ore 10:30, autorizzando note – limitate alla sopravvenienza tecnica – al 17/3.
Facoltà udienza da remoto ex art. 127-bis cpc, in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 27/3/2024, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc:
, difeso dall'avv. TA Buiani;
Parte_1 per la , l'avv. Saverio RO
Casulli.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
5 Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Premessa sulle anteatte vicende giudiziarie ed attuale oggetto del giudizio.
Con sentenza n. 182/94 del 7/6-10/8/94 il Pretore di – CP_1
Giudice del Lavoro (doc. 1 ric.), accertava il diritto del lavoratore ricorrente al rientro nella esattoria di Parte_1 provenienza ( ) alla data (1/1/1990) del trasferimento della CP_1 gestione delle esattorie di Massa e Cozzile (Pistoia) e pronunciava condanna generica della al RO risarcimento dei danni. La sentenza diveniva definitiva a seguito della sentenza n. 371/94 del 16/11-15/12/1994 del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro (doc. 2 ric.) che dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Pretore e la CP_1 sentenza n. 5579 del 98 con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Siena (doc. 3 ric.)
Con successivo ricorso depositato il 28/01/2003, il lavoratore, premesso che la non aveva RO mai ottemperato all'ordine di reintegrarlo presso l'esattoria di
, chiedeva la quantificazione di tutti i danni subiti allo stato CP_1 fino al 31/12/1998 (primo periodo 1990/1998) e con sentenza n. 279 del 02/12/2005 (doc. 4 ric.), il Tribunale di Siena accoglieva la domanda di e condannava la resistente a Parte_1 corrispondergli € 90.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti nel periodo indicato, determinati dalle differenze tra la retribuzione
6 virtuale dell'Esattoria di provenienza ( ) e la retribuzione CP_1 percepita presso l' . Organizzazione_2
La sentenza passava in giudicato.
Con ricorso notificato il 23/3/2011, il lavoratore adiva nuovamente il Tribunale di Siena – Sezione Lavoro per ottenere il ristoro dei danni maturati dopo il 31/12/1998 (periodo 1/01/1999- 31/12/2008). Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 83/2016 del 20/5- 22/06/2016 (doc. 5 ric.) di condanna della RO al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
83.672,89 nonché di quella di € 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, rispettivamente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese legali A seguito di appello proposto dalla RO
veniva emessa dalla Corte di appello di Firenze sentenza n.
[...]
425 del 9/07/2018 (doc. 6 ric) con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la convenuta veniva CP_1 condannata a risarcire il solo danno patrimoniale quantificato in € 76.559,69. Tale importo era stato così quantificato a seguito di supplemento di perizia espletata in grado di appello (docc. 7 e 8) con la quale è stata calcolata la retribuzione virtuale che sarebbe spettata al lavoratore qualora la lo avesse riammesso in CP_1 servizio nel gennaio 1990, quando era illegittimamente passato da a Controparte_2 CP_3
In sostanza, nei giudizi che si sono susseguiti dopo il primo giudizio del Pretore di sulla illegittimità del comportamento CP_1 della si è acc la debenza a titolo risarcitorio della CP_1 differenza fra quanto egli avrebbe astrattamente percepito in assenza del comportamento illegittimo della e quanto aveva CP_1 di fatto percepito presso fino al dicembre 2008. CP_3
Anche tale sentenz ta in giudicato non avendo le parti proposto ricorso per Cassazione.
La sentenza della Corte d'Appello, accogliendo parzialmente l'appello della condannava il lavoratore alla restituzione di CP_1 una parte dell a pagatagli, in esecuzione della sentenza di primo grado. La ha adempiuto al contenuto dispositivo delle CP_1 sentenze appena sopra ricordate.
7 Il lavoratore ha adempiuto parzialmente al dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Firenze, non restituendo la somma di € 1.991,07, determinata da un errato suo conteggio, di interessi e a rivalutazione sulla somma di € 76.559,69.
Nelle more con lettera racc.ta del 15/2/2017, il lavoratore rivendicava anche tutti i danni subiti dopo la data del 31/12/2008 (doc. 9) anche al fine di interrompere i termini prescrizionali.
A decorrrere dal 1/7/2013 è stato Parte_1 collocato in quiescenza e pertanto, oltre alle differenze retributive ulteriormente maturate nell'ultimo periodo, 2009-2013, afferma di avere ricevuto un trattamento di fine rapporto ed un trattamento pensionistico di importo inferiore, che non avrebbero tenuto conto dell'originario accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad essere reinserito nell'organico della RO
.
[...]
*
§ 2. Pregiudizio retributivo correlato all'ulteriore periodo 2009- 2013.
La consulente tecnica d'ufficio ha correttamente ritenuta necessaria la disamina dei precedenti accertamenti giudiziali al fine di individuare la base di riferimento retributiva con specifico riferimento al livello di inquadramento da adoperare per il calcolo delle retribuzioni spettanti al lavoratore, in merito alla quale è stato individuato il 4° livello della 3° area professionale per tutto il periodo 01/01/2009-30/06/2013, per i dipendenti che prestano servizio presso le Concessioni del Servizio Riscossione Tributi gestite dalla . RO
L'ausiliaria tecnica, come riscontrabile dal prospetto di calcolo riportato nell'allegato A (denominato Differenze Retributive), ha provveduto ad esporre tutti gli elementi tabellari della retribuzione per il richiamato livello, nonché tutti gli istituti contrattualmente previsti ed utili alla determinazione del totale retributivo spettante per i singoli mesi.
8 Tale ammontare è stato rapportato per differenza a quanto percepito dal lavoratore, come da prospetti paga allegati al ricorso, per gli stessi periodi.
Inoltre, in considerazione di quanto accertato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 425 del 09/07/2018 (doc. 6 ric.), per gli importi scaturenti dalla comparazione dei differenti livelli retributivi, collegati al mancato riconoscimento della qualifica di capo ufficio, la consulente tecnica d'ufficio ha correttamente ritenuto di doversi adeguare a tale disposizione, decurtando dal totale spettante mensile l'importo equivalente ad un terzo delle mere differenze riscontrate tra il 3° ed il 4° livello retributivo per il periodo oggetto della propria perizia.
Dalle risultanze scaturite sulle singole differenze mensili sono emerse le seguenti differenze totali annue:
- anno 2009 differenze a debito per € 464,78 (-)
- anno 2010 differenze a debito per € 1.561,68 (-)
- anno 2011 differenze a debito per € 1.745,71 (-)
- anno 2012 differenze a credito per € 1.536,17 (+)
- anno 2013 differenze a credito per € 2.849,56 (+) Dalla somma algebrica degli importi risultanti a credito ed a debito per il periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2013 emerge un totale di € 613,56 riconosciuto dalla consulente tecnica d'ufficio come importo dovuto dalla al RO ricorrente a titolo di differenze retributive.
*
Con riferimento a quanto richiesto dal lavoratore ricorrente a titolo di buoni pasto evidenzia la consulente come l'importo esposto in ricorso da utilizzare come base di calcolo pari ad € 1.158,70, derivante da quanto attribuito nella richiamata sentenza 425/2018 della Corte di appello di Firenze per un totale di € 11.587,00 per un periodo totale di anni 10 (dal 01/01/1999 al 31/12/2008), non possa considerarsi come dato base valido per il calcolo dell'istituto, per l'intervenuta variazione degli importi giornalieri riconosciuti. Infatti, come enunciato dalla contrattazione aziendale, all'art. 65, con decorrenza 01/07/2001 l'azienda riconosce un buono pasto nella misura di € 5,29 per ogni giorno di presenza in servizio coerentemente con i criteri adottati presso il ramo del credito.
9 Appurata, correttamente, l'obbligazione contrattuale della Banca datrice in ordine al riconoscimento dell'istituto in discorso, la consulente ha dichiarato di non aver potuto reperire in atti alcun dato che permetta di rilevare i giorni di effettiva presenza del lavoratore nel periodo interessato, dal 01/01/2009 al 30/06/2013.
La consulente ha pertanto espresso il proprio parere contabile evidenziando come segue il calcolo applicato per la definizione economica di tale posta risarcitoria: la consulente ha preliminarmente ricavato i giorni lavorabili per un dipendente con orario di lavoro settimanale articolato di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì sottraendo pertanto dal totale dei giorni annui di calendario tutti i sabati e le domeniche;
successivamente sono state ulteriormente sottratte tutte le festività cadenti, per ogni singolo anno, nei corrispondenti giorni settimanali con esclusione delle festività cadenti nelle giornate di sabato e domenica;
da tale operazione il totale dei giorni lavorabili, per il periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2013 è risultato pari a 1141 come da prospetto di calcolo riportato nell'allegato B (denominato Giorni Lavorabili). Pertanto in relazione alle pretese risarcitorie inerenti il riconoscimento degli importi relativi ai buoni pasto la consulente ha quantificato infine tale valore (ad esito di corretto rilievo contabile critico della in ordine alla mancata decurtazione dei giorni di CP_1 ferie fruiti in base ai prospetti paga) in € 5.565,08 (pari a 1052 giorni moltiplicato per € 5,29).
La ha obiettato al RO riguardo, che dalla comune regolamentazione collettiva “non risulta che i dipendenti di (successore del avessero un Org_3 trattamento migliore dei dipendenti co , di Parte_1
e poi di ”. Org_5 Org_6
La valutazione economica condotta dalla consulente tecnica d'ufficio è stata puntualmente effettuata in applicazione dell'art. 49 del CCNL del 09/04/2008, e infati il lavoratore, non essendo escluso per inquadramento nella qualifica di Quadro direttivo di 3°
o 4° livello, rientra tra i lavoratori a cui spetta l'erogazione del buono per la consumazione del pasto.
10 La al di là RO dell'osservazione generale, non ha tuttavia allegato e dimostrato la corrispondente percezione dell'emolumento presso l'invariato datore di lavoro, né la presenza di un servizio mensa aziendale del quale il lavoratore abbia potuto sostitutivamente fruire.
Correttamente, pertanto, la consulente tecnica d'ufficio, avendo rilevato la pacifica spettanza del diritto e non avendo riscontrato alcuna eccezione in merito al dettato dell'enunciato normativo contrattuale collettivo, ha ritenuto dovuto il relativo riconoscimento economico.
*
§ 3. Deteriore quantificazione del trattamento di fine rapporto.
Preliminarmente, riterremmo la domanda giudiziale non preclusa sul punto dalla ipotizzata deducibilità nei precedenti giudizi, preclusione che discenderebbe dal ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile" (cfr. Cass. SL 2008/ n. 28719). Diversa la fattispecie decisa, ad es. da Cass. . 4016, CP_4 dove si è affermato “sussiste(nte) indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario,
11 che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittime due distinte azioni giudiziarie del lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro, instaurate a seguito della cessazione dello stesso rapporto subordinato, relative una al pagamento del premio di risultato e l'altra alla rideterminazione del t.f.r. per l'incidenza di voci retributive percepite in via continuativa). Diversamente, nel caso sottoposto alla nostra cognizione a fini decisori, il lavoratore ha ritenuto non irragionevolmente opportuno avanzare la pretesa risarcitoria in ordine al differenziale negativo sul trattamento di fine rapporto solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad obbligazione compiutamente nota e consolidata solo a rapporto già concluso (correttamente cumulando in unico giudizio la pretesa per deteriore trattamento retributivo dell'ultimo periodo interessato, come quella per il lamentato pregiudizio pensionistico alla cessazione del rapporto).
*
Evidente la astratta fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti della , poiché ad essa RO
è imputabile la responsabilità, in base a pregresso accertamento, dell'ipotetico deteriore ammontare del TFR ad opera del soggetto tenuto ad erogarlo, quindi infondata l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” proposta dalla CP_1
*
Nel merito della specifica pretesa, la consulente tecnica d'ufficio, in relazione allo specifico danno subito per il deteriore trattamento di fine rapporto, ha determinato a tale titolo, come da calcoli riportati nell' allegato C (denominato TFR), l'importo di € 2.787,49.
Ai fini del relativo calcolo, la consulente ha considerato utili gli importi effettivamente riconosciuti, derivanti dalle sole differenze retributive, identificate dalla stessa consulente tecnica d'ufficio, per il periodo oggetto della propria indagine dal 01/01/2009 al 30/06/2013, nonché dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze per il periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2008.
12 Per il periodo dal 01/01/1990 al 31/12/1998 con sentenza n. 279 del 02/12/2005 il giudice del Tribunale di Siena riconosceva l'importo complessivo di € 90.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito patrimoniale e non patrimoniale, pertanto al consulente, non rilevando alcun elemento certo ad individuare le sole somme relative analiticamente alle differenze retributive annue calcolate sul periodo dal 1990 al 1998, non ha potuto tenere conto di tale intervallo temporale escludendolo dal conteggio totale.
Criticamente, il lavoratore ritiene che anche riguardo alla differenza sul trattamento di fine rapporto la consulente tecnica d'ufficio sia incorsa in errore omettendo di considerare circa un decennio di ricostruzione “virtuale” della sua carriera (dal 1/1/1990 al 31/12/1998 come riconosciuto nella sentenza di condanna del Tribunale di Siena n. 279/2005) per stabilire quale fosse l'importo del TFR allo stesso spettante. Così facendo, si duole il ricorrente, la consulente lo avrebbe fortemente penalizzato, proprio perché in tale somma erano ricomprese anche le differenze retributive spettanti e quindi somme computabili ai fini della quantificazione del tfr “virtuale”, ossia che egli avrebbe percepito in assenza del comportamento illegittimo della Banca. Per questo il lavoratore propone di superare la difficoltà evidenziata dalla consulente sulla base di un criterio equitativo, considerando o l'intero importo di € 90.000,00 riconosciuto in via equitativa nella sentenza citata, oppure la metà di tale importo pari ad € 45.000,00 come differenza retributiva e quindi considerarla solo in questi limiti ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.
Ritiene il giudice corretta la più rigorosa determinazione della consulente tecnica d'ufficio, dovendosi riconoscere alla proposta interpretativa del ricorrente solo un fondo di ragionevolezza che non emerge dai limiti di una quantificazione del tutto arbitraria.
*
§ 4. Pregiudizio pensionistico: insufficiente dimostrazione.
Per quanto concerne le pretese risarcitorie avanzate dal lavoratore ricorrente in relazione alle differenze che gli sarebbero
13 spettate sul trattamento pensionistico mensile, rileva correttamente la consulente tecnica d'ufficio che l'importo della pensione con sistema retributivo, come effettuato anche nei prospetti forniti dal ricorrente, si compone di due quote: la quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti;
la quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti. Dalla composizione dell'importo relativo per l'assegno di pensione calcolato con il sistema retributivo risulta dunque fondamentale la corretta esposizione dei montanti contributivi annui anche precedenti gli ultimi 5 anni di lavoro. Premesso quanto riportato in relazione alla specifica posta risarcitoria avanzata dal ricorrente, la consulente, sebbene abbia riconosciuto, dal 01/01/2009 al 30/06/2013, la somma di € 613,56 per differenze retributive totali su tutto il richiamato periodo, non ha potuto materialmente procedere alla specifica determinazione per la presenza di importi risultanti a debito (v. sopra § 2) per il ricorrente con specifico riferimento ad anni indispensabili alla determinazione della menzionata quota A, componente parte dell'assegno di pensione. Pertanto per assenza di dati contabili utili alla quantificazione della specifica pretesa di differenze sul trattamento pensionistico la consulente non ha potuto riconoscerne il relativo titolo di attribuzione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna la
[...]
al pagamento in favore di RO [...]
di € 613,56 + € 5.565,08 (danno per differenziale Parte_1 retributivo relativo al periodo 2009-2013) oltre € 2.787,49 (danno per differenziale su ), nulla per danno prensionistico, oltre, sulle somme predette, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo,
14 Compensate per 1/2 tra le parti le spese processuali, condanna la al pagamento in RO favore di del residuo 1/2, 1/2 liquidato in € Parte_1
2.694,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per le quattro fasi), oltre Iva e Cap come per legge e € 189,75 per c.u. nella stessa misura ripartendo il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con decreto 27/10/2023 e decreto integrativo del 27/3/2024.
Siena, 27/3/2024
il giudice Delio Cammarosano
15
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 582/2020 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. TA Buiani) a mezzo ricorso depositato il 30/7/2020
contro
RO
(che sarà difesa dall'avv. Saverio Casulli)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 23, letterali):
“condannare la a RO risarcire il ricorrente dei danni patiti in conseguenza del mancato trasferimento a dal 1/1/1990, quantificati in tesi in € CP_1
94.802,00 e in ip € 90.790,00 o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
La convenuta, si RO costituiv della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 6, letterali)
“che il Giudice 1. rigetti il ricorso avversario, perché inammissibile e infondato;
2. condanni il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 degli onorari”.
*
1 All'udienza 16/12/2020, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi: su piattaforma Teams, , difeso dall'avv. Parte_1
TA Buiani;
per la , l'avv. Saverio RO
Casulli, anche nella qualità di procuratore speciale, come in atti.
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il ricorrente produce CUD 2014, relativo all'anno 2013. La si oppone per tardività. CP_1
Il nte insiste sulla necessità di consulenza tecnica contabile d'ufficio, meramente permettendosi di segnalare il nominativo della dott.ssa , nominata in precedente Persona_1 occasione nel caso. La Banca si oppone, ritendo impediente la propria contestazione in ordine all'an.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice si riserva in ordine al programma istruttorio/decisorio.
Il giudice, a mezzo ordinanza 16/5/2022, sciolta la riserva assunta nella causa n. 588/2020 rgl: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, affinchè (bozza ipotetica di quesito) data la composita pretesa risarcitoria del lavoratore ricorrente e le sue argomentazioni contabili, e le osservazioni di natura contabile offerte dalla
[...]
convenuta, esprima il proprio RO contabile su tutte le poste creditorie in ipotesi spettanti al lavoratore. Nulla oppone il giudice alla nomina della consulente in persona della dott.ssa comm.sta mandando la Cancelleria Persona_1 per la sua convocazione p dell'incarico.
2 Fissa al fine l'udienza del 13/7/2022, ore 11:00 (programmando discussione della causa al 27/10/2023, ore 11:15).
All'udienza 13/7/2022, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. TA Buiani;
Parte_1 per la , l'avv. Saverio RO
Casulli.
L'avv. Buiani per il ricorrente chiede darsi preliminarmente atto di avere restituito alla Banca la somma di € 1.991,07 menzionata a p. 2 della memoria difensiva avversaria. L'avv. Casulli ne dà atto.
L'avv. Casulli per la Banca rileva che la nomina della stessa consulente tecnica d'ufficio non appare opportuna, poiché pur non sussistendo gli estremi di una ricusazione, la stessa si è pronunciata tra le stesse parti in causa simile la cui unica differenza è il periodo temporale. L'avv. Buiani ritiene il rilievo infondato, sussistendo al contrario ragioni di opportunità ed economia processuale per la nomina della stessa ausiliaria su diverso oggetto. Il giudice, rilevato il compito di mera ricostruzione tecnica contabile su diverso oggetto ritiene non inopportuna la nomina della stessa ausiliaria, sussistendo anzi ragioni di opportunità ed economia di lavoro nell'avvalersi della stessa consulente che già ha affrontato la specialistica materia.
Presente la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Per_1
, che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno,
[...] qualificandosi, dottoressa commercialista (…) che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi:
3 preso atto della pretesa risarcitoria del lavoratore nella sua articolazione complessa e le sue argomentazioni contabili, e le osservazioni di natura contabile offerte dalla
[...]
convenuta, esprima il proprio parere contabile RO ditorie in ipotesi spettanti al lavoratore.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 16/9/2022, ore 16:00 presso lo studio indicato, anche in forma da remoto da concordare direttamente con i consulenti di parte e i procuratori delle parti. Il ricorrente nomina ctp c/o Pistoia;
la Persona_2 Org_1
Banca, conferma la nomina in atti della dott.ssa Persona_3
[...] consulente, nel termine del 16/1/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 1/3/2023 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 1/4/2023 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 800,00.
Il giudice conferma la programmazione decisoria al 27/10/2023, ore 11:15 con termine per note al 17/10.
4 All'udienza 27/10/2023, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127-bis cpc, , difeso Parte_1 dall'avv. TA Buiani;
in presenza per la , l'avv. RO
Saverio Casulli.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: ordinanza: ritenutane la necessità, voglia la consulente tecnica nominata d'ufficio, in ordine ai rilievi contenuti nelle rispettive note difensive delle parti, offrire esaustivi chiarimenti e/o integrazioni, limitatamente ai punti che non ritenga possano trovare già adeguata risposta contabile nel proprio elaborato, richiamandone eventualmente i passi. Concesso termine per i chiarimenti/integrazioni richieste al 31/1/2024, si aggiorna la discussione al 27/3/2024, ore 10:30, autorizzando note – limitate alla sopravvenienza tecnica – al 17/3.
Facoltà udienza da remoto ex art. 127-bis cpc, in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 27/3/2024, nella causa n. 582/2020 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc:
, difeso dall'avv. TA Buiani;
Parte_1 per la , l'avv. Saverio RO
Casulli.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
5 Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Premessa sulle anteatte vicende giudiziarie ed attuale oggetto del giudizio.
Con sentenza n. 182/94 del 7/6-10/8/94 il Pretore di – CP_1
Giudice del Lavoro (doc. 1 ric.), accertava il diritto del lavoratore ricorrente al rientro nella esattoria di Parte_1 provenienza ( ) alla data (1/1/1990) del trasferimento della CP_1 gestione delle esattorie di Massa e Cozzile (Pistoia) e pronunciava condanna generica della al RO risarcimento dei danni. La sentenza diveniva definitiva a seguito della sentenza n. 371/94 del 16/11-15/12/1994 del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro (doc. 2 ric.) che dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Pretore e la CP_1 sentenza n. 5579 del 98 con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Siena (doc. 3 ric.)
Con successivo ricorso depositato il 28/01/2003, il lavoratore, premesso che la non aveva RO mai ottemperato all'ordine di reintegrarlo presso l'esattoria di
, chiedeva la quantificazione di tutti i danni subiti allo stato CP_1 fino al 31/12/1998 (primo periodo 1990/1998) e con sentenza n. 279 del 02/12/2005 (doc. 4 ric.), il Tribunale di Siena accoglieva la domanda di e condannava la resistente a Parte_1 corrispondergli € 90.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti nel periodo indicato, determinati dalle differenze tra la retribuzione
6 virtuale dell'Esattoria di provenienza ( ) e la retribuzione CP_1 percepita presso l' . Organizzazione_2
La sentenza passava in giudicato.
Con ricorso notificato il 23/3/2011, il lavoratore adiva nuovamente il Tribunale di Siena – Sezione Lavoro per ottenere il ristoro dei danni maturati dopo il 31/12/1998 (periodo 1/01/1999- 31/12/2008). Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 83/2016 del 20/5- 22/06/2016 (doc. 5 ric.) di condanna della RO al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
83.672,89 nonché di quella di € 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, rispettivamente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese legali A seguito di appello proposto dalla RO
veniva emessa dalla Corte di appello di Firenze sentenza n.
[...]
425 del 9/07/2018 (doc. 6 ric) con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la convenuta veniva CP_1 condannata a risarcire il solo danno patrimoniale quantificato in € 76.559,69. Tale importo era stato così quantificato a seguito di supplemento di perizia espletata in grado di appello (docc. 7 e 8) con la quale è stata calcolata la retribuzione virtuale che sarebbe spettata al lavoratore qualora la lo avesse riammesso in CP_1 servizio nel gennaio 1990, quando era illegittimamente passato da a Controparte_2 CP_3
In sostanza, nei giudizi che si sono susseguiti dopo il primo giudizio del Pretore di sulla illegittimità del comportamento CP_1 della si è acc la debenza a titolo risarcitorio della CP_1 differenza fra quanto egli avrebbe astrattamente percepito in assenza del comportamento illegittimo della e quanto aveva CP_1 di fatto percepito presso fino al dicembre 2008. CP_3
Anche tale sentenz ta in giudicato non avendo le parti proposto ricorso per Cassazione.
La sentenza della Corte d'Appello, accogliendo parzialmente l'appello della condannava il lavoratore alla restituzione di CP_1 una parte dell a pagatagli, in esecuzione della sentenza di primo grado. La ha adempiuto al contenuto dispositivo delle CP_1 sentenze appena sopra ricordate.
7 Il lavoratore ha adempiuto parzialmente al dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Firenze, non restituendo la somma di € 1.991,07, determinata da un errato suo conteggio, di interessi e a rivalutazione sulla somma di € 76.559,69.
Nelle more con lettera racc.ta del 15/2/2017, il lavoratore rivendicava anche tutti i danni subiti dopo la data del 31/12/2008 (doc. 9) anche al fine di interrompere i termini prescrizionali.
A decorrrere dal 1/7/2013 è stato Parte_1 collocato in quiescenza e pertanto, oltre alle differenze retributive ulteriormente maturate nell'ultimo periodo, 2009-2013, afferma di avere ricevuto un trattamento di fine rapporto ed un trattamento pensionistico di importo inferiore, che non avrebbero tenuto conto dell'originario accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad essere reinserito nell'organico della RO
.
[...]
*
§ 2. Pregiudizio retributivo correlato all'ulteriore periodo 2009- 2013.
La consulente tecnica d'ufficio ha correttamente ritenuta necessaria la disamina dei precedenti accertamenti giudiziali al fine di individuare la base di riferimento retributiva con specifico riferimento al livello di inquadramento da adoperare per il calcolo delle retribuzioni spettanti al lavoratore, in merito alla quale è stato individuato il 4° livello della 3° area professionale per tutto il periodo 01/01/2009-30/06/2013, per i dipendenti che prestano servizio presso le Concessioni del Servizio Riscossione Tributi gestite dalla . RO
L'ausiliaria tecnica, come riscontrabile dal prospetto di calcolo riportato nell'allegato A (denominato Differenze Retributive), ha provveduto ad esporre tutti gli elementi tabellari della retribuzione per il richiamato livello, nonché tutti gli istituti contrattualmente previsti ed utili alla determinazione del totale retributivo spettante per i singoli mesi.
8 Tale ammontare è stato rapportato per differenza a quanto percepito dal lavoratore, come da prospetti paga allegati al ricorso, per gli stessi periodi.
Inoltre, in considerazione di quanto accertato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 425 del 09/07/2018 (doc. 6 ric.), per gli importi scaturenti dalla comparazione dei differenti livelli retributivi, collegati al mancato riconoscimento della qualifica di capo ufficio, la consulente tecnica d'ufficio ha correttamente ritenuto di doversi adeguare a tale disposizione, decurtando dal totale spettante mensile l'importo equivalente ad un terzo delle mere differenze riscontrate tra il 3° ed il 4° livello retributivo per il periodo oggetto della propria perizia.
Dalle risultanze scaturite sulle singole differenze mensili sono emerse le seguenti differenze totali annue:
- anno 2009 differenze a debito per € 464,78 (-)
- anno 2010 differenze a debito per € 1.561,68 (-)
- anno 2011 differenze a debito per € 1.745,71 (-)
- anno 2012 differenze a credito per € 1.536,17 (+)
- anno 2013 differenze a credito per € 2.849,56 (+) Dalla somma algebrica degli importi risultanti a credito ed a debito per il periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2013 emerge un totale di € 613,56 riconosciuto dalla consulente tecnica d'ufficio come importo dovuto dalla al RO ricorrente a titolo di differenze retributive.
*
Con riferimento a quanto richiesto dal lavoratore ricorrente a titolo di buoni pasto evidenzia la consulente come l'importo esposto in ricorso da utilizzare come base di calcolo pari ad € 1.158,70, derivante da quanto attribuito nella richiamata sentenza 425/2018 della Corte di appello di Firenze per un totale di € 11.587,00 per un periodo totale di anni 10 (dal 01/01/1999 al 31/12/2008), non possa considerarsi come dato base valido per il calcolo dell'istituto, per l'intervenuta variazione degli importi giornalieri riconosciuti. Infatti, come enunciato dalla contrattazione aziendale, all'art. 65, con decorrenza 01/07/2001 l'azienda riconosce un buono pasto nella misura di € 5,29 per ogni giorno di presenza in servizio coerentemente con i criteri adottati presso il ramo del credito.
9 Appurata, correttamente, l'obbligazione contrattuale della Banca datrice in ordine al riconoscimento dell'istituto in discorso, la consulente ha dichiarato di non aver potuto reperire in atti alcun dato che permetta di rilevare i giorni di effettiva presenza del lavoratore nel periodo interessato, dal 01/01/2009 al 30/06/2013.
La consulente ha pertanto espresso il proprio parere contabile evidenziando come segue il calcolo applicato per la definizione economica di tale posta risarcitoria: la consulente ha preliminarmente ricavato i giorni lavorabili per un dipendente con orario di lavoro settimanale articolato di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì sottraendo pertanto dal totale dei giorni annui di calendario tutti i sabati e le domeniche;
successivamente sono state ulteriormente sottratte tutte le festività cadenti, per ogni singolo anno, nei corrispondenti giorni settimanali con esclusione delle festività cadenti nelle giornate di sabato e domenica;
da tale operazione il totale dei giorni lavorabili, per il periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2013 è risultato pari a 1141 come da prospetto di calcolo riportato nell'allegato B (denominato Giorni Lavorabili). Pertanto in relazione alle pretese risarcitorie inerenti il riconoscimento degli importi relativi ai buoni pasto la consulente ha quantificato infine tale valore (ad esito di corretto rilievo contabile critico della in ordine alla mancata decurtazione dei giorni di CP_1 ferie fruiti in base ai prospetti paga) in € 5.565,08 (pari a 1052 giorni moltiplicato per € 5,29).
La ha obiettato al RO riguardo, che dalla comune regolamentazione collettiva “non risulta che i dipendenti di (successore del avessero un Org_3 trattamento migliore dei dipendenti co , di Parte_1
e poi di ”. Org_5 Org_6
La valutazione economica condotta dalla consulente tecnica d'ufficio è stata puntualmente effettuata in applicazione dell'art. 49 del CCNL del 09/04/2008, e infati il lavoratore, non essendo escluso per inquadramento nella qualifica di Quadro direttivo di 3°
o 4° livello, rientra tra i lavoratori a cui spetta l'erogazione del buono per la consumazione del pasto.
10 La al di là RO dell'osservazione generale, non ha tuttavia allegato e dimostrato la corrispondente percezione dell'emolumento presso l'invariato datore di lavoro, né la presenza di un servizio mensa aziendale del quale il lavoratore abbia potuto sostitutivamente fruire.
Correttamente, pertanto, la consulente tecnica d'ufficio, avendo rilevato la pacifica spettanza del diritto e non avendo riscontrato alcuna eccezione in merito al dettato dell'enunciato normativo contrattuale collettivo, ha ritenuto dovuto il relativo riconoscimento economico.
*
§ 3. Deteriore quantificazione del trattamento di fine rapporto.
Preliminarmente, riterremmo la domanda giudiziale non preclusa sul punto dalla ipotizzata deducibilità nei precedenti giudizi, preclusione che discenderebbe dal ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile" (cfr. Cass. SL 2008/ n. 28719). Diversa la fattispecie decisa, ad es. da Cass. . 4016, CP_4 dove si è affermato “sussiste(nte) indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario,
11 che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittime due distinte azioni giudiziarie del lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro, instaurate a seguito della cessazione dello stesso rapporto subordinato, relative una al pagamento del premio di risultato e l'altra alla rideterminazione del t.f.r. per l'incidenza di voci retributive percepite in via continuativa). Diversamente, nel caso sottoposto alla nostra cognizione a fini decisori, il lavoratore ha ritenuto non irragionevolmente opportuno avanzare la pretesa risarcitoria in ordine al differenziale negativo sul trattamento di fine rapporto solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad obbligazione compiutamente nota e consolidata solo a rapporto già concluso (correttamente cumulando in unico giudizio la pretesa per deteriore trattamento retributivo dell'ultimo periodo interessato, come quella per il lamentato pregiudizio pensionistico alla cessazione del rapporto).
*
Evidente la astratta fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti della , poiché ad essa RO
è imputabile la responsabilità, in base a pregresso accertamento, dell'ipotetico deteriore ammontare del TFR ad opera del soggetto tenuto ad erogarlo, quindi infondata l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” proposta dalla CP_1
*
Nel merito della specifica pretesa, la consulente tecnica d'ufficio, in relazione allo specifico danno subito per il deteriore trattamento di fine rapporto, ha determinato a tale titolo, come da calcoli riportati nell' allegato C (denominato TFR), l'importo di € 2.787,49.
Ai fini del relativo calcolo, la consulente ha considerato utili gli importi effettivamente riconosciuti, derivanti dalle sole differenze retributive, identificate dalla stessa consulente tecnica d'ufficio, per il periodo oggetto della propria indagine dal 01/01/2009 al 30/06/2013, nonché dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze per il periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2008.
12 Per il periodo dal 01/01/1990 al 31/12/1998 con sentenza n. 279 del 02/12/2005 il giudice del Tribunale di Siena riconosceva l'importo complessivo di € 90.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito patrimoniale e non patrimoniale, pertanto al consulente, non rilevando alcun elemento certo ad individuare le sole somme relative analiticamente alle differenze retributive annue calcolate sul periodo dal 1990 al 1998, non ha potuto tenere conto di tale intervallo temporale escludendolo dal conteggio totale.
Criticamente, il lavoratore ritiene che anche riguardo alla differenza sul trattamento di fine rapporto la consulente tecnica d'ufficio sia incorsa in errore omettendo di considerare circa un decennio di ricostruzione “virtuale” della sua carriera (dal 1/1/1990 al 31/12/1998 come riconosciuto nella sentenza di condanna del Tribunale di Siena n. 279/2005) per stabilire quale fosse l'importo del TFR allo stesso spettante. Così facendo, si duole il ricorrente, la consulente lo avrebbe fortemente penalizzato, proprio perché in tale somma erano ricomprese anche le differenze retributive spettanti e quindi somme computabili ai fini della quantificazione del tfr “virtuale”, ossia che egli avrebbe percepito in assenza del comportamento illegittimo della Banca. Per questo il lavoratore propone di superare la difficoltà evidenziata dalla consulente sulla base di un criterio equitativo, considerando o l'intero importo di € 90.000,00 riconosciuto in via equitativa nella sentenza citata, oppure la metà di tale importo pari ad € 45.000,00 come differenza retributiva e quindi considerarla solo in questi limiti ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.
Ritiene il giudice corretta la più rigorosa determinazione della consulente tecnica d'ufficio, dovendosi riconoscere alla proposta interpretativa del ricorrente solo un fondo di ragionevolezza che non emerge dai limiti di una quantificazione del tutto arbitraria.
*
§ 4. Pregiudizio pensionistico: insufficiente dimostrazione.
Per quanto concerne le pretese risarcitorie avanzate dal lavoratore ricorrente in relazione alle differenze che gli sarebbero
13 spettate sul trattamento pensionistico mensile, rileva correttamente la consulente tecnica d'ufficio che l'importo della pensione con sistema retributivo, come effettuato anche nei prospetti forniti dal ricorrente, si compone di due quote: la quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti;
la quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti. Dalla composizione dell'importo relativo per l'assegno di pensione calcolato con il sistema retributivo risulta dunque fondamentale la corretta esposizione dei montanti contributivi annui anche precedenti gli ultimi 5 anni di lavoro. Premesso quanto riportato in relazione alla specifica posta risarcitoria avanzata dal ricorrente, la consulente, sebbene abbia riconosciuto, dal 01/01/2009 al 30/06/2013, la somma di € 613,56 per differenze retributive totali su tutto il richiamato periodo, non ha potuto materialmente procedere alla specifica determinazione per la presenza di importi risultanti a debito (v. sopra § 2) per il ricorrente con specifico riferimento ad anni indispensabili alla determinazione della menzionata quota A, componente parte dell'assegno di pensione. Pertanto per assenza di dati contabili utili alla quantificazione della specifica pretesa di differenze sul trattamento pensionistico la consulente non ha potuto riconoscerne il relativo titolo di attribuzione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna la
[...]
al pagamento in favore di RO [...]
di € 613,56 + € 5.565,08 (danno per differenziale Parte_1 retributivo relativo al periodo 2009-2013) oltre € 2.787,49 (danno per differenziale su ), nulla per danno prensionistico, oltre, sulle somme predette, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo,
14 Compensate per 1/2 tra le parti le spese processuali, condanna la al pagamento in RO favore di del residuo 1/2, 1/2 liquidato in € Parte_1
2.694,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per le quattro fasi), oltre Iva e Cap come per legge e € 189,75 per c.u. nella stessa misura ripartendo il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con decreto 27/10/2023 e decreto integrativo del 27/3/2024.
Siena, 27/3/2024
il giudice Delio Cammarosano
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