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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3129 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 25.09.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali e di replica e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Pasquale Mercone ed elettivamente domiciliata in Santa
Maria C.V. (CE), alla piazza Salvo d'Acquisto, n. 1
(ricorrente)
E
(n. il 31.01.1948 a Pastorano), (n. il 2.07.1969 a Capua), Controparte_1 Controparte_2
(n. il 14.07.1980 a Capua), tutti quali eredi di rapp.ti e difesi, Controparte_3 CP_4
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sede di riassunzione, dall'avv. Astianatte
de Vincentis ed elettivamente domiciliati in Caserta, al corso Trieste n. 149
(resistenti)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali e scritti conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato il 14.04.2016 presso la cancelleria dell'intestato Tribunale,
chiedeva: “-1)accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto a Parte_1
favore di sull'appezzamento di terreno sito in Vitulazio (CE), alla Località CP_4
“San Simeone”, in catasto al Foglio 6, particella 5171, esteso are 10,59; 2) dichiarare,
conseguentemente, che occupa il terreno abusivamente e senza titolo;
3) Parte_2
condannare il sig. a rilasciare immediatamente il terreno libero e sgombro CP_4
da persone, cose o animali, e nella disponibilità della sig.ra ; 4) condannare il Parte_1
resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalle istante, per l'abusiva occupazione, per
i danni morali e materiali, danni quantificati nella misura di Euro 10.000,00 o di quella
somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la
svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, diritti, onorario, IVA e C.A.”
In particolare, l'attrice, a fondamento della propria domanda, deduceva: - di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Vitulazio, alla località “San
Simeone” identificato al catasto al foglio 6, part.lla 5171, esteso aree 10, 59, confinante per due lati con strada comunale, con particella 5170 in testa a e con beni di Persona_1
in virtù di sentenza n. 2277 emessa da codesto Tribunale di S. Maria C. V. Persona_2
il 21.06.2001, depositata il 9.07.2002, passata in cosa giudicata;
- che nel mese di settembre dell'anno 2014, recatasi sul detto terreno vi trovava tal il quale non CP_4
motivava la sua presenza sul posto e successivamente faceva pervenire al geom. CP_5
- da lei incaricato di apporre termini per delimitare i confini -, una raccomandata a
[...]
firma del suo legale con cui sosteneva di condurre in fitto il suddetto terreno, da circa 10 -15 anni;
- che, in effetti, essa istante disconosceva la sussistenza di rapporto di affittanza alcuno e, anzi, precisava che il convenuto non aveva mai coltivato terreni, essendosi dedicato ad altra attività e, comunque, viveva da circa vent'anni a Caserta;
- che, pertanto,
l' occupava in maniera illegittima il terreno in questione e che, nonostante i vari CP_4
solleciti, si rifiutava di restituirlo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.09.2016 si costituiva in giudizio CP_4
il quale, impugnava energicamente il contenuto del ricorso giudiziale ed in particolare: in
[...]
prelimine, eccepiva la competenza in subiecta materia della Sezione Specializzata Agraria sul rilievo della sussistenza tra esse parti di un contratto di affittanza agraria;
in subordine eccepiva l'inammissibilità in specie del ricorso al rito sommario di cognizione, instando per il mutamento di rito;
e, nel merito, contestava energicamente la domanda, chiedendone il reietto per totale infondatezza, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza l'istruttore dell'epoca - ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria della causa - disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'articolo 702 ter comma 3° c.p.c., e assegnava alle parti termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Di poi, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. All'udienza del 13.04.2018, veniva disposta l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di decesso di CP_4
effettuata dal suo legale. Riassunto il giudizio a cura di si costituivano Parte_1 [...]
e quali eredi dell'originario resistente, i CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali si riportavano integralmente alle difese svolte nella comparsa di costituzione del loro dante causa.
Espletata la prova orale, la causa, su richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 25.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, occorre, in primo luogo, qualificare la domanda attorea, premettendo che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, a nulla rilevando un erronea definizione giuridica che su di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 cpc, è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico per procedere alla pronuncia richiestagli.
Sul punto, deve richiamarsi il costante orientamento - inaugurato dalla nota pronuncia a Sezioni
Unite n. 7305/2014 - in virtù del quale va qualificata “azione di rivendicazione” e non di
“restituzione” la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto.
I Supremi Giudici hanno, in particolare, chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che, in precedenza, è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi (quali: locazione, comodato,
deposito ecc…) che non presuppongono, nel tradens, la qualità di proprietario. Tale domanda non può, pertanto, sostituirsi a quella di rivendicazione - con elusione del relativo rigoroso onere probatorio - quando la condanna al rilascio viene richiesta nei confronti di colui che dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di qualsiasi titolo.
In sintesi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione che,
diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. da ultimo: Cass. n.18050/2023).
A tali conclusioni si giunge laddove si tenga conto che le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico - consistente nel recupero della materiale disponibilità del bene - e, dunque, al medesimo petitum, hanno natura, presupposti e causa petendi differenti.
L'azione di restituzione ha natura personale e, per il tramite di essa, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà - del quale, dunque, non deve fornire la prova - ma solo a conseguire la riconsegna del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto
(dall'attore o dal suo dante causa) in base ad un titolo, di cui ha l'onere di dimostrare l'insussistenza
ab origine o il venir meno per qualsiasi causa.
L'azione di rivendicazione - a carattere reale - si fonda, di contro, non già su un rapporto obbligatorio personale inter partes ma sul diritto di proprietà di un bene, tutelato erga omnes, del quale l'attore assume di essere titolare, di non averne la disponibilità e di cui, conseguentemente,
deve fornirne piena prova.
In particolare, quanto all'onere probatorio incombente sulle parti, giova ricordare che l'attore in rivendica deve dimostrare, non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa, ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione (cd. probatio diabolica). Dal canto suo, il convenuto deve opporre l'esistenza di un titolo che legittimi il suo possesso, ovvero, in difetto, può limitarsi ad opporre una situazione possessoria di fatto (possideo quia possideo).
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge che la domanda attorea di accertamento dell'abusività dell'occupazione del fondo oggetto di causa, posta in essere da con conseguente Parte_1
condanna al rilascio dello stesso, sia da qualificarsi come azione di rivendicazione, in quanto non è
fondata sul venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il convenuto medesimo, con conseguente applicazione dei principi sopra richiamati in tema di onere probatorio.
Come già evidenziato, la c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero, di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e,
cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum, occorre allora verificare se l'istante Parte_1
abbia assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che l'attrice non ha fornito una prova sufficiente e confortante in merito alla titolarità del fondo oggetto di causa, poiché si è limitata al deposito della sentenza n.
2277/2002 emessa da codesto Tribunale a mezzo della quale ne ha acquistato la proprietà,
senza dare prova dell'ulteriore provenienza dell'immobile.
Invero - a parte l'incertezza/poca chiarezza riscontrata in ordine alla esatta individuazione,
pur catastale del terreno oggetto di causa (in atto introduttivo si fa riferimento alla part.lla
5171 del folio 6, mentre nella sentenza si dispone della “part.lla 51 ed ora 152”), alla sua estensione ed ubicazione, alla luce del complessivo esame degli atti versati dalle parti - non
è stata fornita prova necessaria dell'acquisto a titolo originario, né in via documentale e nemmeno - seppur in via solo astratta- in via orale, in quanto le dichiarazioni rese dai testi in processo sono generiche, contraddittorie tra di loro e, comunque ed ad ogni buon conto,
non sono state in grado di dare informazioni utili in merito a chi appartenesse il predetto bene, in epoca antecedente all'anno 2002.
Alla luce del quadro probatorio emerso in processo, la domanda formulata da va Parte_1
rigettata per carenza di prova dei presupposti della stessa, non essendo stata raggiunta la probatio diabolica richiesta ai fini dell'accoglimento della azione di rivendicazione.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni sono da ritenersi assorbite, in ragione del già richiamato principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva,
tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, rapportati alla natura e complessità
delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , nei Parte_1
confronti di e successivamente, a seguito del decesso di quest'ultimo, riassunta nei CP_4
confronti dei di lui eredi, e , ogni altra diversa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e contraria istanza, eccezione e conclusione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che Parte_1
liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge che attribuisce in favore dell'avv. Astianatte De Vincentis dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 6.01.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3129 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 25.09.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali e di replica e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Pasquale Mercone ed elettivamente domiciliata in Santa
Maria C.V. (CE), alla piazza Salvo d'Acquisto, n. 1
(ricorrente)
E
(n. il 31.01.1948 a Pastorano), (n. il 2.07.1969 a Capua), Controparte_1 Controparte_2
(n. il 14.07.1980 a Capua), tutti quali eredi di rapp.ti e difesi, Controparte_3 CP_4
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sede di riassunzione, dall'avv. Astianatte
de Vincentis ed elettivamente domiciliati in Caserta, al corso Trieste n. 149
(resistenti)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali e scritti conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato il 14.04.2016 presso la cancelleria dell'intestato Tribunale,
chiedeva: “-1)accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto a Parte_1
favore di sull'appezzamento di terreno sito in Vitulazio (CE), alla Località CP_4
“San Simeone”, in catasto al Foglio 6, particella 5171, esteso are 10,59; 2) dichiarare,
conseguentemente, che occupa il terreno abusivamente e senza titolo;
3) Parte_2
condannare il sig. a rilasciare immediatamente il terreno libero e sgombro CP_4
da persone, cose o animali, e nella disponibilità della sig.ra ; 4) condannare il Parte_1
resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalle istante, per l'abusiva occupazione, per
i danni morali e materiali, danni quantificati nella misura di Euro 10.000,00 o di quella
somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la
svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, diritti, onorario, IVA e C.A.”
In particolare, l'attrice, a fondamento della propria domanda, deduceva: - di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Vitulazio, alla località “San
Simeone” identificato al catasto al foglio 6, part.lla 5171, esteso aree 10, 59, confinante per due lati con strada comunale, con particella 5170 in testa a e con beni di Persona_1
in virtù di sentenza n. 2277 emessa da codesto Tribunale di S. Maria C. V. Persona_2
il 21.06.2001, depositata il 9.07.2002, passata in cosa giudicata;
- che nel mese di settembre dell'anno 2014, recatasi sul detto terreno vi trovava tal il quale non CP_4
motivava la sua presenza sul posto e successivamente faceva pervenire al geom. CP_5
- da lei incaricato di apporre termini per delimitare i confini -, una raccomandata a
[...]
firma del suo legale con cui sosteneva di condurre in fitto il suddetto terreno, da circa 10 -15 anni;
- che, in effetti, essa istante disconosceva la sussistenza di rapporto di affittanza alcuno e, anzi, precisava che il convenuto non aveva mai coltivato terreni, essendosi dedicato ad altra attività e, comunque, viveva da circa vent'anni a Caserta;
- che, pertanto,
l' occupava in maniera illegittima il terreno in questione e che, nonostante i vari CP_4
solleciti, si rifiutava di restituirlo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.09.2016 si costituiva in giudizio CP_4
il quale, impugnava energicamente il contenuto del ricorso giudiziale ed in particolare: in
[...]
prelimine, eccepiva la competenza in subiecta materia della Sezione Specializzata Agraria sul rilievo della sussistenza tra esse parti di un contratto di affittanza agraria;
in subordine eccepiva l'inammissibilità in specie del ricorso al rito sommario di cognizione, instando per il mutamento di rito;
e, nel merito, contestava energicamente la domanda, chiedendone il reietto per totale infondatezza, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza l'istruttore dell'epoca - ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria della causa - disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'articolo 702 ter comma 3° c.p.c., e assegnava alle parti termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Di poi, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. All'udienza del 13.04.2018, veniva disposta l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di decesso di CP_4
effettuata dal suo legale. Riassunto il giudizio a cura di si costituivano Parte_1 [...]
e quali eredi dell'originario resistente, i CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali si riportavano integralmente alle difese svolte nella comparsa di costituzione del loro dante causa.
Espletata la prova orale, la causa, su richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 25.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, occorre, in primo luogo, qualificare la domanda attorea, premettendo che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, a nulla rilevando un erronea definizione giuridica che su di essa abbia dato l'attore, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 cpc, è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico per procedere alla pronuncia richiestagli.
Sul punto, deve richiamarsi il costante orientamento - inaugurato dalla nota pronuncia a Sezioni
Unite n. 7305/2014 - in virtù del quale va qualificata “azione di rivendicazione” e non di
“restituzione” la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto.
I Supremi Giudici hanno, in particolare, chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che, in precedenza, è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi (quali: locazione, comodato,
deposito ecc…) che non presuppongono, nel tradens, la qualità di proprietario. Tale domanda non può, pertanto, sostituirsi a quella di rivendicazione - con elusione del relativo rigoroso onere probatorio - quando la condanna al rilascio viene richiesta nei confronti di colui che dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di qualsiasi titolo.
In sintesi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione che,
diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. da ultimo: Cass. n.18050/2023).
A tali conclusioni si giunge laddove si tenga conto che le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico - consistente nel recupero della materiale disponibilità del bene - e, dunque, al medesimo petitum, hanno natura, presupposti e causa petendi differenti.
L'azione di restituzione ha natura personale e, per il tramite di essa, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà - del quale, dunque, non deve fornire la prova - ma solo a conseguire la riconsegna del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto
(dall'attore o dal suo dante causa) in base ad un titolo, di cui ha l'onere di dimostrare l'insussistenza
ab origine o il venir meno per qualsiasi causa.
L'azione di rivendicazione - a carattere reale - si fonda, di contro, non già su un rapporto obbligatorio personale inter partes ma sul diritto di proprietà di un bene, tutelato erga omnes, del quale l'attore assume di essere titolare, di non averne la disponibilità e di cui, conseguentemente,
deve fornirne piena prova.
In particolare, quanto all'onere probatorio incombente sulle parti, giova ricordare che l'attore in rivendica deve dimostrare, non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa, ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione (cd. probatio diabolica). Dal canto suo, il convenuto deve opporre l'esistenza di un titolo che legittimi il suo possesso, ovvero, in difetto, può limitarsi ad opporre una situazione possessoria di fatto (possideo quia possideo).
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge che la domanda attorea di accertamento dell'abusività dell'occupazione del fondo oggetto di causa, posta in essere da con conseguente Parte_1
condanna al rilascio dello stesso, sia da qualificarsi come azione di rivendicazione, in quanto non è
fondata sul venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il convenuto medesimo, con conseguente applicazione dei principi sopra richiamati in tema di onere probatorio.
Come già evidenziato, la c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero, di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e,
cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum, occorre allora verificare se l'istante Parte_1
abbia assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che l'attrice non ha fornito una prova sufficiente e confortante in merito alla titolarità del fondo oggetto di causa, poiché si è limitata al deposito della sentenza n.
2277/2002 emessa da codesto Tribunale a mezzo della quale ne ha acquistato la proprietà,
senza dare prova dell'ulteriore provenienza dell'immobile.
Invero - a parte l'incertezza/poca chiarezza riscontrata in ordine alla esatta individuazione,
pur catastale del terreno oggetto di causa (in atto introduttivo si fa riferimento alla part.lla
5171 del folio 6, mentre nella sentenza si dispone della “part.lla 51 ed ora 152”), alla sua estensione ed ubicazione, alla luce del complessivo esame degli atti versati dalle parti - non
è stata fornita prova necessaria dell'acquisto a titolo originario, né in via documentale e nemmeno - seppur in via solo astratta- in via orale, in quanto le dichiarazioni rese dai testi in processo sono generiche, contraddittorie tra di loro e, comunque ed ad ogni buon conto,
non sono state in grado di dare informazioni utili in merito a chi appartenesse il predetto bene, in epoca antecedente all'anno 2002.
Alla luce del quadro probatorio emerso in processo, la domanda formulata da va Parte_1
rigettata per carenza di prova dei presupposti della stessa, non essendo stata raggiunta la probatio diabolica richiesta ai fini dell'accoglimento della azione di rivendicazione.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni sono da ritenersi assorbite, in ragione del già richiamato principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva,
tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, rapportati alla natura e complessità
delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , nei Parte_1
confronti di e successivamente, a seguito del decesso di quest'ultimo, riassunta nei CP_4
confronti dei di lui eredi, e , ogni altra diversa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e contraria istanza, eccezione e conclusione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che Parte_1
liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge che attribuisce in favore dell'avv. Astianatte De Vincentis dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 6.01.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)