Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 226/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 226/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Simona Setti)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Simona Setti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
23.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli, ma i coniugi e adottavano il Pt_1 CP_1
minore , nato a [...] in data [...], oggi maggiorenne, ma non Persona_1
economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
civile a Bologna in data 22.02.2003, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2003, n. 51, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) “Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso: i genitori saranno tenuti ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior importanza riguardanti l'educazione, la formazione scolastica, la salute e gli impegni ricreativi del proprio figlio, nel rispetto delle capacità, delle qualità intellettive e delle propensioni dello stesso. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati in ordine a tutte le questioni relative al figlio . Per_1
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata su quest'ultimo, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Il figlio rimarrà collocato presso la residenza della madre. Per_1
b) Il IG. potrà tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì Parte_1
pomeriggio alla domenica sera, nonché un giorno durante la settimana da concordare con la madre, nel rispetto degli impegni di quest'ultima, nonché di quelli scolastici e/o ricreativi e/o sociali del figlio medesimo.
c) Durante il periodo natalizio, il figlio trascorrerà con il padre una settimana di vacanza, Per_1
alternando, di anno in anno, il Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con l'Epifania (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Durante il periodo pasquale, il figlio trascorrerà con il padre tre giorni di vacanza consecutivi, scelti in modo tale che egli possa, ad anni alterni, trascorrere il giorno di
Pasqua con ciascun genitore. d) Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche Per_1
discontinue, mentre durante il periodo invernale (oltre a quello natalizio) il padre trascorrerà una settimana consecutiva con il figlio. Resta inteso che i periodi di visita del padre sopra indicati potranno essere modificati e/o rivisti e/o adattati, previo accordo comune di entrambi i genitori, sulla base degli impegni di entrambi e/o di quelli scolastici, ricreativi e/o sociali del figlio , questi Per_1
ultimi legati imprescindibilmente anche alla crescita dello stesso, alla sua maggiore età ed ai conseguenti cambiamenti che tale crescita comporta sullo svolgimento della sua vita quotidiana.
e) Tenuto conto delle rispettive disponibilità e degli impegni economici di ciascuna parte, a titolo di contributo di mantenimento del figlio , fino alla sua autosufficienza economica, il IG. Per_1
verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, Parte_1 CP_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà comunicato dalla medesima IG.ra CP_1
la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat a far tempo dal mese di dicembre 2025. I IG.ri e concordano che il Pt_1 CP_1
suddetto assegno mensile di mantenimento verrà versato alla IG.ra nonostante il CP_1
raggiungimento della maggiore di età del figlio . Per_1
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo di mantenimento fintanto Pt_1
che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
f) Le spese straordinarie (e per tali si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le spese medico-sanitarie non incluse nel S.S.N., quelle dentistiche, quelle oculistiche, quelle scolastiche, ossia libri, iscrizioni e/o rette scolastiche e/o universitarie, attività ludico/sportive e relativa attrezzatura, eventuali CRE, viaggi studio), nonché tutte quelle che si rendessero necessarie e/o opportune nell'interesse del figlio , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_1
dello stesso, saranno ripartite in ragione del 70% a carico del IG. e del residuo 30% a Pt_1
carico della IG.ra Le spese straordinarie in questione dovranno essere preventivamente CP_1
concordate e concertate tra i genitori e dovranno essere giustificate da apposite ricevute;
queste ultime dovranno, altresì, essere consegnate all'altra parte per il rimborso della relativa quota entro la fine di ogni mese o, al massimo, entro gli inizi di quello successivo;
le stesse dovranno essere rimborsate entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
g) I IG.ri e concordano che le condizioni indicate nei precedenti Parte_1 CP_1
punti a), b), c), d), e) ed f) del presente ricorso, verranno applicate a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio in poi;
sino ad allora, quindi, in ordine al tipo di affidamento della prole, alle modalità di visita del padre, all'assegno mensile di mantenimento del figlio e alle spese straordinarie, continueranno ad essere applicate le condizioni omologate con la separazione. h) I IG.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_1 CP_1 rinunciano, pertanto, reciprocamente a qualsiasi pretesa, anche economica, l'uno nei confronti dell'altra.
i) I IG.ri e , ove occorra, si prestano reciprocamente il consenso Parte_1 CP_1
per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, nonchè di quello del figlio . Per_1
j) Per espresso accordo tra le parti, le spese del presente procedimento di divorzio saranno a carico esclusivo della IG.ra ” CP_1
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi