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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3305/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305 del 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10 febbraio
2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Megna, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Capone, presso la Controparte_1
quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 10 febbraio 2025 come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H D.L. 18/2020. Il P.M. concludeva come da atto dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 , con ricorso depositato in data 19.9.22, adiva questo Tribunale affinché fosse dichiarata Parte_1
la separazione personale tra lui e , alle condizioni meglio indicate in ricorso. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la resistente non si opponeva alla separazione, ma insisteva per l'affido esclusivo delle figlie, con assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del Pt_1
per sé e per le figlie.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 31 gennaio 2023 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si assegnava la casa familiare alla ricorrente, si affidavano le minori ad entrambi i genitori, con la previsione di incontri protetti con il padre, e si onerava il ricorrente al versamento di un assegno mensile di complessivi euro 700,00 per il mantenimento delle figlie, oltre alla metà delle spese straordinarie, e di euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Depositate le memorie istruttorie ed ammessi i mezzi istruttori, con sentenza non definitiva del 12 ottobre 2023 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con successivo provvedimento del 12 dicembre 2023 veniva disposta una parziale modifica dell'ordinanza presidenziale con riferimento al diritto di visita paterno.
Successivamente all'udienza del 10 febbraio 2025 le parti precisavano in via congiunta le conclusioni, chiedendo la decisione sulla base delle condizioni raggiunte sia per la separazione che per il divorzio.
Ciò premesso, in via preliminare va rilevato che l'accordo di separazione consensuale verbalizzato dalle parti nel corso di un giudizio di separazione giudiziale, realizzando la proposizione di conclusioni conformi, presuppone la rinuncia delle domande formulate dalle parti e chiude la fase contenziosa del giudizio, di talché il giudice istruttore deve rimettere la causa al collegio per la pronuncia della sentenza di separazione e per la decisione sulle domande congiunte delle parti
(Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/12/2020).
Nella specie, posto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto gli interessi delle minori, ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda cumulativa di divorzio congiunto formulata ai sensi dell'art. 473-bis. 51 cpc, atteso che il procedimento di separazione -iscritto in data 19.9.2022- deve intendersi regolato dalla disciplina applicabile ratione temporis, ovvero nella versione precedente alla novella introdotta con d.lgs n. 149 del 2022, non potendosi attribuire alla stessa efficacia retroattiva.
Non coglie nel segno il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del 16/10/2023, n. 28727, atteso che tale pronuncia, pur avendo ritenuto ammissibile il cumulo delle domande anche nell'eventualità in cui i coniugi abbiamo proceduto congiuntamente, si riferisce comunque a pagina 2 di 3 procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata normativa e quindi disciplinati dal nuovo rito famiglia.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio ed in mancanza di diversa pattuizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo del 31.1.25 che qui si intendono integralmente richiamate;
-dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 29 marzo 2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305 del 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10 febbraio
2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Megna, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Capone, presso la Controparte_1
quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 10 febbraio 2025 come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H D.L. 18/2020. Il P.M. concludeva come da atto dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 , con ricorso depositato in data 19.9.22, adiva questo Tribunale affinché fosse dichiarata Parte_1
la separazione personale tra lui e , alle condizioni meglio indicate in ricorso. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la resistente non si opponeva alla separazione, ma insisteva per l'affido esclusivo delle figlie, con assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del Pt_1
per sé e per le figlie.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 31 gennaio 2023 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si assegnava la casa familiare alla ricorrente, si affidavano le minori ad entrambi i genitori, con la previsione di incontri protetti con il padre, e si onerava il ricorrente al versamento di un assegno mensile di complessivi euro 700,00 per il mantenimento delle figlie, oltre alla metà delle spese straordinarie, e di euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Depositate le memorie istruttorie ed ammessi i mezzi istruttori, con sentenza non definitiva del 12 ottobre 2023 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con successivo provvedimento del 12 dicembre 2023 veniva disposta una parziale modifica dell'ordinanza presidenziale con riferimento al diritto di visita paterno.
Successivamente all'udienza del 10 febbraio 2025 le parti precisavano in via congiunta le conclusioni, chiedendo la decisione sulla base delle condizioni raggiunte sia per la separazione che per il divorzio.
Ciò premesso, in via preliminare va rilevato che l'accordo di separazione consensuale verbalizzato dalle parti nel corso di un giudizio di separazione giudiziale, realizzando la proposizione di conclusioni conformi, presuppone la rinuncia delle domande formulate dalle parti e chiude la fase contenziosa del giudizio, di talché il giudice istruttore deve rimettere la causa al collegio per la pronuncia della sentenza di separazione e per la decisione sulle domande congiunte delle parti
(Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/12/2020).
Nella specie, posto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto gli interessi delle minori, ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda cumulativa di divorzio congiunto formulata ai sensi dell'art. 473-bis. 51 cpc, atteso che il procedimento di separazione -iscritto in data 19.9.2022- deve intendersi regolato dalla disciplina applicabile ratione temporis, ovvero nella versione precedente alla novella introdotta con d.lgs n. 149 del 2022, non potendosi attribuire alla stessa efficacia retroattiva.
Non coglie nel segno il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del 16/10/2023, n. 28727, atteso che tale pronuncia, pur avendo ritenuto ammissibile il cumulo delle domande anche nell'eventualità in cui i coniugi abbiamo proceduto congiuntamente, si riferisce comunque a pagina 2 di 3 procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata normativa e quindi disciplinati dal nuovo rito famiglia.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio ed in mancanza di diversa pattuizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo del 31.1.25 che qui si intendono integralmente richiamate;
-dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 29 marzo 2025
Il Giudice relatore
dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3