Sentenza 17 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01844/2025REG.PROV.COLL.
N. 03680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2022, proposto da DE CA, ER CA, NS US, FI US, EP CA, NG LV RA, RI TA EN, rappresentati e difesi dall'avvocato NG Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio BE TI in Roma, via Celimontana n. 38;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10599/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati NG Vittorio Antonio Giunta e Anna Romano;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dall’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la richiesta di annullamento del provvedimento del GSE in data 14/03/2014, notificato ai rispettivi ricorrenti a mezzo P.E.C., confermativo del provvedimento del 23/01/2014, con il quale è stata negata alla società cooperativa agricola CH la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al titolo III del D.M. 5 maggio 2011, previste per gli "impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative".
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile e comunque irricevibile il ricorso, compensando le spese di lite sulla base dei seguenti argomenti:
i) la notifica del ricorso introduttivo del giudizio è originariamente avvenuta, anche nei confronti del GSE (organo che ha adottato il gravato provvedimento di rigetto), nei confronti della sola Avvocatura dello Stato; il GSE, tuttavia, non è soggetto patrocinato dall’Avvocatura dello Stato, né presso di essa domiciliato. Da quanto detto deriva un radicale difetto di notificazione, tale da configurare una nullità insanabile sul piano processuale. Ciò dal momento che la notifica presso la suddetta avvocatura erariale era senz’altro inidonea al raggiungimento dello scopo prefissato dalla norma processuale, che impone una conoscenza piena e soprattutto tempestiva del proposto gravame nei riguardi del soggetto che ha concretamente posto in essere l’atto impugnato. La notifica del ricorso presso l’avvocatura erariale, piuttosto che presso la sede legale del GSE, si configura in altre parole alla stregua di atto sostanzialmente inesistente, categoria riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 148 del 26 maggio 2021; di qui ancora la inevitabile inammissibilità del gravame.
ii) A ciò si aggiunga che la notificazione poi effettuata presso il GSE si è perfezionata in data 11 luglio 2014, momento largamente posteriore al termine di 60 giorni tassativamente prescritto a pena di decadenza (il provvedimento impugnato reca infatti la data del 14 marzo 2014); di qui la tardività e dunque la irricevibilità, in ogni caso, del gravame stesso.
3. Con tempestivo appello i soggetti in epigrafe indicati hanno chiesto la riforma di tale decisione, deducendo in primo luogo che il rinnovo della notifica al G.S.E. presso la sua sede, ancorché eseguito oltre il termine decadenziale, avrebbe effetto sanante ex tunc , con salvezza degli effetti dell’iniziale notifica del ricorso; e ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44, comma 4, c.p.a., limitatamente alle parole “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
3.1. Nel merito, sono stati riproposti i medesimi motivi di diritto già esposti in primo grado e non esaminati dal T.a.r..
4. Si sono costituiti gli appellati contestando, anche con successive memorie, le avverse deduzioni, sia in merito alla pretesa sanatoria ( ex tunc ) della rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del GSE, sia in relazione ai profili di merito.
4.1. Inoltre, con la memoria depositata in data 16.1.2025, il GSE ha ulteriormente eccepito che, nelle more del giudizio, il provvedimento di conferma del rigetto oggetto di causa è stato sostituito dal provvedimento del 30.7.2021, mai impugnato, con cui il GSE ha ammesso la società agli incentivi, riconoscendole, ai sensi dell’art. 42, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, la tariffa base decurtata del 10% a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. A tanto consegue, ad avviso del GSE, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse; e ciò in base ad espressa previsione di legge che, mediante l’art. 13-bis, co. 2, secondo periodo, del D.L. n. 101/2019, ha previsto che “ La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione ”; dunque, è la stessa presentazione delle istanza di decurtazione, alla luce della struttura della fattispecie normativa prevista dall’art. 42, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2011, che determina il venir meno dell’attualità e della concretezza dell’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sul ricorso in esame, dato che la difformità riscontrate dal GSE ha trovato definitiva conferma nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente per beneficiare del mantenimento della tariffa incentivante, al netto della decurtazione prevista dalla legge.
4.2. Rispetto alle difese degli appellati nessun atto di replica è stato depositato da parte degli appellanti.
5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito della discussione tenutasi all’udienza del 25 febbraio 2025, nel corso della quale il difensore degli appellanti, sollecitato dal Collegio ad interloquire in merito all’intervenuto provvedimento di ammissione con decurtazione agli incentivi, ha affermato il permanere dell'interesse alla decisione sul gravame.
6. Osserva in principalità il Collegio che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
7. Risulta non contestato che la società cooperativa agricola CH, la quale, tramite il legale rappresentante CA DE, aveva avanzato istanze ai sensi dell'articolo 42, comma 4-bis, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e succ. modd. (pervenute al GSE in data 6/7/2018, con prot. n. GSE/A20180274040, e in data 26/10/2020, con prot. n. GSE/A20200164303), con il ricordato provvedimento del GSE in data 30 luglio 2021 ha ottenuto il riconoscimento della tariffa incentivante base prevista dal Decreto decurtata del 10%.
7.1. Come noto, per effetto dell’art. 13-bis del D.L. n. 101\ 2019, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, sono state apportate modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, disciplinante la materia dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE; in particolare, la novella ha così disposto:
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ridotte della metà";
b) al comma 3-quater, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.";
c) al comma 4-bis, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti".
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva).
7.2. Il comma 4-bis del citato art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 regola proprio il caso, quale quello di specie, in cui negli impianti fotovoltaici risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
7.3. Dunque, in presenza delle istanze di decurtazione di cui si è detto (e del successivo provvedimento del GSE, in data 30/7/2021, di ammissione dell’impianto ad incentivo, con decorrenza dal 26/6/2012), pare al Collegio evidente che si imponga l’immediata definizione del giudizio nel senso indicato dall’art. 13 bis, comma 2, del d.l. n. 101\ 2019 (convertito con legge n. 128/2019 e non modificato sul punto dall’art. 56 d.l. 76/2020), atteso che la richiesta dell’interessato di applicazione della decurtazione “ equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione ”; si tratta invero di un effetto che la legge assegna alla domanda di decurtazione e che, per tale ragione, è sottratto alla disponibilità del dichiarante: a nulla può dunque rilevare, la precisazione del difensore, all’udienza di discussione, di permanenza dell’interesse.
8. Ma comunque, ad avviso del Collegio, non pare ultroneo evidenziare, in merito al primo motivo di appello, che lo stesso appare inammissibile, in quanto generico, e comunque infondato.
E’ ben vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 26 maggio 2021 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 44 c.p.a. espungendo da tale norma - che prevede il potere del giudice di disporre la rinnovazione della notifica nei casi di nullità della stessa, e l’effetto preclusivo di “ogni decadenza” della rinnovazione - il riferimento alla “causa non imputabile”; con la conseguenza che, in base alla norma dell’art. 44 vigente, il giudice deve disporre in ogni caso la rinnovazione della notifica, a prescindere dal motivo della mancata notifica, salvi i casi di inesistenza della stessa.
Infatti, secondo l’argomentazione offerta dallo stesso giudice delle leggi, “… L’effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all’esercizio dell’azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest’ultima un elemento costitutivo dell’atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Ed è proprio in ragione del rapporto di accessorietà che intercorre tra il procedimento notificatorio e l’atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l’inesistenza. ”
8.1. A quest’ultimo proposito, secondo condivisa giurisprudenza, recentemente ribadita da questo Consiglio (sez. IV, 10 luglio 2023 n. 6717), l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell’attività di trasmissione o dell’attività di consegna), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3802; sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3654; sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899; id., 7 ottobre 2019, n. 6763; sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462; Cass. civ., sez. un. 20 luglio 2016, n. 14916).
8.2. Nella specie, pare al Collegio evidente che l’originale notifica del ricorso introduttivo al GSE presso la sede dell’Avvocatura dello Stato integri ipotesi di inesistenza dell’atto notificatorio, trattandosi di notificazione che, in quanto effettuata nei confronti di un soggetto del tutto estraneo rispetto al reale destinatario dell’atto, non può ritenersi in alcun modo funzionale agli scopi cui il procedimento notificatorio è preposto; invero, nella specie non si fa questione di errata indicazione dell’indirizzo del destinatario, né vi è un problema di "collegamento" tra il luogo della notificazione e il destinatario, bensì di spedizione di una notifica ad un soggetto (l’Avvocatura generale dello Stato) estraneo rispetto a quello cui l’atto è rivolto (il GSE).
8.3. Legittima appare dunque la decisione del T.a.r. laddove, pur considerando la richiamata pronuncia del giudice delle leggi, non ha applicato la previsione di cui all’art. 44, comma 4, c.p.a., né ha ritenuto sanato, ex tunc , il vizio della notifica introduttiva del giudizio per effetto dell’avvenuta rinnovazione della stessa (cfr. notificazione al GSE in data 11 luglio 2014).
8.4. Alla luce di ciò, il primo motivo di appello, da giudicare inammissibile perché affronta solo il tema della imputabilità o meno alla parte notificante del vizio notificatorio, e non anche la questione della qualificazione (se nulla o inesistente) della prima notifica (quella presso l’Avvocatura dello Stato del maggio 2014), è comunque anche infondato.
8.5. In definitiva, difettando la possibilità di sanare con effetti ex tunc la notifica al GSE del ricorso introduttivo del giudizio al T.a.r., e in presenza di una rinnovazione di tale notifica effettuata in momento successivo alla maturazione del termine decadenziale dei 60 giorni (cfr. notificazione al GSE in data 11 luglio 2014 a fronte di un provvedimento impugnato che era stato comunicato al destinatario il 14 marzo 2014), del tutto corretta appare la decisione del primo giudice a proposito della tardività, dunque della irricevibilità, del gravame stesso.
9. Per tali ragioni, l’appello, che per i profili sopra esposti è divenuto improcedibile, risulta comunque inammissibile e infondato.
10. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, connessi alla peculiarità della vicenda e delle questioni, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, inammissibile e infondato.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO