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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra con l'avv. LUCANTONI GIOVANNI Parte_1
Appellante
e con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA CP_1
Appellata
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2022 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertarsi che non era tenuta a retrocedere € 6.740,89, rivendicati dall' CP_1 CP_1 con provvedimento del 21.10.2021 a titolo di pensione di reversibilità (collegata ai redditi
2017 e 2018 ) percepita nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019, in quanto somme non dovute e/o irripetibili. Chiedeva inoltre per l'effetto condannarsi l' alla restituzione di CP_2 quanto nelle more trattenuto sulla pensione in godimento. A tal fine la ricorrente deduceva che: con comunicazione del 24.6.2021 mai pervenuta alla ricorrente l' le aveva intimato CP_1 la sospensione della pensione di reversibilità cat. SOART n.35577880 se non avesse comunicato i redditi del 2017 e 2018 entro il 15.9.2021; non avendo ricevuto detto avviso e non essendo stato trasmesso il dato l' con provvedimento del 21.10.2021 aveva revocato CP_1 il trattamento pensionistico collegato alle predette annualità disponendo il recupero mediante trattenute mensili di complessive € 6740,89 a titolo di pensione percepita dal 1.1.2018 al
31.12.2019; tuttavia gli unici redditi imponibili della ricorrente per l'anno 2017 e 2018 erano quelli da lavoro dipendente che erano inferiori ai limiti di legge e che erano noti all'Istituto per
1 l'avvenuto versamento dei contributi datoriali. Invocava quindi la irripetibilità delle somme per buona fede dell'accipiens e per tardività del provvedimento di recupero dell' che si era CP_1 attivato oltre l'anno successivo all' indebito previdenziale. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza n. 1687/2023 pubblicata il 17.2.2023 il Tribunale di Roma dichiarava che la ricorrente non era tenuta a restituire all' la somma oggetto del CP_1 provvedimento di indebito del 21.10.2021 (€ 6.740,89) non essendo detta somma CP_1 ripetibile e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente di quanto nelle more CP_1 trattenuto a tale titolo sulla pensione della ricorrente. Compensava altresì integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Con atto depositato in data 11.5.2023 la impugna la predetta sentenza per i Pt_1 seguenti motivi di censura. In primo luogo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cpc con riferimento alla compensazione delle spese delle spese di lite, facendo rilevare che nonostante il giudice di primo grado avesse erroneamente indicato che il ricorso era solo parzialmente fondato, a ben vedere la domanda attorea era stata totalmente accolta con conseguente illegittimità della compensazione delle spese di lite per violazione del principio di soccombenza.
Con il secondo e terzo motivo di censura la parte appellante lamenta che la compensazione integrale delle spese di lite era stata applicata dal Tribunale sulla base di un duplice errato presupposto: da un lato che la ricorrente avesse omesso di inviare le comunicazioni reddituali all' malgrado i solleciti dell'Istituto e dall'altro che neppure a CP_1 seguito di ricorso amministrativo avesse depositato la certificazione dei redditi proveniente dall'Agenzia delle Entrate o altra documentazione fiscale idonea. A parere della parte appellante entrambi gli assunti non trovano alcun riscontro negli atti processuali.
Quale ultimo motivo di censura la parte appellante richiede la quantificazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di 5.391,00 oltre spese generali e accessori di legge ovvero in via gradata euro 2.695,50.
Resiste l' che propone altresì appello incidentale. CP_1
I quattro motivi di censura possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti afferenti alla contestata compensazione delle spese di lite. Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “In ordine alle spese il comportamento delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Infatti è provato che la ricorrente ha omesso di inviare le comunicazioni reddituali all malgrado i solleciti CP_1 dell' e tale comportamento ha determinato la revoca della pensione sulla base delle CP_2 disposizioni di legge per il periodo gennaio 2018-dicembre 2019 (art. 35 comma 1 bis DL
207/2008 convertito in Legge 14/2009) ed è provato che la stessa neppure in sede di ricorso amministrativo all' aveva depositato la certificazione dei redditi proveniente da Agenzia CP_1 delle entrate o altra documentazione fiscale idonea , documentazione necessaria all' per CP_1 verificare lo stato effettivo dei redditi della ricorrente. La certificazione di Agenzia delle
Entrate è stata depositata solo nel presente giudizio”.
2 In sostanza secondo il giudice di prime cure la condotta di parte ricorrente che indurrebbe alla compensazione delle spese di lite nonostante l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio si sostanzierebbe da un lato nell'omesso invio delle comunicazioni reddituali all' malgrado i solleciti dell e dall'altro nel fatto che CP_1 CP_2 neppure in sede di ricorso amministrativo la ricorrente aveva depositato idonea certificazione per l'anno 2017 e 2018.
Quanto al primo aspetto risulta dagli atti di causa che con memoria del 12.1.2023
l su autorizzazione del Giudice, depositava due note di sollecito (già allegate alla CP_1 memoria di costituzione) l'una del 2019 e l'altra del 2020, senza tuttavia produrre la prova della comunicazione delle stesse a parte ricorrente. L'unica nota infatti per la quale è prodotta prova dell'avvenuta comunicazione è quella del novembre del 2021 relativa al provvedimento del 21 ottobre 2021 ossia al provvedimento di contestazione dell'indebito pacificamente notificato e ricevuto dalla Né peraltro vi è prova dell'effettiva comunicazione del Pt_1 provvedimento del 24 giugno 2021 con il quale l intimava all'appellante la sospensione CP_1 della pensione di reversibilità in caso di mancata comunicazione dei redditi percepiti negli anni
2017 e 2018 entro il termine del 15 settembre 2021.
Quanto al secondo aspetto è in atti la prova (si veda doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) che la con ricorso amministrativo presentato il 24 Pt_1 novembre 2021, nel rilevare che nel 2017 e 2018 possedeva redditi imponibili ai fini Irpef inferiori rispettivamente ad euro 19.573,71 ed euro 19.000 789,38, allegava i relativi modelli
CU.
Deve pertanto trovare piena applicazione il principio della soccombenza, per cui le spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 di cui alla tabella n. 4 del DM 147/22 che afferisce specificamente alle cause di previdenza, devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario CP_1 dell'allora ricorrente. La liquidazione ai sensi del D.M. 55 del 2014 è effettuata con applicazione dei parametri “minimi” atteso che il procedimento implicava la soluzione di questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse.
L'appello incidentale dell' è invece infondato. L' lamenta la non CP_1 CP_2 congruità della motivazione della sentenza laddove da un lato afferma che “la revoca della prestazione disposta da è stata adottata dall' legittimamente in applicazione della CP_1 CP_2 normativa di legge art. 35 comma 1 bis DL 207/2008 convertito in Legge 14/2009” sul presupposto dell'avvenuta comunicazione delle note di sollecito prima e del provvedimento di sospensione poi e dall'altro esclude la legittimità del provvedimento di recupero e quindi afferma la irripetibilità dell'indebito.
In realtà la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna contraddittorietà in quanto attribuisce valore dirimente, rispetto al dato formale del rispetto della procedura ex art. 35 comma 1 bis DL 207/2008, all'elemento sostanziale della produzione, da parte della di certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il Pt_1
02.05.2022 e depositata in primo grado il 20.07.2022, dalla quale risulta la percezione di redditi non ostativi al trattamento pensionistico in godimento in misura piena, atteso che il
3 reddito conseguito nel periodo d'interesse è inferiore a tre volte il trattamento minimo su base annua del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolata in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello principale e al rigetto di quello incidentale dell' . CP_1
La quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi a carico dell' , CP_2 osserva il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Quindi, considerando che le spese di lite liquidate in questa sede per il giudizio di primo grado ammontano ad € 1.865,00, che si assume a valore del presente gravame, le spese del presente grado sono liquidate nella misura di € 962,00. Infatti la liquidazione per il giudizio di gravame va anch'essa effettuata, come in dispositivo, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € CP_1
962,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra con l'avv. LUCANTONI GIOVANNI Parte_1
Appellante
e con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA CP_1
Appellata
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2022 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertarsi che non era tenuta a retrocedere € 6.740,89, rivendicati dall' CP_1 CP_1 con provvedimento del 21.10.2021 a titolo di pensione di reversibilità (collegata ai redditi
2017 e 2018 ) percepita nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019, in quanto somme non dovute e/o irripetibili. Chiedeva inoltre per l'effetto condannarsi l' alla restituzione di CP_2 quanto nelle more trattenuto sulla pensione in godimento. A tal fine la ricorrente deduceva che: con comunicazione del 24.6.2021 mai pervenuta alla ricorrente l' le aveva intimato CP_1 la sospensione della pensione di reversibilità cat. SOART n.35577880 se non avesse comunicato i redditi del 2017 e 2018 entro il 15.9.2021; non avendo ricevuto detto avviso e non essendo stato trasmesso il dato l' con provvedimento del 21.10.2021 aveva revocato CP_1 il trattamento pensionistico collegato alle predette annualità disponendo il recupero mediante trattenute mensili di complessive € 6740,89 a titolo di pensione percepita dal 1.1.2018 al
31.12.2019; tuttavia gli unici redditi imponibili della ricorrente per l'anno 2017 e 2018 erano quelli da lavoro dipendente che erano inferiori ai limiti di legge e che erano noti all'Istituto per
1 l'avvenuto versamento dei contributi datoriali. Invocava quindi la irripetibilità delle somme per buona fede dell'accipiens e per tardività del provvedimento di recupero dell' che si era CP_1 attivato oltre l'anno successivo all' indebito previdenziale. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza n. 1687/2023 pubblicata il 17.2.2023 il Tribunale di Roma dichiarava che la ricorrente non era tenuta a restituire all' la somma oggetto del CP_1 provvedimento di indebito del 21.10.2021 (€ 6.740,89) non essendo detta somma CP_1 ripetibile e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente di quanto nelle more CP_1 trattenuto a tale titolo sulla pensione della ricorrente. Compensava altresì integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Con atto depositato in data 11.5.2023 la impugna la predetta sentenza per i Pt_1 seguenti motivi di censura. In primo luogo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cpc con riferimento alla compensazione delle spese delle spese di lite, facendo rilevare che nonostante il giudice di primo grado avesse erroneamente indicato che il ricorso era solo parzialmente fondato, a ben vedere la domanda attorea era stata totalmente accolta con conseguente illegittimità della compensazione delle spese di lite per violazione del principio di soccombenza.
Con il secondo e terzo motivo di censura la parte appellante lamenta che la compensazione integrale delle spese di lite era stata applicata dal Tribunale sulla base di un duplice errato presupposto: da un lato che la ricorrente avesse omesso di inviare le comunicazioni reddituali all' malgrado i solleciti dell'Istituto e dall'altro che neppure a CP_1 seguito di ricorso amministrativo avesse depositato la certificazione dei redditi proveniente dall'Agenzia delle Entrate o altra documentazione fiscale idonea. A parere della parte appellante entrambi gli assunti non trovano alcun riscontro negli atti processuali.
Quale ultimo motivo di censura la parte appellante richiede la quantificazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di 5.391,00 oltre spese generali e accessori di legge ovvero in via gradata euro 2.695,50.
Resiste l' che propone altresì appello incidentale. CP_1
I quattro motivi di censura possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti afferenti alla contestata compensazione delle spese di lite. Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “In ordine alle spese il comportamento delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Infatti è provato che la ricorrente ha omesso di inviare le comunicazioni reddituali all malgrado i solleciti CP_1 dell' e tale comportamento ha determinato la revoca della pensione sulla base delle CP_2 disposizioni di legge per il periodo gennaio 2018-dicembre 2019 (art. 35 comma 1 bis DL
207/2008 convertito in Legge 14/2009) ed è provato che la stessa neppure in sede di ricorso amministrativo all' aveva depositato la certificazione dei redditi proveniente da Agenzia CP_1 delle entrate o altra documentazione fiscale idonea , documentazione necessaria all' per CP_1 verificare lo stato effettivo dei redditi della ricorrente. La certificazione di Agenzia delle
Entrate è stata depositata solo nel presente giudizio”.
2 In sostanza secondo il giudice di prime cure la condotta di parte ricorrente che indurrebbe alla compensazione delle spese di lite nonostante l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio si sostanzierebbe da un lato nell'omesso invio delle comunicazioni reddituali all' malgrado i solleciti dell e dall'altro nel fatto che CP_1 CP_2 neppure in sede di ricorso amministrativo la ricorrente aveva depositato idonea certificazione per l'anno 2017 e 2018.
Quanto al primo aspetto risulta dagli atti di causa che con memoria del 12.1.2023
l su autorizzazione del Giudice, depositava due note di sollecito (già allegate alla CP_1 memoria di costituzione) l'una del 2019 e l'altra del 2020, senza tuttavia produrre la prova della comunicazione delle stesse a parte ricorrente. L'unica nota infatti per la quale è prodotta prova dell'avvenuta comunicazione è quella del novembre del 2021 relativa al provvedimento del 21 ottobre 2021 ossia al provvedimento di contestazione dell'indebito pacificamente notificato e ricevuto dalla Né peraltro vi è prova dell'effettiva comunicazione del Pt_1 provvedimento del 24 giugno 2021 con il quale l intimava all'appellante la sospensione CP_1 della pensione di reversibilità in caso di mancata comunicazione dei redditi percepiti negli anni
2017 e 2018 entro il termine del 15 settembre 2021.
Quanto al secondo aspetto è in atti la prova (si veda doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) che la con ricorso amministrativo presentato il 24 Pt_1 novembre 2021, nel rilevare che nel 2017 e 2018 possedeva redditi imponibili ai fini Irpef inferiori rispettivamente ad euro 19.573,71 ed euro 19.000 789,38, allegava i relativi modelli
CU.
Deve pertanto trovare piena applicazione il principio della soccombenza, per cui le spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 di cui alla tabella n. 4 del DM 147/22 che afferisce specificamente alle cause di previdenza, devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario CP_1 dell'allora ricorrente. La liquidazione ai sensi del D.M. 55 del 2014 è effettuata con applicazione dei parametri “minimi” atteso che il procedimento implicava la soluzione di questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse.
L'appello incidentale dell' è invece infondato. L' lamenta la non CP_1 CP_2 congruità della motivazione della sentenza laddove da un lato afferma che “la revoca della prestazione disposta da è stata adottata dall' legittimamente in applicazione della CP_1 CP_2 normativa di legge art. 35 comma 1 bis DL 207/2008 convertito in Legge 14/2009” sul presupposto dell'avvenuta comunicazione delle note di sollecito prima e del provvedimento di sospensione poi e dall'altro esclude la legittimità del provvedimento di recupero e quindi afferma la irripetibilità dell'indebito.
In realtà la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna contraddittorietà in quanto attribuisce valore dirimente, rispetto al dato formale del rispetto della procedura ex art. 35 comma 1 bis DL 207/2008, all'elemento sostanziale della produzione, da parte della di certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il Pt_1
02.05.2022 e depositata in primo grado il 20.07.2022, dalla quale risulta la percezione di redditi non ostativi al trattamento pensionistico in godimento in misura piena, atteso che il
3 reddito conseguito nel periodo d'interesse è inferiore a tre volte il trattamento minimo su base annua del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolata in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello principale e al rigetto di quello incidentale dell' . CP_1
La quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi a carico dell' , CP_2 osserva il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Quindi, considerando che le spese di lite liquidate in questa sede per il giudizio di primo grado ammontano ad € 1.865,00, che si assume a valore del presente gravame, le spese del presente grado sono liquidate nella misura di € 962,00. Infatti la liquidazione per il giudizio di gravame va anch'essa effettuata, come in dispositivo, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € CP_1
962,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 7.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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