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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est.
Dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec;
Email_1
-APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con sede a Milano in Piazza della Repubblica n. 4, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Matteo Castioni e Valeria Consonni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_2
-APPELLATA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 9957/23 pubblicata in data 11/12/2023 dal Tribunale di Milano,
-In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza ab origine per valore del Tribunale di Milano con consequenziale revoca della sospensione del titolo esecutivo;
-Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della competenza del Tribunale di Milano rigettare l'opposizione promossa da per i motivi esposti. CP_1
pagina 1 di 5 -In estremo subordine, revocare la condanna ex art. 96 c.p.c.
-Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
In via preliminare e assorbente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 618, terzo comma, c.p.c.
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 9957/2023;
In punto spese
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Con ampia riserva istruttoria”.
FATTO E DIRITTO
(di seguito ”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
19139/2023 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio di opposizione introdotto da
(di seguito ) a fronte della notifica in data 4.05.2023 di precetto per CP_1 CP_1
l'importo di Euro 2.774,61 (sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6453/2023 pronunciata in grado d'appello dal Tribunale di Roma il 24.04.2023), aveva dichiarato l'insussistenza del diritto dell'odierno appellante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che: - nella stessa data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma (24.04.2023) il legale di tramite pec aveva CP_1 manifestato la volontà della compagnia di procedere al pagamento delle somme dovute previa trasmissione dei conteggi - con pec datata 24.04.2023 , contestualmente all'invio dei Pt_1 conteggi pari ad Euro 2.316,44, aveva richiesto l'accreditamento della somma dovuta entro i successivi 10 giorni;
- che con pec datata 24.04.2023 il legale di aveva confermato di CP_1 aver inoltrato i conteggi e le coordinate bancarie alla compagnia e che l'accredito sarebbe avvenuto entro 21 giorni lavorativi con l'invito a ad astenersi dal procedere in via Pt_1 esecutiva;
- che tuttavia, il 4.05.2023 aveva notificato il precetto per l'importo di Pt_1
2.774,61; - che l'accredito degli importi liquidati nella sentenza del Tribunale di Roma per complessivamente Euro 2.316,44 era avvenuto il 9.05.2023, dunque entro i 21 giorni indicati da cosicché questa con atto di citazione in opposizione aveva eccepito la nullità, CP_1
l'illegittimità e l'inopportunità della notifica dell'atto di precetto in quanto notificato in assenza di interesse ad agire già alla data del 4.05.2023 in ragione dell'espressa volontà di adempimento, nonché in violazione del principio di buona fede e con abuso del diritto dello strumento processuale;
– che , costituitosi in giudizio, aveva dedotto di aver Pt_1 legittimamente rifiutato di accordare alcuna dilazione a la quale peraltro avrebbe CP_1 eseguito un pagamento incompleto poiché mancante delle spese di precetto, disamina e notifica del titolo esecutivo.
Il Tribunale, accertata la propria competenza, ha qualificato la domanda attorea come opposizione all'esecuzione nella parte in cui era contestato l'avvenuto pagamento e l'insussistenza del debito per spese del precetto, e come opposizione agli atti esecutivi nella pagina 2 di 5 parte in cui era contestata l'inopportunità della notifica del precetto per il principio di buona fede.
Ritenendo fondati i motivi di opposizione ha ravvisato una condotta abusiva nell'invio del precetto ed ha negato a il diritto di ripetizione delle spese di intimazione data Pt_1
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, essendo il pagamento avvenuto dopo soli 15 giorni la pubblicazione della sentenza di condanna. Ha condannato inoltre Pt_1 al pagamento delle spese di lite pari ad Euro 1.500,00 ed al pagamento di ulteriori Euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata con tre motivi di gravame per avere erroneamente il giudice di primo grado: 1) qualificato l'opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi ravvisando dunque l'incompetenza del valore del Tribunale di
Milano in favore del Giudice di Pace;
2) ritenuto illegittima la notifica dell'atto di precetto considerandola una violazione al principio di buona fede e abuso del diritto atteso che Pt_1 avrebbe agito per tutelare il proprio diritto di credito data l'incertezza del termine di pagamento prospettato da controparte attraverso l'espressione “circa 21 giorni” nella pec in cui si manifestava la volontà di adempimento da parte dei e per aver considerato tale termine CP_1 ragionevole in virtù delle grandi dimensioni aziendali della società; 3) condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. attesa la manifesta erroneità in punto di diritto e l'iniquità sul quantum.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c. sulla base del quale non sarebbe proponibile appello avverso le sentenze rese all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28.01.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità ex artt. 617 e 618 c.p.c. sollevata da
In proposito va ricordato che interpretazione della domanda giudiziale è prerogativa CP_1 del giudice del merito, ed in forza del principio di apparenza, la qualificazione dell'azione operata dal giudice di primo grado non può essere oggetto di contestazione nel giudizio d'appello, indipendentemente dalla sua correttezza e dalla diversa prospettazione delle parti, sicché soltanto ove il giudice dell'opposizione all'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice dell'impugnazione deve provvedervi, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (cfr., ad es., Cass., sent. n. 13381/2017, e, in senso conforme, sent. n. 11012/2007 e n. 3404/2004, Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 3, 18/04/2005, n. 8006). Nel caso che ci occupa, come sopra accennato, il Tribunale ha espressamente qualificato l'opposizione di come opposizione all'esecuzione nella parte CP_1 in cui si contestano l'avvenuto pagamento e l'insussistenza del debito per spese del precetto, e opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui si contesta l'inopportunità della notifica del precetto per il principio di buona fede e tale qualificazione vincola il giudice dell'impugnazione.
Poiché l'appello non riguarda le questioni sussunte dal Tribunale nella categoria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., bensì quelle relative alle spese del precetto (che il Tribunale
pagina 3 di 5 ha qualificato come oggetto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), l'impugnazione è ammissibile.
Quanto appena detto assorbe il primo motivo d'appello (di incompetenza per valore del giudice adito in relazione al disposto dell'art.617 cpc).
Anche il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
La notifica del precetto ha rappresentato una condotta abusiva.
Invero, se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione, il creditore ha quello non meno cogente di collaborare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravare inutilmente la sua posizione, di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore che, violando tali precetti, introduca un giudizio di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esenzioni esose ed evitabile, compie un abuso del processo in violazione dell'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 7409/2021).
Nel caso di specie assume speciale rilievo il fatto che il legale di abbia indicato la CP_1 propria volontà di eseguire spontaneamente la sentenza entro circa 21 giorni dalla pubblicazione della stessa e che a tale comunicazione non sia seguita alcuna risposta di Pt_1 prima di procedere alla notifica del precetto (nove giorni dopo la pubblicazione della sentenza): al di là di ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza o meno detto termine (che peraltro anche a questa Corte pare del tutto in linea con i tempi necessari per dar conto al pagamento da parte di una struttura organizzativa complessa), l'atteggiamento dell'appellante ha certamente ingenerato in controparte un legittimo affidamento sulla congruità e sull'accettazione del termine proposto, mai essendo stata nemmeno prospettata la sussistenza di alcuna ragione di urgenza per un pagamento più tempestivo.
In tale comportamento si ravvisa una condotta abusiva, che consente di escludere la ripetizione delle spese di intimazione, data l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata a fronte dell'intervenuto pagamento della somma portata dal titolo esecutivo avvenuta, da parte del debitore, 15 giorni dopo la pubblicazione della sentenza di condanna.
Il terzo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso.
La condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doversi di lealtà e probità, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzo del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso e preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli da controparte.
La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. SU n. 22405/2018, Cass., sez. 2, 21/11/2017, n. 27623; Cass., sez. 6 -
3, 18/11/2019, n. 29812).
Conseguentemente, si conferma la statuizione del giudice di primo grado circa “la manifesta censurabilità dei presupposti su cui si fonda il precetto e l'inconsistenza delle ragioni addotte
pagina 4 di 5 dal convenuto a fondamento di esso” i quali “costituiscono indici inoppugnabili della mala fede o, almeno, della colpa grave della parte convenuta, e ne giustificano la condanna ex art.
96, comma terzo, c.p.c.,”.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 19139/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 2.419,00 (di cui Euro 536,00 per la fase di studio, Euro 536,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est.
Dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec;
Email_1
-APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , con sede a Milano in Piazza della Repubblica n. 4, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Matteo Castioni e Valeria Consonni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_2
-APPELLATA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 9957/23 pubblicata in data 11/12/2023 dal Tribunale di Milano,
-In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza ab origine per valore del Tribunale di Milano con consequenziale revoca della sospensione del titolo esecutivo;
-Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della competenza del Tribunale di Milano rigettare l'opposizione promossa da per i motivi esposti. CP_1
pagina 1 di 5 -In estremo subordine, revocare la condanna ex art. 96 c.p.c.
-Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
In via preliminare e assorbente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 618, terzo comma, c.p.c.
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 9957/2023;
In punto spese
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Con ampia riserva istruttoria”.
FATTO E DIRITTO
(di seguito ”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
19139/2023 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio di opposizione introdotto da
(di seguito ) a fronte della notifica in data 4.05.2023 di precetto per CP_1 CP_1
l'importo di Euro 2.774,61 (sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6453/2023 pronunciata in grado d'appello dal Tribunale di Roma il 24.04.2023), aveva dichiarato l'insussistenza del diritto dell'odierno appellante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che: - nella stessa data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma (24.04.2023) il legale di tramite pec aveva CP_1 manifestato la volontà della compagnia di procedere al pagamento delle somme dovute previa trasmissione dei conteggi - con pec datata 24.04.2023 , contestualmente all'invio dei Pt_1 conteggi pari ad Euro 2.316,44, aveva richiesto l'accreditamento della somma dovuta entro i successivi 10 giorni;
- che con pec datata 24.04.2023 il legale di aveva confermato di CP_1 aver inoltrato i conteggi e le coordinate bancarie alla compagnia e che l'accredito sarebbe avvenuto entro 21 giorni lavorativi con l'invito a ad astenersi dal procedere in via Pt_1 esecutiva;
- che tuttavia, il 4.05.2023 aveva notificato il precetto per l'importo di Pt_1
2.774,61; - che l'accredito degli importi liquidati nella sentenza del Tribunale di Roma per complessivamente Euro 2.316,44 era avvenuto il 9.05.2023, dunque entro i 21 giorni indicati da cosicché questa con atto di citazione in opposizione aveva eccepito la nullità, CP_1
l'illegittimità e l'inopportunità della notifica dell'atto di precetto in quanto notificato in assenza di interesse ad agire già alla data del 4.05.2023 in ragione dell'espressa volontà di adempimento, nonché in violazione del principio di buona fede e con abuso del diritto dello strumento processuale;
– che , costituitosi in giudizio, aveva dedotto di aver Pt_1 legittimamente rifiutato di accordare alcuna dilazione a la quale peraltro avrebbe CP_1 eseguito un pagamento incompleto poiché mancante delle spese di precetto, disamina e notifica del titolo esecutivo.
Il Tribunale, accertata la propria competenza, ha qualificato la domanda attorea come opposizione all'esecuzione nella parte in cui era contestato l'avvenuto pagamento e l'insussistenza del debito per spese del precetto, e come opposizione agli atti esecutivi nella pagina 2 di 5 parte in cui era contestata l'inopportunità della notifica del precetto per il principio di buona fede.
Ritenendo fondati i motivi di opposizione ha ravvisato una condotta abusiva nell'invio del precetto ed ha negato a il diritto di ripetizione delle spese di intimazione data Pt_1
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, essendo il pagamento avvenuto dopo soli 15 giorni la pubblicazione della sentenza di condanna. Ha condannato inoltre Pt_1 al pagamento delle spese di lite pari ad Euro 1.500,00 ed al pagamento di ulteriori Euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata con tre motivi di gravame per avere erroneamente il giudice di primo grado: 1) qualificato l'opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi ravvisando dunque l'incompetenza del valore del Tribunale di
Milano in favore del Giudice di Pace;
2) ritenuto illegittima la notifica dell'atto di precetto considerandola una violazione al principio di buona fede e abuso del diritto atteso che Pt_1 avrebbe agito per tutelare il proprio diritto di credito data l'incertezza del termine di pagamento prospettato da controparte attraverso l'espressione “circa 21 giorni” nella pec in cui si manifestava la volontà di adempimento da parte dei e per aver considerato tale termine CP_1 ragionevole in virtù delle grandi dimensioni aziendali della società; 3) condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. attesa la manifesta erroneità in punto di diritto e l'iniquità sul quantum.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c. sulla base del quale non sarebbe proponibile appello avverso le sentenze rese all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28.01.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità ex artt. 617 e 618 c.p.c. sollevata da
In proposito va ricordato che interpretazione della domanda giudiziale è prerogativa CP_1 del giudice del merito, ed in forza del principio di apparenza, la qualificazione dell'azione operata dal giudice di primo grado non può essere oggetto di contestazione nel giudizio d'appello, indipendentemente dalla sua correttezza e dalla diversa prospettazione delle parti, sicché soltanto ove il giudice dell'opposizione all'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice dell'impugnazione deve provvedervi, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (cfr., ad es., Cass., sent. n. 13381/2017, e, in senso conforme, sent. n. 11012/2007 e n. 3404/2004, Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 3, 18/04/2005, n. 8006). Nel caso che ci occupa, come sopra accennato, il Tribunale ha espressamente qualificato l'opposizione di come opposizione all'esecuzione nella parte CP_1 in cui si contestano l'avvenuto pagamento e l'insussistenza del debito per spese del precetto, e opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui si contesta l'inopportunità della notifica del precetto per il principio di buona fede e tale qualificazione vincola il giudice dell'impugnazione.
Poiché l'appello non riguarda le questioni sussunte dal Tribunale nella categoria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., bensì quelle relative alle spese del precetto (che il Tribunale
pagina 3 di 5 ha qualificato come oggetto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), l'impugnazione è ammissibile.
Quanto appena detto assorbe il primo motivo d'appello (di incompetenza per valore del giudice adito in relazione al disposto dell'art.617 cpc).
Anche il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
La notifica del precetto ha rappresentato una condotta abusiva.
Invero, se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione, il creditore ha quello non meno cogente di collaborare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravare inutilmente la sua posizione, di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore che, violando tali precetti, introduca un giudizio di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esenzioni esose ed evitabile, compie un abuso del processo in violazione dell'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 7409/2021).
Nel caso di specie assume speciale rilievo il fatto che il legale di abbia indicato la CP_1 propria volontà di eseguire spontaneamente la sentenza entro circa 21 giorni dalla pubblicazione della stessa e che a tale comunicazione non sia seguita alcuna risposta di Pt_1 prima di procedere alla notifica del precetto (nove giorni dopo la pubblicazione della sentenza): al di là di ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza o meno detto termine (che peraltro anche a questa Corte pare del tutto in linea con i tempi necessari per dar conto al pagamento da parte di una struttura organizzativa complessa), l'atteggiamento dell'appellante ha certamente ingenerato in controparte un legittimo affidamento sulla congruità e sull'accettazione del termine proposto, mai essendo stata nemmeno prospettata la sussistenza di alcuna ragione di urgenza per un pagamento più tempestivo.
In tale comportamento si ravvisa una condotta abusiva, che consente di escludere la ripetizione delle spese di intimazione, data l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata a fronte dell'intervenuto pagamento della somma portata dal titolo esecutivo avvenuta, da parte del debitore, 15 giorni dopo la pubblicazione della sentenza di condanna.
Il terzo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso.
La condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doversi di lealtà e probità, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzo del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso e preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli da controparte.
La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. SU n. 22405/2018, Cass., sez. 2, 21/11/2017, n. 27623; Cass., sez. 6 -
3, 18/11/2019, n. 29812).
Conseguentemente, si conferma la statuizione del giudice di primo grado circa “la manifesta censurabilità dei presupposti su cui si fonda il precetto e l'inconsistenza delle ragioni addotte
pagina 4 di 5 dal convenuto a fondamento di esso” i quali “costituiscono indici inoppugnabili della mala fede o, almeno, della colpa grave della parte convenuta, e ne giustificano la condanna ex art.
96, comma terzo, c.p.c.,”.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 19139/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 2.419,00 (di cui Euro 536,00 per la fase di studio, Euro 536,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5