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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1177/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via C. Colombo n. 5 presso lo studio dell'Avv.
ME BO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito per DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, parte ricorrente esponeva che
CP_ con nota del 06.06.2023 l' gli comunicava un indebito per l'importo di euro
1.942,52 relativamente all'indennità di disoccupazione riferita al periodo dal
01.01.2012 al 31.12.2012, per cancellazione dai relativi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. Si legge nella motivazione del provvedimento “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, un pagamento non dovuto sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE n. 2013591003944 per un Pt_2
importo complessivo di euro 1.942,52 per la seguente motivazione: corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, e, di conseguenza, ne richiedeva la restituzione della somma non dovuta.
Con altro provvedimento, sempre datato 06.06.2023, l' comunicava CP_1 allo stesso in indebito per l'importo di euro 1.088,07, relativamente all'indennità di disoccupazione riferita al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, per cancellazione dai relativi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Si legge nella motivazione del provvedimento “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, un pagamento non dovuto sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 201462910002 per un importo complessivo di euro 1.088,07 per la seguente motivazione: corrisposta indennità di disoccupazione non spettante” e ne richiedeva la restituzione della somma non dovuta.
In virtù di ciò, parte ricorrente, in data 28.11.2023, presentava due diversi ricorsi amministrativi alla Commissione provinciale CISOA, senza sortire alcun effetto.
Lo stesso rilevava di aver lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Vittoria Soc. Coop. Agricola, c.f. , per gli P.IVA_1
anni 2012 e 2013 per 102 giornate.
Parte ricorrente lamentava che, pur avendo prestato regolare attività
CP_ lavorativa sui fondi della ditta menzionata, l' procedeva alla cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate, come sopra indicati, rilevando l'illegittimità di ogni provvedimento di cancellazione, e del conseguente provvedimento di indebito adottato dall'Ente Previdenziale nei confronti della stessa parte ricorrente, eccependone la nullità dello stesso per indeterminatezza ed erroneità delle somme e l'illegittimità dell'indebito.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi CP_1
anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre al
2 riconoscimento del diritto ad ottenere le indennità di disoccupazione agricola per gli anni indicati con annullamento degli impugnati avvisi di indebito;
e concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio, con memoria depositata in data 20.09.2024, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Preliminarmente occorre precisare che non sussiste, nel caso di specie, alcuna causa di nullità del ricorso introduttivo.
Il ricorrente domanda l'annullamento degli indebiti notificati allo stesso con due diversi provvedimenti del 06.06.2023 e relativo alle indennità di DS agricola 2012 e 2013. A tal fine, il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il 2012 e
2013, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate negli anni 2012 e 2013 alle dipendenze della ditta
Vittoria Soc. Coop. Agricola.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
3 Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per il 2012 e 2013, come da elenchi pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15.06.2016 all'01.07.2016
(come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_2
Orbene, tali pubblicazioni telematiche valgono come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la CP_1
durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
4
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, entro CP_1
trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto
"ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez.
6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, parte ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 01.08.2016.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, il ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il
5 provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio in data 24.07.2017, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso avverso il provvedimento di indebito, in data 17.04.2024, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest'ultimo ricorso si limita a richiedere l'annullamento dell'indebito e il riconoscimento della spettanza di una prestazione previdenziale, non è invece inteso a contestare il disconoscimento/cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici.
In assenza di ulteriore documentazione sul punto, tuttavia, è possibile dedurre che, pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 17.04.2024, ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
Il ricorso introduttivo non risulta, pertanto, depositato nel rispetto del predetto termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduto dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni 2012 e 2013, oggetto dell'odierna domanda, anche con riferimento alla DS agricola oggetto della richiesta di restituzione impugnata.
6 Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L.
n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge
n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n.
384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez.
Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza del ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle 102 giornate lavorative riferibili al 2012 e 2013.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass.
Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti
l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
7 Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ.
Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo relativo agli anni 2012 e 2013.
Una notazione va, in ultimo, fatta.
Se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell' , relativo alle CP_1
indennità di disoccupazione agricola relativa al 2012 e 2013 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte del ricorrente, del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue per il 2012 e 2013.
Ciò posto, la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente per il 2012 e
2013 è da dichiararsi inammissibile, mentre è infondata e va rigettata la domanda relativa all'annullamento dei provvedimenti di indebito oggi impugnati, per la somma di euro 1.942,52 e di euro 1.088,07 indebitamente erogata a titolo di DS agricola per il periodo 01.01.2012 al 31.12.2012 e per il periodo 01.01.2013 al
31.12.2013, così come risulta nei provvedimenti di restituzione tutti avente data del 06.06.2023.
Le conclusioni di cui sopra impongono il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, invero, contesta la conducenza della prova documentale dell' assumendo che il file “notifica elenco di variazione” rappresenterebbe CP_1
8 nient'altro che una riproduzione della prima pagina dell'elenco di variazione senza firma autografa sotto l'indicazione della data di pubblicazione.
In via preliminare si evidenzia come lo stesso, invero, non risulti essere una riproposizione della prima pagina dell'elenco di variazione, pur condividendone buona parte del contenuto, ma è proprio il documento predisposto alla prova della data di effettiva pubblicazione degli elenchi anagrafici.
A ciò va aggiunto che, come da disciplina interna dell' , CP_2
l'indicazione della relativa pubblicazione coincide con i termini rispettati, nel corso degli anni, per la pubblicazione degli elenchi (pubblicazione del primo elenco di variazione annuale nel secondo semestre dell'anno in questione).
Inoltre, la contestazione non è stata svolta nei confronti del contenuto dell'elenco di variazione depositato ma limitatamente alla sua data di pubblicazione. Tale adempimento dell' , tuttavia, risulta essere previsto dalla CP_1
legge.
Infatti, è all' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. CP_1 Per_1
9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità
9 dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_1
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il CP_1
mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a CP_2
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1
mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
È appena il caso di sottolineare, a questo punto, che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato, per quanto interessa ai fini della presente decisione, completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, comma 1,
10 lett. mm), della legge n. 421/ 1992; il d. lgs. n. 39/1993; l'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Ed infine la contestazione sulla data di pubblicazione degli elenchi non equivale a contestazione sul contenuto degli elenchi anche con riferimento proprio all'annualità di pubblicazione.
In nessuno dei casi può, per le ragioni sopra indicate, ritenersi il presente giudizio tempestivo (depositato anni dopo le annualità in cui era comunque prevista per legge la pubblicazione di detti elenchi).
In relazione alla spettanza dell'indebito, tuttavia, deve evidenziarsi quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le somme ritenute indebite.
E' onere di chi chiede la ripetizione di una somma dimostrare l'effettiva erogazione della stessa oltre ai presupposti che rendono la stessa illegittima e dunque ripetibile.
Se, difatti, non vi son dubbi che la stessa sarebbe stata erroneamente riconosciuta, l' non ha adeguatamente fornito prova – dinanzi specifica CP_1
eccezione – dell'effettivo versamento di quanto richiesto con il provvedimento contestato.
Né si può considerare tale la schermata del cassetto previdenziale del cittadino privo delle sufficienti informazioni (mandato di pagamento, ente pagatore, data valuta ecc) che possano in via presuntiva portare al riconoscimento di detta liquidazione.
Ne consegue che deve dichiararsi non dovuta la richiesta di indebito a titolo di n. 2013591003944 per un importo Parte_3
complessivo di euro 1.942,52 e n. Parte_3
201462910002 per un importo complessivo di euro 1.088,07.
11 Stante la soccombenza parziale, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
, con ricorso depositato in data 17.04.2024 nei confronti dell' in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara infondata la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012 e 2013;
- Dichiara non dovuta la richiesta di indebito a titolo di
DISOCCUPAZIONE n. 2013591003944 per un importo Pt_2
complessivo di euro 1.942,52 e n. Parte_3
201462910002 per un importo complessivo di euro 1.088,07.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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