Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Ordinanza collegiale 13 giugno 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Decreto collegiale 24 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Decreto collegiale 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01580/2025REG.PROV.COLL.
N. 03499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2024, proposto da NA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Celeste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , LA CO - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e La Promozione della Conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
ES Di Donna, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA n. 16164/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di LA CO Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e la Promozione della Conoscenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La sig.ra AN è una studentessa straniera (di nazionalità russa) che vive a Roma e studia presso l’Università “Roma Tre” dall’anno accademico 2019/2020 (laurea triennale DAMS) e che, sin da tale annualità, ha partecipato al bando indetto dall’Ente Regionale LA CO per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea.
2 – La stessa riferisce che, per l’anno accademico 2019/2020, a seguito dell’istruttoria della domanda di partecipazione da parte dell’amministrazione è stata ammessa all’erogazione della borsa di studio con conseguente erogazione in suo favore della prima rata. Tuttavia, LA CO ha omesso la liquidazione della seconda rata senza comunicare o notificare alcun provvedimento. Anche per l’anno accademico 2020/21 LA CO, pur essendo stata la sig.ra AN, ammessa al beneficio ed avendo ricevuto la prima rata, avrebbe bloccato il pagamento della seconda rata. Infine, nell’anno accademico 2021/22, a fronte dell’ulteriore presentazione della domanda di partecipazione al beneficio in esame per la relativa annualità, LA CO con determinazione Direttoriale n. 858 del 31 marzo 202 2 ha provveduto alla definitiva esclusione di parte appellante dall’ammissione alla borsa di studio e agli altri benefici.
3 –L’interessata ha impugnato tutti gli atti relativi alla anzidetta propria vicenda davanti al TAR, che, dopo aver svolto istruttoria, ha peraltro respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, accogliendo le controdeduzioni presentate dalle amministrazioni intimate.
4 – L’interessata propone ora appello deducendo plurime censure contro la sentenza di primo grado, che non avrebbe affatto esaminato i motivi di ricorso incorrendo in una radicale nullità.
5 – Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio con l’Avvocatura generale dello Stato, contro deducono la piena legittimità del proprio operato e l’esattezza della sentenza appellata.
6 - In particolare, secondo l’appellante la sentenza impugnata merita di essere emendata per i seguenti motivi in diritto: “ error in procedendo e in iudicando – erroneità, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione”. Le motivazioni riportate dal Giudice di primo grado nella Sentenza gravata sarebbero limitate all’analisi di sole due eccezioni proposte dalla difesa di primo grado, riportando che “ dagli atti risulta che la ricorrente abbia conseguito un titolo accademico universitario in Russia del 2011 in seguito a percorso di studi in Economia della durata di anni 5. Come verificato dall’Università degli Studi di Roma Tre, tale titolo permette alla ricorrente di accedere a master post laurea e a lauree specialistiche” . Pertanto, prosegue il TAR, secondo la valutazione di equipollenza eseguita dall’Università, il titolo posseduto assicurava l’accesso a corsi di secondo ciclo, impedendo di poter accedere ai benefici previsti per l’accesso al ciclo precedente. Il TAR conclude che “ Né, infine, può ritenersi che la stessa abbia maturato un legittimo affidamento in merito all’ottenimento della borsa di studio. In disparte le disposizioni del bando di concorso: chiare, pubbliche e nella diretta disponibilità di parte ricorrente; questa è stata interessata nel corso del triennio accademico direttamente dall’Amministrazione della necessità di provvedere ad ottenere e depositare il tiolo di equipollenza al fine di accedere ai benefici previsti dal Bando ”.
In tal modo, però, il TAR non avrebbe valutato le molteplici questioni dedotte in primo grado, riferite in particolare alla genericità e assenza di motivazione della determina impugnata, nonché alla evidente disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti, pur avendo il TAR con l’ordinanza n. 10051/2023 emessa alla Camera di Consiglio del 24 maggio 2023, disposto in capo all’Amministrazione resistente di fare chiarezza proprio su tale punto.
Inoltre il TAR avrebbe errato nel ritenere priva di rilievo la circostanza – riferita da parte ricorrente – del mancato riconoscimento ufficiale del titolo in esame, in quanto antecedente all’Accordo bilaterale Italia-Russia concluso il 3 dicembre 2009 e ratificato con legge n. 214 del 7 dicembre 2015, in vigore dall’8 gennaio 2016, che permetteva il riconoscimento automatico dei titoli rilasciati in Russia.
Il TAR neppure avrebbe considerato che l’odierna appellante non aveva mai celato il proprio titolo estero, dichiarato sia nella originaria domanda di immatricolazione presso l’Università di Roma Tre, sia nella domanda di partecipazione al bando per la borsa di studio, senza mai ricevere alcuna contestazione in merito e senza che l’Università attivasse la procedura di riconoscimento del titolo.
Dunque, prosegue l’appellante, alla stregua di quanto stabilito dal legislatore, non esisteva e non esiste tuttora alcun titolo valido in Italia e, pertanto, era possibile concorrere, alla pari di ogni altro studente immatricolatosi per la prima volta ad un corso di studi universitario, ai benefici previsti al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 34 della Carta costituzionale, che “ i capaci ed i meritevoli ” possano accedere ai gradi più alti degli studi, dovendo la Repubblica rendere effettivo questo diritto “ con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ”.
Infine, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, dalla lettura dell’art. 9 del bando per l’anno accademico 2019/20 non potrebbe evincersi, come ritenuto dall’Amministrazione, la previsione di un obbligo di riconoscimento per lo studente che partecipa al beneficio, bensì una semplice possibilità.
La censura concernente la mancata considerazione della dedotta disparità di trattamento viene poi ribadita con successiva memoria.
7 – Le Amministrazioni intimate difendono, con propria memoria, la sentenza ed argomentano che la vigente disciplina impone che chiunque voglia beneficiare del contributo sia tenuto a richiedere il riconoscimento del proprio titolo di laurea conseguito all’estero: ove il titolo non venga riconosciuto, il richiedente sarà considerato privo di titolo e potrà usufruire del contributo interamente; ove, al contrario, il titolo accademico venga riconosciuto, lo studente potrà usufruire del beneficio “ solo per la differenza tra il numero degli anni di conseguimento del titolo posseduto” . La ratio di tali disposizioni sarebbe chiara: fornire il contributo unicamente agli studenti che, con l’iscrizione a un corso di laurea, accrescono il proprio curriculum accademico, conseguendo titoli di studio che non possedevano in precedenza. In tal senso, l’Amministrazione avrebbe correttamente rilevato che: “ la laurea triennale che la studentessa sta attualmente frequentando rappresenta un secondo titolo per il quale non è possibile attribuire la borsa di studio ai sensi degli art. 5, 9 e 23, comma 2, lett. c Bando a.a. 2020/2021 ”; infatti, “ la studentessa, è in possesso di un titolo estero, ovvero una laurea in economia di 5 anni ed ha complessivamente tra scuola ed Università 16 anni di scolarità, e con tale preparazione la studentessa può accedere a corsi di secondo livello come Laurea Magistrale e/o Master di I° livello ”.
8 – l’appello è infondato e deve essere respinto.
Infatti il TAR ha debitamente considerato che l’Ente Regionale ha correttamente escluso la studentessa appellante dal beneficio richiesto sulla base del rilievo, pacifico tra le parti, che la stessa si era iscritta nella Regione LA a un corso di laurea triennale, nonostante fosse già in possesso di una laurea quinquennale conseguita in Russia.
L’anteriorità del titolo all’accordo internazionale che ne avrebbe consentito l’automatico riconoscimento non impediva alla appellante e di produrre una specifica domanda di riconoscimento.
Pertanto, mancando in atti la richiesta di riconoscimento del titolo estero, la studentessa avrebbe dovuto in ogni caso essere esclusa dalla procedura secondo le espresse previsioni del bando, in conformità al principio di buona fede che, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2- bis della legge n. 241 del 1990, deve caratterizzare, in senso bilaterale, i rapporti fra amministrazione e cittadino.
Infatti, il mutuo riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è una evenienza sempre più frequente, rispondendo alle esigenze di una realtà sempre più dinamica, globalizzata e interconnessa e le -pur non perspicue- previsioni del bando devono necessariamente essere interpretate secondo la finalità della misura volta, come riferito dalla stessa appellante, ad assicurare il diritto dei “ capaci e meritevoli ” di accedere ai “ gradi più alti degli studi ” (art. 34 cost.), in correlazione con il diritto-dovere al lavoro sancito dall’art. 4 Cost., secondo una visione “dinamica” volta ad attribuire agli studenti capaci e meritevoli la chance di percorrere tutto il percorso di studi per poter, al più presto, assumere un ruolo lavorativo e professionale “ secondo le proprie possibilità e la propria scelta ”, in una società comunque “ fondata sul lavoro ” secondo le previsioni dell’art. 1 Cost. e non per favorire un indeterminato protrarsi della condizione di studente.
Quanto, poi, alla dedotta violazione della parità di trattamento, la censura doveva e deve essere ritenuta inammissibile in quanto non evidenzia alcuna ragione di illegittimità dell’atto, lamentandosi unicamente che due situazioni –non identiche- sarebbero state trattate diversamente, senza peraltro supportare l’affermazione con alcuna documentazione e senza comunque dimostrare la legittimità della scelta che avrebbe riguardato una sola altra studentessa.
9 – La novità e non univocità della questione controversa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO