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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1523/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1523 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Salvato come da procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., dal quale è stata estratta copia informatica per immagine autenticata con firma digitale
CONTRO
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
APPELLATA rappresentata e difesa dall' Avv. Mirella Lopresti come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso sentenza pronunciata in data 2.3.2023 dal Tribunale di
Verona n. 848/2023
Conclusioni di parte appellante: in accoglimento dell'appello proposto, per le ragioni addotte, riformare integralmente la sentenza n. 848/2023 resa dal Tribunale di Verona, nella causa RG n. 9522/2020 e per l'effetto,
- dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra in forza del titolo azionato, in CP_1 quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-in via istruttoria, si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale dell'opposta, sig.ra
, sui capi nn.1, 2, 3, 4 e 5, preceduti dalla locuzione "vero che", e prova CP_1 testimoniale sui medesimi capi indicando a testi i signori Parte_2 CP_2
, e , Tes_1 Controparte_3 Controparte_4
- per l'effetto, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'adita Corte d'Appello, dichiarata l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il proposto gravame, in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA,
CPA e rimborso delle spese generali sulle voci soggette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'avvenuta estinzione del credito portato dall'atto di precetto in rinnovazione per l'importo di € 17.745,59 e notificato in data 12.08.2020 con cui aveva CP_1 intimato il pagamento del contributo per il mantenimento della loro figlia dovuto in forza della sentenza n. 542/2009 emessa dal Tribunale di Verona.
A fondamento della propria opposizione il dando atto di aver già ricevuto la Pt_1 notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte della , evidenziava che il CP_1
Tribunale di Verona aveva revocato l'obbligo contributivo posto dalla sentenza di divorzio del 2009, che la aveva riscosso ulteriori 3.682,80 € e che l'importo del CP_1 credito iniziale vantato da quest'ultima non era quello di 18.000,00 € indicato nell'atto pag. 2/7 di precetto, ma, eventualmente, un importo inferiore, in quanto egli aveva sempre adempiuto il proprio obbligo contributivo fino a quando la figlia aveva iniziato a lavorare e che proprio per tale ragione aveva smesso di corrispondere l'importo dovuto con il consenso dell'odierna opposta.
Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità CP_1 dell'azione per tardività dell'iscrizione a ruolo e dell'opposizione a precetto, essendo già pendente procedura di espropriazione presso terzi e altresì per tardiva iscrizione a ruolo;
contestava, nel merito, la fondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della opposizione attorea, chiedendone il rigetto
Il Tribunale di Verona, rigettate le eccezioni di improcedibilità dell'azione in ragione del rispetto dei 10 giorni previsti per l'iscrizione a ruolo e dell'opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione e non al precetto, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto promossa quando era già iniziata l'espropriazione mobiliare presso terzi, risultando agli atti che la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi era avvenuta il
14.11.2020 e quella dell'atto di citazione in opposizione in data 26.11.2020.
Ha proposto appello sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione sulla Parte_1 base della considerazione per cui l'opposizione è inammissibile solo quando sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt.530, 552, 569 c.p.c. e rilevando come l'esecuzione mobiliare presso terzi, nata dal pignoramento del 14.11.2020, fosse stata iscritta a ruolo soltanto il 2.12.2020 e, dunque, non fosse ancora iniziata.
Sul presupposto dell'ammissibilità dell'opposizione chiede, dunque, di accertare l'avvenuta estinzione del credito.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e resistendo al gravame.
Rigettata l'inibitoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 1.7.2025.
2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
pag. 3/7 E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato.
L'art. 615 co.1 c.p.c. prevede che “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente”.
Il secondo comma precisa, tuttavia, che “quando è iniziata l'esecuzione” tale opposizione va proposta “con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
La specificazione contenuta nella seconda parte del comma dell'art. 615 c.p.c. (così novellato con il DL 54/2016), secondo cui l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569 c.p.c., che viene richiamato dall'appellante a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, si limita ad fissare una limitazione temporale alla proponibilità dell'opposizione nei procedimenti per espropriazione - in passato esperibile sino alla conclusione della procedura esecutiva – fissandola nel provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione.
Nel caso di specie si discute se si tratti di opposizione preventiva o successiva.
L'appellante sostiene che “l'opposizione promossa non era un'opposizione a precetto, e
l'esecuzione non c'era ancora: l'opposizione poteva quindi essere proposta con citazione ordinaria, come è stato fatto, e iscritta a ruolo ordinariamente”;
“quell'esecuzione mobiliare presso terzi nata dal pignoramento anzidetto risulta essere stata iscritta a ruolo soltanto il 2.12.2020, con pedissequa assegnazione al giudice, comunque dopo la notifica della citazione in opposizione all'esecuzione da parte del sig. Pt_1
Sostiene sostanzialmente l'appellante che, non essendo ancora iniziata l'esecuzione in pag. 4/7 quanto il creditore non aveva ancora provveduto all'iscrizione al ruolo, l'opposizione andava presentata nelle forme dell'opposizione preventiva ex art. 615 co.1 c.p.c. e non dell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.
A sostegno dell'affermazione produce (solo in grado di appello) una schermata Pst illustrativa dello storico del fascicolo.
La prospettazione non è condivisibile.
Infatti, la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione è stata effettuata in data
12/8/2020 e la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 9/11/2020 (atto ritirato dal in data 14.11.2020 e dal datore di lavoro in data 12.11.2020, cfr. Pt_1 doc.11 opposta-appellata), quindi pacificamente in data antecedente la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
L'esecuzione ha inizio, ai sensi dell'art. 491 c.p.c. col pignoramento, non già con l'iscrizione a ruolo;
non è, dunque, l'atto di iscrizione a determinare la pendenza dell'esecuzione, bensì il pignoramento.
Né può ritenersi che la mancata formazione di un fascicolo dell'esecuzione legittimasse l'opponente ad introdurre l'opposizione con atto di citazione, invece, che con ricorso, giacchè l'esecuzione era già pendente (in tal senso anche Cass.Sez. 3 n. 6892 del
14/03/2024 in ipotesi di esecuzione per rilascio, ma con principio applicabile anche in questa sede nel senso del rilievo dell'inizio giuridico dell'esecuzione e non della formazione del fascicolo dell'esecuzione).
La giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare Cass.Sez. 3 n. 25170 del
11/10/2018) ha chiarito che la struttura normativa delle opposizioni esecutive successive è necessariamente bifasica e costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione successiva deve, dunque, essere introdotta con la forma del ricorso;
il ricorso deve essere rivolto specificamente al giudice del processo esecutivo pendente e non genericamente all'ufficio giudiziario competente o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
il ricorso deve pag. 5/7 essere depositato nel fascicolo del processo esecutivo già pendente e non iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perchè sia formato un distinto fascicolo processuale.
Laddove l'atto introduttivo dell'opposizione si discosti in parte dal modello formale imposto dalla legge si verifica una nullità ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c., che, ove non sanata (mediante trasmissione, d'ufficio o su richiesta della parte, del ricorso al GE), determina l'improcedibilità dell'opposizione e non potrà in nessun caso dar luogo ad una valida decisione sul merito della domanda.
Nel caso di specie è pacifico che bbia introdotto un autonomo giudizio di Pt_1 cognizione volto a contestare l'an debeatur avanti al giudice competente ex art. 615 co.1
c.p.c. nelle forme previste per l'opposizione preventiva di cui afferma la legittimità procedurale, che, tuttavia, va esclusa dovendo ritenersi l'esecuzione già pendente a prescindere dall'iscrizione a ruolo.
Corretta risulta, pertanto, la decisione del giudice di primo grado, tenuto conto che la difformità dell'atto rispetto al modello legale è imputabile alla parte, che ha introdotto un ricorso autonomo e non ha chiesto tempestivamente la trasmissione degli atti al GE, avanti al quale l'esecuzione è proseguita sino all'assegnazione delle somme in data
26/04/2021 (doc.13 opposta-appellata), quindi in data addirittura antecedente la pronuncia in questa sede appellata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e il compenso viene determinato, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 in misura prossima al minimo in relazione alle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), tenuto conto della natura esclusivamente documentale della controversia e dell'unicità della questione giuridica trattata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza pronunciata in data 2.3.2023 dal Tribunale di
Verona n. 848/2023;
pag. 6/7 2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1523/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1523 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Salvato come da procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., dal quale è stata estratta copia informatica per immagine autenticata con firma digitale
CONTRO
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
APPELLATA rappresentata e difesa dall' Avv. Mirella Lopresti come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso sentenza pronunciata in data 2.3.2023 dal Tribunale di
Verona n. 848/2023
Conclusioni di parte appellante: in accoglimento dell'appello proposto, per le ragioni addotte, riformare integralmente la sentenza n. 848/2023 resa dal Tribunale di Verona, nella causa RG n. 9522/2020 e per l'effetto,
- dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra in forza del titolo azionato, in CP_1 quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-in via istruttoria, si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale dell'opposta, sig.ra
, sui capi nn.1, 2, 3, 4 e 5, preceduti dalla locuzione "vero che", e prova CP_1 testimoniale sui medesimi capi indicando a testi i signori Parte_2 CP_2
, e , Tes_1 Controparte_3 Controparte_4
- per l'effetto, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'adita Corte d'Appello, dichiarata l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il proposto gravame, in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA,
CPA e rimborso delle spese generali sulle voci soggette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'avvenuta estinzione del credito portato dall'atto di precetto in rinnovazione per l'importo di € 17.745,59 e notificato in data 12.08.2020 con cui aveva CP_1 intimato il pagamento del contributo per il mantenimento della loro figlia dovuto in forza della sentenza n. 542/2009 emessa dal Tribunale di Verona.
A fondamento della propria opposizione il dando atto di aver già ricevuto la Pt_1 notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte della , evidenziava che il CP_1
Tribunale di Verona aveva revocato l'obbligo contributivo posto dalla sentenza di divorzio del 2009, che la aveva riscosso ulteriori 3.682,80 € e che l'importo del CP_1 credito iniziale vantato da quest'ultima non era quello di 18.000,00 € indicato nell'atto pag. 2/7 di precetto, ma, eventualmente, un importo inferiore, in quanto egli aveva sempre adempiuto il proprio obbligo contributivo fino a quando la figlia aveva iniziato a lavorare e che proprio per tale ragione aveva smesso di corrispondere l'importo dovuto con il consenso dell'odierna opposta.
Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità CP_1 dell'azione per tardività dell'iscrizione a ruolo e dell'opposizione a precetto, essendo già pendente procedura di espropriazione presso terzi e altresì per tardiva iscrizione a ruolo;
contestava, nel merito, la fondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della opposizione attorea, chiedendone il rigetto
Il Tribunale di Verona, rigettate le eccezioni di improcedibilità dell'azione in ragione del rispetto dei 10 giorni previsti per l'iscrizione a ruolo e dell'opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione e non al precetto, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto promossa quando era già iniziata l'espropriazione mobiliare presso terzi, risultando agli atti che la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi era avvenuta il
14.11.2020 e quella dell'atto di citazione in opposizione in data 26.11.2020.
Ha proposto appello sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione sulla Parte_1 base della considerazione per cui l'opposizione è inammissibile solo quando sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt.530, 552, 569 c.p.c. e rilevando come l'esecuzione mobiliare presso terzi, nata dal pignoramento del 14.11.2020, fosse stata iscritta a ruolo soltanto il 2.12.2020 e, dunque, non fosse ancora iniziata.
Sul presupposto dell'ammissibilità dell'opposizione chiede, dunque, di accertare l'avvenuta estinzione del credito.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e resistendo al gravame.
Rigettata l'inibitoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 1.7.2025.
2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
pag. 3/7 E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato.
L'art. 615 co.1 c.p.c. prevede che “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente”.
Il secondo comma precisa, tuttavia, che “quando è iniziata l'esecuzione” tale opposizione va proposta “con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
La specificazione contenuta nella seconda parte del comma dell'art. 615 c.p.c. (così novellato con il DL 54/2016), secondo cui l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569 c.p.c., che viene richiamato dall'appellante a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, si limita ad fissare una limitazione temporale alla proponibilità dell'opposizione nei procedimenti per espropriazione - in passato esperibile sino alla conclusione della procedura esecutiva – fissandola nel provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione.
Nel caso di specie si discute se si tratti di opposizione preventiva o successiva.
L'appellante sostiene che “l'opposizione promossa non era un'opposizione a precetto, e
l'esecuzione non c'era ancora: l'opposizione poteva quindi essere proposta con citazione ordinaria, come è stato fatto, e iscritta a ruolo ordinariamente”;
“quell'esecuzione mobiliare presso terzi nata dal pignoramento anzidetto risulta essere stata iscritta a ruolo soltanto il 2.12.2020, con pedissequa assegnazione al giudice, comunque dopo la notifica della citazione in opposizione all'esecuzione da parte del sig. Pt_1
Sostiene sostanzialmente l'appellante che, non essendo ancora iniziata l'esecuzione in pag. 4/7 quanto il creditore non aveva ancora provveduto all'iscrizione al ruolo, l'opposizione andava presentata nelle forme dell'opposizione preventiva ex art. 615 co.1 c.p.c. e non dell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c.
A sostegno dell'affermazione produce (solo in grado di appello) una schermata Pst illustrativa dello storico del fascicolo.
La prospettazione non è condivisibile.
Infatti, la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione è stata effettuata in data
12/8/2020 e la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 9/11/2020 (atto ritirato dal in data 14.11.2020 e dal datore di lavoro in data 12.11.2020, cfr. Pt_1 doc.11 opposta-appellata), quindi pacificamente in data antecedente la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
L'esecuzione ha inizio, ai sensi dell'art. 491 c.p.c. col pignoramento, non già con l'iscrizione a ruolo;
non è, dunque, l'atto di iscrizione a determinare la pendenza dell'esecuzione, bensì il pignoramento.
Né può ritenersi che la mancata formazione di un fascicolo dell'esecuzione legittimasse l'opponente ad introdurre l'opposizione con atto di citazione, invece, che con ricorso, giacchè l'esecuzione era già pendente (in tal senso anche Cass.Sez. 3 n. 6892 del
14/03/2024 in ipotesi di esecuzione per rilascio, ma con principio applicabile anche in questa sede nel senso del rilievo dell'inizio giuridico dell'esecuzione e non della formazione del fascicolo dell'esecuzione).
La giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare Cass.Sez. 3 n. 25170 del
11/10/2018) ha chiarito che la struttura normativa delle opposizioni esecutive successive è necessariamente bifasica e costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione successiva deve, dunque, essere introdotta con la forma del ricorso;
il ricorso deve essere rivolto specificamente al giudice del processo esecutivo pendente e non genericamente all'ufficio giudiziario competente o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
il ricorso deve pag. 5/7 essere depositato nel fascicolo del processo esecutivo già pendente e non iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perchè sia formato un distinto fascicolo processuale.
Laddove l'atto introduttivo dell'opposizione si discosti in parte dal modello formale imposto dalla legge si verifica una nullità ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c., che, ove non sanata (mediante trasmissione, d'ufficio o su richiesta della parte, del ricorso al GE), determina l'improcedibilità dell'opposizione e non potrà in nessun caso dar luogo ad una valida decisione sul merito della domanda.
Nel caso di specie è pacifico che bbia introdotto un autonomo giudizio di Pt_1 cognizione volto a contestare l'an debeatur avanti al giudice competente ex art. 615 co.1
c.p.c. nelle forme previste per l'opposizione preventiva di cui afferma la legittimità procedurale, che, tuttavia, va esclusa dovendo ritenersi l'esecuzione già pendente a prescindere dall'iscrizione a ruolo.
Corretta risulta, pertanto, la decisione del giudice di primo grado, tenuto conto che la difformità dell'atto rispetto al modello legale è imputabile alla parte, che ha introdotto un ricorso autonomo e non ha chiesto tempestivamente la trasmissione degli atti al GE, avanti al quale l'esecuzione è proseguita sino all'assegnazione delle somme in data
26/04/2021 (doc.13 opposta-appellata), quindi in data addirittura antecedente la pronuncia in questa sede appellata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e il compenso viene determinato, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 in misura prossima al minimo in relazione alle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), tenuto conto della natura esclusivamente documentale della controversia e dell'unicità della questione giuridica trattata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza pronunciata in data 2.3.2023 dal Tribunale di
Verona n. 848/2023;
pag. 6/7 2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7