Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Locri Sezione per le controversie di lavoro e previdenza DECRETO DI OMOLOGA Art. 445-bis c.p.c. IL GIUDICE Dott. Davide De Leo, nel procedimento RGN 4026/2023, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. da con l'avv. Parte_1
MALARBI' TERESA nei confronti dell' , per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del CP_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità, (art. 1 della legge n. 222/1984).
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria.
Evidenziato, dunque, che il CTU ha ritenuto parte ricorrente: meritevole del beneficio richiesto, dalla data della domanda amministrativa di conferma.
Ritenute le conclusioni cui è pervenuto il CTU condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”, (Cass., Sez. L. 25236/2009, Cass. Sez.
6 - L, n. 1652 del 03/02/2012); ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
ritenuto di porre le spese del procedimento a carico della parte soccombente, atteso l'esito della perizia, da cui si evince che sussistevano le condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio richiesto sin dall'epoca della proposizione della domanda amministrativa di conferma e di dover, altresì, definitivamente porre le spese relative alla CTU a carico dell
[...]
CP_2
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU come sopra indicate;
condanna l al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 1.300,00 oltre CP_1 accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico dell le spese relative di CTU, che si liquidano in € 290,00, in CP_1 favore del dott. /dott.ssa LUSCRI' ANTONIO.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Locri 08/04/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo