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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
EVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EL
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 849/2021 in materia di lesione personale
TRA
(C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1
23/02/2001, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. LICATA ANGELO parte attrice
CONTRO
CP 1 in persona del 1.r.p.t., C.F.:
,P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv.
ER ET
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il CP 1 al fine di sentirlo condannare, previo addebito di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni derivanti da un occorso verificatosi in data 11.07.2018 alle ore 22.30 circa.
L'attore adduce che nelle suddette circostanze di tempo mentre percorreva il Viale Indipendenza di
CP 1 all'altezza della pizzeria “La Casareccia”, con direzione da Macchitella verso il quartiere
Caposoprano, inciampava con il piede contro un paletto di ferro inclinato e danneggiato riportando delle lesioni.
In seguito all'occorso l'attore documenta di aver fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di gela e che dai traumi subiti ne sono derivati esiti invalidanti permanenti. L'attore quantifica la richiesta risarcitoria nella somma di €. 7.813,23 per danni non patrimoniali e spese mediche. Si è costituito ritualmente il CP 1 contestando la fondatezza della pretesa avversaria sia nell'an che nel quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del pedone. In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subite sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
La testimone escussa all'udienza del 16.02.2023 ha riconosciuto i luoghi della caduta nella produzione fotografica che le è stata esibita;
ha narrato che al momento del fatto si trovava insieme all'attore e di averlo visto cadere nonostante il Pt 1 avesse in un primo momento evitato l'ostacolo con un piede per inciampare poi con l'altro. Ha riferito che al momento del fatto non vi era illuminazione pubblica atta a illuminare la zona ma solo quella di una pizzeria.
Proprio le due ultime circostanze sono state utilizzate dalla difesa del CP 1 al fine di addebitare l'evento al caso fortuito integrato dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ed invero sono state prodotte dal convenuto delle foto estratte da Google Maps ritraenti i luoghi della caduta e da cui si evince in modo incontestabile che il Viale Indipendenza, anche in prossimità del luogo di caduta, è fornito di illuminazione pubblica;
circostanza questa che smentirebbe il racconto dell'attore circa l'impossibilità di avvistare l'ostacolo onde evitare di inciamparvi. La innegabile presenza dei pali di illuminazione pubblica non può costituire prova a favore del convenuto se non viene dimostrato che essa era anche funzionante al momento della caduta. Tale
prova non è stata fornita.
Ed ancora, la difesa del convenuto ritiene determinante, ai fini dell'addebito in capo all'attore, la circostanza che il Pt 1 evitò con un piede l'ostacolo inciampandovi con l'altro (traendone la conclusione che l'attore ebbe coscienza del pericolo ma nulla fece per evitarlo).
Lo stesso comportamento però ben può interpretarsi in modo diametralmente opposto: l'attore si avvide dell'ostacolo quando ormai era troppo tardi per aggirarlo e agendo d'istinto cercò di schivarlo inciampandovi con l'altro piede.
Che l'ostacolo in cui è incappato l'attore avesse delle potenzialità offensive ben può dedursi dalla semplice visione della foto prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione.
È dato evincersi che si tratta di una spezzone di un tubo metallico utilizzato per la segnaletica orizzontale che era, in quel momento, piegato in modo parallelo al piano di calpestio del marciapiedi. Tale modo d'essere della res avrebbe quindi dovuto indurre il CP 1 per mezzo del suo servizio di manutenzione stradale, ad eliminare lo spezzone metallico in quanto potenzialmente idoneo ad arrecare danni a terzi, come poi in concreto verificatosi per l'attore.
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a tale precipuo dovere di vigilanza.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. Persona 1
Dall'elaborato e dalla successiva integrazione è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato
è stata determinata come segue: ITT 100% gg 1; ITP 75% gg 9, ITP 50% gg 10, ITP 25% gg 5.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attore valutabile complessivamente nella misura del 2 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia - Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 17), è risarcito con €. € 2.312,00. (Punto danno biologico €. 1.256,30)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.372,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 3.684,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. "compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 4.847,00
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 70,00
Le spese processuali
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del decsium e dell'attività istruttoria espletata in applicazione dei valori tariffari minimi di cui al D.M. n.55/2014 nei valori aggiornati
Le spese della consulenza medica sono liquidate come da separato provvedimento e restano a carico del CP 1 CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice. in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla Dichiara il CP 1 persona subito da Parte 1 in conseguenza dell'evento verificatosi in data
11.7.2018.
in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale Condanna il CP 1
(nella componente del solo danno biologico) a favore di parte attrice nella quantificata misura di €.
4.847,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Condanna il CP_1 in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a favore di parte attrice nella quantificata misura di €.70,00 per spese mediche con interessi e rivalutazione dalla data di esborso al soddisfo Condanna il CP 1 in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di giudizio nella misura di €. 2.500,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice.
Condanna il CP 1 in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi delle consulenze tecnica e medico legale come da separato decreto
Così deciso in Gela 11.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EL
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 849/2021 in materia di lesione personale
TRA
(C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1
23/02/2001, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. LICATA ANGELO parte attrice
CONTRO
CP 1 in persona del 1.r.p.t., C.F.:
,P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv.
ER ET
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il CP 1 al fine di sentirlo condannare, previo addebito di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni derivanti da un occorso verificatosi in data 11.07.2018 alle ore 22.30 circa.
L'attore adduce che nelle suddette circostanze di tempo mentre percorreva il Viale Indipendenza di
CP 1 all'altezza della pizzeria “La Casareccia”, con direzione da Macchitella verso il quartiere
Caposoprano, inciampava con il piede contro un paletto di ferro inclinato e danneggiato riportando delle lesioni.
In seguito all'occorso l'attore documenta di aver fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di gela e che dai traumi subiti ne sono derivati esiti invalidanti permanenti. L'attore quantifica la richiesta risarcitoria nella somma di €. 7.813,23 per danni non patrimoniali e spese mediche. Si è costituito ritualmente il CP 1 contestando la fondatezza della pretesa avversaria sia nell'an che nel quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del pedone. In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subite sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
La testimone escussa all'udienza del 16.02.2023 ha riconosciuto i luoghi della caduta nella produzione fotografica che le è stata esibita;
ha narrato che al momento del fatto si trovava insieme all'attore e di averlo visto cadere nonostante il Pt 1 avesse in un primo momento evitato l'ostacolo con un piede per inciampare poi con l'altro. Ha riferito che al momento del fatto non vi era illuminazione pubblica atta a illuminare la zona ma solo quella di una pizzeria.
Proprio le due ultime circostanze sono state utilizzate dalla difesa del CP 1 al fine di addebitare l'evento al caso fortuito integrato dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ed invero sono state prodotte dal convenuto delle foto estratte da Google Maps ritraenti i luoghi della caduta e da cui si evince in modo incontestabile che il Viale Indipendenza, anche in prossimità del luogo di caduta, è fornito di illuminazione pubblica;
circostanza questa che smentirebbe il racconto dell'attore circa l'impossibilità di avvistare l'ostacolo onde evitare di inciamparvi. La innegabile presenza dei pali di illuminazione pubblica non può costituire prova a favore del convenuto se non viene dimostrato che essa era anche funzionante al momento della caduta. Tale
prova non è stata fornita.
Ed ancora, la difesa del convenuto ritiene determinante, ai fini dell'addebito in capo all'attore, la circostanza che il Pt 1 evitò con un piede l'ostacolo inciampandovi con l'altro (traendone la conclusione che l'attore ebbe coscienza del pericolo ma nulla fece per evitarlo).
Lo stesso comportamento però ben può interpretarsi in modo diametralmente opposto: l'attore si avvide dell'ostacolo quando ormai era troppo tardi per aggirarlo e agendo d'istinto cercò di schivarlo inciampandovi con l'altro piede.
Che l'ostacolo in cui è incappato l'attore avesse delle potenzialità offensive ben può dedursi dalla semplice visione della foto prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione.
È dato evincersi che si tratta di una spezzone di un tubo metallico utilizzato per la segnaletica orizzontale che era, in quel momento, piegato in modo parallelo al piano di calpestio del marciapiedi. Tale modo d'essere della res avrebbe quindi dovuto indurre il CP 1 per mezzo del suo servizio di manutenzione stradale, ad eliminare lo spezzone metallico in quanto potenzialmente idoneo ad arrecare danni a terzi, come poi in concreto verificatosi per l'attore.
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a tale precipuo dovere di vigilanza.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. Persona 1
Dall'elaborato e dalla successiva integrazione è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato
è stata determinata come segue: ITT 100% gg 1; ITP 75% gg 9, ITP 50% gg 10, ITP 25% gg 5.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attore valutabile complessivamente nella misura del 2 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia - Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 17), è risarcito con €. € 2.312,00. (Punto danno biologico €. 1.256,30)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.372,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 3.684,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. "compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 4.847,00
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 70,00
Le spese processuali
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del decsium e dell'attività istruttoria espletata in applicazione dei valori tariffari minimi di cui al D.M. n.55/2014 nei valori aggiornati
Le spese della consulenza medica sono liquidate come da separato provvedimento e restano a carico del CP 1 CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice. in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla Dichiara il CP 1 persona subito da Parte 1 in conseguenza dell'evento verificatosi in data
11.7.2018.
in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale Condanna il CP 1
(nella componente del solo danno biologico) a favore di parte attrice nella quantificata misura di €.
4.847,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Condanna il CP_1 in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a favore di parte attrice nella quantificata misura di €.70,00 per spese mediche con interessi e rivalutazione dalla data di esborso al soddisfo Condanna il CP 1 in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di giudizio nella misura di €. 2.500,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice.
Condanna il CP 1 in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi delle consulenze tecnica e medico legale come da separato decreto
Così deciso in Gela 11.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca