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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudice
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 222, avente per oggetto la regol amentazione dell'eserci zi o dell a responsabilit à genitori al e nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con l'avv. Vito Cerri;
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 9.1.2025, i ricorrenti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nas ceva il fi glio Giuseppe (n. il 19.3.2018), riconosciut o da ent rambi i geni tori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo t ra essi intercorso
(relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personal i ed economi ci).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli atti sono st ati t rasmes si al P.M., che i n data 30.1.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTI VI DELL A DECISIO NE TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei rappo rti , personali ed economici del minore (nato Persona_1 da una relazi one t ra i suoi genit ori non fondata sul matrim oni o) è fondata e va accolt a.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da deroga re all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
Il minore avrà res idenza abitual e presso l a madre, dove peralt ro gi à abit a e dove è quindi certo che abbi a costituito il suo habit at dal qual e è preferibil e non dist rarlo, anche in ragione dell a sua t enera età. Quanto all a regol am ent azione del di ritto/ dovere di vi sita, il Coll egi o riti ene che esso vada regol am ent at o nei t ermini indicati dall e parti, avendo riguardo all a distanza del padre dall'abitazione del minore. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordi nari e) è equo e cons ent e al mi nore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore coll ocat ario.
Null a va prev isto sul le s pese di lit e, t ratt andosi di dom anda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ri corso del 9.1.2025, depositato tel em aticam ente il 9.1.2025, da i ntendersi qui int egralm ent e richi am ata e tras critt a;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 6.5.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudice
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 222, avente per oggetto la regol amentazione dell'eserci zi o dell a responsabilit à genitori al e nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con l'avv. Vito Cerri;
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 9.1.2025, i ricorrenti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nas ceva il fi glio Giuseppe (n. il 19.3.2018), riconosciut o da ent rambi i geni tori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo t ra essi intercorso
(relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personal i ed economi ci).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli atti sono st ati t rasmes si al P.M., che i n data 30.1.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTI VI DELL A DECISIO NE TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei rappo rti , personali ed economici del minore (nato Persona_1 da una relazi one t ra i suoi genit ori non fondata sul matrim oni o) è fondata e va accolt a.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da deroga re all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
Il minore avrà res idenza abitual e presso l a madre, dove peralt ro gi à abit a e dove è quindi certo che abbi a costituito il suo habit at dal qual e è preferibil e non dist rarlo, anche in ragione dell a sua t enera età. Quanto all a regol am ent azione del di ritto/ dovere di vi sita, il Coll egi o riti ene che esso vada regol am ent at o nei t ermini indicati dall e parti, avendo riguardo all a distanza del padre dall'abitazione del minore. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordi nari e) è equo e cons ent e al mi nore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore coll ocat ario.
Null a va prev isto sul le s pese di lit e, t ratt andosi di dom anda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ri corso del 9.1.2025, depositato tel em aticam ente il 9.1.2025, da i ntendersi qui int egralm ent e richi am ata e tras critt a;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 6.5.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O