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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 24450/2020 R.G.
TRA
e, per esso, gli eredi Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi dall'avv. Serena Occhineri Parte_3
e dall'avv. Andrea Levorato per procura allegata al ricorso telematico e al ricorso per riassunzione,
- ricorrenti -
E
TRA I DIPENDENTI DEL Controparte_1
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tarditi per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: liquidazione indennità una tantum. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 24 giugno 2024
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
in persona del
[...] CP_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore e premesso lo svolgimento inter partes di un rapporto di lavoro dirigenziale intercorso sino al 31 agosto 2011, da ultimo col ruolo di Direttore generale di prima fascia e collocazione lavorativa presso la Direzione generale dei trasporti Sud-Sicilia, con sede in Bari, ha rivendicato la corretta liquidazione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello statuto della chiedendo la condanna dell'ente resistente al pagamento CP_1 in proprio favore, a titolo di differenze su quanto già corrispostogli, dell'importo complessivo di € 220.178,16, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto di essere stato inizialmente collocato in quiescenza il 31 agosto 2009, ma che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1158 del 28 febbraio 2017, ha accolto la domanda di ricostruzione della carriera, in termini economici e giuridici, differendo la cessazione del rapporto al 31 agosto 2011, avendo così maturato 43 anni di servizio, in luogo del 41 considerati dalla nella liquidazione CP_1 dell'emolumento; inoltre, l' ha liquidato l'indennità Controparte_4 prendendo in considerazione il solo stipendio tabellare – nella misura del 50%, come previsto dall'art. 6 – e non l'intera retribuzione tabellare iniziale lorda prevista dalla norma sopra richiamata. A seguito del decesso del ricorrente si sono costituiti in prosecuzione gli eredi in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate dal dante causa, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in particolare, premessa la successiva liquidazione di un supplemento di indennità sulla base di 43 anni di servizio, in luogo dei 41 inizialmente computati, in esecuzione della statuizione giurisdizionale intervenuta in favore del dirigente, l'ente ha richiamato le previsioni contrattuali, assumendo di avere incluso nella liquidazione tutte le voci effettivamente dovute. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che non sono in contestazione i fatti di causa, indicati al superiore punto 1., sicché gli stessi possono essere considerati pacificamente acquisiti al processo. L'oggetto del contendere, invero, riguarda soltanto la corretta modalità del criterio di calcolo adottato dall'ente per la liquidazione in favore del dirigente dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello Parte_1 statuto, a norma del quale “La C.P.A. avvalendosi delle entrate di cui al n. 1 del precedente articolo 5, corrisponde agli iscritti che lasciano il servizio
2 presso la MCTC per qualsiasi motivo un'indennità una tantum. La misura di tale indennità è determinata, per ciascuna qualifica o livello, sulla base del 50 per cento della retribuzione tabellare iniziale lorda della qualifica o del livello, spettanti al momento della cessazione dal Servizio, moltiplicata per i seguenti coefficienti perequativi: dirigente generale 0,80…” (cfr. doc. n. 9 del ricorso). Secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'ente avrebbe calcolato l'indennità in modo errato, prendendo in considerazione il 50% del solo stipendio tabellare – il quale costituisce solo una delle diverse componenti della retribuzione in toto considerata –, e non della retribuzione tabellare iniziale lorda, utilizzando il coefficiente perequativo 0,80 previsto per la qualifica di dirigente generale posseduta all'atto del collocamento in servizio, senza considerare l'intera anzianità di 43 anni da questi maturata. Con riferimento a quest'ultima doglianza, emerge tuttavia dalla produzione documentale che con successivo provvedimento integrativo la resistente abbia liquidato un supplemento dell'indennità sulla base degli CP_1 ulteriori due anni di servizio riconosciuti in favore del lavoratore dalla sentenza del giudice del lavoro di Bari n. 1158 del 2017 (cfr. doc. n. 5 della memoria). Detta sentenza, in particolare, rileva nel presente giudizio anzitutto ai fini dell'anzianità complessiva del lavoratore, pari a 43 anni, incidente sulla misura dell'emolumento. Invero, la retribuzione stipendiale, sulla base della disposizione sopra richiamata, è stata abbattuta del 50%, perequata con il coefficiente 0,80 e, infine, moltiplicata per gli anni di servizio, specificamente per 41 anni nella prima liquidazione e 43 nella seconda (cfr. doc. n. 1 e 5 della memoria). Non ricorrono contestazioni sul corretto criterio di calcolo, ma soltanto sulle voci che, in base alla normativa contrattuale, compongono la retribuzione tabellare lorda, che secondo la prospettazione attorea dovrebbe includere, ex art. 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia il trattamento economico fisso - determinato dal CCNL in vigore alla data di cessazione dal servizio - , costituito da stipendio tabellare, retribuzione posizione fissa, retribuzione individuale di anzianità, assegni ad personam, sia il trattamento economico accessorio - determinato dal contratto individuale di lavoro in vigore alla data di cessazione dal servizio -, costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato. Giova, peraltro, osservare che la sentenza del Tribunale di Bari (cfr. doc. n. 8 del ricorso) non ha statuito in alcun modo in merito alle voci da includere nella retribuzione tabellare lorda da utilizzare per la quantificazione dell'indennità oggetto di controversia, ma ha soltanto stabilito l'anzianità di servizio complessiva del lavoratore, differendone di due anni la data di collocamento a riposo, sicché produce solo un effetto riflesso nel presente giudizio, di cui la stessa amministrazione ha dato conto, provvedendo alla
3 riliquidazione dell'indennità sulla base di 43 anni di servizio.
3. L'art. 45 del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è stabilito dalla contrattazione collettiva, sicché per dirimere la questione controversa relativa alla base di calcolo occorre fare esclusivo riferimento a quanto previsto dalle parti sociali nella contrattazione applicabile al momento dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale. A tale riguardo, invero, la recente pronuncia della Corte Cost. n. 253/2022 ha ribadito che “L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il D.Lgs. n. 165 del 2001. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori...”. In ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell'impiego pubblico privatizzato il giudice di legittimità da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., di recente, Cass., sez. lav., 15 maggio 2024, n. 13492), sicché non assume importanza ai fini del decidere nemmeno verificare l'operato della nei confronti di altri dirigenti, non potendo una ipotetica violazione CP_1 commessa in favore di terzi giustificare l'erogazione di un trattamento non dovuto per il ricorrente.
4. Orbene, sulla base di questi presupposti la prospettazione attorea non è fondata. Dall'esame del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. comparto per i dirigenti, infatti, emerge che la retribuzione tabellare sia stata CP_5 correttamente individuata dall'amministrazione, senza che alla stessa possano essere aggiunte altre voci, dalla stessa distinte, quali la retribuzione di posizione e di risultato, in assenza di elementi di segno contrario emergenti dalle fonti applicate al rapporto. Come correttamente indicato dal ricorrente, invero, va applicato il contratto collettivo vigente all'effettiva cessazione del rapporto – 31 agosto 2011, per come ricostruita dal Tribunale di Bari nella sopra citata sentenza n. 1158/2017 –, specificamente quello sottoscritto dalle parti sociali il 12
4 febbraio 2010 (cfr. doc. n. 15 bis del ricorso). L'art. 17 della fonte negoziale individua lo stipendio tabellare lordo del dirigente, aumentandolo da € 51.329,04 a € 53.680,09 annui, per 13 mensilità, mentre in alcun modo la contrattazione include nell'ambito tabellare, cui fa espresso riferimento l'art. 6 dello statuto, anche la componente variabile della retribuzione, a nulla rilevando che la retribuzione di posizione e di risultato rientrino nel trattamento fondamentale del dirigente. Sicché è corretta la conclusione dell'amministrazione che per retribuzione tabellare lorda, in assenza di diverse indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva, debba essere intesa la sola componente fissa e continuativa del trattamento economico del dirigente, per come disciplinato dal C.C.N.L.: la sola, infatti, che è inclusa nelle “tabelle” stipendiali per il comparto della dirigenza ministeriale.
5. In fattispecie differente, ma per certi versi analoga a quella controversa, nella quale si discuteva sull'inserimento della retribuzione di posizione del dirigente di ente locale nella locuzione di “stipendio”, rilevante ai fini del premio di fine servizio, il Supremo Collegio ha di recente condivisibilmente ritenuto che “La giurisprudenza ha già chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma (Cass., n. 30993/2019). Infatti, questa Suprema Corte ha affermato (ex aliis, Cass., n. 27547/2020; Cass., n. 1156/2017; Cass., n. 18999/2010; Cass. n. 15906/2004; Cass., n. 9901/2003; Cass. n. 681/2003; Cass., SU, n. 3673/1997) che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali (tale è l'odierna ricorrente) si commisura, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge citata;
si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura;
per l'effetto, sempre alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del premio di fine servizio non si tiene conto dell'indennità per le funzioni dirigenziali (o retribuzione di posizione), anche ove - in ipotesi - integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato dalla citata norma di
5 previsione” (cfr. Cass., sez. lav., 13 aprile 2025, n. 9617). Si tratta, a parere del decidente, di principi applicabili anche al caso controverso, nel quale lo statuto della cassa, facendo espresso riferimento alla retribuzione “tabellare”, ha operato un richiamo univoco alle tabelle retributive, di cui al sopra ricordato art. 17 del C.C.N.L., cioè al solo stipendio tabellare spettante al dirigente di prima fascia.
6. Ne consegue che l'ente abbia operato correttamente nella liquidazione dell'indennità una tantum. Con l'originario provvedimento di liquidazione, in particolare, era stata applicata la retribuzione tabellare lorda di € 51.329,04, corrispondente a € 3.948,39 mensili, giacché la modifica contrattuale del 2010 è intervenuta dopo l'originario collocamento a riposo del dott. (doc. n. 1 della memoria), Pt_1 mentre la riliquidazione effettuata il 19 agosto 2018, dopo la sentenza del Tribunale di Bari, ha tenuto conto sia della nuova anzianità di servizio, sia dell'incremento del trattamento stipendiale, elevato a € 53.680,09, corrispondente a un importo mensile di € 4.261,36 (doc. n. 5 della memoria). Del resto, il prospetto allegato da parte resistente conferma che la CP_1 abbia operato in modo analogo nei confronti di altri dirigenti cessati nel periodo 2012 – 2014, specificamente i dott.ri , Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
(cfr. doc. n. 12 della memoria). CP_12
In conclusione, le domande attoree vanno disattese, non sussistendo alcuna erroneità nella liquidazione dell'indennità una tantum nei confronti del dirigente.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.359,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
6
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 24450/2020 R.G.
TRA
e, per esso, gli eredi Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi dall'avv. Serena Occhineri Parte_3
e dall'avv. Andrea Levorato per procura allegata al ricorso telematico e al ricorso per riassunzione,
- ricorrenti -
E
TRA I DIPENDENTI DEL Controparte_1
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tarditi per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: liquidazione indennità una tantum. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 24 giugno 2024
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
in persona del
[...] CP_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore e premesso lo svolgimento inter partes di un rapporto di lavoro dirigenziale intercorso sino al 31 agosto 2011, da ultimo col ruolo di Direttore generale di prima fascia e collocazione lavorativa presso la Direzione generale dei trasporti Sud-Sicilia, con sede in Bari, ha rivendicato la corretta liquidazione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello statuto della chiedendo la condanna dell'ente resistente al pagamento CP_1 in proprio favore, a titolo di differenze su quanto già corrispostogli, dell'importo complessivo di € 220.178,16, oltre accessori di legge. A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto di essere stato inizialmente collocato in quiescenza il 31 agosto 2009, ma che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1158 del 28 febbraio 2017, ha accolto la domanda di ricostruzione della carriera, in termini economici e giuridici, differendo la cessazione del rapporto al 31 agosto 2011, avendo così maturato 43 anni di servizio, in luogo del 41 considerati dalla nella liquidazione CP_1 dell'emolumento; inoltre, l' ha liquidato l'indennità Controparte_4 prendendo in considerazione il solo stipendio tabellare – nella misura del 50%, come previsto dall'art. 6 – e non l'intera retribuzione tabellare iniziale lorda prevista dalla norma sopra richiamata. A seguito del decesso del ricorrente si sono costituiti in prosecuzione gli eredi in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate dal dante causa, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in particolare, premessa la successiva liquidazione di un supplemento di indennità sulla base di 43 anni di servizio, in luogo dei 41 inizialmente computati, in esecuzione della statuizione giurisdizionale intervenuta in favore del dirigente, l'ente ha richiamato le previsioni contrattuali, assumendo di avere incluso nella liquidazione tutte le voci effettivamente dovute. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che non sono in contestazione i fatti di causa, indicati al superiore punto 1., sicché gli stessi possono essere considerati pacificamente acquisiti al processo. L'oggetto del contendere, invero, riguarda soltanto la corretta modalità del criterio di calcolo adottato dall'ente per la liquidazione in favore del dirigente dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello Parte_1 statuto, a norma del quale “La C.P.A. avvalendosi delle entrate di cui al n. 1 del precedente articolo 5, corrisponde agli iscritti che lasciano il servizio
2 presso la MCTC per qualsiasi motivo un'indennità una tantum. La misura di tale indennità è determinata, per ciascuna qualifica o livello, sulla base del 50 per cento della retribuzione tabellare iniziale lorda della qualifica o del livello, spettanti al momento della cessazione dal Servizio, moltiplicata per i seguenti coefficienti perequativi: dirigente generale 0,80…” (cfr. doc. n. 9 del ricorso). Secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'ente avrebbe calcolato l'indennità in modo errato, prendendo in considerazione il 50% del solo stipendio tabellare – il quale costituisce solo una delle diverse componenti della retribuzione in toto considerata –, e non della retribuzione tabellare iniziale lorda, utilizzando il coefficiente perequativo 0,80 previsto per la qualifica di dirigente generale posseduta all'atto del collocamento in servizio, senza considerare l'intera anzianità di 43 anni da questi maturata. Con riferimento a quest'ultima doglianza, emerge tuttavia dalla produzione documentale che con successivo provvedimento integrativo la resistente abbia liquidato un supplemento dell'indennità sulla base degli CP_1 ulteriori due anni di servizio riconosciuti in favore del lavoratore dalla sentenza del giudice del lavoro di Bari n. 1158 del 2017 (cfr. doc. n. 5 della memoria). Detta sentenza, in particolare, rileva nel presente giudizio anzitutto ai fini dell'anzianità complessiva del lavoratore, pari a 43 anni, incidente sulla misura dell'emolumento. Invero, la retribuzione stipendiale, sulla base della disposizione sopra richiamata, è stata abbattuta del 50%, perequata con il coefficiente 0,80 e, infine, moltiplicata per gli anni di servizio, specificamente per 41 anni nella prima liquidazione e 43 nella seconda (cfr. doc. n. 1 e 5 della memoria). Non ricorrono contestazioni sul corretto criterio di calcolo, ma soltanto sulle voci che, in base alla normativa contrattuale, compongono la retribuzione tabellare lorda, che secondo la prospettazione attorea dovrebbe includere, ex art. 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia il trattamento economico fisso - determinato dal CCNL in vigore alla data di cessazione dal servizio - , costituito da stipendio tabellare, retribuzione posizione fissa, retribuzione individuale di anzianità, assegni ad personam, sia il trattamento economico accessorio - determinato dal contratto individuale di lavoro in vigore alla data di cessazione dal servizio -, costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato. Giova, peraltro, osservare che la sentenza del Tribunale di Bari (cfr. doc. n. 8 del ricorso) non ha statuito in alcun modo in merito alle voci da includere nella retribuzione tabellare lorda da utilizzare per la quantificazione dell'indennità oggetto di controversia, ma ha soltanto stabilito l'anzianità di servizio complessiva del lavoratore, differendone di due anni la data di collocamento a riposo, sicché produce solo un effetto riflesso nel presente giudizio, di cui la stessa amministrazione ha dato conto, provvedendo alla
3 riliquidazione dell'indennità sulla base di 43 anni di servizio.
3. L'art. 45 del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è stabilito dalla contrattazione collettiva, sicché per dirimere la questione controversa relativa alla base di calcolo occorre fare esclusivo riferimento a quanto previsto dalle parti sociali nella contrattazione applicabile al momento dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale. A tale riguardo, invero, la recente pronuncia della Corte Cost. n. 253/2022 ha ribadito che “L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il D.Lgs. n. 165 del 2001. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori...”. In ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell'impiego pubblico privatizzato il giudice di legittimità da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., di recente, Cass., sez. lav., 15 maggio 2024, n. 13492), sicché non assume importanza ai fini del decidere nemmeno verificare l'operato della nei confronti di altri dirigenti, non potendo una ipotetica violazione CP_1 commessa in favore di terzi giustificare l'erogazione di un trattamento non dovuto per il ricorrente.
4. Orbene, sulla base di questi presupposti la prospettazione attorea non è fondata. Dall'esame del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. comparto per i dirigenti, infatti, emerge che la retribuzione tabellare sia stata CP_5 correttamente individuata dall'amministrazione, senza che alla stessa possano essere aggiunte altre voci, dalla stessa distinte, quali la retribuzione di posizione e di risultato, in assenza di elementi di segno contrario emergenti dalle fonti applicate al rapporto. Come correttamente indicato dal ricorrente, invero, va applicato il contratto collettivo vigente all'effettiva cessazione del rapporto – 31 agosto 2011, per come ricostruita dal Tribunale di Bari nella sopra citata sentenza n. 1158/2017 –, specificamente quello sottoscritto dalle parti sociali il 12
4 febbraio 2010 (cfr. doc. n. 15 bis del ricorso). L'art. 17 della fonte negoziale individua lo stipendio tabellare lordo del dirigente, aumentandolo da € 51.329,04 a € 53.680,09 annui, per 13 mensilità, mentre in alcun modo la contrattazione include nell'ambito tabellare, cui fa espresso riferimento l'art. 6 dello statuto, anche la componente variabile della retribuzione, a nulla rilevando che la retribuzione di posizione e di risultato rientrino nel trattamento fondamentale del dirigente. Sicché è corretta la conclusione dell'amministrazione che per retribuzione tabellare lorda, in assenza di diverse indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva, debba essere intesa la sola componente fissa e continuativa del trattamento economico del dirigente, per come disciplinato dal C.C.N.L.: la sola, infatti, che è inclusa nelle “tabelle” stipendiali per il comparto della dirigenza ministeriale.
5. In fattispecie differente, ma per certi versi analoga a quella controversa, nella quale si discuteva sull'inserimento della retribuzione di posizione del dirigente di ente locale nella locuzione di “stipendio”, rilevante ai fini del premio di fine servizio, il Supremo Collegio ha di recente condivisibilmente ritenuto che “La giurisprudenza ha già chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma (Cass., n. 30993/2019). Infatti, questa Suprema Corte ha affermato (ex aliis, Cass., n. 27547/2020; Cass., n. 1156/2017; Cass., n. 18999/2010; Cass. n. 15906/2004; Cass., n. 9901/2003; Cass. n. 681/2003; Cass., SU, n. 3673/1997) che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali (tale è l'odierna ricorrente) si commisura, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge citata;
si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura;
per l'effetto, sempre alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del premio di fine servizio non si tiene conto dell'indennità per le funzioni dirigenziali (o retribuzione di posizione), anche ove - in ipotesi - integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato dalla citata norma di
5 previsione” (cfr. Cass., sez. lav., 13 aprile 2025, n. 9617). Si tratta, a parere del decidente, di principi applicabili anche al caso controverso, nel quale lo statuto della cassa, facendo espresso riferimento alla retribuzione “tabellare”, ha operato un richiamo univoco alle tabelle retributive, di cui al sopra ricordato art. 17 del C.C.N.L., cioè al solo stipendio tabellare spettante al dirigente di prima fascia.
6. Ne consegue che l'ente abbia operato correttamente nella liquidazione dell'indennità una tantum. Con l'originario provvedimento di liquidazione, in particolare, era stata applicata la retribuzione tabellare lorda di € 51.329,04, corrispondente a € 3.948,39 mensili, giacché la modifica contrattuale del 2010 è intervenuta dopo l'originario collocamento a riposo del dott. (doc. n. 1 della memoria), Pt_1 mentre la riliquidazione effettuata il 19 agosto 2018, dopo la sentenza del Tribunale di Bari, ha tenuto conto sia della nuova anzianità di servizio, sia dell'incremento del trattamento stipendiale, elevato a € 53.680,09, corrispondente a un importo mensile di € 4.261,36 (doc. n. 5 della memoria). Del resto, il prospetto allegato da parte resistente conferma che la CP_1 abbia operato in modo analogo nei confronti di altri dirigenti cessati nel periodo 2012 – 2014, specificamente i dott.ri , Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
(cfr. doc. n. 12 della memoria). CP_12
In conclusione, le domande attoree vanno disattese, non sussistendo alcuna erroneità nella liquidazione dell'indennità una tantum nei confronti del dirigente.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.359,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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