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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3978 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato NA PASE
e
SECCO NA AR, C.F. , nata a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 27/10/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara
MUNARINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) L'affido sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre in
Schio, via Pareo snc, e tempi di permanenza con il padre secondo il seguente
schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° M M M P P M M
2° M P P M M P P
3° M M M P P M M
4° P P M M P P P
e con onere dei seguenti trasporti:
1° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del giovedì (li
preleverà lui) sino al mattino del venerdì quando li porterà a scuola;
2° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del martedì (li
preleverà lui) sino al mattino del mercoledì quando li poterà a scuola e dal
pomeriggio del sabato (li porterà la madre presso di lui) sino al lunedì quando
li poterà a scuola;
3° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del giovedì (li
preleverà lui) sino al mattino del venerdì (li porterà a scuola);
4° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del lunedì (li
2 preleverà lui) sino al mattino del martedì (li porterà a scuola) e dall'uscita di
scuola del venerdì (li preleverà lui) sino al lunedì quando li porterà a scuola.
Durante i mesi di Luglio e Agosto il collocamento sarà paritetico con settimane
da concordare tra i genitori;
durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere i
figli una settimana, alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal
31 Dicembre al 6 Gennaio;
in ogni caso, i bambini trascorreranno ogni anno la
Vigilia di Natale o il pomeriggio del giorno di Natale con il genitore con il quale
non rimarranno la settimana dal 24 al 30 Dicembre;
poiché nel 2023 i figli sono
rimasti con la madre nella prima settimana, per il Natale 2024 i bambini
resteranno con il padre la prima settimana con possibilità per la madre di
restare con i bambini scegliendo tra la sera della Vigilia sino al mattino del 25
Dicembre oppure il pranzo/pomeriggio del giorno di Natale;
le vacanze
pasquali verranno trascorse alternando, di anno in anno, la permanenza dei
figli presso ciascun genitore;
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli anche al di fuori dei tempi previsti, in
occasione di ponti, chiusure scolastiche per carnevale, o permessi o ferie
personali, previo accordo con la madre nonché trascorrere almeno un giorno
al mese con ciascun figlio singolarmente, sempre previo accordo con la
madre, e sempre che ciò sia compatibile con gli impegni scolasti, ed
extrascolastici dei bambini.
In ragione della posizione lavorativa del Signor le parti concordano Pt_1
che i giorni di visita sopra indicati potranno subire variazioni legate ai turni di
lavoro del padre ovvero a sopravvenute e non preventivabili esigenze
3 lavorative legate alla particolare professione svolta.
2.Il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma
complessiva di Euro 700,00 (Euro 350,00 per figlio), soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale, entro il giorno 24 di ogni mese, oltre il 50% delle spese di
carattere straordinario come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale
di Vicenza, ad eccezione di quelle previste per il rimborso di baby-sitter;
verranno invece divise quelle per l'eventuale dopo-scuola.
3.L'importo dell'Assegno Unico verrà assegnato interamente alla RA
SE.
4.Con il deposito congiunto del ricorso, la RA SE dichiarerà di non aver
più nulla a pretendere in relazione alle precedenti somme dovute a titolo di
mantenimento per le quali dichiarerà di essere stata interamente saldata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in OR (VI) in data 7/10/2017.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
5 concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da SECCO NA AR in OR (VI) il 7/10/2017 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR (VI) al n. 30,
parte II, serie C, anno 2017;
6 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3978 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato NA PASE
e
SECCO NA AR, C.F. , nata a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 27/10/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara
MUNARINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) L'affido sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre in
Schio, via Pareo snc, e tempi di permanenza con il padre secondo il seguente
schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° M M M P P M M
2° M P P M M P P
3° M M M P P M M
4° P P M M P P P
e con onere dei seguenti trasporti:
1° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del giovedì (li
preleverà lui) sino al mattino del venerdì quando li porterà a scuola;
2° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del martedì (li
preleverà lui) sino al mattino del mercoledì quando li poterà a scuola e dal
pomeriggio del sabato (li porterà la madre presso di lui) sino al lunedì quando
li poterà a scuola;
3° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del giovedì (li
preleverà lui) sino al mattino del venerdì (li porterà a scuola);
4° settimana: il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del lunedì (li
2 preleverà lui) sino al mattino del martedì (li porterà a scuola) e dall'uscita di
scuola del venerdì (li preleverà lui) sino al lunedì quando li porterà a scuola.
Durante i mesi di Luglio e Agosto il collocamento sarà paritetico con settimane
da concordare tra i genitori;
durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere i
figli una settimana, alternando ogni anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal
31 Dicembre al 6 Gennaio;
in ogni caso, i bambini trascorreranno ogni anno la
Vigilia di Natale o il pomeriggio del giorno di Natale con il genitore con il quale
non rimarranno la settimana dal 24 al 30 Dicembre;
poiché nel 2023 i figli sono
rimasti con la madre nella prima settimana, per il Natale 2024 i bambini
resteranno con il padre la prima settimana con possibilità per la madre di
restare con i bambini scegliendo tra la sera della Vigilia sino al mattino del 25
Dicembre oppure il pranzo/pomeriggio del giorno di Natale;
le vacanze
pasquali verranno trascorse alternando, di anno in anno, la permanenza dei
figli presso ciascun genitore;
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli anche al di fuori dei tempi previsti, in
occasione di ponti, chiusure scolastiche per carnevale, o permessi o ferie
personali, previo accordo con la madre nonché trascorrere almeno un giorno
al mese con ciascun figlio singolarmente, sempre previo accordo con la
madre, e sempre che ciò sia compatibile con gli impegni scolasti, ed
extrascolastici dei bambini.
In ragione della posizione lavorativa del Signor le parti concordano Pt_1
che i giorni di visita sopra indicati potranno subire variazioni legate ai turni di
lavoro del padre ovvero a sopravvenute e non preventivabili esigenze
3 lavorative legate alla particolare professione svolta.
2.Il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma
complessiva di Euro 700,00 (Euro 350,00 per figlio), soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale, entro il giorno 24 di ogni mese, oltre il 50% delle spese di
carattere straordinario come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale
di Vicenza, ad eccezione di quelle previste per il rimborso di baby-sitter;
verranno invece divise quelle per l'eventuale dopo-scuola.
3.L'importo dell'Assegno Unico verrà assegnato interamente alla RA
SE.
4.Con il deposito congiunto del ricorso, la RA SE dichiarerà di non aver
più nulla a pretendere in relazione alle precedenti somme dovute a titolo di
mantenimento per le quali dichiarerà di essere stata interamente saldata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in OR (VI) in data 7/10/2017.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
5 concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da SECCO NA AR in OR (VI) il 7/10/2017 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR (VI) al n. 30,
parte II, serie C, anno 2017;
6 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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