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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3548/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
TT SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA ANNA Parte_2 C.F._2
MA NT ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Croce n. 59, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
10.000,00 (diecimilaeuro/00) a titolo di assegno divorzile una tantum;
- la sig.ra accetta l'assegno divorzile così come offerto;
Parte_1
- per effetto dell'intervenuta corresponsione le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- ordinare al Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 - dichiarare compensate le spese legali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Montesano sulla Marcellana (SA) l'8/4/1972, dal quale sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Montesano sulla Marcellana (SA) in data 8/4/1972,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) all'Atto Numero 15, Parte II, Serie A, dell'Anno 1972; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
AR AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
TT SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA ANNA Parte_2 C.F._2
MA NT ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Croce n. 59, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
10.000,00 (diecimilaeuro/00) a titolo di assegno divorzile una tantum;
- la sig.ra accetta l'assegno divorzile così come offerto;
Parte_1
- per effetto dell'intervenuta corresponsione le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- ordinare al Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 - dichiarare compensate le spese legali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Montesano sulla Marcellana (SA) l'8/4/1972, dal quale sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Montesano sulla Marcellana (SA) in data 8/4/1972,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) all'Atto Numero 15, Parte II, Serie A, dell'Anno 1972; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore
AR AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti. 2