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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 6008/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6008/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente” e vertente
TRA
( ) - avv. SCHIAVONE TERESA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
INAIL ( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di condannare l'Inail al pagamento
Pagina 1 di 5 r.g. 6008/24
in suo favore della rendita vitalizia conseguente agli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso in data 23.07.2015, che gli aveva cagionato una invalidità per danno biologico pari al 23%, a cui andava sommata quella del 3% per il precedente infortunio occorso il 25.01.2011. Evidenziava che, a seguito di visita medica di revisione, l'istituto, con provvedimento del 24.05.2024, aveva inopinatamente proceduto alla riduzione della percentuale di invalidità del secondo evento, portandola dal 16% al 6%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'istituto concludendo come in atti.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta”
l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. n. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. n. 10317/06; Cass. n. 10815/98).
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Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25.07.2000), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25.07.2000 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento della sussistenza di postumi dell'infortunio e, in caso positivo, alla quantificazione del grado inabilitante.
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide
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considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Per il ctu la parte ricorrente è affetta da “esiti di sublussazione anteriore gleno-omerale di spalla sinistra con lesione di hill-sachs e lesione della cuffia dei rotatori;
esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco mediale e legamento collaterale mediale;
esiti di trauma cranico non commotivo”, infermità riconducibili ad esito dei due infortuni sul lavoro dedotti, valutabili entrambi nella misura complessiva del 14%.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo indennizzo, pari alla predetta misura e a decorrere dalla data della visita di revisione, a cui vanno aggiunti agli accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16 co. VI l. 412/91 e scomputati gli importi nelle more già erogati dall'istituto per il medesimo titolo.
Le spese, compensate per la metà stante il significativo squilibrio tra quanto rivendicato e quanto accertato in giudizio, seguono, per la restante parte la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese peritali vanno poste a definitivo carico dell'Inail e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento ex art. 52 d.P.R. 115/02 tenuto conto della particolare complessità dell'elaborato.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per postumi conseguenti a infortuni sul lavoro avvenuti in data 25.01.2011 e 23.07.2015, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 14% a decorrere da luglio 2024 e condanna l'Inail, come rappresentato, al pagamento in favore dell'istante della suddetta prestazione oltre accessori e detratto quanto già erogato per il medesimo titolo;
2) condanna l'Inail al pagamento della metà delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
Pagina 4 di 5 r.g. 6008/24
3) pone a definitivo carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6008/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente” e vertente
TRA
( ) - avv. SCHIAVONE TERESA Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
INAIL ( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di condannare l'Inail al pagamento
Pagina 1 di 5 r.g. 6008/24
in suo favore della rendita vitalizia conseguente agli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso in data 23.07.2015, che gli aveva cagionato una invalidità per danno biologico pari al 23%, a cui andava sommata quella del 3% per il precedente infortunio occorso il 25.01.2011. Evidenziava che, a seguito di visita medica di revisione, l'istituto, con provvedimento del 24.05.2024, aveva inopinatamente proceduto alla riduzione della percentuale di invalidità del secondo evento, portandola dal 16% al 6%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'istituto concludendo come in atti.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta”
l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. n. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. n. 10317/06; Cass. n. 10815/98).
Pagina 2 di 5 r.g. 6008/24
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25.07.2000), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25.07.2000 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento della sussistenza di postumi dell'infortunio e, in caso positivo, alla quantificazione del grado inabilitante.
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide
Pagina 3 di 5 r.g. 6008/24
considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Per il ctu la parte ricorrente è affetta da “esiti di sublussazione anteriore gleno-omerale di spalla sinistra con lesione di hill-sachs e lesione della cuffia dei rotatori;
esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco mediale e legamento collaterale mediale;
esiti di trauma cranico non commotivo”, infermità riconducibili ad esito dei due infortuni sul lavoro dedotti, valutabili entrambi nella misura complessiva del 14%.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo indennizzo, pari alla predetta misura e a decorrere dalla data della visita di revisione, a cui vanno aggiunti agli accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16 co. VI l. 412/91 e scomputati gli importi nelle more già erogati dall'istituto per il medesimo titolo.
Le spese, compensate per la metà stante il significativo squilibrio tra quanto rivendicato e quanto accertato in giudizio, seguono, per la restante parte la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese peritali vanno poste a definitivo carico dell'Inail e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento ex art. 52 d.P.R. 115/02 tenuto conto della particolare complessità dell'elaborato.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per postumi conseguenti a infortuni sul lavoro avvenuti in data 25.01.2011 e 23.07.2015, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 14% a decorrere da luglio 2024 e condanna l'Inail, come rappresentato, al pagamento in favore dell'istante della suddetta prestazione oltre accessori e detratto quanto già erogato per il medesimo titolo;
2) condanna l'Inail al pagamento della metà delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
Pagina 4 di 5 r.g. 6008/24
3) pone a definitivo carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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