Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 19 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
TRA
(CF: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Di Stefano
n. 19, presso lo studio dell'Avv.to Massimiliano Marrone, rappresentata e difesa dall'Avv.to Feerico Lucarelli e dall'Avv.to Vito Salvatore Buffa giusta procura in atti,
ATTRICE
E nato a [...] il [...] (CF: CP_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Niccolò Garzilli C.F._1
n. 59, presso lo studio dell'Avv.to , rappresentato e difeso dall'Avv.to A. CP_2
Corrado Di Girolamo e dall'Avv.to Flavio Vito Maria Spanò, giusta procura in atti,
CONVENUTO
******
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024 e atti ivi richiamati.
I FATTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha spiegato Parte_1 azione ex art. 2476 c.c. nei confronti di – amministratore unico della CP_1 stessa dal 15.10.2013 al 30.3.2019 (quando il rapporto è cessato per dimissioni) – chiedendone la condanna al pagamento di € 485.250,11 (o per la diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, che sarà accolta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno ex art. 1224, II comma c.c.), pari all'ammontare del danno (in tesi) cagionato alla società.
L'oggetto sociale della società, costituita il 15.10.2013 su iniziativa della
[...] agr. (all'epoca unico socio), è stato in sintesi la Controparte_3 commercializzazione di prodotti vitivinicoli, operando quale braccio operativo sotto il profilo commerciale della controllante gr. Controparte_3
All'ex amministratore vengono contestate le condotte meglio descritte alle pagg. 5 e ss. della citazione:
«[…] 7.1. ometteva di avviare le azioni di recupero dei crediti di vantati nei Parte_1 confronti dei clienti debitori per un importo complessivo pari a € 390.810, 83;
7.2 ometteva di predisporre e stipulare i contratti di agenzia con numerosi agenti di commercio che collaboravano con 7.3 ometteva di versare i contributi dovuti ad Parte_1 3
agenti e rappresentanti di commercio) Controparte_4 relativamente a detti agenti di commercio plurimandatari per gli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari a € 6.787;
7.4 nonostante la cessazione del rapporto di affitto di azienda di cui, prima della fusione per incorporazione, era intestataria, ometteva di volturare al nuovo affittuario i CP_5 contratti di utenza così che subentrata in tutte le obbligazioni dell'incorporata, Parte_1 continuava a vedersi addebitare i costi delle utenze;
7.5 effettuava un approvvigionamento di materiale secco (tappi, bottiglie, etc.) del tutto esorbitante rispetto le normali necessità di che, non venendo utilizzato per il Parte_1 decorso delle annate di produzione e/o per il mancato ricevimento di ordini, non veniva smaltito originando così un rilevante costo per la società;
7.6 pagava con risorse economiche appartenenti alla società i premi assicurativi (R.C. auto e R.C. diversi) relativi al veicolo di sua proprietà per l'anno 2016 (doc. 14);
7.7 come risulta dal processo verbale di constatazione prot. n. 3376 del 27 giugno 2018 emesso dall' (doc. 15) e dal successivo atto di contestazione n. 99102/2019, prot. n. Controparte_6
16960/RU (doc. 16), realizzava una serie di infrazioni amministrative con riguardo alla spedizione intracomunitaria di prodotti alcolici, procurando all'attrice l'irrogazione di multe e sanzioni;
7.8 ometteva di adempiere gli obblighi relativi alla bollatura e alla vidimazione dei libri sociali
(libro soci, assemblea e CdA) e, per di più, istituiva il libro delle assemblee solo il 26.10.2015; due CP_ anni in ritardo rispetto alla costituzione della società e la contestuale nomina del Rag. come amministratore in data 15.10.2013».
L'importo di € 485.250,11 è stato, nel dettaglio, così distinto:
i. € 363.515,88, per l'omessa riscossione dei crediti vantati da nei Parte_1 confronti dei propri clienti;
ii. € 1.042,28, per il mancato versamento dei contributi dovuti ad;
CP_4
iii. € 11.000,00, per l'omessa voltura delle utenze relative ad un rapporto di affitto cessato;
4
iv. € 108.266,95, per l'eccessivo approvvigionamento di materiale secco ed il suo conseguente smaltimento dovuto al non utilizzo e al deterioramento del materiale;
v. € 780,00, per l'arbitrario utilizzo di fondi societari per interessi privati;
vi. € 645,00, per infrazioni e conseguente pagamento di sanzioni amministrative.
2. ha chiesto il rigetto della domanda per le ragioni meglio illustrate CP_1 in comparsa, negando analiticamente gli addebiti rivoltigli dalla società, la cui azione ha giudicato temeraria agli effetti dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa, istruita (cfr. ord. 30.11.2020) mediante produzione documentale e c.t.u., le cui conclusioni, supportate da pertinenti riscontri, il Tribunale reputa di condividere (cfr. relazione dott. , depositata il 30.6.2021), è stata Persona_1 posta in decisione allo scadere del termine perentorio del 16.09.2024, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto, il thema probandum, nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. si articola nell'accertamento di tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell'obbligo generale di diligenza, il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta
(dolosa o colposa) dell'agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe patito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere (cfr. Cass. sez. I^ civ. n. 9815.2002).
La difficoltà nell'accertamento della responsabilità degli amministratori si spiega alla luce del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione;
principio in forza del quale il giudice, investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, ovverosia la sua opportunità e convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d'impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di 5
rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all'organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere.
Ne consegue che, se fosse possibile compiere una valutazione sull'opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un'indebita ingerenza dell'autorità negli affari sociali, in pregiudizio all'autonomia ed indipendenza dell'organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell'attività d'impresa. L'oggetto del sindacato giudiziale non può essere, dunque,
l'atto in sé considerato, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore che lo abbia compiuto, d'altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l'individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo, infatti, a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli produttivi di un danno al patrimonio sociale eziologicamente riconducibile all'illecito. In quest'ottica, l'irregolare e anche disordinata tenuta della contabilità, integrante in sé una violazione dei doveri dell'amministratore potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio per la società, atteggiandosi come un fatto che, alla stregua di un giudizio di probabilità, appare adeguato alla produzione di un danno, e quindi è tale da giustificare una condanna generica al risarcimento del danno (come si evince da pronunce anche risalenti della Suprema Corte: cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 4338.1976), lascia impregiudicata l'indagine sulla sussistenza in concreto del pregiudizio, non essendo detto che un danno vi sia, o che questo sia legato da rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude perciò la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile. (cfr. Cass. n. 20444.2016; 6
Cass. n. 27016.2022). Coerentemente, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c., e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge;
in tali ipotesi, però, il danno risarcibile sarà rappresentato, non già dal "falso" in sé, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite, dal che l'onere per chi agisce per il risarcimento di contestarle specificamente, non potendo il giudice individuarle e verificarle d'ufficio (v. Trib. Milano 21 luglio 14).
Infine, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, comporta che la società attrice abbia soltanto l'onere di provare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra tali comportamenti ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. n. 2975.2020, Cass. n. 17441.2016 e Cass. n. 3409.2013), con l'ulteriore precisazione che «[…] ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità» (v. Cass. n.
25056.2020). In altri termini, in relazione alla mancata osservanza, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di diligenza, chi agisce in giudizio deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali è possibile inferire la violazione del predetto dovere;
nel momento in cui la prova viene acquisita nel processo, spetta all'amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti, consistenti in cautele, informazioni e verifiche, che sono idonee ad escludere od attenuare la sua responsabilità colpevole 7
3. Così ricostruito il quadro di riferimento alla luce del quale scrutinare la fondatezza della domanda, il Collegio – esaminate le considerazioni svolte dal c.t.u. a valle di una dettagliata analisi documentale, ivi incluse le risposte fornite in sede di osservazioni alla c.t.u. (che interamente si richiamano) – rileva e osserva quanto segue.
La qualità di amministratore di in carica dal 15.10.2013, ovverosia CP_1 dalla data di costituzione della e sino al 30.3.2019 (ove il rapporto Parte_1
è cessato per dimissioni), è dimostrata in atti (v. doc.
4-13 fasc. attrice), oltre che non contestata.
All'esito dell'analisi peritale, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita dal c.t.u. col consenso delle parti, è risultato:
1. con riguardo all'omesso versamento dei contributi (in relazione agli CP_4 agenti di commercio plurimandatari per gli anni 2015-2016), è documentata l'erogazione di sanzioni civili ex artt. 34 e 36 Reg. fondazione ENASARCO a carico della società per € 1.042,28 (come da “Verbale conclusivo di accertamento ispettivo” del
12/07/2019: v. doc. 28 fasc. attrice), come pure è documentato il pagamento (v. doc.
47 fasc. attrice, pag. 2, ove viene fatto riferimento alle sanzioni ex artt. 34 e 36); di tale posta di danno il convenuto ha, del resto, riconosciuto l'esistenza (v. pag. 5 della comparsa), come pure è incontestabile la violazione della specifica regola di condotta che impone all'amministratore di una società di assolvere agli obblighi contributivi derivanti dalla qualità di preponente;
non risulta la prova di ulteriori danni connessi all'omessa contrattualizzazione di diversi rapporti di agenzia con gli agenti di commercio (v. pag. 12 della citazione);
2. è del pari documentato che oggetto «della polizza assicurativa Controparte_7
n. 0478407908 l'autovettura BMW 3201 Cabrio targata DN678VE è intestata nato CP_1 il 04/01/1961 a Marsala. La polizza riporta quale contraente e quale Parte_1 proprietario » (v. pag. 37 della c.t.u.); l'assicurazione proteggeva contro i CP_1 seguenti rischi: incendio e furto;
casco; eventi socio-politici; rottura cristalli;
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garanzie complementari circolazione;
infortuni del conducente;
assistenza auto
In difetto di prova del rimborso della somma da parte del Controparte_8 convenuto, sussiste, dunque, un danno per la società derivante dalla violazione del divieto di utilizzare le finanze sociali per provvedere al pagamento di spese personali
(qui utilizzate per un importo di € 780,00): da qui la violazione del canone della diligenza professionale, che impone all'amministratore di non distrarre fondi sociali per finalità estranee al conseguimento dell'oggetto sociale;
3. con riguardo all'asserita inerzia nell'avvio delle azioni di recupero dei crediti di nei confronti della clientela (per un importo complessivo di € 390.810,83, Parte_1 con un pregiudizio di € 363.515,88), il tema è stato rigorosamente approfondito dal c.t.u., il quale, avanzando dal totale delle posizioni scadute dal 2014 al 31.3.2019
(individuate dall'attrice in € 363.515,88), mosso dal proposito di reperire la quota di insoluto per il cui recupero l'amministratore avrebbe omesso qualsivoglia iniziativa, ha avuto modo di appurare che:
- per il recupero di € 118.861,10 (v. tab. n.3 di pag. 23 della c.t.u.), l'amministratore si
è affidato alla VE (v. pag. 23 della c.t.u.: «[…] i documenti numerati dal 19 al 22 prodotti dal convenuto con la memoria n. 2 ex art. 183 del 29/10/2020 confermano l'esistenza dei rapporti, fin dal giugno 2017, tra la stessa CERVED e la Le posizioni affidate a CERVED sono Parte_1 indicate nel doc. 23 prodotto con la stessa memoria. Inoltre, nel corso delle operazioni peritali è stato acquisito, previo consenso espresso dalle parti, un ulteriore prospetto delle pratiche affidate a
CERVED»); a ben vedere, però, leggendo i contratti stipulati il 29.6.2017 e il
24.4.2018, il servizio delegato a VE rientrava nel cd. risk intelligence, posto che il pacchetto acquistato (cd. PayLine Connection) contemplava un ausilio a carattere informativo e preventivo, funzionale a conoscere le esperienze di pagamento e i trend del rischio di diversi clienti, onde diminuire le possibilità di insolvenza e favorire solo i buoni pagatori di un'impresa. Dunque, non può sostenersi che, tramite CP_ l'affidamento a VE, il abbia pienamente adempiuto all'obbligo gravante sull'amministratore di società di perseguire i clienti morosi ed evitare che l'inerzia di 9
questi possa tradursi in insolvenza conclamata e insuperabile, né v'è traccia di quali siano state le informazioni acquisite da VE in via preventiva (v. pag. 32 della c.t.u.); nondimeno, il danno concretamente enucleabile dall'inosservanza del comportamento dovuto può ragionevolmente essere individuato nella somma di €
15.215,44, dal momento che «[…] dalla relazione aggiornata" redatta dallo studio legale Sidoti, incaricato dal nuovo consiglio di amministrazione di procedere al recupero di tutte le posizioni creditorie pregresse (doc. n. 56 allegato alle note prodotte dall'attore il 23/11/2020 ex art. 183 VI co.
3)» (v. pag. 27 della c.t.u.) si evince che, sul totale delle posizioni affidate a VE, i crediti definitivamente classificati a perdita sono pari ad € 15.215,44 (v. pag. 30: «[…]
Per le rimanenti posizioni lo stato della pratica è, invece, "aperto" il che induce a ritenere che i relativi crediti non possano essere definitivamente ritenuti inesigibili. In particolare, i crediti in fase monitoria, esecutiva o stragiudiziale ammontano ad € 88.582,87; i crediti vantati nei confronti di soggetti falliti ammontano ad € 7.081,16; i crediti recuperati ammontano ad € 3.380,99; le posizioni
"archiviate" ammontano ad € 140,65; i crediti scaduti non rinvenuti nella relazione del Legale ammontano ad € 4.459,99»). Non si conoscono le ragioni dell'irrecuperabilità di questa porzione di insoluto (se per prescrizione o altro): tuttavia, l'assenza, di fatto, di serie iniziative volte al recupero, in uno all'anzianità dei crediti per cui si discute (generati prevalentemente tra il 2015 e il 2017: v. doc. 23 memoria ex art. 183, comma sei, n. 2,
c.p.c. di parte convenuta), fa ragionevolmente presumere l'incidenza eziologica dell'omissione sul pregiudizio subìto dalla società. Di contro, e il ragionamento vale in generale per tutte le porzioni di insoluto qui distinte, non v'è modo di attrarre nell'area del pregiudizio risarcibile l'ammontare dei crediti nei riguardi dei soggetti falliti, dato che l'insolvenza di queste società è stata accertata successivamente alle dimissioni dell'amministratore e visto che per nessuno di essi «[…] si dispone di informazioni relative all'eventuale ammissione al passivo del fallimento e al soddisfacimento ottenuto o ottenibile dalla procedura concorsuale» (v. pag. 33 della c.t.u.; stesso destino coglie, per difetto di notizie certe o verosimili sulla sorte di tali poste, i crediti scaduti non rinvenuti nella relazione dell'Avv.to Sidoti); 10
CP_
- per il recupero di € 101.311,72, il si è rivolto all'Avv.to Esmeralda Rubino
(come comprova una nota della medesima del 17.6.2019, nella quale ella riferisce in merito alle posizioni affidate e sullo stato delle medesime); in disparte del credito verso la (per € 72.479,49), sul cui esito la relazione del legale Parte_2 non dà conto, nessuna delle posizioni creditorie delegate al professionista è stata classificata a perdita (v. tab. n. 8 di pag. 30); non v'è, quindi, evidenza che l'insoluto in esame abbia determinato danni per la società, e neppure – a ben vedere – che CP_ sussista una violazione dell'obbligo di amministrare con diligenza, essendosi il conformato alla regola della correttezza professionale, che esige, per l'appunto, da un amministratore di società di attivarsi prontamente innanzi all'inerzia della clientela
– e il ricorso al legale rientra di certo nel novero delle azioni idonee – in vista del recupero coattivo di crediti inevasi entro uno spazio che solo le specifiche circostanze del caso e il prudente apprezzamento del giudice sono in grado di determinare;
- l'ammontare dei crediti per i quali non risultano azioni di recupero è pari a €
143.343,06; nondimeno, «[…] I dati forniti da parte attrice evidenziano che su un totale di €
143.343,06, che rappresentano i crediti per i quali l'amministratore è rimasto inerte, quelli definitivamente classificati a "perdita" ammontano ad € 27.189,99. Per le rimanenti posizioni lo stato della pratica è, invece, "aperto" il che induce a ritenere che i relativi crediti non possano essere definitivamente ritenuti inesigibili. In particolare, i crediti in fase monitoria, esecutiva o stragiudiziale ammontano ad € 99.746,10; i crediti vantati nei confronti di soggetti falliti ammontano ad € 3.527,15; i crediti per i quali l'attività recuperatoria ha avuto esito positivo o parzialmente positivo (rateizzazione, recuperata, recuperata parzialmente) ammontano ad €
6.575,82; i crediti scaduti non rinvenuti nella relazione del Legale ammontano ad € 6.304,00» (v. pag. 29 della c.t.u.). Anche qui, pur in assenza di evidenze circa le ragioni dell'irrecuperabilità di € 27.189,99, l'integrale difetto di qualsivoglia iniziativa di recupero lascia delineare, in conformità al criterio di giudizio del 'più probabile che non', la refluenza eziologica dell'omissione in parola rispetto al pregiudizio subìto dalla 11
società. Del pari, considerazioni già esposte convincono a non includere nel novero del pregiudizio risarcibile i crediti vantati verso i soggetti falliti e quelli non rinvenuti nella relazione. Si evidenzia, infine, che, in ragione della considerevole entità dei crediti per i quali non risultano azioni di recupero, e (più nel complesso) dell'incidenza percentuale che le partite scadute hanno assunto rispetto al volume d'affari totale della (tale per cui «[…] Emerge che rispetto alle 130 posizioni Parte_1 totali 66 sono caratterizzate da una certa storicità dei rapporti commerciali e l'inadempimento si è verificato con riferimento alle ultime fatture emesse;
al contempo 64 posizioni evidenziano un inadempimento pari al 100% del fatturato.»: così a pag. 36 della relazione), non vi sono dubbi sulla rilevanza dell'inerzia dell'amministratore alla stregua di un contegno perpetrato in palese violazione dell'art. 1176 c.c.;
4. in merito all'esorbitanza dell'approvvigionamento di materiale secco e del suo relativo costo di smaltimento, premesso che il c.t.u. non è stato in grado, alla luce delle carenze della documentazione prodotta, di fornire risposta sulla congruità dei prezzi di acquisto del materiale e sul suo valore effettivo alla data di notifica della citazione, v'è in atti un inventario prodotto dall'attrice indicante analiticamente tutte le rimanenze esistenti alla data del 31/12/2018 destinate allo smaltimento e alla distruzione: «[…] A tali giacenze, formatesi verosimilmente in più annualità dal 2014 al 2017, è stato attribuito un valore complessivo di € 108.266,95. La merce indicata ricomprende adesivi, tappi, capsule, cartoni e, ancora, etichette e retro-etichette con l'indicazione delle diverse varietà di vino e dell'anno di riferimento» (cfr. pag. 38 della relazione). Ebbene, ferma la correttezza logica e tecnica delle considerazioni generali esposte dall'ausiliario (allorché ricorda,
a pag. 38 della perizia, che «[…] l'ammontare degli acquisti non può essere valutato in termini assoluti, bensì la valutazione deve essere operata in termini relativi, in funzione cioè del risultato che si intende ottenere che nel caso che ci interessa non può che essere individuato nei quantitativi di vendita previsti o presunti di prodotti. Emerge, quindi, che oltre al dato degli acquisti ritenuti esuberanti è fondamentale e imprescindibile poter disporre di un ulteriore elemento informativo costituito dalla produzione prevista. È del tutto evidente che le quantità di cui approvvigionarsi è 12
strettamente collegata a quella che sarà la quantità da produrre. In condizioni normali è una scelta che precede naturalmente l'inizio di un processo produttivo. In ogni caso, appare rientrare nella ordinaria gestione la circostanza che parte del materiale acquistato rimanga inutilizzato»), il dato che depone per il rigetto dell'addebito è costituito dalla mancanza di un dato di confronto sulla produzione prevista: «[…] Nel caso che ci occupa la sola indicazione, seppur analitica, del materiale secco da smaltire in quanto non utilizzato e non più utilizzabile, non consente di per sé, per le ragioni ora espresse, di verificare se sia stato originato o meno da acquisti esuberanti poiché non è stato in alcun modo fornito il dato di confronto che nella fattispecie è costituito da numero di bottiglie che società aveva previsto di produrre in base agli ordinativi, ai contratti in corso o in base ad altri elementi di cui non si ha, al pari, cognizione. Si deve, pertanto, concludere che anche su questa parte del quesito non è possibile fornire risposta al Giudice» (v. pag.
38-39; v. inoltre pag. 50 e ss. della c.t.u.: «[…] Il confronto tra le risultanze di cui all'inventario al 31/12/2018 e i documenti sopra indicati, ha permesso di rilevare che: 1) contrariamente a quanto affermato da parte attrice la merce smaltita/distrutta costituisce soltanto una parte di quella indicata nell'inventario al 31/12/2018 per € 108.266,95, in quanto la merce inventariata e successivamente smaltita/distrutta ammonta al minor valore di € 34.310,40
(1.286,00 + 33.024,40); 2) parte della merce effettivamente smaltita/distrutta non trova corrispondenza nelle evidenze inventariali»);
5. in ordine alle infrazioni amministrative connesse alla «[…] spedizione intracomunitaria di prodotti alcolici procurando all'attrice l'irrogazione di multe e sanzioni» (v. pag. 6 della citazione), si è trattato della violazione della legge doganale contestata allo 'speditore' (dunque alla mittente nell'ambito di attività di Parte_3 controllo istituzionale operata il 26.6.2018 (artt. 9 e 11 D.lgs. n. 210/1996; art. 12 D.lgs.
n. 504/1995), e seguita dall'atto di contestazione dell' del Controparte_6
20.6.2019 (v. doc. 15 e 16 fasc. attrice), addebitabile all'amministratore – quale curatore del carico spedito per conto della società– nella misura della sanzione amministrativa determinata in € 645,00; 13
6. non convince, di converso, l'ipotesi di addebitare all'amministratore il costo collegato al ricorso al credito bancario (imposto – a dire dell'attrice – dalla necessità di sopperire alla mancata riscossione dei crediti verso i clienti): di fronte alle giustificazioni esposte all'uopo dal convenuto (v. pagg.
9-10 della comparsa), che evidenzia come i finanziamenti siano stati sottoscritti nel 2016, nel 2017 e nel 2018, a distanza di pochi anni dalla costituzione della società, apparendo con ciò effettivamente compatibili con obiettivi di investimento ed espansione economica di una società 'giovane', nonché a fronte di una contestazione che riporta gran parte dei crediti indicati come insoluti al 2017 e al 2018, rimangono forti incertezze sulla sussistenza di un nesso di causalità adeguata che faccia configurare l'addebito come una conseguenza possibile dell'inerzia del convenuto nel recupero dei credi impagati;
7. infine, riguardo all'omessa volturazione delle utenze in capo al locatore
(malgrado la cessione del contratto di affitto di azienda avvenuta nel febbraio del
2019), l'attrice si riferisce al danno economico provocato alla «[…] Parte_1 per il pagamento di un indebito il cui recupero è incerto. Difatti, persistendo il contratto di utenza, ha continuato a versare quanto dovuto per un ammontare pari a circa € 11.000 Parte_1 aggiornato al 25 settembre 2019, non avendo ancora provveduto il reale debitore delle utenze al rimborso dell'attrice» (v. pag. 14 della c.t.u.). Allo scopo essa produce due bollette Enel relative al mese di febbraio (per € 2.566,95) e marzo 2019 (per € 2.923,94) (doc. 45 e
46 memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c.), neppure accompagnate dalla prova del relativo pagamento. Di contro è agli atti un 'Addendum alla risoluzione di contratti di affitto di azienda del 7.2.2019' (accluso al doc. 2 fasc. convenuto) dal quale risulta che la
C.D.R. Cantina del Regno s.r.l. si è impegnata «[…] a riconoscere a gli Parte_1 importi dalla stessa pagati per le utenze relative al 2019 (luce, acqua, tasse comunali e varie) in attesa di voltura», il che esclude di poter qualificare come incerto il recupero dei costi di utenza anticipati da (anticipazione di cui allo stato non v'è traccia). Parte_1 14
Operando in coerenza con le considerazioni su illustrate, l'entità del danno subìto dall'attrice quale conseguenza di violazioni specifiche imputabili all'amministratore o dell'obbligo generale di gestire con diligenza ammonta ad € 44.872,71 (€
1.042,28+€ 780,00+€ 15.215,44+€ 27.189,99+€ 645,00).
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), all'attrice spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulla somma predetta, devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo. Il tutto (per uniformità e praticità) a decorrere dal 4.12.2019, ossia dalla data di notifica della citazione, sicché il danno alla data odierna va quantificato in complessivi € 48.722,59.
Il convenuto va dunque condannato al risarcimento del danno quantificato nella misura complessiva appena determinata, alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano, quindi, a carico dei convenuti, applicati (in relazione allo scaglione effettivo sino ad € 52.000,00) i valori medi per tutte le fasi, previa compensazione dei compensi sino alla metà in considerazione di un accoglimento in misura apprezzabilmente inferiore al richiesto.
Vanno infine poste definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto. 15
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede
CONDANNA al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1 di € 48.722,59, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo;
COMPENSA le spese di lite sino alla metà e CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della restante parte, che liquida in € 1.246,12 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (in pari misura) le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, lì 19 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Torrasi Dott.ssa Daniela Galazzi