CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES GE ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5415/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 , tra:
- (C.F. e P.IVA: CP_1 Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Matarazzi (C.F.: ), CodiceFiscale_1
presso il cui studio elegge domicilio
- appellante-
e
(già ) (C.F.: ), rappresentata CP_2 Controparte_3 Pt_1 P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Marisa Olga Meroni (C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avvocato Michele Del Bene (CF ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione notificato in data 22.09.2017 la Parte_2
- proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del
[...]
decreto ingiuntivo n. 5707/2017, notificato in data 23 agosto 2017, con il quale le veniva intimato il pagamento alla di € 1.070.069,24, oltre ad interessi, Parte_3
spese notarili, spese e competenze professionali.
Il decreto monitorio era stato emesso in relazione a fatture per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuate in forza di contratto di appalto, i cui crediti nei confronti di Parte_2
erano stati ceduti alla dalla fornitrice GE Medical
[...] Parte_3
System Italia S.p.A. in virtù di due distinti atti di cessione, il n. 25533 del 25.09.2014 ed il n.
38523 del 22.12.2014.
Con la propria difesa la eccepiva l'inopponibilità della cessione per non essere CP_1
intervenuta la sua accettazione quale debitore ceduto, ai sensi della normativa speciale prevista in materia di cessione dei crediti nei confronti della P.A., rilevando altresì di aver espressamente comunicato (con raccomandate a/r prot. nn. 0008060 e 0008059 del
18/06/2015) sia al cedente che al cessionario non solo l'espresso diniego alle cessioni, ma anche la sussistenza di un credito in favore di essa onfronti della GE Medical CP_4
System per l'applicazione di penali derivanti da inadempimenti contrattuali, eccependo la relativa compensazione tra crediti.
In particolare, la evidenziava che, in forza del DPCM 19.09.2014, relativo alla CP_1
istituzione del sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici, essa era stata inserita nella Tabella A allegata alla L. 720/94, venendo pertanto riconosciuta quale organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva CE del 31.03.2004 n. 18.
Pertanto, in forza della sua qualifica pubblicistica, l'avvenuta cessione dei crediti non era nei suoi confronti efficace, non avendovi essa aderito.
Peraltro eccepiva altresì la compensazione del credito oggetto del decreto CP_1
ingiuntivo con le somme a lei asseritamente dovute a titolo di penale, per gravi inadempimenti contrattuali, dalla appaltatrice (e cedente il credito) GE Medical System.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dell'opposizione, Parte_3
dal momento che non poteva trovare applicazione la normativa speciale in tema di cessione del credito.
2 La deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di compensazione Parte_3
del credito, in considerazione dell'omessa allegazione e dimostrazione del credito opposto nonché del carattere illiquido dello stesso.
Con sentenza n° 5916/2021, pubblicata in data 24.06.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'intervenuto parziale pagamento in corso di causa;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_2
della somma di € 904.207,67 oltre interessi come indicato in Parte_3
parte motiva;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite dell'opposta che si liquidano, per la fase monitoria, in € 120,00 per esborsi (di cui € 50,00 per spese notarili) ed € 5440,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CP.A. come per legge e, per la fase dell'opposizione, in € 20.120,75, oltre spese forfettarie, IVA e CP.A. come per legge”.
…
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando due distinti motivi Parte_2
di gravame e chiedendo: la riforma dell'impugnata sentenza;
la revoca del decreto ingiuntivo n. 5707/2021; la condanna di (già ) alla restituzione CP_2 Controparte_5
della somma di € 904.207,67, versata in data 8.7.2021 a titolo di sorta capitale in ottemperanza al dictum della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto Controparte_6
dell'impugnazione.
All'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, precisate le conclusioni in conformità ai rispettivi atti di appello e di costituzione, la causa è stata assegnata a sentenza, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
…
Con il primo motivo di appello, la denuncia un'errata applicazione degli Parte_2
artt. 9 L. n° 2248/1865 all. e), 69 e 70 R.D. n° 2240/1923, 117 co. 3 d.lgs. n° 163/2006, deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti dell'avvenuta cessione dei crediti alla
[...]
da parte della GE Medical System Italia S.p.A., in virtù dell'espresso Parte_3
diniego alla cessione notificato da essa alla cedente ed alla cessionaria. CP_1
3 Il motivo è da ritenersi fondato nei termini che seguono, dandosi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n° 1954/2025, depositata in data 16.4.2025
e resa tra le stesse parti.
Va premesso che la disciplina generale della cessione dei crediti verso lo Stato è contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 nonché (attraverso il richiamo contenuto nel detto art. 70) nell'art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E.
Dette norme prevedono: che, per l'efficacia della cessione di crediti di somme dovute dallo
Stato, detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta di ordinare il pagamento (cfr. art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); che, nel caso che tale cessione riguardi somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti che siano in corso di esecuzione, per la sua efficacia è altresì necessaria l'accettazione da parte dello Stato ceduto (cfr. il combinato disposto degli artt. 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E).
Vi sono poi le disposizioni speciali contenute nei codici dei contratti pubblici che si sono succeduti nel tempo.
In particolare, l'art. 117 del d.lgs n° 163/2006 (il codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis alla fattispecie che qui ci occupa) prevede, al comma 3, che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con le comunicazioni da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione (il precedente comma 2 precisa che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”).
Questa disciplina è stata poi replicata nelle successive norme in materia di contratti pubblici, ed in particolare nell'art. 106 d.lgs. n° 50/2016, a sua volta sostituito ed abrogato dal successivo ed attuale art. 120 d.lgs. n° 36/2023 e nel relativo allegato II.14.
La Suprema Corte ha fornito un'interpretazione sistematica di tali norme, statuendo che: “La cessione del credito verso la P.A. trova quindi la propria disciplina negli articoli 9 della legge
4 2248/1865 Al. E, e 69 e 70 del R.D. 2440/1923 o nell'art. 117 del D.Igs. n. 163 del 2006, coerentemente con il meccanismo predisposto dal legislatore che — in funzione di protezione delle cessioni in esame — detta un criterio per selezionare le norme a seconda che la fattispecie si ascriva o meno a quella legalmente tipizzata dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici. Tale articolo riproduce l'estensione della disciplina contenuta nella legge
21 febbraio 1991 n. 52 già sancita dall'art. 26, comma 5, della L. n. 109/1994, ampliandola ai contratti di servizi e forniture, e, in virtù del richiamo alla suddetta L. 52/1991, presuppone:
a) che il cedente sia un imprenditore;
b) l'inerenza dei crediti oggetto di cessione a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio della propria attività di impresa;
c) la qualità di banca o di intermediario finanziario disciplinato dal testo unico bancario (D.Igs. n. 385/1993). Solo qualora nella fattispecie concreta si ravvisino le caratteristiche e i presupposti menzionati, si deve ritenere applicabile la disciplina di cui al D.Igs. n. 163/2006, dovendo, al contrario, farsi riferimento agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 nel caso in cui, come quello in esame, il cessionario non rivesta la qualità di banca o intermediario finanziario” (Cass. I Sez. ord,
6.09.2021, n. 24002; conf. Cass. n. 19571/2007).
Così inquadrati i termini generali della questione, non vi è dubbio che alle cessioni relative alla fattispecie in esame (effettuate in favore di ed aventi ad oggetto Parte_3
crediti vantati dalla società appaltatrice GE Medical System Italia S.p.A. nei confronti della derivanti da un contratto di appalto per la fornitura - mediante la formula Parte_2
dell'acquisto e del noleggio- di apparecchiature per tomografia computerizzata TC stipulato) non sia applicabile la disciplina delineata negli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E, atteso che le dette norme hanno carattere eccezionale e riguardano la sola amministrazione statale (cfr. Cass., sez. 3, n° 30658 del 21/12/2017), nel cui ambito non rientra la quale è una società strumentale costituita Parte_2
dalla Regione Campania con legge regionale n° 28 del 24.12.2003 per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale.
Ritiene però questa Corte che alla fattispecie de qua si applichi invece la disciplina prevista dall'art. 117 co. 3 d.lgs. n° 163/2006 (riguardo alla quale il Tribunale si è limitato ad asserire, senza motivare, che: “Né può ritenersi applicabile, al presente contratto, l'art. 117, 3° comma
d.lgs. 163/06, relativo alle cessioni di crediti da corrispettivo di appalti e concessioni di lavori pubblici”).
5 Come si è già anticipato tale norma prevede che: “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Bisogna, allora, innanzitutto verificare se a si applichi, in generale, il codice Parte_2
dei contratti pubblici ex d.lgs. n° 163/2006 e poi se a si applichi, nello Parte_2
specifico, l'art. 117 co. 3 del detto d.lgs. n° 163/2006.
Ritiene questa Corte che ad ambedue i quesiti possa darsi risposta positiva.
Come si è già evidenziato è una società strumentale costituita dalla Parte_2
Regione Campania, con legge regionale n° 28 del 24.12.2003, per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale.
In proposito in sede di giustizia amministrativa è stato affermato che “Ai sensi dell'art. 6 comma 15 l. reg. Campania 24 dicembre 2003 n. 28, come modificato dall'art. 2 l. reg. 29 dicembre 2005 n. 24, la ha la titolarità in via Parte_2
esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie per le Asl e per le aziende ospedaliere della regione Campania, sicché è illegittima l'indizione della gara per la fornitura di un dato prodotto farmaceutico operata da un' senza la Controparte_7
previa acquisizione della necessaria intesa con (v. sul punto, T.A.R. Napoli, Sez. CP_1
I , 23/11/2011, n. 5514).
Circe la natura giuridica di acquista rilievo il D.P.C.M. 19.9.2014, avente ad CP_1
oggetto “Inserimento della nella tabella A Parte_1 Parte_2
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici”.
Tale decreto ne ha riconosciuto espressamente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica, senza fine di lucro, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, le cui risorse provengono totalmente dalla Regione Campania, sia relativamente all'apporto di capitale, in fase di costituzione, sia durante l'esistenza della società.
6 Il riconoscimento a della natura di organismo di diritto pubblico è in effetti CP_1
conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale un soggetto giuridico può essere qualificato come “organismo di diritto pubblico” qualora lo stesso: a) sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sia dotato di personalità giuridica;
c) sia finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità
o organismi, oppure il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico (Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. IV, 3 febbraio
2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana GI LC FIGC;
sul punto anche
Corte di giustizia UE, sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18, Pegaso Srl Servizi Fiduciari;
Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, C-567/15, ; Corte di giustizia CE, 10 CP_8
aprile 2008, C-393/06, Ing. Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana si veda Per_1
Cass., Sez. Un., Ord., 1.08.2012, n. 13792; Cass., Sez. Un., 7.04.2014, n. 8051; Cons.
Stato, Sez. IV, 4.02.2015, n. 552; Cass., Sez. II, 9.09.2016, n. 17845; Cass., Sez. I,
31.01.2017, n. 2483).
I principi sanciti dalla CGUE sono stati positivizzati dall'Unione Europea nelle direttive
2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 2014/24/UE, relativa agli appalti pubblici, a loro volta recepite dal legislatore italiano nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016), all'art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3), nonché nell'attuale codice dei contratti pubblici di cui all'art. 13 co 6 d.lgs. n. 36/2023 ed all'art. 1, allegato I.
Anche lo stesso art. 3 comma 26 del d.lgs. n° 163/2006 (il codice degli appalti applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) contiene una definizione di “organismo pubblico”; esso così recita:
“L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
7 ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Quanto alla elaborazione giurisprudenziale interna, sia il giudice amministrativo che quello ordinario sono allineati all'orientamento europeo, facendo propria la considerazione secondo cui ciò che determina la natura di organismo di diritto pubblico non è la forma giuridica ma l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione a soddisfare specifici bisogni, così da produrre utilità per la collettività (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 1998,
n. 1478).
Secondo la Suprema Corte «non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere» (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2009, n. 24722) .
Quanto poi al requisito teleologico che giustifica la creazione di un organismo di diritto pubblico, la Suprema Corte, in adesione all'orientamento della CGUE, ha sancito che l'attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico “postula il concorso di due requisiti: a) in primo luogo, l'organismo deve essere istituito per la soddisfazione di bisogni di interesse generale, per tali dovendosi intendere quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare che i bisogni siano soddisfatti mediante la creazione di un organismo soggetto all'influenza dominante della autorità pubblica (…);
b) in secondo luogo, i bisogni di interesse generale non devono avere carattere commerciale
o industriale, nel senso che non devono essere suscettivi di soddisfacimento mediante lo svolgimento di attività aventi natura commerciale o industriale, e cioè mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore di una indifferenziata platea di operatori economici, consumatori o utenti” (Cass. Sez. Un.
4.04.2000 n. 97).
Con riferimento al requisito dell'influenza pubblica dominante, secondo gli artt. 6, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/23/UE, 2, comma 1, n. 4, lett. c), della direttiva 2014/24/UE, 3, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/25/UE e 3, comma 1, lett. d), n. 3, del d.lgs. n. 50/2016
l'influenza pubblica si ha qualora lo Stato, le autorità regionali o locali, ovvero altri organismi di diritto pubblico finanzino l'organismo in modo maggioritario, oppure vigilino sulla gestione
8 di quest'ultimo, ovvero, ancora, designino più della metà dei membri del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
Mentre per il finanziamento la CGUE ritiene necessario che esso si sostanzi in una misura superiore al 50% delle entrate complessive dell'ente (CGUE, 3 ottobre 2000, C- 380/98), con riferimento invece al controllo dominante si ritiene che lo stesso si fondi su di un particolare legame tra l'organismo e lo Stato (o un'altra autorità pubblica, ovvero ancora un altro organismo di diritto pubblico), che consenta a quest'ultimo di influenzare le scelte economiche del primo (CGUE, sez. IV, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione
Italiana GI LC FIGC).
Non a caso è stato osservato che, laddove l'organismo interessato sia una società per azioni, il concetto di controllo non può che trovare la propria definizione nell'art. 2359 c.c., e quindi nei seguenti elementi: la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero un numero sufficiente per esercitare un'influenza dominante nella predetta assemblea, nonché la mera influenza dominante derivante da accordi (Cass. Sez. Un.
12.05.2005 n. 9940).
Trasferendo i suddetti principi alla fattispecie in esame, può certamente concludersi nel senso che rientri nel novero degli organismi di diritto pubblico (qualifica Parte_2
che d'altronde, come si è detto, le è stata espressamente riconosciuta nel D.P.C.M.
19.9.2014, seppure agli specifici fini previsti da tale decreto).
Ed in effetti: a) si tratta di un soggetto con personalità giuridica avente la forma della Pt_1
b) è sottoposta al controllo dominante della Regione Campania, che la partecipa al 100% del capitale azionario;
c) è un ente costituito per il perseguimento di interessi primari finanziari e di bilancio certamente di carattere amministrativo pubblicistico, che ne fanno un ente strumentale a disposizione dell'Amministrazione Regionale ed in particolare del suo plesso sanitario.
Orbene, gli organismi di diritto pubblico sono indicati dal comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n°
163/2006 (il codice degli appalti pubblici applicabile ratione temporis alla fattispecie in questa sede in esame) tra i soggetti che rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici alle quali si applica la normativa del codice degli appalti pubblici (“le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
9 gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, come disposto espressamente”).
Ovviamente ciò non è sufficiente a concludere nel senso che gli organismi pubblici, e quindi anche siano qualificabili, per ciò solo, anche come amministrazioni Parte_2
pubbliche ai fini della applicabilità della specifica disciplina della cessione dei crediti delineata dall'art. 117 commi 2 e 3 d.lgs. n° 163/2006 (il comma 2 prevede che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”; il comma 3 prevede che: “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”).
Tale norma, infatti, non si applica sic et simpliciter a tutti i soggetti ai quali si applica la disciplina degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n° 163/2006, ma si applica invece, in base al suo dato letterale, solo “alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, con ciò dandosi chiaramente ad intendere che non tutte le stazioni appaltanti alle quali si applica il codice degli appalti pubblici (ed elencate nel succitato comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n°
163/2006) possano intendersi anche amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione delle specifiche norme di cui all'art. 117 commi 2 e 3 del d.lgs. n° 163/2006.
Tuttavia è un dato di fatto che già tutte le caratteristiche principali di – l'essere CP_1
interamente partecipata dalla Regione Campania;
le finalità non lucrative per le quali essa risulta costituita, e cioè la realizzazione di interessi primari finanziari e di bilancio certamente di carattere amministrativo pubblicistico - portano a ritenere che essa non solo abbia la natura di organismo pubblico, ma rientri anche tra le stazioni appaltanti aventi carattere di amministrazione pubblica, per le quali trova applicazione il disposto dell'art. 117 commi 2 e
3 del d.lgs. n° 163/2006.
Lo stesso Consiglio di Stato è propenso a ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, gli organismi di diritto pubblico siano anche enti pubblici (cfr., in motivazione, Consiglio di Stato,
n° 3043/2016: “Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, ciò che fa dell'organismo di diritto pubblico (ad onta della veste formale che può essere privatistica) un soggetto
10 equiparato alla pubblica amministrazione (e, quindi, sostanzialmente e funzionalmente un ente pubblico) proprio la disciplina legislativa che espressamente lo sottopone al regime dell'evidenza pubblica. Con la conseguenza che l'organismo di diritto pubblico diviene pubblica amministrazione non sempre e comunque (in maniera fissa e immutevole), ma solo nello svolgimento di quel tratto di attività esplicitamente sottoposto ad una disciplina di diritto amministrativo”).
Questa conclusione trova conferma nel d.lgs. n° 165 del 30.3.2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale chiarisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”: orbene, considerata la funzione svolta dalla nell'ambito dei servizi resi con riferimento al Parte_2
Servizio Sanitario Nazionale, può agevolmente ritenersi che la stessa rientri in quest'ultima previsione e sia quindi da considerarsi “amministrazione pubblica”, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 117 commi 2 e 3 del d.lgs. n° 163/2006.
Oppone l'appellata che, in ogni caso, la norma in questione non opererebbe, trattandosi di cessione avvenuta allorquando le prestazioni contrattuali erano oramai state eseguite.
Sennonché il principio che il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. ceduta si applichi solamente qualora tale cessione intervenga in costanza di esecuzione della prestazione contrattuale deriva esclusivamente dall'applicazione dell'art. 9 L. 20.03.1865, n.
2248 all. E (che fa espresso riferimento ai “contratti in corso”), richiamato dall'art. 70 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e riguarda, quindi, esclusivamente le cessioni di crediti verso le amministrazioni statali disciplinate dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E.
Nessuna previsione in tal senso è invece contenuta nell'art. 117 del d.lgs. n° 163/2006, né sono applicabili analogicamente i principi sanciti per la cessione dei crediti nei confronti dello
Stato dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all.
11 E, trattandosi di disciplina eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva (cfr. Cass, sez. 3, n°
30658 del 21/12/2017).
Così chiariti i termini della questione e posto che non è oggetto di contestazione, ed anzi risulta documentalmente provato, che la ha provveduto a comunicare Parte_2
tempestivamente, sia alla cedente (GE Medical System) che alla cessionaria
( oggi ), il proprio diniego alle cessioni dei crediti nei Parte_3 CP_9
suoi confronti intervenute con due distinti atti, deve concludersi che la non Controparte_9
possa azionare nei confronti di i crediti oggetto della presente Parte_2
controversia, non essendo a quest'ultima opponibili le relative cessioni.
Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti della con Controparte_9 Parte_2
l'originario ricorso monitorio (il relativo decreto ingiuntivo era stato già revocato dal giudice di primo grado come conseguenza del parziale pagamento intervenuto in corso di causa).
La va inoltre condannata, come richiesto dall'appellante con l'atto di Controparte_9
impugnazione, alla restituzione a della somma di euro 904.207,67, da Parte_2
quest'ultima corrisposta in virtù della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n° 11650 del 03/08/2002: “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più domande, anche non altrimenti connesse”; quanto, poi, alla debenza anche degli interessi legali dal giorno del pagamento, cfr. Cass., sez. 3, n°
6942 del 23/03/2010).
Il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di compensazione avanzata dall'appellante in via subordinata, rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
12 …
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000, con l'incremento previsto dall'art. 6 del D.M. n° 55/14 (che si ritiene equo contenere nella misura del 10%) per le cause di valore superiore ad euro 520.000 e fino ad euro 1.000.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Alla luce di tali criteri l'appellata va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellante delle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto da
, in persona del Presidente e Parte_2
legale rappresentante pro - tempore, contro la sentenza n° 5916/2021, pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 24.6.2021, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di pagamento proposta dalla
[...]
nei confronti della CP_9 Parte_2
13 - conseguentemente, condanna la alla restituzione a Controparte_9 Parte_2
della somma di euro 904.207,67 da quest'ultima corrisposta in virtù della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento;
- condanna la al pagamento in favore di di spese ed Controparte_9 Parte_2
onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 870,00 per spese vive ed in euro 13.200 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro
2.556,00 per spese vive ed in euro 12.100 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES GE ZZ MO LV OM
14
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES GE ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5415/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 , tra:
- (C.F. e P.IVA: CP_1 Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Matarazzi (C.F.: ), CodiceFiscale_1
presso il cui studio elegge domicilio
- appellante-
e
(già ) (C.F.: ), rappresentata CP_2 Controparte_3 Pt_1 P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Marisa Olga Meroni (C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avvocato Michele Del Bene (CF ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione notificato in data 22.09.2017 la Parte_2
- proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del
[...]
decreto ingiuntivo n. 5707/2017, notificato in data 23 agosto 2017, con il quale le veniva intimato il pagamento alla di € 1.070.069,24, oltre ad interessi, Parte_3
spese notarili, spese e competenze professionali.
Il decreto monitorio era stato emesso in relazione a fatture per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuate in forza di contratto di appalto, i cui crediti nei confronti di Parte_2
erano stati ceduti alla dalla fornitrice GE Medical
[...] Parte_3
System Italia S.p.A. in virtù di due distinti atti di cessione, il n. 25533 del 25.09.2014 ed il n.
38523 del 22.12.2014.
Con la propria difesa la eccepiva l'inopponibilità della cessione per non essere CP_1
intervenuta la sua accettazione quale debitore ceduto, ai sensi della normativa speciale prevista in materia di cessione dei crediti nei confronti della P.A., rilevando altresì di aver espressamente comunicato (con raccomandate a/r prot. nn. 0008060 e 0008059 del
18/06/2015) sia al cedente che al cessionario non solo l'espresso diniego alle cessioni, ma anche la sussistenza di un credito in favore di essa onfronti della GE Medical CP_4
System per l'applicazione di penali derivanti da inadempimenti contrattuali, eccependo la relativa compensazione tra crediti.
In particolare, la evidenziava che, in forza del DPCM 19.09.2014, relativo alla CP_1
istituzione del sistema di Tesoreria Unica per gli enti ed organismi pubblici, essa era stata inserita nella Tabella A allegata alla L. 720/94, venendo pertanto riconosciuta quale organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva CE del 31.03.2004 n. 18.
Pertanto, in forza della sua qualifica pubblicistica, l'avvenuta cessione dei crediti non era nei suoi confronti efficace, non avendovi essa aderito.
Peraltro eccepiva altresì la compensazione del credito oggetto del decreto CP_1
ingiuntivo con le somme a lei asseritamente dovute a titolo di penale, per gravi inadempimenti contrattuali, dalla appaltatrice (e cedente il credito) GE Medical System.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dell'opposizione, Parte_3
dal momento che non poteva trovare applicazione la normativa speciale in tema di cessione del credito.
2 La deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di compensazione Parte_3
del credito, in considerazione dell'omessa allegazione e dimostrazione del credito opposto nonché del carattere illiquido dello stesso.
Con sentenza n° 5916/2021, pubblicata in data 24.06.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'intervenuto parziale pagamento in corso di causa;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_2
della somma di € 904.207,67 oltre interessi come indicato in Parte_3
parte motiva;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite dell'opposta che si liquidano, per la fase monitoria, in € 120,00 per esborsi (di cui € 50,00 per spese notarili) ed € 5440,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CP.A. come per legge e, per la fase dell'opposizione, in € 20.120,75, oltre spese forfettarie, IVA e CP.A. come per legge”.
…
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando due distinti motivi Parte_2
di gravame e chiedendo: la riforma dell'impugnata sentenza;
la revoca del decreto ingiuntivo n. 5707/2021; la condanna di (già ) alla restituzione CP_2 Controparte_5
della somma di € 904.207,67, versata in data 8.7.2021 a titolo di sorta capitale in ottemperanza al dictum della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto Controparte_6
dell'impugnazione.
All'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, precisate le conclusioni in conformità ai rispettivi atti di appello e di costituzione, la causa è stata assegnata a sentenza, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
…
Con il primo motivo di appello, la denuncia un'errata applicazione degli Parte_2
artt. 9 L. n° 2248/1865 all. e), 69 e 70 R.D. n° 2240/1923, 117 co. 3 d.lgs. n° 163/2006, deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti dell'avvenuta cessione dei crediti alla
[...]
da parte della GE Medical System Italia S.p.A., in virtù dell'espresso Parte_3
diniego alla cessione notificato da essa alla cedente ed alla cessionaria. CP_1
3 Il motivo è da ritenersi fondato nei termini che seguono, dandosi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n° 1954/2025, depositata in data 16.4.2025
e resa tra le stesse parti.
Va premesso che la disciplina generale della cessione dei crediti verso lo Stato è contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 nonché (attraverso il richiamo contenuto nel detto art. 70) nell'art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E.
Dette norme prevedono: che, per l'efficacia della cessione di crediti di somme dovute dallo
Stato, detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta di ordinare il pagamento (cfr. art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); che, nel caso che tale cessione riguardi somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti che siano in corso di esecuzione, per la sua efficacia è altresì necessaria l'accettazione da parte dello Stato ceduto (cfr. il combinato disposto degli artt. 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E).
Vi sono poi le disposizioni speciali contenute nei codici dei contratti pubblici che si sono succeduti nel tempo.
In particolare, l'art. 117 del d.lgs n° 163/2006 (il codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis alla fattispecie che qui ci occupa) prevede, al comma 3, che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con le comunicazioni da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione (il precedente comma 2 precisa che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”).
Questa disciplina è stata poi replicata nelle successive norme in materia di contratti pubblici, ed in particolare nell'art. 106 d.lgs. n° 50/2016, a sua volta sostituito ed abrogato dal successivo ed attuale art. 120 d.lgs. n° 36/2023 e nel relativo allegato II.14.
La Suprema Corte ha fornito un'interpretazione sistematica di tali norme, statuendo che: “La cessione del credito verso la P.A. trova quindi la propria disciplina negli articoli 9 della legge
4 2248/1865 Al. E, e 69 e 70 del R.D. 2440/1923 o nell'art. 117 del D.Igs. n. 163 del 2006, coerentemente con il meccanismo predisposto dal legislatore che — in funzione di protezione delle cessioni in esame — detta un criterio per selezionare le norme a seconda che la fattispecie si ascriva o meno a quella legalmente tipizzata dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici. Tale articolo riproduce l'estensione della disciplina contenuta nella legge
21 febbraio 1991 n. 52 già sancita dall'art. 26, comma 5, della L. n. 109/1994, ampliandola ai contratti di servizi e forniture, e, in virtù del richiamo alla suddetta L. 52/1991, presuppone:
a) che il cedente sia un imprenditore;
b) l'inerenza dei crediti oggetto di cessione a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio della propria attività di impresa;
c) la qualità di banca o di intermediario finanziario disciplinato dal testo unico bancario (D.Igs. n. 385/1993). Solo qualora nella fattispecie concreta si ravvisino le caratteristiche e i presupposti menzionati, si deve ritenere applicabile la disciplina di cui al D.Igs. n. 163/2006, dovendo, al contrario, farsi riferimento agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 nel caso in cui, come quello in esame, il cessionario non rivesta la qualità di banca o intermediario finanziario” (Cass. I Sez. ord,
6.09.2021, n. 24002; conf. Cass. n. 19571/2007).
Così inquadrati i termini generali della questione, non vi è dubbio che alle cessioni relative alla fattispecie in esame (effettuate in favore di ed aventi ad oggetto Parte_3
crediti vantati dalla società appaltatrice GE Medical System Italia S.p.A. nei confronti della derivanti da un contratto di appalto per la fornitura - mediante la formula Parte_2
dell'acquisto e del noleggio- di apparecchiature per tomografia computerizzata TC stipulato) non sia applicabile la disciplina delineata negli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E, atteso che le dette norme hanno carattere eccezionale e riguardano la sola amministrazione statale (cfr. Cass., sez. 3, n° 30658 del 21/12/2017), nel cui ambito non rientra la quale è una società strumentale costituita Parte_2
dalla Regione Campania con legge regionale n° 28 del 24.12.2003 per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale.
Ritiene però questa Corte che alla fattispecie de qua si applichi invece la disciplina prevista dall'art. 117 co. 3 d.lgs. n° 163/2006 (riguardo alla quale il Tribunale si è limitato ad asserire, senza motivare, che: “Né può ritenersi applicabile, al presente contratto, l'art. 117, 3° comma
d.lgs. 163/06, relativo alle cessioni di crediti da corrispettivo di appalti e concessioni di lavori pubblici”).
5 Come si è già anticipato tale norma prevede che: “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Bisogna, allora, innanzitutto verificare se a si applichi, in generale, il codice Parte_2
dei contratti pubblici ex d.lgs. n° 163/2006 e poi se a si applichi, nello Parte_2
specifico, l'art. 117 co. 3 del detto d.lgs. n° 163/2006.
Ritiene questa Corte che ad ambedue i quesiti possa darsi risposta positiva.
Come si è già evidenziato è una società strumentale costituita dalla Parte_2
Regione Campania, con legge regionale n° 28 del 24.12.2003, per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale.
In proposito in sede di giustizia amministrativa è stato affermato che “Ai sensi dell'art. 6 comma 15 l. reg. Campania 24 dicembre 2003 n. 28, come modificato dall'art. 2 l. reg. 29 dicembre 2005 n. 24, la ha la titolarità in via Parte_2
esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie per le Asl e per le aziende ospedaliere della regione Campania, sicché è illegittima l'indizione della gara per la fornitura di un dato prodotto farmaceutico operata da un' senza la Controparte_7
previa acquisizione della necessaria intesa con (v. sul punto, T.A.R. Napoli, Sez. CP_1
I , 23/11/2011, n. 5514).
Circe la natura giuridica di acquista rilievo il D.P.C.M. 19.9.2014, avente ad CP_1
oggetto “Inserimento della nella tabella A Parte_1 Parte_2
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici”.
Tale decreto ne ha riconosciuto espressamente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica, senza fine di lucro, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, le cui risorse provengono totalmente dalla Regione Campania, sia relativamente all'apporto di capitale, in fase di costituzione, sia durante l'esistenza della società.
6 Il riconoscimento a della natura di organismo di diritto pubblico è in effetti CP_1
conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale un soggetto giuridico può essere qualificato come “organismo di diritto pubblico” qualora lo stesso: a) sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sia dotato di personalità giuridica;
c) sia finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità
o organismi, oppure il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico (Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. IV, 3 febbraio
2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana GI LC FIGC;
sul punto anche
Corte di giustizia UE, sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18, Pegaso Srl Servizi Fiduciari;
Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, C-567/15, ; Corte di giustizia CE, 10 CP_8
aprile 2008, C-393/06, Ing. Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana si veda Per_1
Cass., Sez. Un., Ord., 1.08.2012, n. 13792; Cass., Sez. Un., 7.04.2014, n. 8051; Cons.
Stato, Sez. IV, 4.02.2015, n. 552; Cass., Sez. II, 9.09.2016, n. 17845; Cass., Sez. I,
31.01.2017, n. 2483).
I principi sanciti dalla CGUE sono stati positivizzati dall'Unione Europea nelle direttive
2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 2014/24/UE, relativa agli appalti pubblici, a loro volta recepite dal legislatore italiano nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016), all'art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3), nonché nell'attuale codice dei contratti pubblici di cui all'art. 13 co 6 d.lgs. n. 36/2023 ed all'art. 1, allegato I.
Anche lo stesso art. 3 comma 26 del d.lgs. n° 163/2006 (il codice degli appalti applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) contiene una definizione di “organismo pubblico”; esso così recita:
“L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
7 ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Quanto alla elaborazione giurisprudenziale interna, sia il giudice amministrativo che quello ordinario sono allineati all'orientamento europeo, facendo propria la considerazione secondo cui ciò che determina la natura di organismo di diritto pubblico non è la forma giuridica ma l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione a soddisfare specifici bisogni, così da produrre utilità per la collettività (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 1998,
n. 1478).
Secondo la Suprema Corte «non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere» (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2009, n. 24722) .
Quanto poi al requisito teleologico che giustifica la creazione di un organismo di diritto pubblico, la Suprema Corte, in adesione all'orientamento della CGUE, ha sancito che l'attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico “postula il concorso di due requisiti: a) in primo luogo, l'organismo deve essere istituito per la soddisfazione di bisogni di interesse generale, per tali dovendosi intendere quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare che i bisogni siano soddisfatti mediante la creazione di un organismo soggetto all'influenza dominante della autorità pubblica (…);
b) in secondo luogo, i bisogni di interesse generale non devono avere carattere commerciale
o industriale, nel senso che non devono essere suscettivi di soddisfacimento mediante lo svolgimento di attività aventi natura commerciale o industriale, e cioè mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore di una indifferenziata platea di operatori economici, consumatori o utenti” (Cass. Sez. Un.
4.04.2000 n. 97).
Con riferimento al requisito dell'influenza pubblica dominante, secondo gli artt. 6, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/23/UE, 2, comma 1, n. 4, lett. c), della direttiva 2014/24/UE, 3, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/25/UE e 3, comma 1, lett. d), n. 3, del d.lgs. n. 50/2016
l'influenza pubblica si ha qualora lo Stato, le autorità regionali o locali, ovvero altri organismi di diritto pubblico finanzino l'organismo in modo maggioritario, oppure vigilino sulla gestione
8 di quest'ultimo, ovvero, ancora, designino più della metà dei membri del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
Mentre per il finanziamento la CGUE ritiene necessario che esso si sostanzi in una misura superiore al 50% delle entrate complessive dell'ente (CGUE, 3 ottobre 2000, C- 380/98), con riferimento invece al controllo dominante si ritiene che lo stesso si fondi su di un particolare legame tra l'organismo e lo Stato (o un'altra autorità pubblica, ovvero ancora un altro organismo di diritto pubblico), che consenta a quest'ultimo di influenzare le scelte economiche del primo (CGUE, sez. IV, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione
Italiana GI LC FIGC).
Non a caso è stato osservato che, laddove l'organismo interessato sia una società per azioni, il concetto di controllo non può che trovare la propria definizione nell'art. 2359 c.c., e quindi nei seguenti elementi: la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero un numero sufficiente per esercitare un'influenza dominante nella predetta assemblea, nonché la mera influenza dominante derivante da accordi (Cass. Sez. Un.
12.05.2005 n. 9940).
Trasferendo i suddetti principi alla fattispecie in esame, può certamente concludersi nel senso che rientri nel novero degli organismi di diritto pubblico (qualifica Parte_2
che d'altronde, come si è detto, le è stata espressamente riconosciuta nel D.P.C.M.
19.9.2014, seppure agli specifici fini previsti da tale decreto).
Ed in effetti: a) si tratta di un soggetto con personalità giuridica avente la forma della Pt_1
b) è sottoposta al controllo dominante della Regione Campania, che la partecipa al 100% del capitale azionario;
c) è un ente costituito per il perseguimento di interessi primari finanziari e di bilancio certamente di carattere amministrativo pubblicistico, che ne fanno un ente strumentale a disposizione dell'Amministrazione Regionale ed in particolare del suo plesso sanitario.
Orbene, gli organismi di diritto pubblico sono indicati dal comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n°
163/2006 (il codice degli appalti pubblici applicabile ratione temporis alla fattispecie in questa sede in esame) tra i soggetti che rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici alle quali si applica la normativa del codice degli appalti pubblici (“le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
9 gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, come disposto espressamente”).
Ovviamente ciò non è sufficiente a concludere nel senso che gli organismi pubblici, e quindi anche siano qualificabili, per ciò solo, anche come amministrazioni Parte_2
pubbliche ai fini della applicabilità della specifica disciplina della cessione dei crediti delineata dall'art. 117 commi 2 e 3 d.lgs. n° 163/2006 (il comma 2 prevede che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”; il comma 3 prevede che: “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”).
Tale norma, infatti, non si applica sic et simpliciter a tutti i soggetti ai quali si applica la disciplina degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n° 163/2006, ma si applica invece, in base al suo dato letterale, solo “alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, con ciò dandosi chiaramente ad intendere che non tutte le stazioni appaltanti alle quali si applica il codice degli appalti pubblici (ed elencate nel succitato comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n°
163/2006) possano intendersi anche amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione delle specifiche norme di cui all'art. 117 commi 2 e 3 del d.lgs. n° 163/2006.
Tuttavia è un dato di fatto che già tutte le caratteristiche principali di – l'essere CP_1
interamente partecipata dalla Regione Campania;
le finalità non lucrative per le quali essa risulta costituita, e cioè la realizzazione di interessi primari finanziari e di bilancio certamente di carattere amministrativo pubblicistico - portano a ritenere che essa non solo abbia la natura di organismo pubblico, ma rientri anche tra le stazioni appaltanti aventi carattere di amministrazione pubblica, per le quali trova applicazione il disposto dell'art. 117 commi 2 e
3 del d.lgs. n° 163/2006.
Lo stesso Consiglio di Stato è propenso a ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, gli organismi di diritto pubblico siano anche enti pubblici (cfr., in motivazione, Consiglio di Stato,
n° 3043/2016: “Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, ciò che fa dell'organismo di diritto pubblico (ad onta della veste formale che può essere privatistica) un soggetto
10 equiparato alla pubblica amministrazione (e, quindi, sostanzialmente e funzionalmente un ente pubblico) proprio la disciplina legislativa che espressamente lo sottopone al regime dell'evidenza pubblica. Con la conseguenza che l'organismo di diritto pubblico diviene pubblica amministrazione non sempre e comunque (in maniera fissa e immutevole), ma solo nello svolgimento di quel tratto di attività esplicitamente sottoposto ad una disciplina di diritto amministrativo”).
Questa conclusione trova conferma nel d.lgs. n° 165 del 30.3.2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale chiarisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”: orbene, considerata la funzione svolta dalla nell'ambito dei servizi resi con riferimento al Parte_2
Servizio Sanitario Nazionale, può agevolmente ritenersi che la stessa rientri in quest'ultima previsione e sia quindi da considerarsi “amministrazione pubblica”, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 117 commi 2 e 3 del d.lgs. n° 163/2006.
Oppone l'appellata che, in ogni caso, la norma in questione non opererebbe, trattandosi di cessione avvenuta allorquando le prestazioni contrattuali erano oramai state eseguite.
Sennonché il principio che il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. ceduta si applichi solamente qualora tale cessione intervenga in costanza di esecuzione della prestazione contrattuale deriva esclusivamente dall'applicazione dell'art. 9 L. 20.03.1865, n.
2248 all. E (che fa espresso riferimento ai “contratti in corso”), richiamato dall'art. 70 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e riguarda, quindi, esclusivamente le cessioni di crediti verso le amministrazioni statali disciplinate dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E.
Nessuna previsione in tal senso è invece contenuta nell'art. 117 del d.lgs. n° 163/2006, né sono applicabili analogicamente i principi sanciti per la cessione dei crediti nei confronti dello
Stato dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all.
11 E, trattandosi di disciplina eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva (cfr. Cass, sez. 3, n°
30658 del 21/12/2017).
Così chiariti i termini della questione e posto che non è oggetto di contestazione, ed anzi risulta documentalmente provato, che la ha provveduto a comunicare Parte_2
tempestivamente, sia alla cedente (GE Medical System) che alla cessionaria
( oggi ), il proprio diniego alle cessioni dei crediti nei Parte_3 CP_9
suoi confronti intervenute con due distinti atti, deve concludersi che la non Controparte_9
possa azionare nei confronti di i crediti oggetto della presente Parte_2
controversia, non essendo a quest'ultima opponibili le relative cessioni.
Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti della con Controparte_9 Parte_2
l'originario ricorso monitorio (il relativo decreto ingiuntivo era stato già revocato dal giudice di primo grado come conseguenza del parziale pagamento intervenuto in corso di causa).
La va inoltre condannata, come richiesto dall'appellante con l'atto di Controparte_9
impugnazione, alla restituzione a della somma di euro 904.207,67, da Parte_2
quest'ultima corrisposta in virtù della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n° 11650 del 03/08/2002: “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più domande, anche non altrimenti connesse”; quanto, poi, alla debenza anche degli interessi legali dal giorno del pagamento, cfr. Cass., sez. 3, n°
6942 del 23/03/2010).
Il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di compensazione avanzata dall'appellante in via subordinata, rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
12 …
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000, con l'incremento previsto dall'art. 6 del D.M. n° 55/14 (che si ritiene equo contenere nella misura del 10%) per le cause di valore superiore ad euro 520.000 e fino ad euro 1.000.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Alla luce di tali criteri l'appellata va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellante delle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto da
, in persona del Presidente e Parte_2
legale rappresentante pro - tempore, contro la sentenza n° 5916/2021, pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 24.6.2021, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di pagamento proposta dalla
[...]
nei confronti della CP_9 Parte_2
13 - conseguentemente, condanna la alla restituzione a Controparte_9 Parte_2
della somma di euro 904.207,67 da quest'ultima corrisposta in virtù della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento;
- condanna la al pagamento in favore di di spese ed Controparte_9 Parte_2
onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 870,00 per spese vive ed in euro 13.200 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro
2.556,00 per spese vive ed in euro 12.100 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES GE ZZ MO LV OM
14