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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 6092/2024, promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 da con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Daniela Amaduzzi, e da , con il patrocinio dell'avv. Eva Chiara Romano;
Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n.
575/2018 pubblicata il 18/04/2018 , deducendo che, nel febbraio 2024, la IA (nata il Per_1
12/05/2005), divenuta maggiorenne nel maggio 2023, avesse trasferito la propria residenza dal padre;
che dal mese di maggio 2024 la dopo un lungo periodo di inoccupazione, avesse iniziato Parte_1
a svolgere attività lavorativa in qualità di operaia a tempo determinato;
che dunque si rendesse necessario, in ragione del nuovo assetto familiare, modificare le condizioni di divorzio come segue:
1 “1) La IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà con il padre Persona_2
presso la residenza di quest'ultimo in San Martino in Rio (Re), via Antiche Latterie Parte_2
n. 4
2) vedrà la madre quando vorrà, accordandosi direttamente con Per_1 Parte_1 quest'ultima.
3) La sig.ra si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento di , la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 200,00 entro il 15 del mese e detto contributo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 01.01.2026. Detto contributo verrà versato dalla madre direttamente alla IA al seguente Iban: [...]. Per_1
4) I ricorrenti concordano sin da ora che l'Assegno Unico, attualmente dell'importo di € 128,00, determinato in ragione dell'Isee del Sig. , continuerà ad essere percepito esclusivamente Pt_2 da quest'ultimo, sino al compimento del 21° anno di età di . Per_1
5) I ricorrenti concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% a carico Pt_2
della Sig.ra eccetto che per le spese relative al mantenimento e alla manutenzione Parte_1 dell'autovettura HYUNDAI i20, Tg. FH672CX, attualmente in uso ad , alle quali provvederà il Per_1
Sig. . Pt_2
6) Il Sig. si impegna a presentare annualmente il modello ISEE presso l'Ateneo di Parma, Pt_2 al fine di ottenere annualmente l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie a favore di . Per_1
Il Sig. si impegna altresì a presentare annualmente la richiesta volta ad ottenere la borsa Pt_2 di studio destinata a coprire le spese che dovrà sostenere per frequentare l'università. Per_1
7) I genitori concordano sin d'ora che divideranno solo le spese universitarie eccedenti l'importo coperto dalla borsa di studio, secondo le quote previste al punto 5.
8) I genitori concordano altresì che divideranno in ogni caso le spese universitarie secondo le quote previste al punto 5, qualora ad non venissero erogate tutte le 4 rate della borsa di studio di Per_1
cui al punto 6.
9) Le spese legali della presente procedura sono tra le parti interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 13/12/2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato del
23/12/2024.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l'accordo concluso tra le parti a modifica delle condizioni di divorzio possa essere omologato, in quanto conforme al nuovo assetto familiare sopravvenuto alla sentenza di divorzio, e non contrastante con gli interessi della IA maggiorenne non economicamente
2 autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n. 575/2018 pubblicata il
18/04/2018,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, così come trascritte in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 6092/2024, promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 da con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Daniela Amaduzzi, e da , con il patrocinio dell'avv. Eva Chiara Romano;
Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n.
575/2018 pubblicata il 18/04/2018 , deducendo che, nel febbraio 2024, la IA (nata il Per_1
12/05/2005), divenuta maggiorenne nel maggio 2023, avesse trasferito la propria residenza dal padre;
che dal mese di maggio 2024 la dopo un lungo periodo di inoccupazione, avesse iniziato Parte_1
a svolgere attività lavorativa in qualità di operaia a tempo determinato;
che dunque si rendesse necessario, in ragione del nuovo assetto familiare, modificare le condizioni di divorzio come segue:
1 “1) La IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà con il padre Persona_2
presso la residenza di quest'ultimo in San Martino in Rio (Re), via Antiche Latterie Parte_2
n. 4
2) vedrà la madre quando vorrà, accordandosi direttamente con Per_1 Parte_1 quest'ultima.
3) La sig.ra si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento di , la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 200,00 entro il 15 del mese e detto contributo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 01.01.2026. Detto contributo verrà versato dalla madre direttamente alla IA al seguente Iban: [...]. Per_1
4) I ricorrenti concordano sin da ora che l'Assegno Unico, attualmente dell'importo di € 128,00, determinato in ragione dell'Isee del Sig. , continuerà ad essere percepito esclusivamente Pt_2 da quest'ultimo, sino al compimento del 21° anno di età di . Per_1
5) I ricorrenti concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% a carico Pt_2
della Sig.ra eccetto che per le spese relative al mantenimento e alla manutenzione Parte_1 dell'autovettura HYUNDAI i20, Tg. FH672CX, attualmente in uso ad , alle quali provvederà il Per_1
Sig. . Pt_2
6) Il Sig. si impegna a presentare annualmente il modello ISEE presso l'Ateneo di Parma, Pt_2 al fine di ottenere annualmente l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie a favore di . Per_1
Il Sig. si impegna altresì a presentare annualmente la richiesta volta ad ottenere la borsa Pt_2 di studio destinata a coprire le spese che dovrà sostenere per frequentare l'università. Per_1
7) I genitori concordano sin d'ora che divideranno solo le spese universitarie eccedenti l'importo coperto dalla borsa di studio, secondo le quote previste al punto 5.
8) I genitori concordano altresì che divideranno in ogni caso le spese universitarie secondo le quote previste al punto 5, qualora ad non venissero erogate tutte le 4 rate della borsa di studio di Per_1
cui al punto 6.
9) Le spese legali della presente procedura sono tra le parti interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 13/12/2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato del
23/12/2024.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l'accordo concluso tra le parti a modifica delle condizioni di divorzio possa essere omologato, in quanto conforme al nuovo assetto familiare sopravvenuto alla sentenza di divorzio, e non contrastante con gli interessi della IA maggiorenne non economicamente
2 autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di questo Tribunale n. 575/2018 pubblicata il
18/04/2018,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, così come trascritte in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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